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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 06/05/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del 06.05.2025 n. r. g. l. 522/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 522 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del 06.05.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO IVANA, Parte_1
giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
DI NUZZO ANTONIO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 04/11/2023, la sig.ra ha adito il Parte_1
Tribunale di Isernia per impugnare l'intimazione di pagamento n.
05320229001055004000 notificata il 25.09.2023) limitatamente ai seguenti avvisi di addebito: 35320140000087036000, 35320140000630678000, 35320150000178100000,
35320160000512774000 lamentando la illegittimità della stessa con riferimento all'avviso di addebito n. 35320160000512774000 poiché incluso nella domanda di definizione agevolata accolta in data 01.08.2023, la mancata inclusione di tutti gli AVA nella istanza di definizione agevolata, e la prescrizione dei crediti.
Si è costituita l' , chiedendo venisse dichiarata la carenza di interesse Controparte_1
per cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n.
35320140000087036000, n. 35320140000630678000 e n. 35320150000178100000, e il difetto di legittimazione passiva con riferimento agli altri avvisi di addebito.
Il ricorrente non compariva alla prima udienza, né alla successiva.
Il ricorso, di natura documentale, veniva discusso e deciso all'udienza del 06.05.2025.
***
2. Con riferimento agli avvisi di addebito n. 35320140000087036000, n.
35320140000630678000 e n. 35320150000178100000, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché risulta che questi siano stati discaricati ai sensi della L.B. 2023 (come si ricava dai rispettivi estratti di ruolo – doc. allegati nn. 1, 2
e 3) con conseguente venire meno della posizione di contrasto tra le parti e interesse del ricorrente alla pronuncia.
3. Per quanto riguarda gli avvisi di addebito non oggetto di discarico, la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 8 marzo 2022, n. 7514, per controversie simili in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del Allegato al verbale di udienza del 06.05.2025 n. r. g. l. 522/2023
1999, ha chiarito nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio
A ciò si aggiunga che prima della notifica della intimazione di pagamento non è CP_2
tenuta a notificare alcuna cartella di pagamento poiché l' forma un proprio titolo CP_3
esecutivo, chiamato “Avviso di Addebito”, che notifica direttamente (tramite PEC o a mezzo del servizio postale), al contribuente (art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L 30 luglio 2010, n.122).
Dunque, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' e di conseguenza il CP_2
rigetto del ricorso.
4. Considerato il comportamento processuale della parte ricorrente, che ha sostanzialmente abbandonato il giudizio all'atto della costituzione della convenuta, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Isernia, il 06/05/2025.
Il Giudice
Elvira Puleio