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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/10/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 13095/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice all'esito dell'udienza del 7.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 13095/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 13.11.2024 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
AU AN
e da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
AU Visentin, con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio: “1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e annotato nei Registri dello Controparte_2 Controparte_1
Stato Civile del Comune VE al n.19 parte II Serie A dell'anno 2007 come da atto integrale di matrimonio mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile di detto Comune.
pagina 1 di 4 2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
VE (PD), Via Aldobrandino, 38/B unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente. Controparte_2
PIANO GENITORIALE PER I FI NI
3. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a non far frequentare ai figli, eventuali nuovi compagni
4. I figli e rimarranno collocati prevalentemente presso la dimora Per_1 Per_2 materna;
considerato l'età della figlia e il fatto che entrambi i figli hanno tutte Per_1 le loro amicizie e frequentazioni nel paese in cui vivono stabilmente, i figli staranno con il padre il martedì ed il mercoledì dal termine dell'attività scolastica al dopocena con rientro in serata entro al massimo le ore 21.00. Il padre potrà inoltre stare con i figli a weekend alternati il sabato pomeriggio o sabato per cena o la domenica a pranzo. Al momento non saranno previsti pernottamenti presso il padre atteso che i figli hanno espresso di poter rientrare a casa la sera anche in considerazione degli impegni scolastici e ricreativi degli stessi e della collocazione della nuova abitazione del Sig. in Tribano. In futuro il padre potrà concordare direttamente con i CP_1 figli stessi un eventuale ampliamento del diritto di visita con l'inserimento anche del pernotto.
4/b) Maggiori festività alternate e concordate tra i genitori.
5. Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra tramite Controparte_1 Controparte_2 accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per entrambe i figli pari complessivamente ad € 400 oltre alla propria quota di assegno unico attualmente ammontante ad € 82,00 (ora € 57,50) entrambe le somme saranno aggiornate automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. I coniugi pattuiscono e precisano che la somma corrisposta dal Sig. alla moglie CP_1 corrispondente alla propria quota di assegno unico continuerà ad essere versata anche pagina 2 di 4 nell'ipotesi in cui non dovesse essere più prevista in futuro da una legge finanziaria, così come precisano che rimarrà versata per tale importo anche nel caso di eventuali aumenti o diminuzioni dell'importo erogato e sarà soggetta unicamente ad aumento
ISTAT;
6. Le spese straordinarie, facendosi per essere riferimento al protocollo delle spese straordinarie stilate dal Tribunale di Padova nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti;
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Conclusioni del P.M.:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, e , Controparte_1 Controparte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 29.9.2007 in VE
(PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune, al n.19, parte II, serie A dell'anno 2007, che dall'unione coniugale erano nati i figli (il 1.9.2009) Per_1
e (il 27.5.2015), e che la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano Per_2 domanda congiunta di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito dell'udienza del 14.01.2025, nella quale i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare, con sentenza pronunciata in data 21.1.2025, veniva omologata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza in pari data venivano dati i provvedimenti per l'ulteriore corso del procedimento.
Con note scritte depositate in data 6.10.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.2 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente procedimento, ai fini della pagina 3 di 4 separazione consensuale, omologata con sentenza di questo Tribunale n.173/2025, in data 21.1/5.2.2025, passata in giudicato il 5.2.2025, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto delle condizioni di cui agli accordi raggiunti dai coniugi, riportate in premessa, che appaiono coerenti con la rispettiva condizione economico-reddituale (la moglie imprenditrice e il marito operaio) e non appaiono in contrasto con l'interesse dei figli.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate, attesa la natura del procedimento e la concorde istanza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 29.9.2007 in VE (PD), trascritto nel registro CP_1 Controparte_2 degli atti di matrimonio di detto Comune, al n. 19, parte II, serie A dell'anno 2007;
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) compensa le spese del procedimento.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 14.10.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice all'esito dell'udienza del 7.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 13095/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 13.11.2024 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
AU AN
e da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
AU Visentin, con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio: “1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e annotato nei Registri dello Controparte_2 Controparte_1
Stato Civile del Comune VE al n.19 parte II Serie A dell'anno 2007 come da atto integrale di matrimonio mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile di detto Comune.
pagina 1 di 4 2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
VE (PD), Via Aldobrandino, 38/B unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente. Controparte_2
PIANO GENITORIALE PER I FI NI
3. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a non far frequentare ai figli, eventuali nuovi compagni
4. I figli e rimarranno collocati prevalentemente presso la dimora Per_1 Per_2 materna;
considerato l'età della figlia e il fatto che entrambi i figli hanno tutte Per_1 le loro amicizie e frequentazioni nel paese in cui vivono stabilmente, i figli staranno con il padre il martedì ed il mercoledì dal termine dell'attività scolastica al dopocena con rientro in serata entro al massimo le ore 21.00. Il padre potrà inoltre stare con i figli a weekend alternati il sabato pomeriggio o sabato per cena o la domenica a pranzo. Al momento non saranno previsti pernottamenti presso il padre atteso che i figli hanno espresso di poter rientrare a casa la sera anche in considerazione degli impegni scolastici e ricreativi degli stessi e della collocazione della nuova abitazione del Sig. in Tribano. In futuro il padre potrà concordare direttamente con i CP_1 figli stessi un eventuale ampliamento del diritto di visita con l'inserimento anche del pernotto.
4/b) Maggiori festività alternate e concordate tra i genitori.
5. Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra tramite Controparte_1 Controparte_2 accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per entrambe i figli pari complessivamente ad € 400 oltre alla propria quota di assegno unico attualmente ammontante ad € 82,00 (ora € 57,50) entrambe le somme saranno aggiornate automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. I coniugi pattuiscono e precisano che la somma corrisposta dal Sig. alla moglie CP_1 corrispondente alla propria quota di assegno unico continuerà ad essere versata anche pagina 2 di 4 nell'ipotesi in cui non dovesse essere più prevista in futuro da una legge finanziaria, così come precisano che rimarrà versata per tale importo anche nel caso di eventuali aumenti o diminuzioni dell'importo erogato e sarà soggetta unicamente ad aumento
ISTAT;
6. Le spese straordinarie, facendosi per essere riferimento al protocollo delle spese straordinarie stilate dal Tribunale di Padova nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti;
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Conclusioni del P.M.:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, e , Controparte_1 Controparte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 29.9.2007 in VE
(PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune, al n.19, parte II, serie A dell'anno 2007, che dall'unione coniugale erano nati i figli (il 1.9.2009) Per_1
e (il 27.5.2015), e che la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano Per_2 domanda congiunta di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito dell'udienza del 14.01.2025, nella quale i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare, con sentenza pronunciata in data 21.1.2025, veniva omologata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza in pari data venivano dati i provvedimenti per l'ulteriore corso del procedimento.
Con note scritte depositate in data 6.10.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.2 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente procedimento, ai fini della pagina 3 di 4 separazione consensuale, omologata con sentenza di questo Tribunale n.173/2025, in data 21.1/5.2.2025, passata in giudicato il 5.2.2025, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto delle condizioni di cui agli accordi raggiunti dai coniugi, riportate in premessa, che appaiono coerenti con la rispettiva condizione economico-reddituale (la moglie imprenditrice e il marito operaio) e non appaiono in contrasto con l'interesse dei figli.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate, attesa la natura del procedimento e la concorde istanza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 29.9.2007 in VE (PD), trascritto nel registro CP_1 Controparte_2 degli atti di matrimonio di detto Comune, al n. 19, parte II, serie A dell'anno 2007;
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) compensa le spese del procedimento.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 14.10.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
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