Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 19.03.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n.
26629/2024
TRA
, nata a Giugliano in [...] il [...] e residente in Parte_1
Napoli Via Saverio Altamura n. 1, C.F. , elettivamente domiciliata C.F._1 in Napoli alla Via F. Palizzi n. 84, presso lo studio dell'Avv. Francesco Catalano, C.F.
dal quale è rappresentata e difensa, in virtù di procura in calce al C.F._2 ricorso;
Ricorrente
CONTRO
C.F. Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario (C.F. Controparte_2
), a ciò designata con ordine di servizio del Direttore di Sede n. 7 C.F._3 del 25/02/2010, depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale, e con quest'ultimo elettivamente domiciliati presso la Direzione metropolitana dell' di Napoli sita in via CP_1
Alcide De Gasperi, n. 55,
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: pagamento della prestazione assistenziale di invalidità civile/previdenziale successivamente al decreto di omologa positivo.
1
Presentata istanza di atp ed ottenuto in data 23.05.2024/24.05.2024 il decreto di omologa positiva per il requisito sanitario previsto per la indennità di accompagnamento dal
01.01.2024 (domanda amministrativa del 10.03.2023), la parte ricorrente ha notificato all' il decreto medesimo con PEC del 24.05.204 e il modello AP70 con PEC del CP_1
02.08.2024, al fine di ottenere il pagamento della prestazione assistenziale. In mancanza di adempimento spontaneo nei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, pertanto, ha adito in data 04.12.2024 l'autorità giudiziaria per il pagamento del beneficio economico. CP_ L' costituitosi il 03.01.2025, ha dichiarato di avere redatto il modello TE08 il 27.06.2024 e di avere pagato i ratei, comprensivi degli arretrati, in data anteriore al deposito
1
ha dunque chiesto il rigetto della domanda e la condanna alle spese di lite. All'odierna udienza la causa è decisa con sentenza letta pubblicamente. 2
Va dichiarata l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire. È noto che l'interesse ad agire è previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. 2721/2002). L'interesse ad agire va, in particolare, identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poichè solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche
(Cass. 5635/2002). L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, quindi, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (Cass. 3060/2002). Nel caso concreto, risulta che l'istante ha già ottenuto il pagamento delle somme (il 22.07.2024) prima di introdurre la causa (in data 04.12.2024): consegue che la proposizione di un giudizio non è ammissibile, mancando un interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere una pronuncia giudiziale. 3
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara l'inammissibilità della domanda;
dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali. Napoli, 19.03.2025
Il Giudice
d.ssa Monica Galante
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