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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/11/2025, n. 4993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4993 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17490/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE DI dott. AN MO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F.: ) residente in [...], CP_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Nicoletta Collalto (C.F.: ) del Foro di C.F._2
Milano, presso il cui Studio in Milano (MI), 20153, Via B. Diotti n. 43 ATTORE
contro nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_2 CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3 CodiceFiscale_4 entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in Pinerolo (TO), Via Des Geneys n. 10, presso lo studio dell'Avv. Andrea Fucci (C. F.
), che li rappresenta e difende C.F._5
CONVENUTI
OGGETTO: mutuo, ricognizione di debito.
CONCLUSIONI Parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adìto, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale e nel merito accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti di un contratto di mutuo personale concesso dalla Sig.ra per complessivi euro 30.000,00= ai Sigg. e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, nonché accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di questi ultimi e, per l'effetto,
[...] condannare i Sigg. e al pagamento in restituzione, in favore della Sig.ra CP_2 CP_3 CP_1 dell'importo complessivo di euro 30.000,00, oltre agli interessi moratori maturati dal 28.06.2018 al saldo effettivo;
con vittoria di spese e competenze di causa oltre al rimborso forfettario del 15% e oneri di legge.”
pagina 1 di 4 Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa IN VIA ISTRUTTORIA Dichiarare inammissibile la prova per testi ex adverso dedotta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2721 e 2726 Codice civile. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
• Rigettare la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto e diritto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con rimborso forfettario spese generali 15% oltre Iva e Cpa come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 09.10.2023 l'attrice ha convenuto in giudizio e CP_1 Controparte_2
rappresentando che: Controparte_3
- il giorno 07.08.2016 ha consegnato la somma di euro 5.000 in contanti ai convenuti per far fronte alle difficoltà economiche che stavano attraversando;
- ha corrisposto l'importo in contanti visto che i convenuti le hanno detto di non poter ricevere un bonifico poiché i loro conti correnti erano bloccati;
- non è mai stata sottoscritta una scrittura privata per il rapporto di fiducia che la legava ai coniugi che le hanno promesso che avrebbero restituito in breve tempo il prestito;
Parte_1
- ha effettuato ulteriori prestiti, sempre in contanti, versando in diversi periodi i seguenti importi: euro 6.000 a fine agosto 2016, euro 5.000 il 05.10.2016, euro 4.000 il 23.10.2016, euro 5.000 a dicembre 2016, euro 5.000 a gennaio 2017;
- complessivamente ha prestato ai convenuti la somma di euro 30.000;
- ogni richiesta di restituzione è stata disattesa;
- dapprima tramite diversi messaggi telefonici i convenuti hanno esplicitamente riconosciuto di essere suoi debitori;
- in seguito, hanno manifestato invece la volontà di non adempiere, in particolare in un messaggio del 28.06.2018 nel quale ha scritto “faccio finta che sia una donazione”, per poi rendersi CP_3 irreperibili. Per questo, essa chiede di condannare alla restituzione dell'importo complessivo di Parte_2 euro 30.000, oltre gli interessi moratori maturati dal 28.06.2018, data a partire dalla quale i debitori possono considerarsi in mora ex art. 1219 co. 2 n. 2 c.c.
2. e si sono costituiti contestando le allegazioni e le Controparte_2 Controparte_3 domande di controparte, chiedendone il rigetto della domanda e sostenendo che:
- non hanno mai ricevuto alcuna somma di denaro in contanti dall'attrice e non hanno mai richiesto alcun prestito di denaro;
- l'attrice ha consegnato loro diversi sacchi di mangime, antiparassitari, spazzole ed altri prodotti per cani, senza mai precisare che fosse a titolo oneroso, e chiedendo la restituzione dell'importo corrispondente al presunto valore della merce solo in un momento successivo alla consegna;
- il valore della merce consegnata comunque non è complessivamente superiore a € 3.000.
3. La causa è stata istruita con la prova orale richiesta da parte attrice, sui capitoli articolati ai numeri da 1 a 5 del ricorso introduttivo, esclusi gli altri perché irrilevanti, e con CTU per l'accertamento del seguente quesito:
pagina 2 di 4 "Il C.T.U. letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, esaminato il telefono cellulare che la parte attrice metterà a disposizione, estrapoli copia forense dei messaggi di testo scambiati tra le parti, verifichi la loro genuinità e proceda alla loro trascrizione”. All'esito, il 6.11.2025 la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione.
4. La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni. La controversia riguarda un mutuo gratuito ex art. 1813 c.c. in virtù del quale l'attrice asserisce di aver consegnato una somma di denaro in contanti per l'importo di € 30.000 ai coniugi convenuti, i quali hanno affermato di non aver mai ricevuto tale prestito e di non averlo nemmeno richiesto. L'attrice, per dimostrare la sussistenza del titolo giuridico e l'effettiva consegna - implicante l'obbligo della restituzione della somma prestata - ha allegato dei messaggi scambiati via chat con i convenuti tramite le applicazioni di messaggistica whatsapp e messenger. In merito alla loro utilizzabilità come prova documentale, la Corte di Cassazione ha affermato che:
“(…) i messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una
“chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023). La Suprema Corte ha inoltre affermato che: “in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023)”. (Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza del 18/01/2025, n. 1254). La consulenza tecnica espletata ha accertato la presenza, sul cellulare dell'attrice, di una serie di messaggi provenienti da quello della convenuta ed il cui contenuto dimostra in modo univoco CP_2 l'esistenza del debito dedotto in giudizio. In particolare, lo scambio di messaggi che inizia dal 14.2.2018 non lascia spazio a dubbi:
- a fronte delle richieste di risponde “Farò ogni cosa x farti avere i tuoi soldi CP_1 CP_3 entro breve tempo qualsiasi cosa succede li avrai”, e a fronte delle insistenze dell'altra aggiunge “Allora facciamo così lasciami una 15 di gg che chiedo un prestito x il tuo dovuto così giustamente ci togliamo ogni legame. Fra 15 gg ci vediamo e vediamo il punto. Ciao”;
- in seguito, un scambio di messaggi dimostra che attende che i convenuti ottengano un CP_1 finanziamento, fino a che, il 25.6.2018, la stessa si lamenta del fatto che gli altri hanno bloccato il suo numero e comincia a chiedere con maggiore insistenza, arrivando a scrivere, il 26.6.2018, il seguente messaggio “Ciao, ho notato che mi hai nuovamente bloccato sulle chiamate in entrata, per cui non mi resta che scriverti...Visto che mi dici di non credere a , ho Per_1 pensato di chiamarlo per capire questa vostra situazione, che magari lui conosce nella verità delle cose, che a me non hai raccontato, riempiendomi di bugie...ma non avete una coscienza?? Vi ho prestato a titolo di amicizia e senza percepire nessun tipo di interesse economico ben 30000 euro, dati in piccoli acconti, che erano destinati ai lavori da fare in allevamento, che adesso non ho più! Ho 3 figli da mantenere! Che persona sei?? Riesci a guardarti allo specchio? È evidente la non volontà nel restituire questi soldi, PRESTATI e NON DONATI. Non mi merito un comportamento del genere, avendovi aiutati e ricevendo in cambio solo bugie. Non avete una coscienza!”
pagina 3 di 4 - risponde senza contestare il debito, ma scrivendo “Sono il il rogito e' saltato x il CP_2 CP_4 motivo che la societa' e' fallita sono in mano ad un avvocato appena mi rilascia il verbale te lo faccio leggere sono nero non riesco neanche a parlare .il rischio che vado in mezzo a una strada se non riesco a recuperare i miei soldi.lasciami qualche gg x riprendermi”;
- Sempre il 26.06.2018, lo scambio prosegue nei seguenti termini, scrive “Mi state CP_1 rovinando!!! I 30000 euro che vi siete trattenuti sono quelli che non mi consentiranno di fare i lavori per la mia attività! Non posso pensare che non vi sentite la coscienza sporca. Ti ho chiesto di darmi una soluzione, ma te ne freghi x l ennesima volta”, gli altri rispondono
“Finché non vedo avvocato non so che dirti”, l'attrice insiste “Non sai dirmi neanche se pagherete?”, ottenendone la risposta “Certamente che pago”. Di conseguenza, emerge con certezza che ha versato agli altri due la somma complessiva di € CP_1 30.000 a titolo di prestito, con conseguente obbligo per essi di restituirli. La circostanza, peraltro, è stata confermata anche dal teste di parte ricorrente, che ha Tes_1 dichiarato di aver assistito a tutti gli incontri in cui ha consegnato le somme e di aver sentito CP_1 gli altri che si assumevano l'impegno di restituirle.
5. In conclusione, la domanda attorea deve essere accolta e i convenuti devono essere condannati a restituire la somma di € 30.000. Gli interessi di mora non possono decorrere dal 28.6.2018, come richiesto dalla perché il CP_1 messaggio whatsapp inviato in quella data non contiene la dichiarazione espressa di non voler adempiere e, soprattutto, non soddisfa il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 1219 co. 2 n. 2 per l'automatica costituzione in mora. Essi pertanto decorrono dal 4.4.2023, data dell'avvio della procedura di negoziazione assistita.
6. Le spese del presente giudizio sono a carico della parte soccombente, nella misura liquidata in dispositivo in misura compresa tra i parametri minimi e quelli medi previsti dallo scaglione di valore di riferimento, tenuto conto della semplicità delle questioni dedotte in giudizio. Anche le spese di ctu, liquidate provvisoriamente a carico solidale di tutte le parti, dovranno essere rimborsate all'attrice per la parte da lei sostenuta, tenuto conto dell'esito per lei favorevole dell'accertamento svolto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda condanna e , in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_3 al pagamento in favore di della somma di € 30.000, oltre agli interessi moratori al tasso CP_1 legale dal 4.4.2023 fino al saldo. Condanna e , in solido tra loro, al rimborso in favore di Controparte_2 Controparte_3
delle spese di lite che liquida in € 5.000, oltre spese generali, IVA e CPA. CP_1
Condanna e , in solido tra loro, al rimborso in favore di Controparte_2 Controparte_3
della quota del compenso da essa eventualmente versata al CTU. CP_1
Torino, 18 novembre 2025
Il DI AN MO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE DI dott. AN MO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F.: ) residente in [...], CP_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Nicoletta Collalto (C.F.: ) del Foro di C.F._2
Milano, presso il cui Studio in Milano (MI), 20153, Via B. Diotti n. 43 ATTORE
contro nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_2 CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3 CodiceFiscale_4 entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in Pinerolo (TO), Via Des Geneys n. 10, presso lo studio dell'Avv. Andrea Fucci (C. F.
), che li rappresenta e difende C.F._5
CONVENUTI
OGGETTO: mutuo, ricognizione di debito.
CONCLUSIONI Parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adìto, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale e nel merito accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti di un contratto di mutuo personale concesso dalla Sig.ra per complessivi euro 30.000,00= ai Sigg. e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, nonché accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di questi ultimi e, per l'effetto,
[...] condannare i Sigg. e al pagamento in restituzione, in favore della Sig.ra CP_2 CP_3 CP_1 dell'importo complessivo di euro 30.000,00, oltre agli interessi moratori maturati dal 28.06.2018 al saldo effettivo;
con vittoria di spese e competenze di causa oltre al rimborso forfettario del 15% e oneri di legge.”
pagina 1 di 4 Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa IN VIA ISTRUTTORIA Dichiarare inammissibile la prova per testi ex adverso dedotta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2721 e 2726 Codice civile. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
• Rigettare la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto e diritto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con rimborso forfettario spese generali 15% oltre Iva e Cpa come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 09.10.2023 l'attrice ha convenuto in giudizio e CP_1 Controparte_2
rappresentando che: Controparte_3
- il giorno 07.08.2016 ha consegnato la somma di euro 5.000 in contanti ai convenuti per far fronte alle difficoltà economiche che stavano attraversando;
- ha corrisposto l'importo in contanti visto che i convenuti le hanno detto di non poter ricevere un bonifico poiché i loro conti correnti erano bloccati;
- non è mai stata sottoscritta una scrittura privata per il rapporto di fiducia che la legava ai coniugi che le hanno promesso che avrebbero restituito in breve tempo il prestito;
Parte_1
- ha effettuato ulteriori prestiti, sempre in contanti, versando in diversi periodi i seguenti importi: euro 6.000 a fine agosto 2016, euro 5.000 il 05.10.2016, euro 4.000 il 23.10.2016, euro 5.000 a dicembre 2016, euro 5.000 a gennaio 2017;
- complessivamente ha prestato ai convenuti la somma di euro 30.000;
- ogni richiesta di restituzione è stata disattesa;
- dapprima tramite diversi messaggi telefonici i convenuti hanno esplicitamente riconosciuto di essere suoi debitori;
- in seguito, hanno manifestato invece la volontà di non adempiere, in particolare in un messaggio del 28.06.2018 nel quale ha scritto “faccio finta che sia una donazione”, per poi rendersi CP_3 irreperibili. Per questo, essa chiede di condannare alla restituzione dell'importo complessivo di Parte_2 euro 30.000, oltre gli interessi moratori maturati dal 28.06.2018, data a partire dalla quale i debitori possono considerarsi in mora ex art. 1219 co. 2 n. 2 c.c.
2. e si sono costituiti contestando le allegazioni e le Controparte_2 Controparte_3 domande di controparte, chiedendone il rigetto della domanda e sostenendo che:
- non hanno mai ricevuto alcuna somma di denaro in contanti dall'attrice e non hanno mai richiesto alcun prestito di denaro;
- l'attrice ha consegnato loro diversi sacchi di mangime, antiparassitari, spazzole ed altri prodotti per cani, senza mai precisare che fosse a titolo oneroso, e chiedendo la restituzione dell'importo corrispondente al presunto valore della merce solo in un momento successivo alla consegna;
- il valore della merce consegnata comunque non è complessivamente superiore a € 3.000.
3. La causa è stata istruita con la prova orale richiesta da parte attrice, sui capitoli articolati ai numeri da 1 a 5 del ricorso introduttivo, esclusi gli altri perché irrilevanti, e con CTU per l'accertamento del seguente quesito:
pagina 2 di 4 "Il C.T.U. letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, esaminato il telefono cellulare che la parte attrice metterà a disposizione, estrapoli copia forense dei messaggi di testo scambiati tra le parti, verifichi la loro genuinità e proceda alla loro trascrizione”. All'esito, il 6.11.2025 la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione.
4. La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni. La controversia riguarda un mutuo gratuito ex art. 1813 c.c. in virtù del quale l'attrice asserisce di aver consegnato una somma di denaro in contanti per l'importo di € 30.000 ai coniugi convenuti, i quali hanno affermato di non aver mai ricevuto tale prestito e di non averlo nemmeno richiesto. L'attrice, per dimostrare la sussistenza del titolo giuridico e l'effettiva consegna - implicante l'obbligo della restituzione della somma prestata - ha allegato dei messaggi scambiati via chat con i convenuti tramite le applicazioni di messaggistica whatsapp e messenger. In merito alla loro utilizzabilità come prova documentale, la Corte di Cassazione ha affermato che:
“(…) i messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una
“chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023). La Suprema Corte ha inoltre affermato che: “in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023)”. (Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza del 18/01/2025, n. 1254). La consulenza tecnica espletata ha accertato la presenza, sul cellulare dell'attrice, di una serie di messaggi provenienti da quello della convenuta ed il cui contenuto dimostra in modo univoco CP_2 l'esistenza del debito dedotto in giudizio. In particolare, lo scambio di messaggi che inizia dal 14.2.2018 non lascia spazio a dubbi:
- a fronte delle richieste di risponde “Farò ogni cosa x farti avere i tuoi soldi CP_1 CP_3 entro breve tempo qualsiasi cosa succede li avrai”, e a fronte delle insistenze dell'altra aggiunge “Allora facciamo così lasciami una 15 di gg che chiedo un prestito x il tuo dovuto così giustamente ci togliamo ogni legame. Fra 15 gg ci vediamo e vediamo il punto. Ciao”;
- in seguito, un scambio di messaggi dimostra che attende che i convenuti ottengano un CP_1 finanziamento, fino a che, il 25.6.2018, la stessa si lamenta del fatto che gli altri hanno bloccato il suo numero e comincia a chiedere con maggiore insistenza, arrivando a scrivere, il 26.6.2018, il seguente messaggio “Ciao, ho notato che mi hai nuovamente bloccato sulle chiamate in entrata, per cui non mi resta che scriverti...Visto che mi dici di non credere a , ho Per_1 pensato di chiamarlo per capire questa vostra situazione, che magari lui conosce nella verità delle cose, che a me non hai raccontato, riempiendomi di bugie...ma non avete una coscienza?? Vi ho prestato a titolo di amicizia e senza percepire nessun tipo di interesse economico ben 30000 euro, dati in piccoli acconti, che erano destinati ai lavori da fare in allevamento, che adesso non ho più! Ho 3 figli da mantenere! Che persona sei?? Riesci a guardarti allo specchio? È evidente la non volontà nel restituire questi soldi, PRESTATI e NON DONATI. Non mi merito un comportamento del genere, avendovi aiutati e ricevendo in cambio solo bugie. Non avete una coscienza!”
pagina 3 di 4 - risponde senza contestare il debito, ma scrivendo “Sono il il rogito e' saltato x il CP_2 CP_4 motivo che la societa' e' fallita sono in mano ad un avvocato appena mi rilascia il verbale te lo faccio leggere sono nero non riesco neanche a parlare .il rischio che vado in mezzo a una strada se non riesco a recuperare i miei soldi.lasciami qualche gg x riprendermi”;
- Sempre il 26.06.2018, lo scambio prosegue nei seguenti termini, scrive “Mi state CP_1 rovinando!!! I 30000 euro che vi siete trattenuti sono quelli che non mi consentiranno di fare i lavori per la mia attività! Non posso pensare che non vi sentite la coscienza sporca. Ti ho chiesto di darmi una soluzione, ma te ne freghi x l ennesima volta”, gli altri rispondono
“Finché non vedo avvocato non so che dirti”, l'attrice insiste “Non sai dirmi neanche se pagherete?”, ottenendone la risposta “Certamente che pago”. Di conseguenza, emerge con certezza che ha versato agli altri due la somma complessiva di € CP_1 30.000 a titolo di prestito, con conseguente obbligo per essi di restituirli. La circostanza, peraltro, è stata confermata anche dal teste di parte ricorrente, che ha Tes_1 dichiarato di aver assistito a tutti gli incontri in cui ha consegnato le somme e di aver sentito CP_1 gli altri che si assumevano l'impegno di restituirle.
5. In conclusione, la domanda attorea deve essere accolta e i convenuti devono essere condannati a restituire la somma di € 30.000. Gli interessi di mora non possono decorrere dal 28.6.2018, come richiesto dalla perché il CP_1 messaggio whatsapp inviato in quella data non contiene la dichiarazione espressa di non voler adempiere e, soprattutto, non soddisfa il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 1219 co. 2 n. 2 per l'automatica costituzione in mora. Essi pertanto decorrono dal 4.4.2023, data dell'avvio della procedura di negoziazione assistita.
6. Le spese del presente giudizio sono a carico della parte soccombente, nella misura liquidata in dispositivo in misura compresa tra i parametri minimi e quelli medi previsti dallo scaglione di valore di riferimento, tenuto conto della semplicità delle questioni dedotte in giudizio. Anche le spese di ctu, liquidate provvisoriamente a carico solidale di tutte le parti, dovranno essere rimborsate all'attrice per la parte da lei sostenuta, tenuto conto dell'esito per lei favorevole dell'accertamento svolto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda condanna e , in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_3 al pagamento in favore di della somma di € 30.000, oltre agli interessi moratori al tasso CP_1 legale dal 4.4.2023 fino al saldo. Condanna e , in solido tra loro, al rimborso in favore di Controparte_2 Controparte_3
delle spese di lite che liquida in € 5.000, oltre spese generali, IVA e CPA. CP_1
Condanna e , in solido tra loro, al rimborso in favore di Controparte_2 Controparte_3
della quota del compenso da essa eventualmente versata al CTU. CP_1
Torino, 18 novembre 2025
Il DI AN MO
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