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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 27.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2376 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 22/05/2023 ed iscritto al n 2376 - 2023 RG , vertente tra
- , c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Reggio Calabria alla Via Montevergine n. 13 presso e nello studio legale associato Gurnari e rappresentata e difesa, anche unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti GI Gurnari c. f.
e dall'Avv. Francesca Gangemi c. f. C.F._2
, giusta procura in atti;
C.F._3
- ricorrente -
contro
- Controparte_1
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma, Via Ciro il P.IVA_1 P.IVA_2
Grande, 21, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_1
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini
( ), Angela M. Fazio ( , C.F._4 C.F._5
Angela M. Laganà ( ), Dario C. Adornato C.F._6
1 ( ), nonché dall'avv. Ettore Triolo C.F._7
( ) costituitosi nuovo difensore;
C.F._8
-resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 22.05.2023 parte ricorrente propone tempestiva opposizione avverso e per l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39420230000297412000, che gli è stato notificato il 02.05.2023, con il quale l' ingiunge il pagamento della somma di Euro 1.817,41 per recupero CP_1 indebito a seguito del provvedimento di disconoscimento della prestazione agricola periodo dal 01/2018 al 12/2018 scaturito a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura.
Eccepisce preliminarmente la prescrizione estintiva della pretesa. Nel merito eccepisce l'infondatezza della pretesa osservando che: la motivazione cui si appella l'ente trova sintesi nella circostanza che la revoca ed eventuali prestazioni accessorie interviene a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 3 elenco var-15.12.2019; la pretesa dell'Ente affidata all'avviso di addebito che si impugna appare destituita di fondamento nella misura in cui l'accertamento, cui riferisce la nota, è stato oggetto di impugnazione e di revoca / annullamento, giusta sentenza del
Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro n. 816/2023 che viene richiamata in quanto costituisce giudicato sostanziale esterno.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che CP_1 resiste al ricorso e ne chiede il rigetto.
§ 3. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 3.1. L'eccezione di prescrizione è infondata. Rileva, come primo atto interruttivo della prescrizione, la comunicazione di indebito notificata con racc.a.r n. 68499804778-7 il 26.09.2022, nonché quella successiva dell'avviso di addebito oggetto di impugnazione notificato il 02.05.2023.
§ 3.2. L' conferma che l'avviso di addebito n. 39420230000297412000 CP_1 con il quale l'opposto ente ingiunge il pagamento della somma di € 1.817,41 per la ripetizione dell'indebito a titolo di disoccupazione agricola è conseguente al provvedimento di disconoscimento parziale del rapporto di lavoro in agricoltura alle dipendenza della azienda IT GI per il periodo dal 01/2018 al 12/2018, con la conseguente cancellazione parziale delle giornate di lavoro in agricoltura, notificata -come ammesso
2 dallo stesso ricorrente (v. pag. 2 del ricorso)- con il 3° elenco di variazione del 15.12.2019. L' precisa in cronologia: “che a seguito di verbale ispettivo del CP_1
30.11.2018 effettuato sull'azienda agricola di LA GI con sede in San Lorenzo (RC), da intendersi qui interamente riprodotto e trascritto come parte integrante del presente atto (Allegati A, B, C), il rapporto di lavoro denunciato in favore del ricorrente per il predetto anno è risultato parzialmente fittizio. Il conseguente provvedimento di cancellazione parziale (da 102 a 81 giornate) è confluito nel 3° elenco di variazione del
15.12.2019 del comune di residenza, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 luglio
2011).” Quanto all'eccepito giudicato esterno che sarebbe portato dalla sentenza di codesto Tribunale n. 816/2023, osserva “che lo stesso non sussiste riguardando soggetti diversi, estranei al presente giudizio”. Dalla disamina della citata sentenza n. 816/2023, di cui è stata acquisita l'attestazione di passaggio in giudicato, emerge che in quel giudizio proposto dal titolare dell'azienda agricola (LA GI) si è entrati nel merito dell'accertamento degli ispettori concluso con Verbale unico di accertamento e notificazione N. 2018016290 /DDL del 30.11.2018 (lo stesso Verbale unico che l' allega e produce a fondamento della pretesa di cui CP_1 all'avviso di addebito qui impugnato). Nella parte motiva della sentenza, dopo la valutazione delle risultanze probatorie, si giunge alle seguenti conclusioni: “In conclusione, dal quadro probatorio si evince la coerenza del periodo in cui le giornate lavorative sono state denunciate con quella che è l'attività prevalente dell'azienda (coltura di olivi), attività concentrata proprio nel periodo agosto-dicembre, con variazioni annuali come ad esempio nel 2018 che è stata un'annata particolare, nonchè con gli altri comparti agricoli se pure minoritari in cui l'azienda è attiva. Per cui gli esiti del verbale ispettivo, in ordine al disconoscimento da parte degli ispettori delle giornate denunciate da maggio a settembre e la rideterminazione di giornate nel periodo da gennaio ad aprile, devono essere disattesi e da esso non possono scaturire obbligazioni contributive a carico del ricorrente.”.
Si tratta di giudicato esterno che riguarda lo stesso Verbale unico di accertamento e notificazione N. 2018016290 /DDL del 30.11.2018 che l' allega e produce a fondamento della pretesa di cui all'avviso di CP_1 addebito per cui è la presente causa, con conseguente preclusione, da giudicato esterno, dell'esame di ogni ulteriore deduzione, eccezione o domanda tendenti all'accertamento della sua validità.
3 Ne consegue che l'invalidità del predetto Verbale accertata con sentenza passata in giudicato determina il venir meno del fatto costitutivo dell'avviso di addebito 39420230000297412000 che dallo stesso Verbale ha origine, avviso di addebito che deve essere annullato per insussistenza della pretesa.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 in misura compreso tra il medio ed il minimo tabellare.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n.
39420230000297412000 e dichiara insussistente la pretesa dallo stesso portata;
- condanna l , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle CP_1 spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 1.600,00 per compenso di avvocato, in € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese legali 15%, cpa e iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in Reggio Calabria, 28/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 27.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2376 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 22/05/2023 ed iscritto al n 2376 - 2023 RG , vertente tra
- , c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Reggio Calabria alla Via Montevergine n. 13 presso e nello studio legale associato Gurnari e rappresentata e difesa, anche unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti GI Gurnari c. f.
e dall'Avv. Francesca Gangemi c. f. C.F._2
, giusta procura in atti;
C.F._3
- ricorrente -
contro
- Controparte_1
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma, Via Ciro il P.IVA_1 P.IVA_2
Grande, 21, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_1
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini
( ), Angela M. Fazio ( , C.F._4 C.F._5
Angela M. Laganà ( ), Dario C. Adornato C.F._6
1 ( ), nonché dall'avv. Ettore Triolo C.F._7
( ) costituitosi nuovo difensore;
C.F._8
-resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 22.05.2023 parte ricorrente propone tempestiva opposizione avverso e per l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39420230000297412000, che gli è stato notificato il 02.05.2023, con il quale l' ingiunge il pagamento della somma di Euro 1.817,41 per recupero CP_1 indebito a seguito del provvedimento di disconoscimento della prestazione agricola periodo dal 01/2018 al 12/2018 scaturito a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura.
Eccepisce preliminarmente la prescrizione estintiva della pretesa. Nel merito eccepisce l'infondatezza della pretesa osservando che: la motivazione cui si appella l'ente trova sintesi nella circostanza che la revoca ed eventuali prestazioni accessorie interviene a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 3 elenco var-15.12.2019; la pretesa dell'Ente affidata all'avviso di addebito che si impugna appare destituita di fondamento nella misura in cui l'accertamento, cui riferisce la nota, è stato oggetto di impugnazione e di revoca / annullamento, giusta sentenza del
Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro n. 816/2023 che viene richiamata in quanto costituisce giudicato sostanziale esterno.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che CP_1 resiste al ricorso e ne chiede il rigetto.
§ 3. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 3.1. L'eccezione di prescrizione è infondata. Rileva, come primo atto interruttivo della prescrizione, la comunicazione di indebito notificata con racc.a.r n. 68499804778-7 il 26.09.2022, nonché quella successiva dell'avviso di addebito oggetto di impugnazione notificato il 02.05.2023.
§ 3.2. L' conferma che l'avviso di addebito n. 39420230000297412000 CP_1 con il quale l'opposto ente ingiunge il pagamento della somma di € 1.817,41 per la ripetizione dell'indebito a titolo di disoccupazione agricola è conseguente al provvedimento di disconoscimento parziale del rapporto di lavoro in agricoltura alle dipendenza della azienda IT GI per il periodo dal 01/2018 al 12/2018, con la conseguente cancellazione parziale delle giornate di lavoro in agricoltura, notificata -come ammesso
2 dallo stesso ricorrente (v. pag. 2 del ricorso)- con il 3° elenco di variazione del 15.12.2019. L' precisa in cronologia: “che a seguito di verbale ispettivo del CP_1
30.11.2018 effettuato sull'azienda agricola di LA GI con sede in San Lorenzo (RC), da intendersi qui interamente riprodotto e trascritto come parte integrante del presente atto (Allegati A, B, C), il rapporto di lavoro denunciato in favore del ricorrente per il predetto anno è risultato parzialmente fittizio. Il conseguente provvedimento di cancellazione parziale (da 102 a 81 giornate) è confluito nel 3° elenco di variazione del
15.12.2019 del comune di residenza, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 luglio
2011).” Quanto all'eccepito giudicato esterno che sarebbe portato dalla sentenza di codesto Tribunale n. 816/2023, osserva “che lo stesso non sussiste riguardando soggetti diversi, estranei al presente giudizio”. Dalla disamina della citata sentenza n. 816/2023, di cui è stata acquisita l'attestazione di passaggio in giudicato, emerge che in quel giudizio proposto dal titolare dell'azienda agricola (LA GI) si è entrati nel merito dell'accertamento degli ispettori concluso con Verbale unico di accertamento e notificazione N. 2018016290 /DDL del 30.11.2018 (lo stesso Verbale unico che l' allega e produce a fondamento della pretesa di cui CP_1 all'avviso di addebito qui impugnato). Nella parte motiva della sentenza, dopo la valutazione delle risultanze probatorie, si giunge alle seguenti conclusioni: “In conclusione, dal quadro probatorio si evince la coerenza del periodo in cui le giornate lavorative sono state denunciate con quella che è l'attività prevalente dell'azienda (coltura di olivi), attività concentrata proprio nel periodo agosto-dicembre, con variazioni annuali come ad esempio nel 2018 che è stata un'annata particolare, nonchè con gli altri comparti agricoli se pure minoritari in cui l'azienda è attiva. Per cui gli esiti del verbale ispettivo, in ordine al disconoscimento da parte degli ispettori delle giornate denunciate da maggio a settembre e la rideterminazione di giornate nel periodo da gennaio ad aprile, devono essere disattesi e da esso non possono scaturire obbligazioni contributive a carico del ricorrente.”.
Si tratta di giudicato esterno che riguarda lo stesso Verbale unico di accertamento e notificazione N. 2018016290 /DDL del 30.11.2018 che l' allega e produce a fondamento della pretesa di cui all'avviso di CP_1 addebito per cui è la presente causa, con conseguente preclusione, da giudicato esterno, dell'esame di ogni ulteriore deduzione, eccezione o domanda tendenti all'accertamento della sua validità.
3 Ne consegue che l'invalidità del predetto Verbale accertata con sentenza passata in giudicato determina il venir meno del fatto costitutivo dell'avviso di addebito 39420230000297412000 che dallo stesso Verbale ha origine, avviso di addebito che deve essere annullato per insussistenza della pretesa.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 in misura compreso tra il medio ed il minimo tabellare.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n.
39420230000297412000 e dichiara insussistente la pretesa dallo stesso portata;
- condanna l , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle CP_1 spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 1.600,00 per compenso di avvocato, in € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese legali 15%, cpa e iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in Reggio Calabria, 28/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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