TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/12/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore dott.ssa Sara Lanzetta giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1591/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale TRA (C.F.: ), nato il [...] in Parte_1 C.F._1
MA Di IA (NA) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parmentola (C.F.: ) C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in MA di IA alla via Pioppaino n. 95 giusta procura in calce al ricorso, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
E (C.F.: ), nata il [...] in Parte_2 C.F._3
MA Di IA (NA) ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Gisella D'Amora (C.F.: ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in MA di IA alla via Ponte Della Persica n. 106 giusta procura in calce al ricorso, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: Con note scritte ex art.127 ter c.p.c., depositate in data29-9-2025 per lo svolgimento dell'udienza cartolare del 21-10-2025, le parti si sono riportate al ricorso introduttivo e hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 23.07.2025, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di aver contratto matrimonio concordatario in data 24.09.2014, nel Comune di MA di IA, che veniva trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MA di IA al n. 267, Parte II, Serie A, Volume I, anno 2014 e che adottavano il regime della separazione dei beni. Dall'unione nascevano due figli: , c.f.: , con Persona_1 C.F._5 cittadinanza italiana, nata il [...] in [...], minorenne, studente, economicamente non autosufficiente;
, c.f.: Parte_3
con cittadinanza italiana, nato il [...] in C.F._6
MA Di IA (NA), minorenne, studente, economicamente non autosufficiente. L'unione col tempo si è deteriorata a tal punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, pertanto, nonostante i tentativi effettuati non vi è possibilità alcuna di ricomporre l'affectio coniugalis. I ricorrenti hanno chiarito le loro situazioni economiche e patrimoniali. Per quanto riguarda il sig. : Parte_1
- è un operaio presso la ditta Euro Alimentari s.r.l. con contratto a tempo indeterminato full time e percepisce uno stipendio netto di circa € 1.400,00 mensili;
- non è proprietario di beni immobili;
- è proprietario dell'autovettura Volkswagen Golf targata GB941DR e dell'autovettura Volkswagen Polo targata CK135NP;
- è intestatario di un conto corrente presso la banca con giacenza media CP_1 annua di circa € 1.200,00;
- sul sig. grava il pagamento dei seguenti mutui e Parte_1 finanziamenti:
1) finanziamento Findomestic per l'acquisto del salotto della casa familiare di € 1.200 per il quale paga una rata di € 59,40 con scadenza 10.12.2026;
2) finanziamento Fiditalia per il quale paga una rata mensile di € 370,06 avente scadenza maggio 2027. Per quanto riguarda la sig.ra : Parte_2
- è in cerca di occupazione;
- non è proprietaria di beni immobili;
- non è proprietaria di beni mobili;
- è titolare di una Poste Pay Evolution sulla quale confluirà l'assegno di mantenimento per i figli;
- sulla ricorrente del non gravano finanziamenti né mutui. Parte_2
Le parti chiedevano di vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini della annotazione nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MA di IA al matrimonio n. 267, Parte II, Serie A, anno 2014; che i figli minori Persona_1
e siano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Parte_3 abitazione e residenza principale presso la madre, concordavano inoltre le visite del padre tenuto conto del prevalente interesse dei figli;
che il sig. , Parte_1
a titolo di concorso nel mantenimento di entrambi i figli, verserà alla ricorrente, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di Euro quattrocento/00 (€ 400,00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e che contribuirà altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli, come da protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torre Annunziata e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata prot. n. 1568/2021; che l'assegno unico familiare sarà suddiviso al 50% e che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento personale essendo economicamente autosufficienti. All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21-10-2025, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa, previa trasmissione degli atti al P.M. per il necessario parere. Il P.M., nonostante la comunicazione del ricorso, non esprimeva il proprio parere. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, posto che non contrastano con norme inderogabili e soddisfano le esigenze della prole minore. Stante la natura della controversia e la proposizione congiunta del ricorso, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 [...]
, così provvede: Parte_2
A. omologa la separazione dei coniugi nato il [...] in Parte_1
MA Di IA (NA), e , nata il [...] in Parte_2
MA Di IA (NA), ai seguenti patti e condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini della annotazione nel registro atti di matrimonio del Comune di MA di IA al n. 267, Parte II, Serie A, Volume I;
2) i figli minori e saranno affidati in modo Persona_1 Parte_3 condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre;
3) i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé osservando quanto convenuto nel piano genitoriale allegato al ricorso;
4) il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, trascorrerà con i figli minori n. 3 giorni infrasettimanali (il lunedì, il mercoledì e il venerdì), dall'uscita della scuola (o dalle 16.00) sino alle ore 20.30 nella settimana in cui i figli non devono pernottare il weekend con lui e n. 2 giorni infrasettimanali (il lunedì e mercoledì dall'uscita della scuola (o dalle 16.00) sino alle ore 20.30) quando i bambini devono pernottare con lui durante il weekend, come da piano genitoriale;
un fine settimana alternato con l'altro genitore, con possibilità di pernottamento presso il padre, dalle ore 09.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica;
15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
dal 2025 i giorni 24, 25 e 26 dicembre e per gli anni successivi alternandosi di anno in anno con la madre;
il 31 dicembre 2026 e il 1 e il 6 gennaio 2027 e per gli anni successivi alternandosi di anno in anno con la madre;
la Pasqua dell'anno 2026 e per gli anni successivi alternandosi di anno in anno con la madre;
la Pasquetta dell'anno 2027 e per gli anni successivi alternandosi di anno in anno con la madre;
le altre festività e ricorrenze come da piano genitoriale sottoscritto dai ricorrenti e allegato;
5) il sig. a titolo di concorso nel mantenimento di Parte_1 entrambi i figli, verserà alla ricorrente, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di euro quattrocento/00 (€ 400,00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e che contribuirà altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli, come da protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torre Annunziata e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata prot. n. 1568/2021;
6) l'assegno unico familiare sarà suddiviso al 50%;
7) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento personale essendo economicamente autosufficienti;
8) il sig. trasferirà la proprietà dell'autovettura Parte_1
Volkswagen Polo targata CK135NP in capo alla sig.ra Parte_2 la quale avrà cura di provvedere al cambio di intestazione della polizza assicurativa e tutte le altre incombenze relative al possesso ed all'uso del veicolo;
9) i coniugi prestano reciproco consenso, fin da ora, all'espatrio e al rilascio del passaporto. B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di MA di IA per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atti di matrimonio del Comune di MA di IA al n. 267, Parte II, Serie A, Volume I, anno 2014); C. nulla sulle spese. Torre Annunziata, camera di consiglio del 04-11-2025. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Marianna Lopiano
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore dott.ssa Sara Lanzetta giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1591/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale TRA (C.F.: ), nato il [...] in Parte_1 C.F._1
MA Di IA (NA) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parmentola (C.F.: ) C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in MA di IA alla via Pioppaino n. 95 giusta procura in calce al ricorso, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
E (C.F.: ), nata il [...] in Parte_2 C.F._3
MA Di IA (NA) ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Gisella D'Amora (C.F.: ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in MA di IA alla via Ponte Della Persica n. 106 giusta procura in calce al ricorso, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: Con note scritte ex art.127 ter c.p.c., depositate in data29-9-2025 per lo svolgimento dell'udienza cartolare del 21-10-2025, le parti si sono riportate al ricorso introduttivo e hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 23.07.2025, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di aver contratto matrimonio concordatario in data 24.09.2014, nel Comune di MA di IA, che veniva trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MA di IA al n. 267, Parte II, Serie A, Volume I, anno 2014 e che adottavano il regime della separazione dei beni. Dall'unione nascevano due figli: , c.f.: , con Persona_1 C.F._5 cittadinanza italiana, nata il [...] in [...], minorenne, studente, economicamente non autosufficiente;
, c.f.: Parte_3
con cittadinanza italiana, nato il [...] in C.F._6
MA Di IA (NA), minorenne, studente, economicamente non autosufficiente. L'unione col tempo si è deteriorata a tal punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, pertanto, nonostante i tentativi effettuati non vi è possibilità alcuna di ricomporre l'affectio coniugalis. I ricorrenti hanno chiarito le loro situazioni economiche e patrimoniali. Per quanto riguarda il sig. : Parte_1
- è un operaio presso la ditta Euro Alimentari s.r.l. con contratto a tempo indeterminato full time e percepisce uno stipendio netto di circa € 1.400,00 mensili;
- non è proprietario di beni immobili;
- è proprietario dell'autovettura Volkswagen Golf targata GB941DR e dell'autovettura Volkswagen Polo targata CK135NP;
- è intestatario di un conto corrente presso la banca con giacenza media CP_1 annua di circa € 1.200,00;
- sul sig. grava il pagamento dei seguenti mutui e Parte_1 finanziamenti:
1) finanziamento Findomestic per l'acquisto del salotto della casa familiare di € 1.200 per il quale paga una rata di € 59,40 con scadenza 10.12.2026;
2) finanziamento Fiditalia per il quale paga una rata mensile di € 370,06 avente scadenza maggio 2027. Per quanto riguarda la sig.ra : Parte_2
- è in cerca di occupazione;
- non è proprietaria di beni immobili;
- non è proprietaria di beni mobili;
- è titolare di una Poste Pay Evolution sulla quale confluirà l'assegno di mantenimento per i figli;
- sulla ricorrente del non gravano finanziamenti né mutui. Parte_2
Le parti chiedevano di vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini della annotazione nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MA di IA al matrimonio n. 267, Parte II, Serie A, anno 2014; che i figli minori Persona_1
e siano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Parte_3 abitazione e residenza principale presso la madre, concordavano inoltre le visite del padre tenuto conto del prevalente interesse dei figli;
che il sig. , Parte_1
a titolo di concorso nel mantenimento di entrambi i figli, verserà alla ricorrente, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di Euro quattrocento/00 (€ 400,00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e che contribuirà altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli, come da protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torre Annunziata e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata prot. n. 1568/2021; che l'assegno unico familiare sarà suddiviso al 50% e che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento personale essendo economicamente autosufficienti. All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21-10-2025, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa, previa trasmissione degli atti al P.M. per il necessario parere. Il P.M., nonostante la comunicazione del ricorso, non esprimeva il proprio parere. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, posto che non contrastano con norme inderogabili e soddisfano le esigenze della prole minore. Stante la natura della controversia e la proposizione congiunta del ricorso, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 [...]
, così provvede: Parte_2
A. omologa la separazione dei coniugi nato il [...] in Parte_1
MA Di IA (NA), e , nata il [...] in Parte_2
MA Di IA (NA), ai seguenti patti e condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto con contestuale comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini della annotazione nel registro atti di matrimonio del Comune di MA di IA al n. 267, Parte II, Serie A, Volume I;
2) i figli minori e saranno affidati in modo Persona_1 Parte_3 condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre;
3) i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé osservando quanto convenuto nel piano genitoriale allegato al ricorso;
4) il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, trascorrerà con i figli minori n. 3 giorni infrasettimanali (il lunedì, il mercoledì e il venerdì), dall'uscita della scuola (o dalle 16.00) sino alle ore 20.30 nella settimana in cui i figli non devono pernottare il weekend con lui e n. 2 giorni infrasettimanali (il lunedì e mercoledì dall'uscita della scuola (o dalle 16.00) sino alle ore 20.30) quando i bambini devono pernottare con lui durante il weekend, come da piano genitoriale;
un fine settimana alternato con l'altro genitore, con possibilità di pernottamento presso il padre, dalle ore 09.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica;
15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
dal 2025 i giorni 24, 25 e 26 dicembre e per gli anni successivi alternandosi di anno in anno con la madre;
il 31 dicembre 2026 e il 1 e il 6 gennaio 2027 e per gli anni successivi alternandosi di anno in anno con la madre;
la Pasqua dell'anno 2026 e per gli anni successivi alternandosi di anno in anno con la madre;
la Pasquetta dell'anno 2027 e per gli anni successivi alternandosi di anno in anno con la madre;
le altre festività e ricorrenze come da piano genitoriale sottoscritto dai ricorrenti e allegato;
5) il sig. a titolo di concorso nel mantenimento di Parte_1 entrambi i figli, verserà alla ricorrente, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di euro quattrocento/00 (€ 400,00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e che contribuirà altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli, come da protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torre Annunziata e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata prot. n. 1568/2021;
6) l'assegno unico familiare sarà suddiviso al 50%;
7) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento personale essendo economicamente autosufficienti;
8) il sig. trasferirà la proprietà dell'autovettura Parte_1
Volkswagen Polo targata CK135NP in capo alla sig.ra Parte_2 la quale avrà cura di provvedere al cambio di intestazione della polizza assicurativa e tutte le altre incombenze relative al possesso ed all'uso del veicolo;
9) i coniugi prestano reciproco consenso, fin da ora, all'espatrio e al rilascio del passaporto. B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di MA di IA per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atti di matrimonio del Comune di MA di IA al n. 267, Parte II, Serie A, Volume I, anno 2014); C. nulla sulle spese. Torre Annunziata, camera di consiglio del 04-11-2025. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Marianna Lopiano