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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/12/2025, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
14910 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa ST CA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 14910 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...]
Croce, n. 138, rappresentata e difesa dall'avv. PERBELLINI MATILDE
e nato il [...] a [...], residente a [...]
n. 26, rappresentato e difeso dall'avv. PERBELLINI MATILDE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: divorzio congiunto / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra Parte_1
e il sig. nel Comune di VI (VR) in data 31.10.1999, trascritto nel Registro
[...] CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 35, parte II, serie A, anno 1999, sussistendo i requisiti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, Legge 898/70, come aggiornata dalla Legge 55/2015, ordinandosi al Cancelliere di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza al Comune di
VI (VR) per gli incombenti di legge. 2) L'ex casa coniugale sita in OP (VR), Via Croce, n. 138, rimane assegnata alla sig.ra
, con tutti gli arredi e corredi, ove continuerà a vivere unitamente ai figli. Parte_1
3) Le parti convengono che nulla è più dovuto dal sig. a titolo di mantenimento per il CP_1 figlio , in considerazione dell'autosufficienza economica raggiunta da quest'ultimo. Per_1
4) Il sig. a titolo di concorso al mantenimento del figlio maggiorenne ma CP_1 Per_2 non economicamente autosufficiente, si obbliga a versare un importo mensile pari ad €. 200,00, da corrispondersi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c della signora , somma che dovrà annualmente essere rivalutata secondo gli indici Parte_1
ISTAT per le famiglie.
5) Entrambe le Parti saranno tenute a sostenere il 50% ciascuna le spese accessorie scolastiche, extrascolastiche e sanitarie per il figlio di cui al Protocollo Famiglia in uso al Tribunale di Per_2
Verona che qui integralmente si richiama, ed esemplificativamente come segue:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby- sitting;
viaggi e vacanze senza i genitori;
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Le spese tutte di cui sopra andranno versate, anche mediante bonifico, dal genitore che ne deve il rimborso nel corso della mensilità successiva a quella della spesa sostenuta, previa allegazione della documentazione della stessa con qualsivoglia mezzo utile. Per tutte le spese ritenute necessarie dai genitori gli stessi dovranno osservare il principio della reciproca tempestiva informazione.
6) L'assegno unico, in favore del figlio rimane assegnato in via esclusiva alla sig.ra Per_2
nella misura del 100%. Parte_1
7) Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a qualunque contributo per il loro personale mantenimento, dando atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualunque ragione e titolo. 8) Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
9) Le parti dichiarano fin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 31/10/2025 , e Parte_1 CP_1
sul presupposto per cui avevano contratto matrionio il 30/10/19999 e che dall'unione erano
[...] nati i figli (25/2/2003), maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_1 Per_2
(15/10/2005), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
che si erano separati consensualmente tramite negoziazione assistita del 19/12/22, ritualmente annotata nel registro di matrimonio –hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la regolamentazione del mantenimento del figlio Per_2
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 1/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale siglata con accordo di negoziazione assistita del 19/12/22, ritualmente annotata nel registro di matrimonio).
Quanto, poi, alla assegnazione della casa familiare alla sig.ra e alla Parte_1 determinazione del contributo al mantenimento del figlio non vi è motivo di disattendere Per_2 quanto richiesto dalle parti, tenuto conto che i figli vivono ancora con la medesima e che il contributo si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dello stesso.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , Parte_1 nata il [...] a [...] e nato il [...] a [...], alle CP_1 condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 35, parte II, serie A, anno 1999;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 9/12/25.
La Giudice relatrice
ST CA
La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa ST CA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 14910 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a [...]
Croce, n. 138, rappresentata e difesa dall'avv. PERBELLINI MATILDE
e nato il [...] a [...], residente a [...]
n. 26, rappresentato e difeso dall'avv. PERBELLINI MATILDE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: divorzio congiunto / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra Parte_1
e il sig. nel Comune di VI (VR) in data 31.10.1999, trascritto nel Registro
[...] CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 35, parte II, serie A, anno 1999, sussistendo i requisiti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, Legge 898/70, come aggiornata dalla Legge 55/2015, ordinandosi al Cancelliere di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza al Comune di
VI (VR) per gli incombenti di legge. 2) L'ex casa coniugale sita in OP (VR), Via Croce, n. 138, rimane assegnata alla sig.ra
, con tutti gli arredi e corredi, ove continuerà a vivere unitamente ai figli. Parte_1
3) Le parti convengono che nulla è più dovuto dal sig. a titolo di mantenimento per il CP_1 figlio , in considerazione dell'autosufficienza economica raggiunta da quest'ultimo. Per_1
4) Il sig. a titolo di concorso al mantenimento del figlio maggiorenne ma CP_1 Per_2 non economicamente autosufficiente, si obbliga a versare un importo mensile pari ad €. 200,00, da corrispondersi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c della signora , somma che dovrà annualmente essere rivalutata secondo gli indici Parte_1
ISTAT per le famiglie.
5) Entrambe le Parti saranno tenute a sostenere il 50% ciascuna le spese accessorie scolastiche, extrascolastiche e sanitarie per il figlio di cui al Protocollo Famiglia in uso al Tribunale di Per_2
Verona che qui integralmente si richiama, ed esemplificativamente come segue:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby- sitting;
viaggi e vacanze senza i genitori;
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Le spese tutte di cui sopra andranno versate, anche mediante bonifico, dal genitore che ne deve il rimborso nel corso della mensilità successiva a quella della spesa sostenuta, previa allegazione della documentazione della stessa con qualsivoglia mezzo utile. Per tutte le spese ritenute necessarie dai genitori gli stessi dovranno osservare il principio della reciproca tempestiva informazione.
6) L'assegno unico, in favore del figlio rimane assegnato in via esclusiva alla sig.ra Per_2
nella misura del 100%. Parte_1
7) Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a qualunque contributo per il loro personale mantenimento, dando atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualunque ragione e titolo. 8) Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
9) Le parti dichiarano fin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 31/10/2025 , e Parte_1 CP_1
sul presupposto per cui avevano contratto matrionio il 30/10/19999 e che dall'unione erano
[...] nati i figli (25/2/2003), maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_1 Per_2
(15/10/2005), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
che si erano separati consensualmente tramite negoziazione assistita del 19/12/22, ritualmente annotata nel registro di matrimonio –hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la regolamentazione del mantenimento del figlio Per_2
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 1/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale siglata con accordo di negoziazione assistita del 19/12/22, ritualmente annotata nel registro di matrimonio).
Quanto, poi, alla assegnazione della casa familiare alla sig.ra e alla Parte_1 determinazione del contributo al mantenimento del figlio non vi è motivo di disattendere Per_2 quanto richiesto dalle parti, tenuto conto che i figli vivono ancora con la medesima e che il contributo si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dello stesso.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , Parte_1 nata il [...] a [...] e nato il [...] a [...], alle CP_1 condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 35, parte II, serie A, anno 1999;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 9/12/25.
La Giudice relatrice
ST CA
La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto