Art. 2.
E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .
E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .