Articolo 2 della Legge 7 marzo 1985, n. 82
Articolo 1Articolo 3
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4 aprile 1985
Art. 2.
E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .
Entrata in vigore il 4 aprile 1985
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