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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/12/2025, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Rocco Sciarrone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1618 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nato a [...]/SP – Brasile il 14.10.1980, C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...] – Vila Moraes – San Paolo – SP – CAP 04164-010 – Brasile, identificato con documento n. rilasciato il 19.05.2014, elettivamente domiciliato in NumeroDiC_1
Catanzaro alla via Pascali n. 6 presso lo studio dell'Avv. Carlofernando Parisi C.F. C.F._2
, del foro di Catanzaro, che lo rappresenta e difende, per procura notarile tradotta apostillata e
[...] autenticata in calce al presente atto
- RICORRENTE
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_1 suo status di cittadino italiano in quanto discendente diretto di o , Persona_1 Persona_1
1 cittadino italiano, nato ad [...], (VV) il 19.05.1939 (Doc. 02), figlio di e Persona_2
che non si è mai naturalizzato Brasiliano e non ha mai rinunciato alla Persona_3 cittadinanza Italiana come da certificato negativo di naturalizzazione (Doc. 03). il ricorrente ha rappresentato che: o in data 07.07.1977, si univa Persona_1 Persona_1 in matrimonio con che prendeva il nome di (Doc. 04); Persona_4 Persona_5
Dalla loro unione nasceva in Brasile, in data 14.10.1980, “ricorrente” (Doc. 05). Parte_1
Il ricorrente ha anche provato a seguire le indicazioni del Consolato d'Italia, autorità italiana competente per la zona di residenza, al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis in qualità di discendente dell'avo suddetto.
Non è riuscito neanche ad ottenere il numero di prenotazione e/o ad essere inserito nella lista di attesa che come da dichiarazione presente sulla pagina web del consolato (Doc. 06) è molto lunga: “Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non può essere evitata. I tempi di attesa sono dovuti anche alle decine di migliaia di discendenti che, per molte generazioni, non hanno aggiornato la propria situazione anagrafica presso questo Consolato Generale, come previsto dalla legge”.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza dell'11 dicembre 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda, il Giudice ha riservato la decisione.
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo dell'odierno ricorrente era originario di Acquaro (VV) circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero del ricorrente, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
2 La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalla parte ricorrente, che ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. o sino all' odierno ricorrente. Persona_1 Persona_1 dalla produzione documentale agli atti, è possibile argomentare anche l'interesse ad agire del ricorrente in via giudiziale, stante la dimostrata difficoltà di ottenere la pronuncia richiesta in via amministrativa a causa dei lunghi tempi a ciò necessari;
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione
è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_2
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni Parte_3 il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il
3 procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, parte ricorrente ha dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di San Paolo del Brasile
- territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_1 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro - Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadino italiano del ricorrente;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Catanzaro, 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Rocco Sciarrone
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