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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 466/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5/2024 depositato il 02/01/2024
proposto da
Leg Rapp Rappresentante_1 Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Chiaravalle Centrale
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi - Pal. Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0320210008545164000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0320210008545164000 TARI 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0320210008545164000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0320210008545164000 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti
Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Rappresentante_1 rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 , ricorre avverso la cartella di pagamento n. 03020210008545164000 asseritamente notificato in data 07.06.2023, relativo all'imposta Tassa sui Rifiuti
(TARES 2013) e (TARI 2014-2016-2017) €. 1.655,94
La ricorrente a sostegno delle proprie doglianze evidenzia ed eccepisce:
I. Vizio di motivazione. Assume che la cartella di pagamento in oggetto manca di motivazione in quanto, nella stessa, non è possibile desumere gli elementi, i passaggi esplicativi e l'iter logico che hanno indotto l'Ufficio impositore ad emettere tale atto, ledendo palesemente il diritto alla difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24. Detta cartella fa solo riferimento a dei presunti avvisi notificati che, però, non contengono nessuna indicazione per comprendere a chi sono stati notificati.
II. Prescrizione. Evidenzia che la prescrizione dell'imposta in oggetto è di 5 anni ex art 2948 c.c.. Nel caso di specie la società non ha ricevuto nessun atto di accertamento.
Considerato che
la società Ricorrente_1 S.r.l. non ha mai ricevuto nessun atto prodromico alla cartella di pagamento de quo, non vi è dubbio che la stessa sia stata notificata ben oltre la scadenza del termine di 5 anni.
Chiede, pertanto, che questa Corte di Giustizia adita voglia:
1. nel merito dichiarare nulla la cartella di Cartella di pagamento impugnata, per vizio di motivazione come eccepito nel motivo I del presente ricorso
2. nel merito annullare la Cartella di pagamento impugnata, per errore sul presupposto dell'imposta come eccepito nel motivo II del ricorso.
Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
Avanza istanza di sospensione rigettata in data 05/11/2024 Si costituisce anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione rilevando la propria carenza di legittimazione passiva in ordine relativamente alla presunta prescrizione maturata prima della notifica della cartella di pagamento impugnata, in quanto riguarda l'attività dell'Ente impositore, Comune di Chiaravalle
Centrale che chiama in causa.
Contesta, poi, le eccezioni di controparte e chiede:
1) In via preliminare, accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione e per l'effetto, manlevare la stessa di ogni conseguenza del giudizio anche con riguardo alle spese di lite;
2) In via principale, rigettare la domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) In via gradata, nella denegata ipotesi che Corte ritenga fondata, anche parzialmente la domanda, compensare le spese di lite nei confronti del Concessionario per la Riscossione atteso che la stessa risulta essere palesemente estranea ai fatti lamentati ed oggetto di causa.
Si costituisce in giudizio, in seguito a chiamata in causa di Ader, il Comune di Chiaravalle Centrale insistendo nella legittimità del proprio operato e chiedendo, nel merito ed in via principale, di respingere il ricorso promosso dalla società Ricorrente_1 Srl poiché infondato in fatto ed in diritto stante la rituale notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata ed il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale;
condannare parte ricorrente alle spese e competenze del presente grado di giudizio in favore del Comune di Chiaravalle Centrale (CZ).
Con nota del 14/01/2025 il procuratore della ricorrente ha depositato certificato di morte di Rappresentante_1, rappresentante legale della società ricorrente.
Con ordinanza n. 88/2025 depositata il 29/01/2025, questa Corte di Giustizia Tributaria ha dichiarato, ai sensi dell'art 41 del DLgs n. 546/1993, l'interruzione del giudizio.
All'Udienza 10/02/2026 la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Si osserva che il termine previsto per la prosecuzione/riassunzione del processo tributario, in caso d'interruzione del giudizio per i motivi di cui all'articolo 40 del D. Lgs. n. 546 del 1992, è di sei mesi da quando
è stata dichiarata l'interruzione, ai sensi del comma 2 dell'art 43 dello stesso D.lgs n. 546/1992.
In caso di mancata riassunzione nel termine perentorio di cui sopra il processo, ai sensi dell'art 45 del DLgs
n. 546/1992, deve essere dichiarato estinto
Ciò posto si osserva che il presente giudizio, è stato dichiarato interrotto con ordinanza n. 88/2025 depositata il 29/01/2025, e va dichiarato estinto ex art. 45, co.1., d.lgs. n. 546/1992, per non essere stato proseguito o riassunto, per inattività delle parti, entro il termine perentorio di sei mesi dalla declaratoria di interruzione, a nulla rilevando la fissazione d'ufficio dell'udienza del 10 febbraio 2026.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in ragione della mancata riassunzione del processo dopo la sua interruzione, dichiara l'estinzione del giudizio.
Compensa le spese.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5/2024 depositato il 02/01/2024
proposto da
Leg Rapp Rappresentante_1 Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Chiaravalle Centrale
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi - Pal. Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0320210008545164000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0320210008545164000 TARI 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0320210008545164000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0320210008545164000 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti
Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Rappresentante_1 rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 , ricorre avverso la cartella di pagamento n. 03020210008545164000 asseritamente notificato in data 07.06.2023, relativo all'imposta Tassa sui Rifiuti
(TARES 2013) e (TARI 2014-2016-2017) €. 1.655,94
La ricorrente a sostegno delle proprie doglianze evidenzia ed eccepisce:
I. Vizio di motivazione. Assume che la cartella di pagamento in oggetto manca di motivazione in quanto, nella stessa, non è possibile desumere gli elementi, i passaggi esplicativi e l'iter logico che hanno indotto l'Ufficio impositore ad emettere tale atto, ledendo palesemente il diritto alla difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24. Detta cartella fa solo riferimento a dei presunti avvisi notificati che, però, non contengono nessuna indicazione per comprendere a chi sono stati notificati.
II. Prescrizione. Evidenzia che la prescrizione dell'imposta in oggetto è di 5 anni ex art 2948 c.c.. Nel caso di specie la società non ha ricevuto nessun atto di accertamento.
Considerato che
la società Ricorrente_1 S.r.l. non ha mai ricevuto nessun atto prodromico alla cartella di pagamento de quo, non vi è dubbio che la stessa sia stata notificata ben oltre la scadenza del termine di 5 anni.
Chiede, pertanto, che questa Corte di Giustizia adita voglia:
1. nel merito dichiarare nulla la cartella di Cartella di pagamento impugnata, per vizio di motivazione come eccepito nel motivo I del presente ricorso
2. nel merito annullare la Cartella di pagamento impugnata, per errore sul presupposto dell'imposta come eccepito nel motivo II del ricorso.
Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
Avanza istanza di sospensione rigettata in data 05/11/2024 Si costituisce anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione rilevando la propria carenza di legittimazione passiva in ordine relativamente alla presunta prescrizione maturata prima della notifica della cartella di pagamento impugnata, in quanto riguarda l'attività dell'Ente impositore, Comune di Chiaravalle
Centrale che chiama in causa.
Contesta, poi, le eccezioni di controparte e chiede:
1) In via preliminare, accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione e per l'effetto, manlevare la stessa di ogni conseguenza del giudizio anche con riguardo alle spese di lite;
2) In via principale, rigettare la domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) In via gradata, nella denegata ipotesi che Corte ritenga fondata, anche parzialmente la domanda, compensare le spese di lite nei confronti del Concessionario per la Riscossione atteso che la stessa risulta essere palesemente estranea ai fatti lamentati ed oggetto di causa.
Si costituisce in giudizio, in seguito a chiamata in causa di Ader, il Comune di Chiaravalle Centrale insistendo nella legittimità del proprio operato e chiedendo, nel merito ed in via principale, di respingere il ricorso promosso dalla società Ricorrente_1 Srl poiché infondato in fatto ed in diritto stante la rituale notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata ed il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale;
condannare parte ricorrente alle spese e competenze del presente grado di giudizio in favore del Comune di Chiaravalle Centrale (CZ).
Con nota del 14/01/2025 il procuratore della ricorrente ha depositato certificato di morte di Rappresentante_1, rappresentante legale della società ricorrente.
Con ordinanza n. 88/2025 depositata il 29/01/2025, questa Corte di Giustizia Tributaria ha dichiarato, ai sensi dell'art 41 del DLgs n. 546/1993, l'interruzione del giudizio.
All'Udienza 10/02/2026 la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Si osserva che il termine previsto per la prosecuzione/riassunzione del processo tributario, in caso d'interruzione del giudizio per i motivi di cui all'articolo 40 del D. Lgs. n. 546 del 1992, è di sei mesi da quando
è stata dichiarata l'interruzione, ai sensi del comma 2 dell'art 43 dello stesso D.lgs n. 546/1992.
In caso di mancata riassunzione nel termine perentorio di cui sopra il processo, ai sensi dell'art 45 del DLgs
n. 546/1992, deve essere dichiarato estinto
Ciò posto si osserva che il presente giudizio, è stato dichiarato interrotto con ordinanza n. 88/2025 depositata il 29/01/2025, e va dichiarato estinto ex art. 45, co.1., d.lgs. n. 546/1992, per non essere stato proseguito o riassunto, per inattività delle parti, entro il termine perentorio di sei mesi dalla declaratoria di interruzione, a nulla rilevando la fissazione d'ufficio dell'udienza del 10 febbraio 2026.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in ragione della mancata riassunzione del processo dopo la sua interruzione, dichiara l'estinzione del giudizio.
Compensa le spese.