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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/10/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 03.10.2024, da
1) Parte_1
nato/a Milano il 10.02.1974
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Laura Grazia Valtolina
e
2) Controparte_1
nato/a Erba (CO) il 03.01.1970
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2
1 residente in [...]
con l'Avv. Ivana Anomali
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario,
in Merone (CO), in data 12.03.2012,
(anno 2012, atto n. 2, reg. dello Stato civile del Comune di Merone, parte II, serie A);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata a [...] il [...] Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03.10.2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Assegnare la casa familiare sita in Merone (CO), Via Appiani n. 16/A, con ogni arredo e pertinenza, ad eccezione della televisione, del frigorifero e dei beni personali del Signor alla Signora Pt_1 CP_1
ove vivrà unitamente alla figlia
[...] Pt_2
2) Il Signor verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , la somma Parte_1 Pt_2 mensile di € 500,00 (cinquecento/00) da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) Il Signor concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alla figlia , Parte_1 Pt_2 secondo il Protocollo del Tribunale di Como di seguito trascritto:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per l'attività
2 sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa la programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali);
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby- sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro e non oltre 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4) Il Signor potrà tenere con sé a week end alternati dal sabato pomeriggio alle ore 14.00 Parte_1 Pt_2 sino alla domenica sera alle ore 21.00 allorché la riaccompagnerà presso la residenza materna, oltre ad un giorno infrasettimanale e precisamente il giovedì dalle ore 19.00 e sino al giorno dopo allorché accompagnerà
a scuola;
Nella settimana in cui il week end sarà di competenza della madre, il Signor potrà Pt_2 Pt_1 tenere nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 19.00 e sino al giorno dopo allorchè la accompagnerà a Pt_2 scuola.
Il padre trascorrerà con tutti gli anni il giorno della Vigilia di Natale sino alle ore 10.00 del giorno di Pt_2
Natale allorchè la riaccompagnerà dalla mamma;
il giorno di Natale lo trascorrerà tutti gli anni con la Pt_2 madre;
i giorni 31.12-1.01 e 6.01 lo trascorrerà ad anni alterni con la madre e il padre. Pt_2
Il giorno della Santa Pasqua e del Lunedì dell'Angelo li trascorrerà ad anni alterni con la madre e il Pt_2 padre, così come tutte le festività e i ponti.
3 Nelle vacanze estive il Signor trascorrerà con la minore due settimane anche non consecutive, periodo Pt_1 che dovrà essere concordato tra i genitori entro e non oltre il giorno 31.05 di ogni anno.
Il tutto salvo i migliori accordi dei genitori, in ogni caso il Signor potrà tenere con sé ogni Pt_1 Pt_2 qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre, e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche della minore.
5) I coniugi concordano che il ciclomotore Moto Guzzi V7 di proprietà del Signor in uso allo stesso Pt_1 rimarrà allo stesso, diversamente l'autovettura Citroën C3 di proprietà e in uso alla Signora rimarrà CP_1 alla stessa;
6) Il conto corrente cointestato ai coniugi verrà estinto entro la data del 31.07.2024 e le somme ivi presenti saranno investite in titoli postali e/o assicurativi in favore di . Pt_2
7) i coniugi concordano che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% dalla Signora CP_1
;
[...]
8) chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
4 E
Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in data 12.03.2012, in Merone (CO)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Merone
(anno 2012, atto n. 2, reg. dello Stato civile del Comune di Merone, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Merone (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
6) PROVVEDE con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 1.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa AR Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AR Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 03.10.2024, da
1) Parte_1
nato/a Milano il 10.02.1974
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Laura Grazia Valtolina
e
2) Controparte_1
nato/a Erba (CO) il 03.01.1970
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2
1 residente in [...]
con l'Avv. Ivana Anomali
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario,
in Merone (CO), in data 12.03.2012,
(anno 2012, atto n. 2, reg. dello Stato civile del Comune di Merone, parte II, serie A);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata a [...] il [...] Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03.10.2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Assegnare la casa familiare sita in Merone (CO), Via Appiani n. 16/A, con ogni arredo e pertinenza, ad eccezione della televisione, del frigorifero e dei beni personali del Signor alla Signora Pt_1 CP_1
ove vivrà unitamente alla figlia
[...] Pt_2
2) Il Signor verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , la somma Parte_1 Pt_2 mensile di € 500,00 (cinquecento/00) da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, importo che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) Il Signor concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alla figlia , Parte_1 Pt_2 secondo il Protocollo del Tribunale di Como di seguito trascritto:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per l'attività
2 sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa la programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali);
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby- sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro e non oltre 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4) Il Signor potrà tenere con sé a week end alternati dal sabato pomeriggio alle ore 14.00 Parte_1 Pt_2 sino alla domenica sera alle ore 21.00 allorché la riaccompagnerà presso la residenza materna, oltre ad un giorno infrasettimanale e precisamente il giovedì dalle ore 19.00 e sino al giorno dopo allorché accompagnerà
a scuola;
Nella settimana in cui il week end sarà di competenza della madre, il Signor potrà Pt_2 Pt_1 tenere nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 19.00 e sino al giorno dopo allorchè la accompagnerà a Pt_2 scuola.
Il padre trascorrerà con tutti gli anni il giorno della Vigilia di Natale sino alle ore 10.00 del giorno di Pt_2
Natale allorchè la riaccompagnerà dalla mamma;
il giorno di Natale lo trascorrerà tutti gli anni con la Pt_2 madre;
i giorni 31.12-1.01 e 6.01 lo trascorrerà ad anni alterni con la madre e il padre. Pt_2
Il giorno della Santa Pasqua e del Lunedì dell'Angelo li trascorrerà ad anni alterni con la madre e il Pt_2 padre, così come tutte le festività e i ponti.
3 Nelle vacanze estive il Signor trascorrerà con la minore due settimane anche non consecutive, periodo Pt_1 che dovrà essere concordato tra i genitori entro e non oltre il giorno 31.05 di ogni anno.
Il tutto salvo i migliori accordi dei genitori, in ogni caso il Signor potrà tenere con sé ogni Pt_1 Pt_2 qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre, e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche della minore.
5) I coniugi concordano che il ciclomotore Moto Guzzi V7 di proprietà del Signor in uso allo stesso Pt_1 rimarrà allo stesso, diversamente l'autovettura Citroën C3 di proprietà e in uso alla Signora rimarrà CP_1 alla stessa;
6) Il conto corrente cointestato ai coniugi verrà estinto entro la data del 31.07.2024 e le somme ivi presenti saranno investite in titoli postali e/o assicurativi in favore di . Pt_2
7) i coniugi concordano che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% dalla Signora CP_1
;
[...]
8) chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
4 E
Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in data 12.03.2012, in Merone (CO)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Merone
(anno 2012, atto n. 2, reg. dello Stato civile del Comune di Merone, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Merone (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
6) PROVVEDE con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del giudice relatore per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 1.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa AR Cao
Il Giudice rel. est.
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