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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/12/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 605 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”;
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Diego Maria Santoro
Ricorrente
E
(CF. , rappresentata e difesa nel presente CP_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Francesco Di Ciollo e Annamaria Romeo
Resistente con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.2.2023 – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 in Roma, in data 19.9.1998, con che dal matrimonio erano nati due figli CP_1
(13.10.2001) e (13.01.2004); che Persona_1 Persona_2 pendeva innanzi al Tribunale di Latina (n. R.G. 6390/2019) il giudizio di separazione giudiziale nell'ambito del quale i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati giusta ordinanza
1 presidenziale del 20.05.2020; che la separazione tra i coniugi e Parte_1 CP_1 durava ininterrottamente dal maggio 2020 e non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di ripresa della convivenza – chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
costituendosi in giudizio, eccepiva, in via preliminare e pregiudiziale, CP_1
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda di divorzio, chiedendo “in via gradata, ove si ritenesse ammissibile il ricorso, sospendersi il presente giudizio ex art. 295 cpc e/o ex art. 337 cpc in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione”. Nel merito, la resistente chiedeva di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 19.9.1998; di assegnare definitivamente alla la casa coniugale sita in Aprilia Via Bonn n.13 con gli arredi ed il mobilio;
di CP_1 condannare il a corrispondere il 50% della rata mensile di mutuo;
di porre a carico del Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla resistente, a titolo di assegno divorzile, la somma di Euro Pt_1
200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
di porre a carico del l'obbligo Pt_1 di corrispondere, a titolo di mantenimento per i figli, la somma complessiva di Euro 800,000
(400,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sino alla raggiungimento dell'autosufficienza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i ragazzi.
A sostegno delle proprie richieste parte resistente deduceva che: il giudizio di divorzio era stato promosso nonostante fosse ancora pendente il giudizio di separazione (n. RG 5390/2019), nel quale non era mai intervenuta sentenza parziale sullo status;
la casa coniugale era gravata da mutuo ipotecario;
il figlio primogenito (21 anni) era studente Persona_1 universitario presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza mentre il secondogenito
[...]
(19 anni) frequentava l'ultimo anno di liceo e stava per diplomarsi;
la Persona_2 CP_1 era riuscita a trovare un posto di lavoro come operaia;
il laureato in giurisprudenza, si Pt_1 dichiarava disoccupato;
il ricorrente non aveva mai corrisposto il mantenimento per i figli e la moglie aveva più volte sporto querela;
la resistente era stata costretta a farsi carico del mutuo per la casa coniugale, in comproprietà tra le parti.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f., con ordinanza del
31.5.2023, così disponeva: preso atto dei risultati dell'audizione delle parti nonché esaminati gli atti rispettivamente allegati;
ritenuta la perdurante validità dei provvedimenti di cui alla separazione;
riservata al collegio la valutazione dell'ammissibilità e/o procedibilità della domanda divorzile in assenza della sentenza sulla separazione giudiziale;
P.T.M. conferma i provvedimenti della separazione giudiziale;
nomina g.i. la
2 dottoressa TANIA MONETTI innanzi alla quale rinvia all'udienza del 31-10-2023 ore 10; assegna a parte ricorrente termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito della memoria integrativa nonché a parte resistente il termine di giorni dieci prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ex artt. 166 e 167 I
e II comma c.p.c. nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili
d'ufficio, avvertendo parte resistente che la costituzione oltre il termine assegnatole implica la decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. e preclude la proponibilità delle eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Con la memoria integrativa del 25.09.2023, dava atto che nel giudizio di Parte_1 separazione era stata emessa la sentenza n. 1858/2023, depositata in data 11.9.2023, e chiedeva di: Dichiarare, anche con sentenza parziale sullo status, la cessazione degli effetti civili del matrimonio […];
Disporre che entrambi i coniugi provvederanno ciascuno al proprio sostentamento;
Assegnare l'abitazione sita in
Aprilia (LT), via Bonn n. 13, alla sig.ra , che vi continuerà a vivere insieme ai figli e sino a quando CP_1 sussisteranno le condizioni di legge per tale assegnazione;
- Disporre che la sig.ra si faccia carico al 100 CP_1
% del mutuo residuo gravante sul cespite;
- Porre a carico del sig. a titolo di mantenimento la Parte_1 somma pari ad € 150,00 mensili per il figlio da versare direttamente all'avente diritto, Persona_2 sino al raggiungimento dell'autonomia economica e/o della sussistenza delle condizioni di legge, essendo l'altro figlio più che maggiorenne ed in grado di provvedere autonomamente al Persona_1 proprio sostentamento. - Disporre che i genitori contribuiranno nella quota del 50% per la copertura delle spese straordinarie preventivamente concordate da entrambi;
- Autorizzare i coniugi a riconoscersi ampio, reciproco ed incondizionato consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio ed anche per i figli.
Con la comparsa di costituzione parte resistente insisteva nelle richieste già avanzate.
Dopo vari rinvii su richiesta delle parti al fine di definire bonariamente il presente giudizio, all'udienza del 20.11.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al nuovo giudice istruttore (subentrato nel ruolo in data 10.09.2025) - sulle conclusioni precisate dalle parti, le quali avevano chiesto di definire il giudizio di divorzio alle condizioni concordate nei patti sottoscritti il 07.07.2025 e depositati telematicamente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Preliminarmente, va rilevato che la questione della procedibilità della domanda introduttiva del presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio è rilevabile d'ufficio.
Nel caso di specie, emerge ex actis che la sentenza che ha dichiarato la separazione delle parti n.
1858/2023 (R.G. N. 6390/2019), pubblicata in data 11.9.2023, è successiva al deposito del ricorso contenente la domanda di divorzio, avvenuto in data 2.2.2023.
3 Pertanto, il presente giudizio è stato instaurato non solo in assenza del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ma proprio in assenza di una sentenza che avesse pronunciato la separazione dei coniugi.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è, pertanto, inammissibile, così come ha ripetutamente affermato la giurisprudenza di legittimità e di merito (ex multis, Cass.
16.12.1985 n. 6372; Cass. 20.11.1987 n. 8552; Cass.
9.3.1995 n. 2725, Trib. Padova 14.10.2005) dovendosi ritenere che la disposizione di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1.12.1970 n. 898, secondo la quale lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nel caso in cui è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale tra i coniugi, postula la sussistenza del requisito già all'atto della proposizione della domanda di divorzio, come dato certo e definitivo e non invece ancora sub iudice.
Nel sistema fissato dall'art. 3 citato due condizioni sono le concorrenti per la proposizione della domanda di divorzio: a) che i coniugi abbiano già conseguito lo status di separati, con il passaggio in giudicato della parte della sentenza che contiene la pronuncia della separazione;
b) che la situazione materiale di separazione abbia avuto almeno una certa durata prevista dalla legge.
Entrambi i requisiti devono intendersi come condizioni di proponibilità della domanda, e non come condizioni di fondatezza, che possano realizzarsi anche in corso di giudizio;
come rilevato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2725/1995, invero "se si ritenesse che il requisito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione può validamente intervenire nel corso del processo di divorzio, si dovrebbe conseguentemente ammettere la possibilità di iniziare un procedimento di divorzio prima ancora dell'intervento di una qualsiasi pronuncia di separazione, e cioè ancora prima della sentenza di primo grado nel procedimento di separazione (sempre ovviamente che siano trascorsi i tre anni dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente), pur se il convenuto contesti la stessa sussistenza delle condizioni della separazione
e chieda il rigetto della relativa domanda ed, addirittura, quando la domanda di separazione fosse stata rigettata in primo grado con sentenza sottoposta ad impugnazione".
La dichiarazione di inammissibilità che si impone per la domanda introduttiva del presente giudizio - proposta prima della stessa emanazione della sentenza di separazione fra le parti - definisce il procedimento.
La pronuncia d'inammissibilità, difatti, travolge tutte le altre domande formulate dalle parti, essendo tali richieste accessorie alla domanda di divorzio dichiarata inammissibile.
4
Considerato che
la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata, da ultimo, richiesta da entrambe le parti del giudizio, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Latina, 27.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 605 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”;
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Diego Maria Santoro
Ricorrente
E
(CF. , rappresentata e difesa nel presente CP_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Francesco Di Ciollo e Annamaria Romeo
Resistente con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.2.2023 – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 in Roma, in data 19.9.1998, con che dal matrimonio erano nati due figli CP_1
(13.10.2001) e (13.01.2004); che Persona_1 Persona_2 pendeva innanzi al Tribunale di Latina (n. R.G. 6390/2019) il giudizio di separazione giudiziale nell'ambito del quale i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati giusta ordinanza
1 presidenziale del 20.05.2020; che la separazione tra i coniugi e Parte_1 CP_1 durava ininterrottamente dal maggio 2020 e non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di ripresa della convivenza – chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
costituendosi in giudizio, eccepiva, in via preliminare e pregiudiziale, CP_1
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda di divorzio, chiedendo “in via gradata, ove si ritenesse ammissibile il ricorso, sospendersi il presente giudizio ex art. 295 cpc e/o ex art. 337 cpc in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione”. Nel merito, la resistente chiedeva di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 19.9.1998; di assegnare definitivamente alla la casa coniugale sita in Aprilia Via Bonn n.13 con gli arredi ed il mobilio;
di CP_1 condannare il a corrispondere il 50% della rata mensile di mutuo;
di porre a carico del Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla resistente, a titolo di assegno divorzile, la somma di Euro Pt_1
200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
di porre a carico del l'obbligo Pt_1 di corrispondere, a titolo di mantenimento per i figli, la somma complessiva di Euro 800,000
(400,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sino alla raggiungimento dell'autosufficienza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i ragazzi.
A sostegno delle proprie richieste parte resistente deduceva che: il giudizio di divorzio era stato promosso nonostante fosse ancora pendente il giudizio di separazione (n. RG 5390/2019), nel quale non era mai intervenuta sentenza parziale sullo status;
la casa coniugale era gravata da mutuo ipotecario;
il figlio primogenito (21 anni) era studente Persona_1 universitario presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza mentre il secondogenito
[...]
(19 anni) frequentava l'ultimo anno di liceo e stava per diplomarsi;
la Persona_2 CP_1 era riuscita a trovare un posto di lavoro come operaia;
il laureato in giurisprudenza, si Pt_1 dichiarava disoccupato;
il ricorrente non aveva mai corrisposto il mantenimento per i figli e la moglie aveva più volte sporto querela;
la resistente era stata costretta a farsi carico del mutuo per la casa coniugale, in comproprietà tra le parti.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f., con ordinanza del
31.5.2023, così disponeva: preso atto dei risultati dell'audizione delle parti nonché esaminati gli atti rispettivamente allegati;
ritenuta la perdurante validità dei provvedimenti di cui alla separazione;
riservata al collegio la valutazione dell'ammissibilità e/o procedibilità della domanda divorzile in assenza della sentenza sulla separazione giudiziale;
P.T.M. conferma i provvedimenti della separazione giudiziale;
nomina g.i. la
2 dottoressa TANIA MONETTI innanzi alla quale rinvia all'udienza del 31-10-2023 ore 10; assegna a parte ricorrente termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito della memoria integrativa nonché a parte resistente il termine di giorni dieci prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ex artt. 166 e 167 I
e II comma c.p.c. nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili
d'ufficio, avvertendo parte resistente che la costituzione oltre il termine assegnatole implica la decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. e preclude la proponibilità delle eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Con la memoria integrativa del 25.09.2023, dava atto che nel giudizio di Parte_1 separazione era stata emessa la sentenza n. 1858/2023, depositata in data 11.9.2023, e chiedeva di: Dichiarare, anche con sentenza parziale sullo status, la cessazione degli effetti civili del matrimonio […];
Disporre che entrambi i coniugi provvederanno ciascuno al proprio sostentamento;
Assegnare l'abitazione sita in
Aprilia (LT), via Bonn n. 13, alla sig.ra , che vi continuerà a vivere insieme ai figli e sino a quando CP_1 sussisteranno le condizioni di legge per tale assegnazione;
- Disporre che la sig.ra si faccia carico al 100 CP_1
% del mutuo residuo gravante sul cespite;
- Porre a carico del sig. a titolo di mantenimento la Parte_1 somma pari ad € 150,00 mensili per il figlio da versare direttamente all'avente diritto, Persona_2 sino al raggiungimento dell'autonomia economica e/o della sussistenza delle condizioni di legge, essendo l'altro figlio più che maggiorenne ed in grado di provvedere autonomamente al Persona_1 proprio sostentamento. - Disporre che i genitori contribuiranno nella quota del 50% per la copertura delle spese straordinarie preventivamente concordate da entrambi;
- Autorizzare i coniugi a riconoscersi ampio, reciproco ed incondizionato consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio ed anche per i figli.
Con la comparsa di costituzione parte resistente insisteva nelle richieste già avanzate.
Dopo vari rinvii su richiesta delle parti al fine di definire bonariamente il presente giudizio, all'udienza del 20.11.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al nuovo giudice istruttore (subentrato nel ruolo in data 10.09.2025) - sulle conclusioni precisate dalle parti, le quali avevano chiesto di definire il giudizio di divorzio alle condizioni concordate nei patti sottoscritti il 07.07.2025 e depositati telematicamente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Preliminarmente, va rilevato che la questione della procedibilità della domanda introduttiva del presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio è rilevabile d'ufficio.
Nel caso di specie, emerge ex actis che la sentenza che ha dichiarato la separazione delle parti n.
1858/2023 (R.G. N. 6390/2019), pubblicata in data 11.9.2023, è successiva al deposito del ricorso contenente la domanda di divorzio, avvenuto in data 2.2.2023.
3 Pertanto, il presente giudizio è stato instaurato non solo in assenza del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ma proprio in assenza di una sentenza che avesse pronunciato la separazione dei coniugi.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è, pertanto, inammissibile, così come ha ripetutamente affermato la giurisprudenza di legittimità e di merito (ex multis, Cass.
16.12.1985 n. 6372; Cass. 20.11.1987 n. 8552; Cass.
9.3.1995 n. 2725, Trib. Padova 14.10.2005) dovendosi ritenere che la disposizione di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1.12.1970 n. 898, secondo la quale lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nel caso in cui è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale tra i coniugi, postula la sussistenza del requisito già all'atto della proposizione della domanda di divorzio, come dato certo e definitivo e non invece ancora sub iudice.
Nel sistema fissato dall'art. 3 citato due condizioni sono le concorrenti per la proposizione della domanda di divorzio: a) che i coniugi abbiano già conseguito lo status di separati, con il passaggio in giudicato della parte della sentenza che contiene la pronuncia della separazione;
b) che la situazione materiale di separazione abbia avuto almeno una certa durata prevista dalla legge.
Entrambi i requisiti devono intendersi come condizioni di proponibilità della domanda, e non come condizioni di fondatezza, che possano realizzarsi anche in corso di giudizio;
come rilevato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2725/1995, invero "se si ritenesse che il requisito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione può validamente intervenire nel corso del processo di divorzio, si dovrebbe conseguentemente ammettere la possibilità di iniziare un procedimento di divorzio prima ancora dell'intervento di una qualsiasi pronuncia di separazione, e cioè ancora prima della sentenza di primo grado nel procedimento di separazione (sempre ovviamente che siano trascorsi i tre anni dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente), pur se il convenuto contesti la stessa sussistenza delle condizioni della separazione
e chieda il rigetto della relativa domanda ed, addirittura, quando la domanda di separazione fosse stata rigettata in primo grado con sentenza sottoposta ad impugnazione".
La dichiarazione di inammissibilità che si impone per la domanda introduttiva del presente giudizio - proposta prima della stessa emanazione della sentenza di separazione fra le parti - definisce il procedimento.
La pronuncia d'inammissibilità, difatti, travolge tutte le altre domande formulate dalle parti, essendo tali richieste accessorie alla domanda di divorzio dichiarata inammissibile.
4
Considerato che
la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata, da ultimo, richiesta da entrambe le parti del giudizio, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Latina, 27.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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