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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 30/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 148/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 148/2016 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ) in Parte_1 C.F._1
persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Simone Lo Schiavo ed Parte_1
elettivamente domiciliata a Vibo Valentia, via E. Gagliardi n. 40 presso lo studio del difensore
-APPELLANTE-
Contro
in persona del l.r.p.t. (P. IV ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Pasquale Pacienza ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Fraz. Marina,
via S. Venere 34 presso lo studio del difensore;
– CP_2
(C.F. , residente a [...] C.F._2
5
-APPELLATO CONTUMACE –
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la Parte_1
in persona del suo l.r.p.t., in qualità di cessionaria del credito di , ha
[...] Parte_2
agito in giudizio nei confronti della e di , chiedendo la Controparte_1 CP_3
riforma integrale della sentenza n. 1375/2015 emessa dal Giudice di Pace di Serra San Bruno,
Dott. Ilario Giuseppe Longo, che aveva rigettato la richiesta di risarcimento danni avanzati dall'appellante in conseguenza del sinistro che ha coinvolto le autovetture di Parte_2
e in data 29.6.2013. CP_3
Il Giudice di Pace ha integralmente rigettato la domanda attorea sul presupposto che la
[...]
(d'ora in avanti autocarrozzeria) non ha provato la responsabilità di Parte_1
nella causazione del sinistro. Ha altresì dato atto in sentenza di essersi pronunciato sui CP_3
medesimi fatti a parti invertite – il in qualità di attore e in qualità di CP_3 Parte_3
convenuto unitamente alla compagnia assicurativa di nel procedimento n. 4/14 CP_3
R.G.A.C., definito con sentenza n. 170/2014 con la quale ha riconosciuto la responsabilità
esclusiva di , figlio di e conducente del veicolo. Parte_3 Parte_2
Nella specie, l'appellante ha dedotto che , alla guida dell'autovettura Audi A4 CP_3
targata DN611KY, provenendo dalla via Beato Lanuino di Serra San Bruno, ometteva di rispettare la precedenza accordata alle autovetture in transito, in particolare da Via Milite
Ignoto, non accorgendosi dell'Audi A3 targata EH335KL e condotta da , Parte_3
investendola con la parte anteriore destra e causando il successivo impatto contro un muretto di cinta attiguo alla carreggiata;
Ha lamentato l'erronea, contradditoria e carente motivazione della sentenza del Giudice di
Pace in ordine alla mancata applicazione dell'art. 149 D.lgs. 209/2005 e, in subordine, dell'art. 2054 c.c.: ha in particolare rilevato che il Giudice si è discostato dalle risultanze istruttorie e ha a tal fine richiamato: la relazione di servizio del Brigadiere nonché la sua dichiarazione Per_1
testimoniale con le quali ha accertato l'assenza della segnaletica orizzontale di stop nell'intersezione tra la via Milite Ignoto e la via Beato Lanuino di Serra San Bruno, scenario pagina 2 di 9 del sinistro;
l'escussione testimoniale di che ha confermato l'assenza di Testimone_1
segnaletica orizzontale di STOP sul tratto di strada da cui proveniva l'attore; la Consulenza
Tecnica d'Ufficio che ha dato atto della scarsa o assente visibilità della segnaletica orizzontale al momento del sinistro. Ha altresì lamentato l'omissione, da parte del Giudice di Pace,
dell'applicazione dell'art. 149 co. 1 CDS e dell'art. 2054 c.c. che, per come interpretato dalla
Giurisprudenza, postulano che in caso di collisione tra i veicoli e di incertezza sulla dinamica del fatto, vi sia una presunzione di uguale concorso di colpa che ha funzione sussidiaria,
operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Ha altresì dedotto la violazione degli artt. 2697 e 2700 C.C., nella misura in cui il Giudice di
Pace non ha attribuito valore di piena prova fino a querela di falso alla relazione di servizio redatta dai Carabinieri di Soverato. Ha quindi lamentato l'omessa motivazione della sentenza in ordine a un punto decisivo della controversia, dolendosi altresì della compensazione delle spese decisa dal Giudice di Pace. Ha quindi concluso chiedendo la riforma della sentenza di primo grado per insufficienza o mancanza della motivazione in ordine al punto decisivo della controversia relativa alla dinamica del sinistro con conseguente condanna della al CP_1
pagamento di euro 16.503, 61 oltre interessi e fermo tecnico quale risarcimento dei danni subiti in data 29/06/2013 a causa e in conseguenza del sinistro stradale avvenuto tra la Audi
A3 di proprietà del sig. e il veicolo Audi A4 di proprietà del sig. Parte_2 [...]
, revoca della compensazione delle spese processuali e rifusione delle spese di lite in CP_3
favore della parte appellata.
Si è costituita la (d'ora in avanti deducendo Controparte_4 CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. poiché carente della fase “rescissoria”,
integrata dalla chiara e letterale indicazione delle modifiche che vengono richieste alla sentenza appellata;
ha poi dedotto la manifesta infondatezza delle censure avversarie in quanto il Giudice avrebbe correttamente valorizzato l'escussione dei testi di parte convenuta i pagina 3 di 9 quali hanno confermato la presenza del segnale di stop sulla strada ove stava transitando
. Ha poi dedotto che la Consulenza Tecnica d'ufficio esperita in primo grado Parte_3
conferma tale dato in quanto rileva l'esistenza della segnaletica orizzontale, seppur poco visibile, contestata dall'attore.
Ha altresì rilevato che il percorso motivazionale del Giudice è esente da censure anche in ordine agli artt. 2697 e 2700 C.C.; ciò in quanto la sentenza non sconfessa in toto la relazione di servizio dei Carabinieri intervenuti sul posto, bensì considera che nell'ambito della complessa attività svolta dai militari gli stessi abbiano accertato con disattenzione l'assenza di segnaletica stradale orizzontale. Ha quindi concluso chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado con condanna dell'appellante al pagamento delle spese. La causa è
stata istruita mediante acquisizione del fascicolo di primo grado e all'udienza dell'1.7.2024 il sottoscritto Magistrato medio tempore intervenuto tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello è fondato.
All'origine della domanda vi è il sinistro occorso in data 29.6.2013 alle 19.10 circa, in corrispondenza dell'intersezione della via Milite Ignoto con la Via Beato Lanuino del Comune
di Serra San Bruno. La dinamica dell'incidente è incontestata tra le parti ed è stata ricostruita dalla CTU eseguita in primo grado nei seguenti termini: “l'autoveicolo Audi A3 condotto dal sig.
e di proprietà del sig. transitava lungo la via Milite Ignoto del Parte_3 Parte_2
Comune di Serra San Bruno quando, nell'attraversare l'incrocio con la via Beato Lanuino si scontrava
lateralmente con l'autoveicolo AUDI A4 condotto dal sig. e di proprietà dello stesso.” CP_3
Ferma la dinamica così descritta, le parti controvertono sostanzialmente sulla presenza – e sulla visibilità - di segnaletica orizzontale di stop sulla via Milite Ignoto, che garantisse il diritto di precedenza a nonostante provenisse da destra. CP_3 Parte_3
La causa è stata istruita in primo grado mediante escussione testimoniale, acquisizione documentale e CTU. Per quanto è qui di interesse, i testimoni di parte convenuta hanno pagina 4 di 9 dichiarato: “dalla parte di provenienza dell'Audi A3 vi è la segnaletica di stop, mentre non vi è dalla
direzione di provenienza dell'Audi A4 alcuna segnaletica” (dichiarazione di ); “mi Testimone_2
trovavo fermo in macchina con il sig. e abbiamo visto un'Audi A3 di colore grigio scuro Testimone_2
che non arrestandosi al segnale di Stop posto sulla sua carreggiata andava a colpire l'autovettura A4;
ricordo che lo stop era visibile sulla carreggiata. L'Audi A3 proveniva da destra.”
Di contro, il Brigadiere nel confermare la propria relazione di servizio ha dichiarato: Per_1
“L'intersezione tra la via Milite Ignoto con la via Beato Lanunino di Serra San Bruno non è regolata
da alcuna segnaletica orizzontale di stop che impone l'arresto ai veicoli provenienti da Milite Ignoto”.
La Consulenza Tecnica di Ufficio, dopo avere compiuto una serie di indagini presso il
Comando della Polizia Municipale di Serra San Bruno ha concluso accertando che
“all'intersezione tra la via Milite Ignoto con la via Beato Lanuino la segnaletica orizzontale di stop non
era visibile”.
Orbene, la relazione di servizio assume nel caso di specie peso specifico dirimente. Coglie nel segno la prospettazione di parte attrice secondo cui la stessa fa piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 C.C.. Più precisamente, la Suprema Corte di Cassazione,
nell'individuare i limiti del valore probatorio relativo all'accertamento dei militari in sede di sinistro stradale ha più volte chiarito che il verbale redatto fa piena prova fino a querela di falso in
ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell'incidente, quale
risultava al momento del loro intervento” e, ancora, che “il valore di piena prova di un atto pubblico
quale il verbale di accertamento di una infrazione stradale "non sussiste né con riguardo ai giudizi
valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative
a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e
controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo, ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una
percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi in cui quanto attestato
dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato
dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì - come appunto nella specie - l'indicazione di un corpo o
di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del
pagina 5 di 9 verbalizzante" (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 3282 del 15/02/2006, Rv. 588094 – 01 e Sez. 2,
Sentenza n. 21816/2008).
Applicando i detti principi al caso di specie è evidente che la circostanza relativa alla presenza di segnaletica stradale attenga alla fase statica dell'incidente e non lasci alcuno spazio all'apprezzamento sensoriale dei verbalizzanti, intervenuti nell'immediatezza del sinistro. Né
si comprende l'iter motivazionale in base al quale il Giudice di primo grado abbia ritenuto non conferente la relazione di servizio allegata in atti – e confermata dall'estensore in sede di escussione testimoniale – poiché frutto di un'asserita disattenzione dei militari.
Invero tale constatazione, oltre a risultare apodittica e comunque non supportata da alcun elemento di fatto, neppure in via presuntiva, è comunque superflua in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 2700 C.C. la relazione di servizio non è soggetta al libero apprezzamento del Giudice ma ha valore di prova legale fino a querela di falso. Sul punto non coglie nel segno il rilievo di parte convenuta secondo cui vi sarebbe una differenza tra il dubitare della veridicità di quanto asseverato dai militari e il constatare che il verbale sia stato redatto in modo disattento: il risultato finale è infatti il medesimo, ossia mettere in dubbio quanto ocularmente accertato dai Carabinieri nell'immediatezza dei fatti.
Tanto premesso in ordine al valore probatorio del verbale di accertamento, la dinamica dell'incidente per come descritta da entrambe le parti nonché dalla CTU svolta in primo grado ruota attorno al diritto di precedenza dei veicoli in corrispondenza di un'intersezione.
Ai sensi dell'art. 145 co. II del D.lgs. 285/1992, Quando due veicoli stanno per impegnare una
intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare
la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
Costituisce circostanza incontestata che provenisse da destra ed è altrettanto Parte_2
certo, stanti le premesse di cui sopra, che la segnaletica orizzontale di stop fosse assente al momento del sinistro.
pagina 6 di 9 Le risultanze probatorie consentono quindi di affermare la responsabilità esclusiva dell'appellato per l'incidente occorso, superando la presunzione ex art. 2054 co.2 c.c che opera fino a prova contraria. Nel caso di specie, quindi, il comportamento imprudente di
[...]
, il quale non si avvedeva del transito dell'autovettura Audi A3 e non le garantiva la CP_3
precedenza nonostante la stessa provenisse da destra, è senz'altro fattore umano causale determinante e unico per la produzione dell'incidente, ascrivibile per nesso di causalità e imputazione colposa esclusiva del conducente dell'autoveicolo Audi A4.
La responsabilità del danno occorso al veicolo Audi A3 deve quindi essere attribuita a
[...]
, con conseguente obbligo al risarcimento da parte della compagnia assicurativa CP_3
dell'appellato, in ossequio a quanto stabilito dalla normativa di settore.
In ordine quantum debeatur non vi è motivo di discostarsi da quanto asseverato dal Consulente
Tecnico d'Ufficio, il quale ha accertato che i danni rilevati dall'Audi A3 sono compatibili con la dinamica del sinistro così come descritta e ha quantificato gli stessi in euro 15.931, 36. Sulla
predetta somma devalutata al di del sinistro (29.6.2013) e rivalutata di anno in anno in base ad indice ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza devono essere corrisposti gli interessi compensativi, oltre gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, vigente al momento della pronuncia della sentenza, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.201,00
ed € 26.0000,00 tabelle giudice di pace, nei valori medi.
Le spese per il presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è
stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 nei valori medi.
PQM
pagina 7 di 9 il TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA, in composizione monocratica, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1)accoglie l'appello proposto da e per l'effetto in Parte_1
riforma della sentenza di primo grado condanna la in persona Controparte_4
del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore della della Parte_1
somma di € 15.931,36 oltre interessi dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
2)condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_4
rifondere in favore della le spese del primo grado di giudizio che Parte_1
liquida in € 206 per esborsi ed € 1.990 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
3)condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_4
rifondere in favore della le spese del presente giudizio che Parte_1
liquida in € 355,50 per esborsi ed € 3.397 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Vibo Valentia, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 148/2016 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ) in Parte_1 C.F._1
persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Simone Lo Schiavo ed Parte_1
elettivamente domiciliata a Vibo Valentia, via E. Gagliardi n. 40 presso lo studio del difensore
-APPELLANTE-
Contro
in persona del l.r.p.t. (P. IV ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Pasquale Pacienza ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Fraz. Marina,
via S. Venere 34 presso lo studio del difensore;
– CP_2
(C.F. , residente a [...] C.F._2
5
-APPELLATO CONTUMACE –
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la Parte_1
in persona del suo l.r.p.t., in qualità di cessionaria del credito di , ha
[...] Parte_2
agito in giudizio nei confronti della e di , chiedendo la Controparte_1 CP_3
riforma integrale della sentenza n. 1375/2015 emessa dal Giudice di Pace di Serra San Bruno,
Dott. Ilario Giuseppe Longo, che aveva rigettato la richiesta di risarcimento danni avanzati dall'appellante in conseguenza del sinistro che ha coinvolto le autovetture di Parte_2
e in data 29.6.2013. CP_3
Il Giudice di Pace ha integralmente rigettato la domanda attorea sul presupposto che la
[...]
(d'ora in avanti autocarrozzeria) non ha provato la responsabilità di Parte_1
nella causazione del sinistro. Ha altresì dato atto in sentenza di essersi pronunciato sui CP_3
medesimi fatti a parti invertite – il in qualità di attore e in qualità di CP_3 Parte_3
convenuto unitamente alla compagnia assicurativa di nel procedimento n. 4/14 CP_3
R.G.A.C., definito con sentenza n. 170/2014 con la quale ha riconosciuto la responsabilità
esclusiva di , figlio di e conducente del veicolo. Parte_3 Parte_2
Nella specie, l'appellante ha dedotto che , alla guida dell'autovettura Audi A4 CP_3
targata DN611KY, provenendo dalla via Beato Lanuino di Serra San Bruno, ometteva di rispettare la precedenza accordata alle autovetture in transito, in particolare da Via Milite
Ignoto, non accorgendosi dell'Audi A3 targata EH335KL e condotta da , Parte_3
investendola con la parte anteriore destra e causando il successivo impatto contro un muretto di cinta attiguo alla carreggiata;
Ha lamentato l'erronea, contradditoria e carente motivazione della sentenza del Giudice di
Pace in ordine alla mancata applicazione dell'art. 149 D.lgs. 209/2005 e, in subordine, dell'art. 2054 c.c.: ha in particolare rilevato che il Giudice si è discostato dalle risultanze istruttorie e ha a tal fine richiamato: la relazione di servizio del Brigadiere nonché la sua dichiarazione Per_1
testimoniale con le quali ha accertato l'assenza della segnaletica orizzontale di stop nell'intersezione tra la via Milite Ignoto e la via Beato Lanuino di Serra San Bruno, scenario pagina 2 di 9 del sinistro;
l'escussione testimoniale di che ha confermato l'assenza di Testimone_1
segnaletica orizzontale di STOP sul tratto di strada da cui proveniva l'attore; la Consulenza
Tecnica d'Ufficio che ha dato atto della scarsa o assente visibilità della segnaletica orizzontale al momento del sinistro. Ha altresì lamentato l'omissione, da parte del Giudice di Pace,
dell'applicazione dell'art. 149 co. 1 CDS e dell'art. 2054 c.c. che, per come interpretato dalla
Giurisprudenza, postulano che in caso di collisione tra i veicoli e di incertezza sulla dinamica del fatto, vi sia una presunzione di uguale concorso di colpa che ha funzione sussidiaria,
operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Ha altresì dedotto la violazione degli artt. 2697 e 2700 C.C., nella misura in cui il Giudice di
Pace non ha attribuito valore di piena prova fino a querela di falso alla relazione di servizio redatta dai Carabinieri di Soverato. Ha quindi lamentato l'omessa motivazione della sentenza in ordine a un punto decisivo della controversia, dolendosi altresì della compensazione delle spese decisa dal Giudice di Pace. Ha quindi concluso chiedendo la riforma della sentenza di primo grado per insufficienza o mancanza della motivazione in ordine al punto decisivo della controversia relativa alla dinamica del sinistro con conseguente condanna della al CP_1
pagamento di euro 16.503, 61 oltre interessi e fermo tecnico quale risarcimento dei danni subiti in data 29/06/2013 a causa e in conseguenza del sinistro stradale avvenuto tra la Audi
A3 di proprietà del sig. e il veicolo Audi A4 di proprietà del sig. Parte_2 [...]
, revoca della compensazione delle spese processuali e rifusione delle spese di lite in CP_3
favore della parte appellata.
Si è costituita la (d'ora in avanti deducendo Controparte_4 CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. poiché carente della fase “rescissoria”,
integrata dalla chiara e letterale indicazione delle modifiche che vengono richieste alla sentenza appellata;
ha poi dedotto la manifesta infondatezza delle censure avversarie in quanto il Giudice avrebbe correttamente valorizzato l'escussione dei testi di parte convenuta i pagina 3 di 9 quali hanno confermato la presenza del segnale di stop sulla strada ove stava transitando
. Ha poi dedotto che la Consulenza Tecnica d'ufficio esperita in primo grado Parte_3
conferma tale dato in quanto rileva l'esistenza della segnaletica orizzontale, seppur poco visibile, contestata dall'attore.
Ha altresì rilevato che il percorso motivazionale del Giudice è esente da censure anche in ordine agli artt. 2697 e 2700 C.C.; ciò in quanto la sentenza non sconfessa in toto la relazione di servizio dei Carabinieri intervenuti sul posto, bensì considera che nell'ambito della complessa attività svolta dai militari gli stessi abbiano accertato con disattenzione l'assenza di segnaletica stradale orizzontale. Ha quindi concluso chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado con condanna dell'appellante al pagamento delle spese. La causa è
stata istruita mediante acquisizione del fascicolo di primo grado e all'udienza dell'1.7.2024 il sottoscritto Magistrato medio tempore intervenuto tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello è fondato.
All'origine della domanda vi è il sinistro occorso in data 29.6.2013 alle 19.10 circa, in corrispondenza dell'intersezione della via Milite Ignoto con la Via Beato Lanuino del Comune
di Serra San Bruno. La dinamica dell'incidente è incontestata tra le parti ed è stata ricostruita dalla CTU eseguita in primo grado nei seguenti termini: “l'autoveicolo Audi A3 condotto dal sig.
e di proprietà del sig. transitava lungo la via Milite Ignoto del Parte_3 Parte_2
Comune di Serra San Bruno quando, nell'attraversare l'incrocio con la via Beato Lanuino si scontrava
lateralmente con l'autoveicolo AUDI A4 condotto dal sig. e di proprietà dello stesso.” CP_3
Ferma la dinamica così descritta, le parti controvertono sostanzialmente sulla presenza – e sulla visibilità - di segnaletica orizzontale di stop sulla via Milite Ignoto, che garantisse il diritto di precedenza a nonostante provenisse da destra. CP_3 Parte_3
La causa è stata istruita in primo grado mediante escussione testimoniale, acquisizione documentale e CTU. Per quanto è qui di interesse, i testimoni di parte convenuta hanno pagina 4 di 9 dichiarato: “dalla parte di provenienza dell'Audi A3 vi è la segnaletica di stop, mentre non vi è dalla
direzione di provenienza dell'Audi A4 alcuna segnaletica” (dichiarazione di ); “mi Testimone_2
trovavo fermo in macchina con il sig. e abbiamo visto un'Audi A3 di colore grigio scuro Testimone_2
che non arrestandosi al segnale di Stop posto sulla sua carreggiata andava a colpire l'autovettura A4;
ricordo che lo stop era visibile sulla carreggiata. L'Audi A3 proveniva da destra.”
Di contro, il Brigadiere nel confermare la propria relazione di servizio ha dichiarato: Per_1
“L'intersezione tra la via Milite Ignoto con la via Beato Lanunino di Serra San Bruno non è regolata
da alcuna segnaletica orizzontale di stop che impone l'arresto ai veicoli provenienti da Milite Ignoto”.
La Consulenza Tecnica di Ufficio, dopo avere compiuto una serie di indagini presso il
Comando della Polizia Municipale di Serra San Bruno ha concluso accertando che
“all'intersezione tra la via Milite Ignoto con la via Beato Lanuino la segnaletica orizzontale di stop non
era visibile”.
Orbene, la relazione di servizio assume nel caso di specie peso specifico dirimente. Coglie nel segno la prospettazione di parte attrice secondo cui la stessa fa piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 C.C.. Più precisamente, la Suprema Corte di Cassazione,
nell'individuare i limiti del valore probatorio relativo all'accertamento dei militari in sede di sinistro stradale ha più volte chiarito che il verbale redatto fa piena prova fino a querela di falso in
ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell'incidente, quale
risultava al momento del loro intervento” e, ancora, che “il valore di piena prova di un atto pubblico
quale il verbale di accertamento di una infrazione stradale "non sussiste né con riguardo ai giudizi
valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative
a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e
controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo, ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una
percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi in cui quanto attestato
dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato
dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì - come appunto nella specie - l'indicazione di un corpo o
di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del
pagina 5 di 9 verbalizzante" (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 3282 del 15/02/2006, Rv. 588094 – 01 e Sez. 2,
Sentenza n. 21816/2008).
Applicando i detti principi al caso di specie è evidente che la circostanza relativa alla presenza di segnaletica stradale attenga alla fase statica dell'incidente e non lasci alcuno spazio all'apprezzamento sensoriale dei verbalizzanti, intervenuti nell'immediatezza del sinistro. Né
si comprende l'iter motivazionale in base al quale il Giudice di primo grado abbia ritenuto non conferente la relazione di servizio allegata in atti – e confermata dall'estensore in sede di escussione testimoniale – poiché frutto di un'asserita disattenzione dei militari.
Invero tale constatazione, oltre a risultare apodittica e comunque non supportata da alcun elemento di fatto, neppure in via presuntiva, è comunque superflua in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 2700 C.C. la relazione di servizio non è soggetta al libero apprezzamento del Giudice ma ha valore di prova legale fino a querela di falso. Sul punto non coglie nel segno il rilievo di parte convenuta secondo cui vi sarebbe una differenza tra il dubitare della veridicità di quanto asseverato dai militari e il constatare che il verbale sia stato redatto in modo disattento: il risultato finale è infatti il medesimo, ossia mettere in dubbio quanto ocularmente accertato dai Carabinieri nell'immediatezza dei fatti.
Tanto premesso in ordine al valore probatorio del verbale di accertamento, la dinamica dell'incidente per come descritta da entrambe le parti nonché dalla CTU svolta in primo grado ruota attorno al diritto di precedenza dei veicoli in corrispondenza di un'intersezione.
Ai sensi dell'art. 145 co. II del D.lgs. 285/1992, Quando due veicoli stanno per impegnare una
intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare
la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
Costituisce circostanza incontestata che provenisse da destra ed è altrettanto Parte_2
certo, stanti le premesse di cui sopra, che la segnaletica orizzontale di stop fosse assente al momento del sinistro.
pagina 6 di 9 Le risultanze probatorie consentono quindi di affermare la responsabilità esclusiva dell'appellato per l'incidente occorso, superando la presunzione ex art. 2054 co.2 c.c che opera fino a prova contraria. Nel caso di specie, quindi, il comportamento imprudente di
[...]
, il quale non si avvedeva del transito dell'autovettura Audi A3 e non le garantiva la CP_3
precedenza nonostante la stessa provenisse da destra, è senz'altro fattore umano causale determinante e unico per la produzione dell'incidente, ascrivibile per nesso di causalità e imputazione colposa esclusiva del conducente dell'autoveicolo Audi A4.
La responsabilità del danno occorso al veicolo Audi A3 deve quindi essere attribuita a
[...]
, con conseguente obbligo al risarcimento da parte della compagnia assicurativa CP_3
dell'appellato, in ossequio a quanto stabilito dalla normativa di settore.
In ordine quantum debeatur non vi è motivo di discostarsi da quanto asseverato dal Consulente
Tecnico d'Ufficio, il quale ha accertato che i danni rilevati dall'Audi A3 sono compatibili con la dinamica del sinistro così come descritta e ha quantificato gli stessi in euro 15.931, 36. Sulla
predetta somma devalutata al di del sinistro (29.6.2013) e rivalutata di anno in anno in base ad indice ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza devono essere corrisposti gli interessi compensativi, oltre gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, vigente al momento della pronuncia della sentenza, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.201,00
ed € 26.0000,00 tabelle giudice di pace, nei valori medi.
Le spese per il presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è
stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 nei valori medi.
PQM
pagina 7 di 9 il TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA, in composizione monocratica, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1)accoglie l'appello proposto da e per l'effetto in Parte_1
riforma della sentenza di primo grado condanna la in persona Controparte_4
del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore della della Parte_1
somma di € 15.931,36 oltre interessi dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
2)condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_4
rifondere in favore della le spese del primo grado di giudizio che Parte_1
liquida in € 206 per esborsi ed € 1.990 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
3)condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_4
rifondere in favore della le spese del presente giudizio che Parte_1
liquida in € 355,50 per esborsi ed € 3.397 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Vibo Valentia, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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