TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 13472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13472 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dr. Luigi ARGAN Presidente
Dr. Paolo D'AVINO Giudice
Dr. Mario CODERONI Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 64280/2018 del R.G., pendente tra
, in proprio e quale coerede di , con l'Avv. Parte_1 Persona_1
CARUSO LOREDANA,
ATTRICE
E
, in proprio e quale coerede di , con l'Avv. Controparte_1 Persona_1
FAVA ANTONIO,
, in proprio e quale coerede di , con l'Avv. P_ Persona_1
PELAGAGGI ARIANNA,
, quale coerede di , con l'Avv. MESSINA PIETRO, CP_3 Persona_1
CONVENUTI
NONCHÉ con l'Avv. MATTEI Controparte_4
GIUSEPPE,
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: Azione di riduzione per lesione di legittima-Divisione di beni caduti in
Pagina 1 di 18 successione.
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “In via preliminare:
- accertare e dichiarare, alla luce delle risultanze della CTU contabile espletata dal Dott.
la simulazione dell'atto di vendita del 03.03.2016 della quota societaria Persona_2
della de cuius Sig.ra nella società 3Z Srl in favore del Sig. Parte_2 P_
e, per l'effetto, imputare il valore effettivo del bene oggetto di donazione dissimulata
[...]
alla massa ereditaria.
In via principale:
- accertare l'esatta consistenza della massa ereditaria e calcolare la quota disponibile e la quota indisponibile, mediante la riunione fittizia ex art. 556 C.c. tra i beni relitti, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto di donazioni secondo il loro valore determinato ai sensi dell'art. 747 C.c.;
- accertare la lesione della quota di eredità riservata all'odierna istante in considerazione dell'importo già percepito dalla vendita degli immobili di Ardea di cui al punto b) dell'atto di citazione e disporre la conseguente riduzione delle donazioni con reintegrazione della quota di legittima spettante alla Sig.ra e, per l'effetto, previa Parte_1 determinazione della massa ereditaria e delle singole quote spettanti a ciascun erede, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione alla Sig.ra Parte_1
degli immobili di cui ai punti a) b) e c) dell'atto di citazione e conguaglio in denaro
[...]
a carico dei Sigg.ri e . Emettere altresì ogni altro provvedimento P_ Controparte_1
ritenuto opportuno e consequenziale.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, nonché con condanna ai sensi dell'art. 96 C.p.c. dei convenuti per mancata partecipazione, senza alcun giustificato motivo, al procedimento di mediazione”.
Per il convenuto : «piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito disattesa ogni Controparte_1
contraria istanza eccezione e deduzione:
In via preliminare
- Accertare e riconoscere a favore del convenuto ex art. 748 c.c. il diritto al Controparte_1 rimborso di tutte le spese sostenute e delle migliorie apportate al bene immobile censito al
Catasto Fabbricati foglio 1034 particella 119 sub. 8 e sub 501, nel periodo precedente alla
Pagina 2 di 18 donazione e da quando ha esercitato il possesso sul bene, nonché le migliorie e le spese apportate nel periodo successivo alla donazione, nella misura compresa tra Euro 380.000,00 ed Euro 400.000,00 o in quella che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'esame della documentazione allegata dal convenuto o della consulenza tecnica d'ufficio, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi.
- Accertare e riconoscere a favore del convenuto il diritto al rimborso delle Controparte_1
spese sostenute in occasione del funerale della de cuius pari ad Euro 14.310,83 e, qualora siano dovute somme alla parte attrice in ragione della domanda spiegata, dedurle in compensazione.
- Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra gli eredi legittimi della de cuius deceduta il 06.04.2016 sugli immobili indicati con il presente Parte_2 atto, esclusi quindi i beni oggetto di donazione nonché i beni già venduti, previo accertamento e formazione dell'intero asse ereditario e determinazione dei cespiti che lo compongono.
- Ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota a ognuno spettante e disporre la divisione dei beni e la formazione delle singole quote e, in caso di ravvisata non divisibilità materiale dei beni, disporne la vendita e la distribuzione del ricavato tra i coeredi.
- Rigettare la domanda attrice ex art. 553 e ss c.c. perché infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti e, per l'effetto dichiarare che non vi è stata, ai danni della parte attrice, la lesione della quota di eredità ad ella riservata, tenuto conto altresì che la stessa ha ricevuto la sua quota parte di eredità dalla vendita del bene sito in Ardea nella misura di Euro
21.999,17 e che nessun conguaglio è a lei dovuto da parte del convenuto anche in ragione delle deduzioni ex art. 748 c.c..
- In via subordinata, ove all'esito degli accertamenti tecnici richiesti sia ravvisato un credito residuo in favore dell'attrice, disporne la compensazione con l'attribuzione, per quanto di ragione, con le quote di immobile di proprietà del convenuto riferite ai beni indicati in premessa ovvero con l'attribuzione della corrispondente somma ricavata dalla loro vendita.
- Voglia, inoltre, il sig. Giudice, dichiarare che i figli , e CP P_ Parte_1
erano in egual misura tenuti a contribuire al mantenimento dei genitori in ragione delle loro precarie condizioni economiche e della carenza di liquidità.
Per tale effetto, ove sia ritenuta la fondatezza della domanda di parte attrice, tener conto ai
Pagina 3 di 18 fini della eventuale compensazione, dei rimborsi anche delle somme versate dal convenuto per contribuire al sostentamento dei genitori, così come documentate nelle Controparte_1 precedenti difese.
Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e compensi di lite».
Per il convenuto : “Voglia il Tribunale adito, accertare preliminarmente P_
la validità della donazione del 1985 come indicate nelle premesse ribadendo il valore ivi indicato per le causali di cui alle premesse e accertando il valore delle quote sociali nell'importo sopra descritto, dichiarare le pretese attore infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Per la convenuta : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, previa determinazione CP_3 delle singole quote spettanti a ciascun erede, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria. Con vittoria di spese da distrarsi.”
Per la terza intervenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda ed istanza:
Verificare che l'eventuale scioglimento della comunione ereditaria non arrechi pregiudizio alle ragioni creditorie dell'Istituto di credito e non vanifichi la prelazione ipotecaria gravante sugli immobili di cui si chiede la divisione.
Con vittoria di spese competenze ed onorari poste a carico dei condividenti o della massa divisionale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione del fatto e dell'oggetto della causa.
La presente causa riguarda la successione di deceduta il 6.04.2016, Parte_2
ab intestato, lasciando quali propri eredi legittimi, i figli (odierna Parte_1 attrice), e ed il coniuge P_ Controparte_1 Persona_1
(convenuti); quest'ultimo è deceduto in corso di causa e, quali suoi coeredi, si sono costituiti in prosecuzione i tre figli, già parti del giudizio, e la nuova coniuge che ha CP_3 fatto proprie tutte le istanze e difese già svolte dal suo dante causa.
L'attrice, dopo aver premesso che il relictum della successione della madre era costituito da immobili siti in Ardea (un posto barca ed un appartamento) ed a Nocera Umbra e che l'abitazione di Ardea era stata venduta consensualmente da tutti gli eredi nel novembre 2016,
Pagina 4 di 18 al prezzo di € 198.000, usato in parte per estinguere il mutuo gravante sul bene e, quanto al residuo -di €103.675- diviso pro quota tra gli eredi stessi, ha chiesto la reintegra della propria quota di riserva, sostenendo che era stata lesa da alcune liberalità fatte dalla sig.ra Parte_2
soltanto in favore degli altri due figli.
In particolare, a , nel 1985, ed a nel 2006, la madre donava immobili siti in P_ CP
Via San Cipirello;
inoltre l'attrice sosteneva che la madre, nel 2016, aveva ceduto al CP_4
figlio la quota del 22,5% delle proprie partecipazioni nella 3Z srl, al prezzo di € P_
2.265,00, ma che tale vendita dissimulava, in realtà, una donazione in favore del figlio, chiedendo, pertanto, che, accertata la simulazione, anche l'intero valore di tali quote venisse computato nella riunione fittizia ex art. 556 c.c.. Conclusivamente, l'attrice ha chiesto, una volta disposta la reintegra della quota di legittima, la divisione del patrimonio ereditario.
Il convenuto , costituitosi, ha dedotto che, in relazione all'immobile a lui Controparte_1
donato nel 2006, egli vantava un credito ex art. 748 c.c. per spese di ristrutturazione e migliorie, di almeno 380/400 mila euro;
inoltre, ha chiesto di riconoscere il rimborso pro quota delle spese funerarie sostenute da lui solo, per € 14.310,83 e, ancora, ha sostenuto di aver versato ai genitori, dall'ottobre 2010, circa 1200 euro mensili per il loro mantenimento.
Il convenuto ha rivendicato spese sostenute da lui solo per la successione e Persona_1
per la vendita dell'immobile di Ardea, chiedendone la restituzione pro quota, o, comunque, il computo, quali debiti ereditari, ai fini della riunione fittizia.
Il convenuto , inizialmente dichiarato contumace all'udienza del 3.04.2019, si P_
è costituito tardivamente, entro il termine per il deposito delle memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c., contestando l'avversa domanda di riduzione, in particolare, la valutazione fatta dall'attrice del bene a lui donato, che, all'epoca dell'atto di liberalità, era allo stato grezzo e non completo e sul quale egli aveva eseguito e pagato importanti interventi di ristrutturazione;
ha, poi, contestato dal domanda di simulazione in relazione alla cessione delle quote societarie, dal momento che il prezzo pattuito era stato regolarmente pagato.
Interrotto il giudizio ex art. 300 c.p.c., a seguito del decesso di , dichiarato dal Persona_1
suo procuratore, dopo la riassunzione, si è costituita la moglie , quale sua CP_3 coerede (unitamente ai tre figli del defunto, già parti del giudizio).
La causa è stata istruita mediante due CTU (una contabile, con il dr. ed una Per_2 estimativa, con l'Arch. e, all'esito, è stata rimessa alla decisione del Collegio, Per_3
previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Pagina 5 di 18 Domanda di simulazione della cessione di quote societarie.
Non può essere accolta la domanda di simulazione in relazione alla vendita di quote societarie, dalla sig.ra al figlio , in data 3.03.2016 (doc. 7 Parte_2 Persona_4
citazione).
Come risulta dagli atti e dalla documentazione allegata, infatti, il corrispettivo, stabilito in €
2.295,00 per il 22,5% delle quote societarie, è stato interamente versato dall'acquirente; la dimostrazione dell'effettivo pagamento del prezzo, fa dunque venir meno qualunque possibilità di ravvisare la prospettata simulazione relativa oggettiva, per avere le parti voluto, in realtà, una donazione, dal momento che il trasferimento non è avvenuto a titolo gratuito.
Non può poi assumere rilevanza in questo giudizio il fatto che il prezzo pagato fosse in ipotesi inferiore al valore effettivo del bene ceduto.
È noto, infatti, che, fatta eccezione per le ipotesi di vendita a prezzo meramente simbolico e, quindi, inesistente -che possono dare luogo a vendita nulla per difetto di causa, ovvero ad una donazione dissimulata- la sola sproporzione tra il pezzo pattuito ed il valore effettivo di mercato del bene, potrebbe tutt'al più dimostrare l'esistenza di un negotium mixtum cum donatione, piuttosto che di una donazione vera e propria dei beni. Tale figura è tradizionalmente ricondotta, sia dalla dottrina maggioritaria, sia dalla giurisprudenza, nell'ambito della donazione indiretta, che in tal caso si realizza ponendo in essere un trasferimento a titolo oneroso (al contrario di quanto avviene nella simulazione), ma ad un prezzo notevolmente inferiore (o superiore, ove la liberalità sia in favore del venditore) rispetto al valore effettivo del bene, realizzandosi così un arricchimento del contraente che riceve la prestazione di maggior valore (ex multis Cass., sez. 1, n. 1685 del 22/06/1963; sez.
2, n. 3661 del 29/10/1975, n. 1214 del 10/02/1997, n. 19601 del 29/09/2004,
n. 23297 del 03/11/2009 e n. 13684 del 16/06/2014).
La giurisprudenza ha, in particolare, chiarito che nel negozio misto con donazione «la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta» (così Cass. sez. 2,
n. 23297 del 3/11/2009; conformi, tra le tante, Cass. n. 1955 del 30/01/2007, n. 1214 del
10/02/1997, n. 1931 del 23/02/1991 e n. 10614 del 23/05/2016).
Pagina 6 di 18 Tuttavia, l'attrice non ha svolto alcuna domanda diretta ad accertare tale diversa ipotesi negoziale, chiedendo soltanto di dichiarare la simulazione oggettiva di una donazione dell'intero, unica domanda su cui può quindi pronunciarsi il Tribunale, tenuto conto che si tratta di fattispecie tra loro assolutamente autonome e distinte, con diverse causae petendi
(sul punto, si vedano, tra le altre, Cass. sez. 2, n. 19099 del 2/09/2009 e n. 34024 del
19/12/2019); la diversità ed autonomia giuridica tra le due ipotesi si coglie anche nel petitum, dal momento che -coerentemente con la spiegata domanda di accertamento della simulazione- parte attrice ha richiesto che tutte le quote cedute (o il loro corrispondente valore), venissero incluse nella massa da computare ai fini della riunione fittizia, laddove, in caso di negozio misto, potrebbe essere computata ai sensi dell'art. 556 c.c. soltanto la parte corrispondente all'eccedenza tra il valore effettivo del bene ed il prezzo pagato.
Domanda di riduzione per lesione di legittima.
Individuazione degli eredi e delle quote di riserva e disponibili a ciascuno spettanti.
Per individuare quali siano le quote di riserva (e, conseguentemente, la disponibile) spettanti ai legittimari, occorre fare riferimento all'art. 542, secondo comma, c.c., trattandosi di successione cui concorrono il coniuge e più di un figlio: ai figli (nella specie, tre) è quindi riservata la metà del patrimonio ed al marito un quarto, sicché la quota disponibile è il restante quarto.
Per l'individuazione della quota di riserva spettante all'odierna attrice -l'unica che ha esperito l'azione di riduzione- è bene ricordare che «in tema di successione necessaria,
l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari» (Cass. SU n. n. 13429 del 9/06/2006; conformi SU, n. 13524 del 12/06/2006; sez. 2, n. 3471 del 13/02/2008 e n. 27259 del
16/11/2017); secondo tale condivisibile orientamento, fondato su una corretta interpretazione testuale e teleologica della normativa, nella successione necessaria non opera l'accrescimento, sicché ogni legittimario ha comunque diritto alla quota che gli è riservata per legge “in astratto”, sulla base del numero e della categoria dei soggetti legittimari che sono chiamati a succedere al de cuius, indipendentemente dall'eventuale esperimento, da
Pagina 7 di 18 parte di altri eredi necessari, dell'azione di riduzione a tutela delle loro rispettive quote di riserva.
Pertanto, in forza del citato art. 542 c.c. e del richiamato principio, la quota di riserva in favore della sig.ra è di un sesto (1/6) dell'asse, ovvero la terza parte Parte_1 della metà riservata ai tre figli (1/2, equivalente a 3/6, diviso per tre).
Determinazione del valore dell'asse ex art. 556 c.c.
Per determinare il valore delle quote di riserva da reintegrare e verificare l'esistenza di una lesione e la sua entità, occorre dunque procedere alla riunione fittizia, operazione matematico-contabile da svolgersi secondo i parametri dettati dall'art. 556 c.c., che può così essere sintetizzata: relictum – debitum + donatum. Occorre, cioè, individuare i beni presenti nel patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione (relictum), sottrarre eventuali debiti (debitum) e, al valore così ottenuto, aggiungere il valore delle donazioni effettuate in vita;
il valore dei beni relitti e donati andrà calcolato al tempo dell'apertura della successione, applicandosi gli artt. 747 e ss. c.c. (espressamente richiamati dall'art. 556 c.c.).
Per quanto riguarda il relictum, lo stesso risulta dalla documentazione versata in atti (in particolare, si veda il certificato notarile della dr.ssa , come anche esaminata e Persona_5 confermata dalla CTU ed è costituito dai seguenti beni:
a) locale deposito barca sito nel comune di Ardea (RM), località Tor San Lorenzo, Km
24,250 Litoranea Ostia-Anzio, censito al Catasto fabbricati foglio 53, part. 3916, sub 3;
b) porzioni immobiliari site nel comune di Ardea (RM), località Tor San Lorenzo, Km
24,250 Litoranea Ostia-Anzio, costituita da un villino, censito al Catasto al foglio 53, part. 3518 sub 508, con annesso locale cantina e ripostiglio, graffato, censito al foglio 53, part. 3675, sub 501, e locale deposito barca graffato, censito al foglio 53, part. 3676, sub 501;
c) locale deposito barca S1, sito nel comune di Ardea (RM) località Tor San Lorenzo, Km
24,250 Litoranea Ostia-Anzio, censito al foglio 53, part. 3518, sub 509;
d) porzione di abitazione sita nel comune di Nocera Umbra (PG), in Via Africa n 8/A;
e) porzione di garage sito nel comune di Nocera Umbra (PG), in Via Africa n 8/C (si veda la relazione dell'Arch. pag. 5); la CTU, in base all'analisi della Testimone_1 documentazione in atti e del certificato notarile, ha giustamente escluso dal relictum un terreno agricolo in pure indicato nella denuncia di successione, che però era stato CP_4 venduto in vita dalla de cuius, pur restando a lei catastalmente intestato, per omessa voltura dell'atto di compravendita;
esclusione sulla quale, comunque, tutte le parti hanno concordato.
Pagina 8 di 18 I due immobili di cui alle lettere b) e c), pacificamente e documentalmente, sono stati venduti con l'accordo di tutti i coeredi, nel novembre 2016 (pochi mesi dopo l'apertura della successione), al prezzo complessivo di € 198.000,00, di cui parte (€ 42.487,49) utilizzati per l'estinzione del mutuo gravante sull'immobile stesso ed il residuo, di € 155.512,51 -di cui alla successione è da imputare la metà, pari ad € 77.756,26 -divisi tra gli eredi;
più precisamente, l'attrice ha ricevuto, a titolo di distribuzione del ricavato della vendita, la somma complessiva di € 21.999,17 (€ 17.279,17 + € 4.720,00, come documentato e non contestato); dal momento che il bene era ancora presente nel patrimonio della de cuius all'epoca dell'apertura della successione, il suo valore -da determinarsi in base al prezzo di vendita, essendo stata fatta in epoca vicina al decesso- deve essere computato per la riunione fittizia ex art. 556 c.c., ovviamente al netto del debito gravante e, quindi, per l'importo già indicato di € 77.756,26.
Il valore del relictum, quindi, in base alle stime operate dalla CTU, è di complessivi €
176.684,92 (di cui € 11.854,04 per gli immobili sub A, € 77.756,26 per gli immobili sub B e
C ed € 87.074,62 per gli immobili sub D ed E).
Per quanto riguarda il donatum, in base a quanto sopra motivato a proposito della vendita delle quote societarie, tale cespite non deve esservi incluso, mentre vanno sicuramente considerati i beni immobili oggetto di donazioni (espresse e non simulate, e provate documentalmente, oltre che non conteste), a , nel 1985 (doc. 5 allegato alla P_
citazione; donazione con espressa dispensa da collazione ed in conto disponibile) ed a
, nel 2006 (doc. 6 citazione); come noto, la dispensa dalla sola collazione, Controparte_1 non include anche quella dall'imputazione, se non espressamente prevista, ed implica che il bene donato debba comunque essere conteggiato, ai fini della riunione fittizia (da ultimo,
Cass. sez. 2, ord. n. 14193 del 5/05/2022) e sia soggetto a riduzione, per la parte che dovesse eccedere la quota disponibile.
Pure corretto, in linea di diritto (salva, poi, la verifica della sussistenza dei presupposti in fatto), quanto dedotto dal convenuto (ma, come si vedrà, anche dal Controparte_1
convenuto ), a proposito della necessità di tenere conto dei miglioramenti e delle P_ ristrutturazioni da lui operate sull'immobile donato;
il principio è chiaramente ricavabile dal combinato disposto degli artt. 747 e 748 c.c. (come già detto, richiamati dall'art. 556 c.c.), che, nello stabilire che il valore del bene donato va calcolato all'epoca dell'apertura della successione, precisa anche che da tale valore vanno decurtate, a favore del donatario, le
Pagina 9 di 18 migliorie da lui apportate al fondo (comma 1, art. 748 c.c.), nonché le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa (comma 2); del resto, tale regola è logica e chiara nella sua ratio fondante, atteso che, se un soggetto riceve in donazione un immobile che si trova in un determinato stato di realizzazione o manutenzione e lo trasforma, migliorandolo, è evidente come il valore acquisito a seguito delle addizioni o miglioramenti fatti dal donatario stesso, non può essere considerato come facente parte dell'asse e come valore oggetto della liberalità.
Ciò chiarito in diritto, in fatto può sicuramente ritenersi provato, in base alla documentazione in atti, che il sig. abbia effettuato tutti gli interventi di ristrutturazione e Controparte_1 migliorativi sull'immobile, che ha indicato e quantificato la CTU;
interventi che hanno determinato un notevole incremento di valore dell'immobile, e persino la regolarità edilizia, originariamente assente;
invero, sebbene gli interventi risultano iniziati nel 2004, ovvero due anni prima della donazione, e le pratiche edilizie erano quindi a nome e firma della sig.ra in quanto proprietaria formale del bene (cfr. all. 6f alla relazione peritale), risulta, Parte_2 dalla documentazione bancaria e contabile prodotta dal convenuto, che fu lui a pagare con proprie risorse tutti questi interventi;
non è corretto, come sostenuto dalla difesa attrice, che tali pagamenti non sarebbero stati sufficientemente documentati, perché il convenuto avrebbe prodotto esclusivamente matrici di assegni;
al contrario, il convenuto ha prodotto sia copia integrale di alcuni assegni bancari a sua firma, sia diverse fatture e relative quietanze di pagamento, rilasciate a suo nome dai soggetti che sono intervenuti, a diverso titolo, nei lavori eseguiti sull'immobile (cfr. docc. 7, 8, 13, 14 e da 17 a 26, di parte convenuta CP
.
[...]
Sulla base di tali atti e documenti, la CTU -con valutazione assolutamente corretta e priva di vizi logici e tecnici e, sotto questo aspetto, non contestata dalle parti- ha stimato il valore complessivo dell'immobile donato a al momento dell'apertura della Controparte_1 successione, in € 420.216,32; ha poi quantificato i costi degli interventi effettuati dal donatario, in complessivi € 355.022,89 e determinato il valore dei miglioramenti apportati in
€ 247.342,03, con un incidenza, rispetto al valore complessivo del bene, del 58,86%; sicché, applicando i criteri normativi sopra citati, il valore della donazione deve quantificarsi in €
172.874,29.
Medesimi criteri devono essere applicati anche per l'immobile donato nel 1985 a P_
, per il quale anche risultano documentalmente importanti interventi di ristrutturazione
[...]
Pagina 10 di 18 e trasformazione operati dal donatario;
addirittura, risulta dagli atti che, all'epoca della donazione, l'immobile era totalmente abusivo da un punto di vista edilizio, in quanto privo di concessione, ed era quai allo stato di rustico, non avendo nemmeno gli allacci agli impianti idrici e fognari;
tutte carenze che sono state emendate e colmate a cura e spese del donatario.
Non è fondata l'eccezione della difesa attrice sulla inammissibilità delle indagini svolte dalla
CTU -a suo dire, motu proprio e fuori dai quesiti affidatile- relativamente agli interventi operati dal sig. sull'immobile donato ed alle conseguenti valutazioni degli P_ stessi, ai fini della determinazione dell'effettivo valore del bene (con la conseguente richiesta di “stralcio” della relativa parte di relazione tecnica); innanzi tutto, non è vero che il convenuto non abbia svolto deduzioni sul punto, avendo, sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta, contestato la valutazione data dall'attrice all'immobile donato, proprio sull'assunto delle condizioni dell'unità abitativa e sui conseguenti interventi e lavori da lui fatti eseguire e pagati. Non rileva, poi, il fatto che il convenuto non abbia formulato una specifica domanda riconvenzionale in tal senso, poiché la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che, a fronte di una domanda di riduzione, la corretta ricostruzione del patrimonio ereditario per la riunione fittizia, costituisce presupposto essenziale della domanda, che il Giudice deve verificare anche d'ufficio, tenendo conto di tutti gli elementi
(attivo, debiti, pesi od oneri), che concorrono a determinare la base di calcolo ex art. 556 c.c., purché gli elementi emergano dagli atti e dalle allegazioni delle parti, non essendo, però, necessaria la proposizione di domande riconvenzionali, poiché le deduzioni sul punto costituiscono mere difese ed eccezioni in senso lato (ex multis, Cass. sez. 2, n. 13385 del
17/06/2011 e n. 26741 del 13/11/2017 -che hanno ritenuto ammissibili tali deduzioni, anche se proposte per la prima volta in appello;
conf. Cass. sez. 2, n. 20138 del 13/07/2023).
Anche per tale immobile, dunque, la CTU -con valutazione corretta e, come sopra, non contestata- ne ha stimato il valore complessivo, all'apertura della successione, in €
373.586,00, di cui € 233.727,12 imputabili ai miglioramenti eseguiti dal donatario, con un valore netto di € 139.858,88.
Conclusivamente, il valore del donatum al momento dell'apertura della successione - decurtato ex art. 748 c.c. il valore delle migliorie apportate dai donatari- deve individuarsi in complessivi € 312.733,17 (di cui € 139.858,88 quanto all'immobile donato a P_ ed € 172.874,29 quanto all'immobile donato a ). Si precisa che al medesimo Controparte_1
risultato si perverrebbe laddove si ritenga che il costo dei miglioramenti, piuttosto che
Pagina 11 di 18 operare come decurtazione del valore del bene donato, debba essere considerato un credito in favore dei coeredi donatari, poiché, in tal caso, si tratterebbe di un debito gravante sulla massa, già all'epoca dell'apertura della successione (trattandosi di lavori eseguiti prima del decesso della de cuius), che andrebbe comunque detratto dal valore del relictum+donatum, ai fini della riunione fittizia.
Pertanto, il valore complessivo dell'attivo ereditario, determinato ai sensi dell'art. 556 c.c., è pari ad € 489.418,09; da tale importo, però, occorre ancora detrarre i debiti ereditari documentati.
In proposito -a fronte dell'eccezione della difesa attrice sulla presunta tardività della
“domanda riconvenzionale” di restituzione formulata dal convenuto si Persona_1
richiama la giurisprudenza sopra citata, rilevando come la richiesta di prendere in considerazione le spese anticipate da uno solo dei condividenti nell'interesse della comunione, costituisce eccezione in senso lato e mera deduzione difensiva relativa alla corretta ricostruzione dell'asse, come tale ammissibile anche se la costituzione del convenuto
è avvenuta oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. (all'epoca vigente).
Ciò detto, le passività sono documentate e nemmeno, a ben vedere, contestate dall'attrice (se non, come detto, per il profilo prettamente processuale), né dalle altre parti, e sono quantificabili in totali € 33.894,71 (di cui € 14.310,83 per spese funerarie e di sepoltura, anticipate da , doc. 10 allegato alla comparsa;
ed € 19.583,88 per tutte le Controparte_1
spese anticipate in via esclusiva da , sicuramente imputabili alla comunione Persona_1
ereditaria, riguardando le imposte di successione e le spese ed i costi per uno degli immobili caduti in successione).
Il montante sulla base del quale calcolare le quote di riserva e disponibile è, quindi, di €
455.523,38; ne consegue che la quota di riserva spettante all'attrice (1/6) è di € 75.920,56, così come quella spettante a ciascuno degli altri due figli;
la quota di riserva in favore del coniuge (1/4) è di € 113.880,845 e la quota disponibile (anch'essa di 1/4) è pure di €
113.880,845.
Pertanto, sebbene il valore del donatum ecceda la disponibile, occorre considerare, però, che parte dell'eccedenza va ad intaccare le quote di riserva spettanti agli stessi donatari (oltre che al coniuge della de cuius, che, però, non ha fatto valere i propri diritti di legittimario) e che, soprattutto, il relictum (peraltro, in parte già distribuito e, segnatamente, quanto all'attrice, per € 21.999,17), è sufficiente a soddisfare i diritti necessari dell'attrice ; Parte_1
Pagina 12 di 18 inoltre, tenuto conto della regola cronologica di cui all'art. 559 c.c., è sufficiente, per la reintegra della quota dell'attrice, ridurre in parte solo l'ultima donazione in ordine temporale, ovvero quella in favore di , riduzione che, però, non può essere effettuata in Controparte_1
natura, mediante la restituzione dell'intero immobile, perché, come visto, il donatario è anche legittimario ed il valore della donazione non eccede quanto a lui spettante a titolo di disponibile e di riserva (Cass. n. 360 del 20/01/1986), senza considerare la regola dell'art. 560 c.c., secondo cui il donatario può ritenere l'immobile, e compensare i legittimari lesi in denaro, laddove abbia nell'immobile un'eccedenza inferiore al quarto della disponibile.
Ne consegue che la reintegra della quota di riserva in favore dell'attrice - Parte_1 che, in base alle quote di successione legittima ex art. 581 c.c. (concorso di coniuge e figli), ha diritto ai due noni (2/9) dell'asse e che, come detto, ha già ricevuto la somma di €
21.999,17- dovrà attuarsi preferibilmente, previa assegnazione di quanto le spetta per legge da prelevare dal relictum, in misura maggiore rispetto alla quota di legge, ovvero, laddove il relictum non fosse sufficiente, mediante integrazione in denaro, a carico di . Controparte_1
Ebbene, considerato che il valore del relictum, come sopra determinato, è di € 176.684,92 (di cui € 11.854,04 per gli immobili sub A, € 77.756,26 per gli immobili sub B e C ed €
87.074,62 per gli immobili sub D ed E), su cui, quindi, all'attrice spetta, per legge,
l'assegnazione di beni del valore di € 39.263,32 (cioè i due noni), al fine di reintegrare la sua quota di riserva, occorre assegnarle beni per un valore aggiuntivo di € 36.657,24 e cioè fino alla concorrenza di € 75.920,56, pari al valore della sua quota legittima;
tuttavia, occorre anche considerare che, come detto, uno dei beni è stato già venduto consensualmente e il ricavato suddiviso tra i coeredi, avendo l'attrice ricevuto € 21.999,17, sicché, al fine di reintegrare la sua quota, è sufficiente assegnarle beni, sul relictum residuo, per un valore di €
53.921,39.
Essendo il valore dei beni relitti residui di € 98.928,66 (somma dei valori stimati dei beni sub
A, D ed E), ciò equivale al 54,51% delle quote di tali beni (valore che non è esprimibile in una quota frazionaria); si precisa che la maggior assegnazione di quote all'attrice non pregiudica né lede i diritti degli altri coeredi legittimari, tenuto conto che, quanto al coniuge
(a sua volta deceduto) , né questi né i suoi eredi (che sono gli stessi tre figli, Persona_1
oltre alla moglie, costituitasi in riassunzione) hanno mai chiesto la reintegra della relativa quota di riserva;
quanto a e , i loro diritti di legittimari sono P_ Controparte_1
garantiti dai beni ricevuti in donazione, il cui valore, come visto, è ampiamente sufficiente,
Pagina 13 di 18 non solo a coprire la quota di riserva, ma anche parte della disponibile;
nessuna delle due donazioni, inoltre, è stata fatta con dispensa da imputazione alle rispettive quote legittime
(quella in favore di solo con dispensa da collazione). P_
Domanda di divisione.
Per quanto riguarda la domanda di divisione dell'asse, si ravvisa, tuttavia, una carenza di condizione dell'azione, con conseguente inammissibilità o improcedibilità, a fronte delle irregolarità urbanistiche e catastali rilevate dalla CTU.
La nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, n. 25021 del 7/10/2019, ha stabilito diversi principi di diritto, affermando, in primo luogo, che «gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria»; da ciò, la
Suprema Corte ha tratto la conseguenza che «quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso […], costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
“possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale», aggiungendo, sotto il profilo prettamente processuale, che «la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio».
Pertanto, se ne ricava che la domanda di divisione avente ad oggetto, anche, un immobile abusivo, difetta di una condizione essenziale, essendo quindi improponibile, o comunque da respingere nel merito.
Il fatto, poi, che non solo uno o alcuni degli immobili caduti in successione siano abusivi non rileva, in forza del consolidato principio della tendenziale universalità della divisione;
a temperamento di questo principio, come noto, la giurisprudenza ha più volte evidenziato come si possa derogare ad esso, ammettendo la divisione parziale dell'asse ereditario a
Pagina 14 di 18 condizione che vi sia un accordo tra tutti i coeredi, con la precisazione che l'accordo può essere esplicito, nel caso in cui la divisione parziale sia domandata o condivisa da tutte le parti, o implicito, che si verifica nel caso in cui, a fronte della domanda di uno dei condividenti, non vi sia opposizione degli altri, nel senso che nessuno dei convenuti richieda una estensione della domanda all'intero asse (Cass. sez. 2, n. 10220 del 29/11/1994 e n. 573 del 12/01/2011; più di recente v. n. 5869 del 24/03/2016 e n. 6931 dell'8/04/2016; vedi anche sez. 6-2, ord. n. 17021 del 10.07.2017, in motivazione).
Le Sezioni Unite citate, in relazione all'ipotesi di immobile abusivo, hanno precisato ed in parte temperato tale principio, affermando che in questo caso la divisione parziale può essere disposta anche su domanda di uno soltanto dei condividenti, senza necessità del consenso degli altri (così, testualmente, la massima: «nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1,
c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti»).
Orbene, nel presente giudizio nessuna delle parti ha chiesto la divisione parziale e, peraltro, le irregolarità sono state riscontrate su tutti gli immobili residui facenti parte del relictum (al netto di quelli già venduti).
Infatti, quanto alla rimessa barche sita in Ardea, l'Arch. ha rilevato che: «In ragione Per_3
del vincolo paesaggistico ope legis operante sull'area, l'edificazione del fabbricato doveva essere preceduta dal rilascio di Nulla Osta da parte della Regione. Tale parere non era presente all'interno del fascicolo di progetto e finora, nonostante la richiesta e i solleciti inviati all'ufficio tecnico di Ardea, non sono state fornite informazioni circa il suo avvenuto rilascio (v. All. 2h). Anche se dal confronto tra documenti tecnici e stato di fatto emerge la conformità dell'immobile al progetto, fintanto che non si avrà conferma dell'esistenza del suddetto un parere, non è possibile attestare con certezza la sua regolarità urbanistica»
(pag. 11 della relazione CTU, dep. il 9.05.2022).
Quanto all'immobile di Nocera Umbra, la CTU ha rilevato, in primo luogo, una difformità catastale oggettiva (pag. 14: «I dati catastali che coincidono con quelli contenuti nell'atto di provenienza, mentre la planimetria catastale non corrisponde allo stato dei luoghi. Il ripristino della regolarità catastale dovrà essere preceduto dalla sanatoria edilizia»), ma, soprattutto, la totale carenza di documentazione sulla regolarità urbanistico-edilizia (pag. 15
Pagina 15 di 18 della relazione: «In assenza di documentazione comprovante lo stato assentito ovvero corrispondente al progetto approvato il CTU non può esprimersi circa la regolarità urbanistico edilizia dell'immobile in esame»).
Dal momento che, come detto, si tratta di una condizione dell'azione, è onere delle parti curare che la stessa sussista al momento della decisione e fornirne la prova, per cui, la carenza documentale rilevata dalla CTU (che, comunque, ha anche tentato di ottenere di sua iniziativa la necessaria documentazione presso gli uffici competenti), che è stata ben evidenziata alle parti e sottoposta al loro contraddittorio (anche in ossequio all'art. 101
c.p.c.), non può certo essere emendata tramite un'attività di acquisizione d'ufficio e determina la declaratoria di improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, occorre tenere conto dei seguenti elementi:
l'attrice è integralmente soccombente sulla domanda di accertamento della donazione asseritamente simulata per la cessione delle quote societarie (svolta nei soli confronti di
) e, quanto alla riduzione, sebbene sia stata accertata l'eccedenza delle P_ donazioni rispetto alla quota disponibile, non è risultata soggetta a riduzione la donazione più risalente, ovvero quella in favore dello stesso , ma solo quella più recente, P_ peraltro in una misura di gran lunga inferiore a quella indicata in citazione e, comunque, in concreto, i diritti di riservataria dell'attrice sono soddisfatti sul relictum;
che, ancora, per quanto riguarda la domanda di divisione, vige il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere di regola compensate, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (in tal senso Cass., sez. 2, 13/06/2019, n. 15926) e, in particolare, in caso di domande accessorie infondate e/o di eccessive pretese o di inutili resistenze da parte di alcuno dei condividenti
(Cass. sez. 2, n. 3083 del 13/02/2006; n. 3024 del 7/02/2011, n. 22903 del 8/10/2013 e, da ultimo, n. 1635 del 24/01/2020); principi tanto più applicabili nel caso di specie, stante la mancata decisione nel merito.
Tenuto conto di tutti questi criteri, si ritiene congruo: - compensare le spese di lite tra l'attrice ed il convenuto , nella misura di un terzo (1/3) del totale, condannando P_
l'attrice alla refusione dei restanti due terzi (2/3); - compensare le spese di lite tra l'attrice ed
Pagina 16 di 18 il convenuto , nella misura della metà, condannando l'attrice alla refusione Controparte_1
della restante metà; - compensare integralmente le spese nei confronti del convenuto PE
(e della intervenuta , costituitasi solo quale erede di quest'ultimo), citato
[...] CP_3
per la sola domanda di divisione e non coinvolto nelle domande di simulazione e riduzione.
In base ai medesimi criteri, le spese della CTU contabile (attinenti alla cessione delle quote societarie) vengono poste definitivamente a carico esclusivo dell'attrice, mentre quelle per la
CTU estimativa vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti, in quota uguale (1/4) per ciascuna di esse.
La misura delle spese è determinata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 14.400,00 (di cui € 2.600,00 per la fase di studio, €
1.600,00 per quella introduttiva, € 5.700,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 4.500,00 per la decisionale), e, quindi, operata la compensazione, in € 9.600,00, in favore del convenuto ed € 7.200,00, per il convenuto;
il tutto oltre P_ Controparte_1 spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Ovviamente, nulla deve essere disposto sulle spese, in relazione alla
[...]
intervenuta ex art. 1113 c.c. quale creditore ipotecario, non essendo Controparte_4
parte sostanziale del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 64280/2018, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda attrice di simulazione della donazione di quote societarie in favore di
; P_
- dichiara aperta la successione di deceduta il 6.04.2016, in assenza di Parte_2 testamento, e dichiara che suoi eredi sono il coniuge , ed i tre figli Persona_1 Pt_1
e , per le quote di legge di cui all'art. 581 c.c.;
[...] P_ Controparte_1
- determinato il valore dell'asse ex art. 556 c.c. in € 455.523,38, dichiara che la quota di riserva in favore di è di € 75.920,56, da reintegrarsi mediante proporzionale Parte_1
riduzione delle quote spettanti agli altri coeredi sui beni relitti, tenendo conto del bene già venduto e diviso;
- per l'effetto, dispone la reintegra della quota di riserva spettante a , Parte_1
Pagina 17 di 18 assegnandole la quota del 54,51% sui seguenti beni immobili caduti in successione:
• locale deposito barca sito nel comune di Ardea (RM), località Tor San Lorenzo, Km
24,250 Litoranea Ostia-Anzio, censito al Catasto fabbricati foglio 53, part. 3916, sub 3;
• abitazione sita nel comune di Nocera Umbra (PG), in Via Africa n 8/A, censita al foglio
86, mappale 272; mappale 274, subalterni 1 e 3;
• garage sito nel comune di Nocera Umbra (PG), in Via Africa n 8/C, censito al foglio 86, mappale 274, subalterno 2;
- ordina alla competente Agenzia del Territorio / Conservatoria dei Registri Immobiliari, la trascrizione della presente sentenza ai sensi di legge;
- dichiara improcedibile la domanda di divisione dell'asse ereditario di Parte_2
[...]
- condanna parte attrice alla refusione, in favore del convenuto , dei due P_
terzi (2/3) delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.600,00, oltre accessori di legge, compensando il restante terzo (1/3);
- condanna parte attrice alla refusione, in favore del convenuto , della Controparte_1
metà delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.200,00, oltre accessori di legge, compensando la restante metà;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti del convenuto e Persona_1 della intervenuta , quale erede di quest'ultimo; CP_3
- pone le spese della CTU contabile (dr. , definitivamente a carico della parte Per_2
attrice e le spese della CTU estimativa (Arch. definitivamente a carico di tutte le Per_3 parti costituite, in quota uguale (1/4) per ciascuna di esse.
Così deciso in Roma, in data 23/09/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Mario CODERONI Dr. Luigi ARGAN
Pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dr. Luigi ARGAN Presidente
Dr. Paolo D'AVINO Giudice
Dr. Mario CODERONI Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 64280/2018 del R.G., pendente tra
, in proprio e quale coerede di , con l'Avv. Parte_1 Persona_1
CARUSO LOREDANA,
ATTRICE
E
, in proprio e quale coerede di , con l'Avv. Controparte_1 Persona_1
FAVA ANTONIO,
, in proprio e quale coerede di , con l'Avv. P_ Persona_1
PELAGAGGI ARIANNA,
, quale coerede di , con l'Avv. MESSINA PIETRO, CP_3 Persona_1
CONVENUTI
NONCHÉ con l'Avv. MATTEI Controparte_4
GIUSEPPE,
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: Azione di riduzione per lesione di legittima-Divisione di beni caduti in
Pagina 1 di 18 successione.
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “In via preliminare:
- accertare e dichiarare, alla luce delle risultanze della CTU contabile espletata dal Dott.
la simulazione dell'atto di vendita del 03.03.2016 della quota societaria Persona_2
della de cuius Sig.ra nella società 3Z Srl in favore del Sig. Parte_2 P_
e, per l'effetto, imputare il valore effettivo del bene oggetto di donazione dissimulata
[...]
alla massa ereditaria.
In via principale:
- accertare l'esatta consistenza della massa ereditaria e calcolare la quota disponibile e la quota indisponibile, mediante la riunione fittizia ex art. 556 C.c. tra i beni relitti, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto di donazioni secondo il loro valore determinato ai sensi dell'art. 747 C.c.;
- accertare la lesione della quota di eredità riservata all'odierna istante in considerazione dell'importo già percepito dalla vendita degli immobili di Ardea di cui al punto b) dell'atto di citazione e disporre la conseguente riduzione delle donazioni con reintegrazione della quota di legittima spettante alla Sig.ra e, per l'effetto, previa Parte_1 determinazione della massa ereditaria e delle singole quote spettanti a ciascun erede, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione alla Sig.ra Parte_1
degli immobili di cui ai punti a) b) e c) dell'atto di citazione e conguaglio in denaro
[...]
a carico dei Sigg.ri e . Emettere altresì ogni altro provvedimento P_ Controparte_1
ritenuto opportuno e consequenziale.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, nonché con condanna ai sensi dell'art. 96 C.p.c. dei convenuti per mancata partecipazione, senza alcun giustificato motivo, al procedimento di mediazione”.
Per il convenuto : «piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito disattesa ogni Controparte_1
contraria istanza eccezione e deduzione:
In via preliminare
- Accertare e riconoscere a favore del convenuto ex art. 748 c.c. il diritto al Controparte_1 rimborso di tutte le spese sostenute e delle migliorie apportate al bene immobile censito al
Catasto Fabbricati foglio 1034 particella 119 sub. 8 e sub 501, nel periodo precedente alla
Pagina 2 di 18 donazione e da quando ha esercitato il possesso sul bene, nonché le migliorie e le spese apportate nel periodo successivo alla donazione, nella misura compresa tra Euro 380.000,00 ed Euro 400.000,00 o in quella che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'esame della documentazione allegata dal convenuto o della consulenza tecnica d'ufficio, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi.
- Accertare e riconoscere a favore del convenuto il diritto al rimborso delle Controparte_1
spese sostenute in occasione del funerale della de cuius pari ad Euro 14.310,83 e, qualora siano dovute somme alla parte attrice in ragione della domanda spiegata, dedurle in compensazione.
- Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra gli eredi legittimi della de cuius deceduta il 06.04.2016 sugli immobili indicati con il presente Parte_2 atto, esclusi quindi i beni oggetto di donazione nonché i beni già venduti, previo accertamento e formazione dell'intero asse ereditario e determinazione dei cespiti che lo compongono.
- Ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota a ognuno spettante e disporre la divisione dei beni e la formazione delle singole quote e, in caso di ravvisata non divisibilità materiale dei beni, disporne la vendita e la distribuzione del ricavato tra i coeredi.
- Rigettare la domanda attrice ex art. 553 e ss c.c. perché infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti e, per l'effetto dichiarare che non vi è stata, ai danni della parte attrice, la lesione della quota di eredità ad ella riservata, tenuto conto altresì che la stessa ha ricevuto la sua quota parte di eredità dalla vendita del bene sito in Ardea nella misura di Euro
21.999,17 e che nessun conguaglio è a lei dovuto da parte del convenuto anche in ragione delle deduzioni ex art. 748 c.c..
- In via subordinata, ove all'esito degli accertamenti tecnici richiesti sia ravvisato un credito residuo in favore dell'attrice, disporne la compensazione con l'attribuzione, per quanto di ragione, con le quote di immobile di proprietà del convenuto riferite ai beni indicati in premessa ovvero con l'attribuzione della corrispondente somma ricavata dalla loro vendita.
- Voglia, inoltre, il sig. Giudice, dichiarare che i figli , e CP P_ Parte_1
erano in egual misura tenuti a contribuire al mantenimento dei genitori in ragione delle loro precarie condizioni economiche e della carenza di liquidità.
Per tale effetto, ove sia ritenuta la fondatezza della domanda di parte attrice, tener conto ai
Pagina 3 di 18 fini della eventuale compensazione, dei rimborsi anche delle somme versate dal convenuto per contribuire al sostentamento dei genitori, così come documentate nelle Controparte_1 precedenti difese.
Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e compensi di lite».
Per il convenuto : “Voglia il Tribunale adito, accertare preliminarmente P_
la validità della donazione del 1985 come indicate nelle premesse ribadendo il valore ivi indicato per le causali di cui alle premesse e accertando il valore delle quote sociali nell'importo sopra descritto, dichiarare le pretese attore infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Per la convenuta : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, previa determinazione CP_3 delle singole quote spettanti a ciascun erede, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria. Con vittoria di spese da distrarsi.”
Per la terza intervenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda ed istanza:
Verificare che l'eventuale scioglimento della comunione ereditaria non arrechi pregiudizio alle ragioni creditorie dell'Istituto di credito e non vanifichi la prelazione ipotecaria gravante sugli immobili di cui si chiede la divisione.
Con vittoria di spese competenze ed onorari poste a carico dei condividenti o della massa divisionale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione del fatto e dell'oggetto della causa.
La presente causa riguarda la successione di deceduta il 6.04.2016, Parte_2
ab intestato, lasciando quali propri eredi legittimi, i figli (odierna Parte_1 attrice), e ed il coniuge P_ Controparte_1 Persona_1
(convenuti); quest'ultimo è deceduto in corso di causa e, quali suoi coeredi, si sono costituiti in prosecuzione i tre figli, già parti del giudizio, e la nuova coniuge che ha CP_3 fatto proprie tutte le istanze e difese già svolte dal suo dante causa.
L'attrice, dopo aver premesso che il relictum della successione della madre era costituito da immobili siti in Ardea (un posto barca ed un appartamento) ed a Nocera Umbra e che l'abitazione di Ardea era stata venduta consensualmente da tutti gli eredi nel novembre 2016,
Pagina 4 di 18 al prezzo di € 198.000, usato in parte per estinguere il mutuo gravante sul bene e, quanto al residuo -di €103.675- diviso pro quota tra gli eredi stessi, ha chiesto la reintegra della propria quota di riserva, sostenendo che era stata lesa da alcune liberalità fatte dalla sig.ra Parte_2
soltanto in favore degli altri due figli.
In particolare, a , nel 1985, ed a nel 2006, la madre donava immobili siti in P_ CP
Via San Cipirello;
inoltre l'attrice sosteneva che la madre, nel 2016, aveva ceduto al CP_4
figlio la quota del 22,5% delle proprie partecipazioni nella 3Z srl, al prezzo di € P_
2.265,00, ma che tale vendita dissimulava, in realtà, una donazione in favore del figlio, chiedendo, pertanto, che, accertata la simulazione, anche l'intero valore di tali quote venisse computato nella riunione fittizia ex art. 556 c.c.. Conclusivamente, l'attrice ha chiesto, una volta disposta la reintegra della quota di legittima, la divisione del patrimonio ereditario.
Il convenuto , costituitosi, ha dedotto che, in relazione all'immobile a lui Controparte_1
donato nel 2006, egli vantava un credito ex art. 748 c.c. per spese di ristrutturazione e migliorie, di almeno 380/400 mila euro;
inoltre, ha chiesto di riconoscere il rimborso pro quota delle spese funerarie sostenute da lui solo, per € 14.310,83 e, ancora, ha sostenuto di aver versato ai genitori, dall'ottobre 2010, circa 1200 euro mensili per il loro mantenimento.
Il convenuto ha rivendicato spese sostenute da lui solo per la successione e Persona_1
per la vendita dell'immobile di Ardea, chiedendone la restituzione pro quota, o, comunque, il computo, quali debiti ereditari, ai fini della riunione fittizia.
Il convenuto , inizialmente dichiarato contumace all'udienza del 3.04.2019, si P_
è costituito tardivamente, entro il termine per il deposito delle memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c., contestando l'avversa domanda di riduzione, in particolare, la valutazione fatta dall'attrice del bene a lui donato, che, all'epoca dell'atto di liberalità, era allo stato grezzo e non completo e sul quale egli aveva eseguito e pagato importanti interventi di ristrutturazione;
ha, poi, contestato dal domanda di simulazione in relazione alla cessione delle quote societarie, dal momento che il prezzo pattuito era stato regolarmente pagato.
Interrotto il giudizio ex art. 300 c.p.c., a seguito del decesso di , dichiarato dal Persona_1
suo procuratore, dopo la riassunzione, si è costituita la moglie , quale sua CP_3 coerede (unitamente ai tre figli del defunto, già parti del giudizio).
La causa è stata istruita mediante due CTU (una contabile, con il dr. ed una Per_2 estimativa, con l'Arch. e, all'esito, è stata rimessa alla decisione del Collegio, Per_3
previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Pagina 5 di 18 Domanda di simulazione della cessione di quote societarie.
Non può essere accolta la domanda di simulazione in relazione alla vendita di quote societarie, dalla sig.ra al figlio , in data 3.03.2016 (doc. 7 Parte_2 Persona_4
citazione).
Come risulta dagli atti e dalla documentazione allegata, infatti, il corrispettivo, stabilito in €
2.295,00 per il 22,5% delle quote societarie, è stato interamente versato dall'acquirente; la dimostrazione dell'effettivo pagamento del prezzo, fa dunque venir meno qualunque possibilità di ravvisare la prospettata simulazione relativa oggettiva, per avere le parti voluto, in realtà, una donazione, dal momento che il trasferimento non è avvenuto a titolo gratuito.
Non può poi assumere rilevanza in questo giudizio il fatto che il prezzo pagato fosse in ipotesi inferiore al valore effettivo del bene ceduto.
È noto, infatti, che, fatta eccezione per le ipotesi di vendita a prezzo meramente simbolico e, quindi, inesistente -che possono dare luogo a vendita nulla per difetto di causa, ovvero ad una donazione dissimulata- la sola sproporzione tra il pezzo pattuito ed il valore effettivo di mercato del bene, potrebbe tutt'al più dimostrare l'esistenza di un negotium mixtum cum donatione, piuttosto che di una donazione vera e propria dei beni. Tale figura è tradizionalmente ricondotta, sia dalla dottrina maggioritaria, sia dalla giurisprudenza, nell'ambito della donazione indiretta, che in tal caso si realizza ponendo in essere un trasferimento a titolo oneroso (al contrario di quanto avviene nella simulazione), ma ad un prezzo notevolmente inferiore (o superiore, ove la liberalità sia in favore del venditore) rispetto al valore effettivo del bene, realizzandosi così un arricchimento del contraente che riceve la prestazione di maggior valore (ex multis Cass., sez. 1, n. 1685 del 22/06/1963; sez.
2, n. 3661 del 29/10/1975, n. 1214 del 10/02/1997, n. 19601 del 29/09/2004,
n. 23297 del 03/11/2009 e n. 13684 del 16/06/2014).
La giurisprudenza ha, in particolare, chiarito che nel negozio misto con donazione «la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta» (così Cass. sez. 2,
n. 23297 del 3/11/2009; conformi, tra le tante, Cass. n. 1955 del 30/01/2007, n. 1214 del
10/02/1997, n. 1931 del 23/02/1991 e n. 10614 del 23/05/2016).
Pagina 6 di 18 Tuttavia, l'attrice non ha svolto alcuna domanda diretta ad accertare tale diversa ipotesi negoziale, chiedendo soltanto di dichiarare la simulazione oggettiva di una donazione dell'intero, unica domanda su cui può quindi pronunciarsi il Tribunale, tenuto conto che si tratta di fattispecie tra loro assolutamente autonome e distinte, con diverse causae petendi
(sul punto, si vedano, tra le altre, Cass. sez. 2, n. 19099 del 2/09/2009 e n. 34024 del
19/12/2019); la diversità ed autonomia giuridica tra le due ipotesi si coglie anche nel petitum, dal momento che -coerentemente con la spiegata domanda di accertamento della simulazione- parte attrice ha richiesto che tutte le quote cedute (o il loro corrispondente valore), venissero incluse nella massa da computare ai fini della riunione fittizia, laddove, in caso di negozio misto, potrebbe essere computata ai sensi dell'art. 556 c.c. soltanto la parte corrispondente all'eccedenza tra il valore effettivo del bene ed il prezzo pagato.
Domanda di riduzione per lesione di legittima.
Individuazione degli eredi e delle quote di riserva e disponibili a ciascuno spettanti.
Per individuare quali siano le quote di riserva (e, conseguentemente, la disponibile) spettanti ai legittimari, occorre fare riferimento all'art. 542, secondo comma, c.c., trattandosi di successione cui concorrono il coniuge e più di un figlio: ai figli (nella specie, tre) è quindi riservata la metà del patrimonio ed al marito un quarto, sicché la quota disponibile è il restante quarto.
Per l'individuazione della quota di riserva spettante all'odierna attrice -l'unica che ha esperito l'azione di riduzione- è bene ricordare che «in tema di successione necessaria,
l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari» (Cass. SU n. n. 13429 del 9/06/2006; conformi SU, n. 13524 del 12/06/2006; sez. 2, n. 3471 del 13/02/2008 e n. 27259 del
16/11/2017); secondo tale condivisibile orientamento, fondato su una corretta interpretazione testuale e teleologica della normativa, nella successione necessaria non opera l'accrescimento, sicché ogni legittimario ha comunque diritto alla quota che gli è riservata per legge “in astratto”, sulla base del numero e della categoria dei soggetti legittimari che sono chiamati a succedere al de cuius, indipendentemente dall'eventuale esperimento, da
Pagina 7 di 18 parte di altri eredi necessari, dell'azione di riduzione a tutela delle loro rispettive quote di riserva.
Pertanto, in forza del citato art. 542 c.c. e del richiamato principio, la quota di riserva in favore della sig.ra è di un sesto (1/6) dell'asse, ovvero la terza parte Parte_1 della metà riservata ai tre figli (1/2, equivalente a 3/6, diviso per tre).
Determinazione del valore dell'asse ex art. 556 c.c.
Per determinare il valore delle quote di riserva da reintegrare e verificare l'esistenza di una lesione e la sua entità, occorre dunque procedere alla riunione fittizia, operazione matematico-contabile da svolgersi secondo i parametri dettati dall'art. 556 c.c., che può così essere sintetizzata: relictum – debitum + donatum. Occorre, cioè, individuare i beni presenti nel patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione (relictum), sottrarre eventuali debiti (debitum) e, al valore così ottenuto, aggiungere il valore delle donazioni effettuate in vita;
il valore dei beni relitti e donati andrà calcolato al tempo dell'apertura della successione, applicandosi gli artt. 747 e ss. c.c. (espressamente richiamati dall'art. 556 c.c.).
Per quanto riguarda il relictum, lo stesso risulta dalla documentazione versata in atti (in particolare, si veda il certificato notarile della dr.ssa , come anche esaminata e Persona_5 confermata dalla CTU ed è costituito dai seguenti beni:
a) locale deposito barca sito nel comune di Ardea (RM), località Tor San Lorenzo, Km
24,250 Litoranea Ostia-Anzio, censito al Catasto fabbricati foglio 53, part. 3916, sub 3;
b) porzioni immobiliari site nel comune di Ardea (RM), località Tor San Lorenzo, Km
24,250 Litoranea Ostia-Anzio, costituita da un villino, censito al Catasto al foglio 53, part. 3518 sub 508, con annesso locale cantina e ripostiglio, graffato, censito al foglio 53, part. 3675, sub 501, e locale deposito barca graffato, censito al foglio 53, part. 3676, sub 501;
c) locale deposito barca S1, sito nel comune di Ardea (RM) località Tor San Lorenzo, Km
24,250 Litoranea Ostia-Anzio, censito al foglio 53, part. 3518, sub 509;
d) porzione di abitazione sita nel comune di Nocera Umbra (PG), in Via Africa n 8/A;
e) porzione di garage sito nel comune di Nocera Umbra (PG), in Via Africa n 8/C (si veda la relazione dell'Arch. pag. 5); la CTU, in base all'analisi della Testimone_1 documentazione in atti e del certificato notarile, ha giustamente escluso dal relictum un terreno agricolo in pure indicato nella denuncia di successione, che però era stato CP_4 venduto in vita dalla de cuius, pur restando a lei catastalmente intestato, per omessa voltura dell'atto di compravendita;
esclusione sulla quale, comunque, tutte le parti hanno concordato.
Pagina 8 di 18 I due immobili di cui alle lettere b) e c), pacificamente e documentalmente, sono stati venduti con l'accordo di tutti i coeredi, nel novembre 2016 (pochi mesi dopo l'apertura della successione), al prezzo complessivo di € 198.000,00, di cui parte (€ 42.487,49) utilizzati per l'estinzione del mutuo gravante sull'immobile stesso ed il residuo, di € 155.512,51 -di cui alla successione è da imputare la metà, pari ad € 77.756,26 -divisi tra gli eredi;
più precisamente, l'attrice ha ricevuto, a titolo di distribuzione del ricavato della vendita, la somma complessiva di € 21.999,17 (€ 17.279,17 + € 4.720,00, come documentato e non contestato); dal momento che il bene era ancora presente nel patrimonio della de cuius all'epoca dell'apertura della successione, il suo valore -da determinarsi in base al prezzo di vendita, essendo stata fatta in epoca vicina al decesso- deve essere computato per la riunione fittizia ex art. 556 c.c., ovviamente al netto del debito gravante e, quindi, per l'importo già indicato di € 77.756,26.
Il valore del relictum, quindi, in base alle stime operate dalla CTU, è di complessivi €
176.684,92 (di cui € 11.854,04 per gli immobili sub A, € 77.756,26 per gli immobili sub B e
C ed € 87.074,62 per gli immobili sub D ed E).
Per quanto riguarda il donatum, in base a quanto sopra motivato a proposito della vendita delle quote societarie, tale cespite non deve esservi incluso, mentre vanno sicuramente considerati i beni immobili oggetto di donazioni (espresse e non simulate, e provate documentalmente, oltre che non conteste), a , nel 1985 (doc. 5 allegato alla P_
citazione; donazione con espressa dispensa da collazione ed in conto disponibile) ed a
, nel 2006 (doc. 6 citazione); come noto, la dispensa dalla sola collazione, Controparte_1 non include anche quella dall'imputazione, se non espressamente prevista, ed implica che il bene donato debba comunque essere conteggiato, ai fini della riunione fittizia (da ultimo,
Cass. sez. 2, ord. n. 14193 del 5/05/2022) e sia soggetto a riduzione, per la parte che dovesse eccedere la quota disponibile.
Pure corretto, in linea di diritto (salva, poi, la verifica della sussistenza dei presupposti in fatto), quanto dedotto dal convenuto (ma, come si vedrà, anche dal Controparte_1
convenuto ), a proposito della necessità di tenere conto dei miglioramenti e delle P_ ristrutturazioni da lui operate sull'immobile donato;
il principio è chiaramente ricavabile dal combinato disposto degli artt. 747 e 748 c.c. (come già detto, richiamati dall'art. 556 c.c.), che, nello stabilire che il valore del bene donato va calcolato all'epoca dell'apertura della successione, precisa anche che da tale valore vanno decurtate, a favore del donatario, le
Pagina 9 di 18 migliorie da lui apportate al fondo (comma 1, art. 748 c.c.), nonché le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa (comma 2); del resto, tale regola è logica e chiara nella sua ratio fondante, atteso che, se un soggetto riceve in donazione un immobile che si trova in un determinato stato di realizzazione o manutenzione e lo trasforma, migliorandolo, è evidente come il valore acquisito a seguito delle addizioni o miglioramenti fatti dal donatario stesso, non può essere considerato come facente parte dell'asse e come valore oggetto della liberalità.
Ciò chiarito in diritto, in fatto può sicuramente ritenersi provato, in base alla documentazione in atti, che il sig. abbia effettuato tutti gli interventi di ristrutturazione e Controparte_1 migliorativi sull'immobile, che ha indicato e quantificato la CTU;
interventi che hanno determinato un notevole incremento di valore dell'immobile, e persino la regolarità edilizia, originariamente assente;
invero, sebbene gli interventi risultano iniziati nel 2004, ovvero due anni prima della donazione, e le pratiche edilizie erano quindi a nome e firma della sig.ra in quanto proprietaria formale del bene (cfr. all. 6f alla relazione peritale), risulta, Parte_2 dalla documentazione bancaria e contabile prodotta dal convenuto, che fu lui a pagare con proprie risorse tutti questi interventi;
non è corretto, come sostenuto dalla difesa attrice, che tali pagamenti non sarebbero stati sufficientemente documentati, perché il convenuto avrebbe prodotto esclusivamente matrici di assegni;
al contrario, il convenuto ha prodotto sia copia integrale di alcuni assegni bancari a sua firma, sia diverse fatture e relative quietanze di pagamento, rilasciate a suo nome dai soggetti che sono intervenuti, a diverso titolo, nei lavori eseguiti sull'immobile (cfr. docc. 7, 8, 13, 14 e da 17 a 26, di parte convenuta CP
.
[...]
Sulla base di tali atti e documenti, la CTU -con valutazione assolutamente corretta e priva di vizi logici e tecnici e, sotto questo aspetto, non contestata dalle parti- ha stimato il valore complessivo dell'immobile donato a al momento dell'apertura della Controparte_1 successione, in € 420.216,32; ha poi quantificato i costi degli interventi effettuati dal donatario, in complessivi € 355.022,89 e determinato il valore dei miglioramenti apportati in
€ 247.342,03, con un incidenza, rispetto al valore complessivo del bene, del 58,86%; sicché, applicando i criteri normativi sopra citati, il valore della donazione deve quantificarsi in €
172.874,29.
Medesimi criteri devono essere applicati anche per l'immobile donato nel 1985 a P_
, per il quale anche risultano documentalmente importanti interventi di ristrutturazione
[...]
Pagina 10 di 18 e trasformazione operati dal donatario;
addirittura, risulta dagli atti che, all'epoca della donazione, l'immobile era totalmente abusivo da un punto di vista edilizio, in quanto privo di concessione, ed era quai allo stato di rustico, non avendo nemmeno gli allacci agli impianti idrici e fognari;
tutte carenze che sono state emendate e colmate a cura e spese del donatario.
Non è fondata l'eccezione della difesa attrice sulla inammissibilità delle indagini svolte dalla
CTU -a suo dire, motu proprio e fuori dai quesiti affidatile- relativamente agli interventi operati dal sig. sull'immobile donato ed alle conseguenti valutazioni degli P_ stessi, ai fini della determinazione dell'effettivo valore del bene (con la conseguente richiesta di “stralcio” della relativa parte di relazione tecnica); innanzi tutto, non è vero che il convenuto non abbia svolto deduzioni sul punto, avendo, sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta, contestato la valutazione data dall'attrice all'immobile donato, proprio sull'assunto delle condizioni dell'unità abitativa e sui conseguenti interventi e lavori da lui fatti eseguire e pagati. Non rileva, poi, il fatto che il convenuto non abbia formulato una specifica domanda riconvenzionale in tal senso, poiché la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che, a fronte di una domanda di riduzione, la corretta ricostruzione del patrimonio ereditario per la riunione fittizia, costituisce presupposto essenziale della domanda, che il Giudice deve verificare anche d'ufficio, tenendo conto di tutti gli elementi
(attivo, debiti, pesi od oneri), che concorrono a determinare la base di calcolo ex art. 556 c.c., purché gli elementi emergano dagli atti e dalle allegazioni delle parti, non essendo, però, necessaria la proposizione di domande riconvenzionali, poiché le deduzioni sul punto costituiscono mere difese ed eccezioni in senso lato (ex multis, Cass. sez. 2, n. 13385 del
17/06/2011 e n. 26741 del 13/11/2017 -che hanno ritenuto ammissibili tali deduzioni, anche se proposte per la prima volta in appello;
conf. Cass. sez. 2, n. 20138 del 13/07/2023).
Anche per tale immobile, dunque, la CTU -con valutazione corretta e, come sopra, non contestata- ne ha stimato il valore complessivo, all'apertura della successione, in €
373.586,00, di cui € 233.727,12 imputabili ai miglioramenti eseguiti dal donatario, con un valore netto di € 139.858,88.
Conclusivamente, il valore del donatum al momento dell'apertura della successione - decurtato ex art. 748 c.c. il valore delle migliorie apportate dai donatari- deve individuarsi in complessivi € 312.733,17 (di cui € 139.858,88 quanto all'immobile donato a P_ ed € 172.874,29 quanto all'immobile donato a ). Si precisa che al medesimo Controparte_1
risultato si perverrebbe laddove si ritenga che il costo dei miglioramenti, piuttosto che
Pagina 11 di 18 operare come decurtazione del valore del bene donato, debba essere considerato un credito in favore dei coeredi donatari, poiché, in tal caso, si tratterebbe di un debito gravante sulla massa, già all'epoca dell'apertura della successione (trattandosi di lavori eseguiti prima del decesso della de cuius), che andrebbe comunque detratto dal valore del relictum+donatum, ai fini della riunione fittizia.
Pertanto, il valore complessivo dell'attivo ereditario, determinato ai sensi dell'art. 556 c.c., è pari ad € 489.418,09; da tale importo, però, occorre ancora detrarre i debiti ereditari documentati.
In proposito -a fronte dell'eccezione della difesa attrice sulla presunta tardività della
“domanda riconvenzionale” di restituzione formulata dal convenuto si Persona_1
richiama la giurisprudenza sopra citata, rilevando come la richiesta di prendere in considerazione le spese anticipate da uno solo dei condividenti nell'interesse della comunione, costituisce eccezione in senso lato e mera deduzione difensiva relativa alla corretta ricostruzione dell'asse, come tale ammissibile anche se la costituzione del convenuto
è avvenuta oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. (all'epoca vigente).
Ciò detto, le passività sono documentate e nemmeno, a ben vedere, contestate dall'attrice (se non, come detto, per il profilo prettamente processuale), né dalle altre parti, e sono quantificabili in totali € 33.894,71 (di cui € 14.310,83 per spese funerarie e di sepoltura, anticipate da , doc. 10 allegato alla comparsa;
ed € 19.583,88 per tutte le Controparte_1
spese anticipate in via esclusiva da , sicuramente imputabili alla comunione Persona_1
ereditaria, riguardando le imposte di successione e le spese ed i costi per uno degli immobili caduti in successione).
Il montante sulla base del quale calcolare le quote di riserva e disponibile è, quindi, di €
455.523,38; ne consegue che la quota di riserva spettante all'attrice (1/6) è di € 75.920,56, così come quella spettante a ciascuno degli altri due figli;
la quota di riserva in favore del coniuge (1/4) è di € 113.880,845 e la quota disponibile (anch'essa di 1/4) è pure di €
113.880,845.
Pertanto, sebbene il valore del donatum ecceda la disponibile, occorre considerare, però, che parte dell'eccedenza va ad intaccare le quote di riserva spettanti agli stessi donatari (oltre che al coniuge della de cuius, che, però, non ha fatto valere i propri diritti di legittimario) e che, soprattutto, il relictum (peraltro, in parte già distribuito e, segnatamente, quanto all'attrice, per € 21.999,17), è sufficiente a soddisfare i diritti necessari dell'attrice ; Parte_1
Pagina 12 di 18 inoltre, tenuto conto della regola cronologica di cui all'art. 559 c.c., è sufficiente, per la reintegra della quota dell'attrice, ridurre in parte solo l'ultima donazione in ordine temporale, ovvero quella in favore di , riduzione che, però, non può essere effettuata in Controparte_1
natura, mediante la restituzione dell'intero immobile, perché, come visto, il donatario è anche legittimario ed il valore della donazione non eccede quanto a lui spettante a titolo di disponibile e di riserva (Cass. n. 360 del 20/01/1986), senza considerare la regola dell'art. 560 c.c., secondo cui il donatario può ritenere l'immobile, e compensare i legittimari lesi in denaro, laddove abbia nell'immobile un'eccedenza inferiore al quarto della disponibile.
Ne consegue che la reintegra della quota di riserva in favore dell'attrice - Parte_1 che, in base alle quote di successione legittima ex art. 581 c.c. (concorso di coniuge e figli), ha diritto ai due noni (2/9) dell'asse e che, come detto, ha già ricevuto la somma di €
21.999,17- dovrà attuarsi preferibilmente, previa assegnazione di quanto le spetta per legge da prelevare dal relictum, in misura maggiore rispetto alla quota di legge, ovvero, laddove il relictum non fosse sufficiente, mediante integrazione in denaro, a carico di . Controparte_1
Ebbene, considerato che il valore del relictum, come sopra determinato, è di € 176.684,92 (di cui € 11.854,04 per gli immobili sub A, € 77.756,26 per gli immobili sub B e C ed €
87.074,62 per gli immobili sub D ed E), su cui, quindi, all'attrice spetta, per legge,
l'assegnazione di beni del valore di € 39.263,32 (cioè i due noni), al fine di reintegrare la sua quota di riserva, occorre assegnarle beni per un valore aggiuntivo di € 36.657,24 e cioè fino alla concorrenza di € 75.920,56, pari al valore della sua quota legittima;
tuttavia, occorre anche considerare che, come detto, uno dei beni è stato già venduto consensualmente e il ricavato suddiviso tra i coeredi, avendo l'attrice ricevuto € 21.999,17, sicché, al fine di reintegrare la sua quota, è sufficiente assegnarle beni, sul relictum residuo, per un valore di €
53.921,39.
Essendo il valore dei beni relitti residui di € 98.928,66 (somma dei valori stimati dei beni sub
A, D ed E), ciò equivale al 54,51% delle quote di tali beni (valore che non è esprimibile in una quota frazionaria); si precisa che la maggior assegnazione di quote all'attrice non pregiudica né lede i diritti degli altri coeredi legittimari, tenuto conto che, quanto al coniuge
(a sua volta deceduto) , né questi né i suoi eredi (che sono gli stessi tre figli, Persona_1
oltre alla moglie, costituitasi in riassunzione) hanno mai chiesto la reintegra della relativa quota di riserva;
quanto a e , i loro diritti di legittimari sono P_ Controparte_1
garantiti dai beni ricevuti in donazione, il cui valore, come visto, è ampiamente sufficiente,
Pagina 13 di 18 non solo a coprire la quota di riserva, ma anche parte della disponibile;
nessuna delle due donazioni, inoltre, è stata fatta con dispensa da imputazione alle rispettive quote legittime
(quella in favore di solo con dispensa da collazione). P_
Domanda di divisione.
Per quanto riguarda la domanda di divisione dell'asse, si ravvisa, tuttavia, una carenza di condizione dell'azione, con conseguente inammissibilità o improcedibilità, a fronte delle irregolarità urbanistiche e catastali rilevate dalla CTU.
La nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, n. 25021 del 7/10/2019, ha stabilito diversi principi di diritto, affermando, in primo luogo, che «gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria»; da ciò, la
Suprema Corte ha tratto la conseguenza che «quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso […], costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
“possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale», aggiungendo, sotto il profilo prettamente processuale, che «la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio».
Pertanto, se ne ricava che la domanda di divisione avente ad oggetto, anche, un immobile abusivo, difetta di una condizione essenziale, essendo quindi improponibile, o comunque da respingere nel merito.
Il fatto, poi, che non solo uno o alcuni degli immobili caduti in successione siano abusivi non rileva, in forza del consolidato principio della tendenziale universalità della divisione;
a temperamento di questo principio, come noto, la giurisprudenza ha più volte evidenziato come si possa derogare ad esso, ammettendo la divisione parziale dell'asse ereditario a
Pagina 14 di 18 condizione che vi sia un accordo tra tutti i coeredi, con la precisazione che l'accordo può essere esplicito, nel caso in cui la divisione parziale sia domandata o condivisa da tutte le parti, o implicito, che si verifica nel caso in cui, a fronte della domanda di uno dei condividenti, non vi sia opposizione degli altri, nel senso che nessuno dei convenuti richieda una estensione della domanda all'intero asse (Cass. sez. 2, n. 10220 del 29/11/1994 e n. 573 del 12/01/2011; più di recente v. n. 5869 del 24/03/2016 e n. 6931 dell'8/04/2016; vedi anche sez. 6-2, ord. n. 17021 del 10.07.2017, in motivazione).
Le Sezioni Unite citate, in relazione all'ipotesi di immobile abusivo, hanno precisato ed in parte temperato tale principio, affermando che in questo caso la divisione parziale può essere disposta anche su domanda di uno soltanto dei condividenti, senza necessità del consenso degli altri (così, testualmente, la massima: «nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1,
c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti»).
Orbene, nel presente giudizio nessuna delle parti ha chiesto la divisione parziale e, peraltro, le irregolarità sono state riscontrate su tutti gli immobili residui facenti parte del relictum (al netto di quelli già venduti).
Infatti, quanto alla rimessa barche sita in Ardea, l'Arch. ha rilevato che: «In ragione Per_3
del vincolo paesaggistico ope legis operante sull'area, l'edificazione del fabbricato doveva essere preceduta dal rilascio di Nulla Osta da parte della Regione. Tale parere non era presente all'interno del fascicolo di progetto e finora, nonostante la richiesta e i solleciti inviati all'ufficio tecnico di Ardea, non sono state fornite informazioni circa il suo avvenuto rilascio (v. All. 2h). Anche se dal confronto tra documenti tecnici e stato di fatto emerge la conformità dell'immobile al progetto, fintanto che non si avrà conferma dell'esistenza del suddetto un parere, non è possibile attestare con certezza la sua regolarità urbanistica»
(pag. 11 della relazione CTU, dep. il 9.05.2022).
Quanto all'immobile di Nocera Umbra, la CTU ha rilevato, in primo luogo, una difformità catastale oggettiva (pag. 14: «I dati catastali che coincidono con quelli contenuti nell'atto di provenienza, mentre la planimetria catastale non corrisponde allo stato dei luoghi. Il ripristino della regolarità catastale dovrà essere preceduto dalla sanatoria edilizia»), ma, soprattutto, la totale carenza di documentazione sulla regolarità urbanistico-edilizia (pag. 15
Pagina 15 di 18 della relazione: «In assenza di documentazione comprovante lo stato assentito ovvero corrispondente al progetto approvato il CTU non può esprimersi circa la regolarità urbanistico edilizia dell'immobile in esame»).
Dal momento che, come detto, si tratta di una condizione dell'azione, è onere delle parti curare che la stessa sussista al momento della decisione e fornirne la prova, per cui, la carenza documentale rilevata dalla CTU (che, comunque, ha anche tentato di ottenere di sua iniziativa la necessaria documentazione presso gli uffici competenti), che è stata ben evidenziata alle parti e sottoposta al loro contraddittorio (anche in ossequio all'art. 101
c.p.c.), non può certo essere emendata tramite un'attività di acquisizione d'ufficio e determina la declaratoria di improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, occorre tenere conto dei seguenti elementi:
l'attrice è integralmente soccombente sulla domanda di accertamento della donazione asseritamente simulata per la cessione delle quote societarie (svolta nei soli confronti di
) e, quanto alla riduzione, sebbene sia stata accertata l'eccedenza delle P_ donazioni rispetto alla quota disponibile, non è risultata soggetta a riduzione la donazione più risalente, ovvero quella in favore dello stesso , ma solo quella più recente, P_ peraltro in una misura di gran lunga inferiore a quella indicata in citazione e, comunque, in concreto, i diritti di riservataria dell'attrice sono soddisfatti sul relictum;
che, ancora, per quanto riguarda la domanda di divisione, vige il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere di regola compensate, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (in tal senso Cass., sez. 2, 13/06/2019, n. 15926) e, in particolare, in caso di domande accessorie infondate e/o di eccessive pretese o di inutili resistenze da parte di alcuno dei condividenti
(Cass. sez. 2, n. 3083 del 13/02/2006; n. 3024 del 7/02/2011, n. 22903 del 8/10/2013 e, da ultimo, n. 1635 del 24/01/2020); principi tanto più applicabili nel caso di specie, stante la mancata decisione nel merito.
Tenuto conto di tutti questi criteri, si ritiene congruo: - compensare le spese di lite tra l'attrice ed il convenuto , nella misura di un terzo (1/3) del totale, condannando P_
l'attrice alla refusione dei restanti due terzi (2/3); - compensare le spese di lite tra l'attrice ed
Pagina 16 di 18 il convenuto , nella misura della metà, condannando l'attrice alla refusione Controparte_1
della restante metà; - compensare integralmente le spese nei confronti del convenuto PE
(e della intervenuta , costituitasi solo quale erede di quest'ultimo), citato
[...] CP_3
per la sola domanda di divisione e non coinvolto nelle domande di simulazione e riduzione.
In base ai medesimi criteri, le spese della CTU contabile (attinenti alla cessione delle quote societarie) vengono poste definitivamente a carico esclusivo dell'attrice, mentre quelle per la
CTU estimativa vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti, in quota uguale (1/4) per ciascuna di esse.
La misura delle spese è determinata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 14.400,00 (di cui € 2.600,00 per la fase di studio, €
1.600,00 per quella introduttiva, € 5.700,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 4.500,00 per la decisionale), e, quindi, operata la compensazione, in € 9.600,00, in favore del convenuto ed € 7.200,00, per il convenuto;
il tutto oltre P_ Controparte_1 spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Ovviamente, nulla deve essere disposto sulle spese, in relazione alla
[...]
intervenuta ex art. 1113 c.c. quale creditore ipotecario, non essendo Controparte_4
parte sostanziale del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 64280/2018, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda attrice di simulazione della donazione di quote societarie in favore di
; P_
- dichiara aperta la successione di deceduta il 6.04.2016, in assenza di Parte_2 testamento, e dichiara che suoi eredi sono il coniuge , ed i tre figli Persona_1 Pt_1
e , per le quote di legge di cui all'art. 581 c.c.;
[...] P_ Controparte_1
- determinato il valore dell'asse ex art. 556 c.c. in € 455.523,38, dichiara che la quota di riserva in favore di è di € 75.920,56, da reintegrarsi mediante proporzionale Parte_1
riduzione delle quote spettanti agli altri coeredi sui beni relitti, tenendo conto del bene già venduto e diviso;
- per l'effetto, dispone la reintegra della quota di riserva spettante a , Parte_1
Pagina 17 di 18 assegnandole la quota del 54,51% sui seguenti beni immobili caduti in successione:
• locale deposito barca sito nel comune di Ardea (RM), località Tor San Lorenzo, Km
24,250 Litoranea Ostia-Anzio, censito al Catasto fabbricati foglio 53, part. 3916, sub 3;
• abitazione sita nel comune di Nocera Umbra (PG), in Via Africa n 8/A, censita al foglio
86, mappale 272; mappale 274, subalterni 1 e 3;
• garage sito nel comune di Nocera Umbra (PG), in Via Africa n 8/C, censito al foglio 86, mappale 274, subalterno 2;
- ordina alla competente Agenzia del Territorio / Conservatoria dei Registri Immobiliari, la trascrizione della presente sentenza ai sensi di legge;
- dichiara improcedibile la domanda di divisione dell'asse ereditario di Parte_2
[...]
- condanna parte attrice alla refusione, in favore del convenuto , dei due P_
terzi (2/3) delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.600,00, oltre accessori di legge, compensando il restante terzo (1/3);
- condanna parte attrice alla refusione, in favore del convenuto , della Controparte_1
metà delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.200,00, oltre accessori di legge, compensando la restante metà;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti del convenuto e Persona_1 della intervenuta , quale erede di quest'ultimo; CP_3
- pone le spese della CTU contabile (dr. , definitivamente a carico della parte Per_2
attrice e le spese della CTU estimativa (Arch. definitivamente a carico di tutte le Per_3 parti costituite, in quota uguale (1/4) per ciascuna di esse.
Così deciso in Roma, in data 23/09/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Mario CODERONI Dr. Luigi ARGAN
Pagina 18 di 18