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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…3244 /2019 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3244/2019 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. ZAMPILLI VALENTINA
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO: INNOVA SI DI (C.F. ALTRI CONTRATTI Controparte_1
D'OPERA
), con l'avv. ROMANO DOMENICO P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
17/7/2024, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 11/11/2024, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE In data 28/5/2019, la società ha Parte_2
ottenuto il decreto ingiuntivo n. 865/2019 nei confronti di Parte_1
per il pagamento di euro 6.110,00 oltre interessi e spese, a
[...]
titolo di corrispettivo per la realizzazione di un impianto elettrico presso l'abitazione di proprietà dell'opponente.
ha proposto opposizione avverso il decreto, Parte_1
chiedendone la revoca, nonché l'accertamento dell'inadempimento del contratto e il risarcimento dei danni conseguenti. In via subordinata, parte opponente ha chiesto l'accertamento dell'inesatto adempimento e, per l'effetto, dichiararsi infondata la pretesa di parte opposta.
Ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto, con eventuale compensazione del proprio debito con il credito risarcitorio vantato nei confronti dell'appaltatore.
In particolare, la parte opponente ha contestato l'esecuzione dei lavori non a regola d'arte e la mancata conformità degli stessi alla normativa in materia di sicurezza.
A tal fine, ha allegato la consulenza richiesta ad una società esterna per conoscere l'entità dei lavori svolti e dei materiali utilizzati.
All'esito della consulenza di parte emergevano errori nell'esecuzione dei lavori, con particolare riguardo all'impianto di messa a terra, di allarme, video-sorveglianza, video-citofonico, di illuminazione esterna, telefonico, automazione del cancello e agli schemi elettrici.
Da ultimo, la parte opponente ha contestato la veridicità della dichiarazione di conformità ex d.m. 37/2008, in ragione dell'incompletezza dell'impianto all'epoca del controllo.
La parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestando la ricostruzione di parte opponente, in particolare eccependo la tardività
2 della contestazione dei vizi, avvenuta dopo circa due anni dalla consegna dei lavori.
Il processo è stato istruito attraverso le produzioni documentali delle parti e la consulenza tecnica d'ufficio.
Pacifica è la conclusione del contratto tra le parti e il pagamento di euro 5.500,00 da parte di a titolo di acconto Parte_1
(comparsa di costituzione e risposta di parte opposta del 2/12/2019).
Tanto premesso, l'opposizione articolata da parte opponente è fondata e deve essere accolta.
Occorre, preliminarmente e in punto di diritto, chiarire la differenza esistente tra la responsabilità contrattuale per inadempimento e la garanzia per i vizi prevista in materia di appalto.
La garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, di cui all'art. 1667 c.c., rappresenta applicazione speciale della responsabilità contrattuale per inadempimento, in quanto obbligazione separata e distinta da quella principale di esecuzione dell'opera.
Tale precisazione non esclude, tuttavia, l'applicazione delle disposizioni generali in materia di inadempimento anche per il contratto di appalto, per le ipotesi in cui l'opera non sia stata eseguita o completata, dal momento che l'operatività della disciplina di cui all'art. 1667 c.c. deve essere limitata ai soli casi in cui l'opera sia stata completata.
A tali premesse seguono le corrispondenti distinzioni anche in materia di onere probatorio.
La particolare disciplina prevista per le difformità e i vizi dell'opera è assoggettata ai termini decadenziali dell'art. 1667 c.c. e prevede, come precisato dalla più recente giurisprudenza, l'onere in capo al
3 committente di dimostrare le difformità e i vizi lamentati (cfr. Cass.,
II sez. civ., 17/5/2004, n. 9333).
Tale previsione non deroga alla disciplina generale in tema di adempimento contrattuale, la quale comporta per l'appaltatore l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole d'arte (da ultimo Cass., II sez. civ., ord. 25410 del
23/9/2024).
La più recente e condivisibile giurisprudenza ha precisato ulteriormente che, in caso di opera ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, avvalendosi del principio inadimpleti non est adimplendum, al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive (Cass. II sez. civ., 20/1/2010 n.
936), anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed indipendentemente, quindi, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di questa domanda, che può anche mancare senza pregiudizio alcuno per la proponibilità della eccezione (Cass., II sez. civ., 17/5/2004 n. 9333).
Per concludere, la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (cfr. Cass., II sez. civ., 4/1/2019,
n.98).
4 Nel caso di specie, la parte opponente ha rilevato i vizi della prestazione e chiesto la risoluzione del contratto a seguito della richiesta di pagamento avanzata dalla parte opposta, poi concretizzatasi nella richiesta di decreto ingiuntivo, eccependo l'inadempimento dei lavori concordati. Di contro, la parte opponente non ha provato l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.
Pacifico il completamento dell'opera, pertanto, la presenza di vizi è dimostrata dalle risultanze della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, supportate da ragionamento logico e privo di omissioni.
Quanto alle contestazioni mosse dalla parte opposta rispetto alla relazione del consulente d'ufficio, preme rilevare, in primo luogo, che all'esito dell'invio della relazione nessuno dei consulenti di parte ha sollevato osservazioni (p. 9 della consulenza).
La relazione peritale si caratterizza per completezza e chiarezza, anche alla luce del corposo compendio di allegati, i quali rappresentano puntualmente le fasi delle operazioni peritali, con il diario dei relativi sopralluoghi, l'elenco delle opere realizzate e il computo metrico estimativo delle medesime. Tali premesse sono sufficienti a ritenere fondate e condivisibili le conclusioni del consulente.
In primo luogo, la consulenza ha fornito una stima finale delle opere effettivamente realizzate, per un valore complessivo di € 8.230,14
(allegato 6 della relazione finale).
Dal momento che alcune opere non risultano realizzate completamente, il c.t.u. conclude che la dichiarazione di conformità prestata dalla al termine dei lavori sia da considerarsi priva Parte_2
5 di efficacia, rendendo di fatto l'impianto sprovvisto della necessaria documentazione certificativa di rispondenza alla regola dell'arte e alla normativa tecnica, secondo quanto previsto dal D.M. 37/08 (p. 6 della relazione finale).
In conclusione, per il completamento dell'impianto risultano necessari ulteriori interventi, per un importo complessivo pari a euro 3.263,24, suddivisi in interventi relativi a parti di impianto non ultimate (euro
1.966,56) e interventi di adeguamento alle normative tecniche di sicurezza (euro 1.296,68).
A fronte della stima dei lavori effettivamente svolti dalla parte opposta, (euro 8.230,14), dell'acconto corrisposto dalla parte opponente (euro 5.500,00) e dell'importo necessario a completare l'impianto commissionato a parte opposta (euro 3.263,24), residua in capo alla parte opponente un credito di euro 533,10 per il completamento dei lavori e la messa in sicurezza dell'impianto, mentre nulla è dovuto per la pretesa di parte opposta.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: revoca il decreto opposto, e condanna la parte opposta a pagare a parte opponente la somma di € 533,10 oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
6 pone le spese di lite a carico della parte opposta, liquidandole per l'intero in euro 761,00 richieste per spese, ed euro 6.000,00 richiesti per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
pone definitivamente a carico della parte opposta le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Così deciso in Pisa, il 17/02/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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REPUBBLICA ITALIANA r.g.…3244 /2019 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3244/2019 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. ZAMPILLI VALENTINA
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO: INNOVA SI DI (C.F. ALTRI CONTRATTI Controparte_1
D'OPERA
), con l'avv. ROMANO DOMENICO P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
17/7/2024, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 11/11/2024, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE In data 28/5/2019, la società ha Parte_2
ottenuto il decreto ingiuntivo n. 865/2019 nei confronti di Parte_1
per il pagamento di euro 6.110,00 oltre interessi e spese, a
[...]
titolo di corrispettivo per la realizzazione di un impianto elettrico presso l'abitazione di proprietà dell'opponente.
ha proposto opposizione avverso il decreto, Parte_1
chiedendone la revoca, nonché l'accertamento dell'inadempimento del contratto e il risarcimento dei danni conseguenti. In via subordinata, parte opponente ha chiesto l'accertamento dell'inesatto adempimento e, per l'effetto, dichiararsi infondata la pretesa di parte opposta.
Ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto, con eventuale compensazione del proprio debito con il credito risarcitorio vantato nei confronti dell'appaltatore.
In particolare, la parte opponente ha contestato l'esecuzione dei lavori non a regola d'arte e la mancata conformità degli stessi alla normativa in materia di sicurezza.
A tal fine, ha allegato la consulenza richiesta ad una società esterna per conoscere l'entità dei lavori svolti e dei materiali utilizzati.
All'esito della consulenza di parte emergevano errori nell'esecuzione dei lavori, con particolare riguardo all'impianto di messa a terra, di allarme, video-sorveglianza, video-citofonico, di illuminazione esterna, telefonico, automazione del cancello e agli schemi elettrici.
Da ultimo, la parte opponente ha contestato la veridicità della dichiarazione di conformità ex d.m. 37/2008, in ragione dell'incompletezza dell'impianto all'epoca del controllo.
La parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestando la ricostruzione di parte opponente, in particolare eccependo la tardività
2 della contestazione dei vizi, avvenuta dopo circa due anni dalla consegna dei lavori.
Il processo è stato istruito attraverso le produzioni documentali delle parti e la consulenza tecnica d'ufficio.
Pacifica è la conclusione del contratto tra le parti e il pagamento di euro 5.500,00 da parte di a titolo di acconto Parte_1
(comparsa di costituzione e risposta di parte opposta del 2/12/2019).
Tanto premesso, l'opposizione articolata da parte opponente è fondata e deve essere accolta.
Occorre, preliminarmente e in punto di diritto, chiarire la differenza esistente tra la responsabilità contrattuale per inadempimento e la garanzia per i vizi prevista in materia di appalto.
La garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, di cui all'art. 1667 c.c., rappresenta applicazione speciale della responsabilità contrattuale per inadempimento, in quanto obbligazione separata e distinta da quella principale di esecuzione dell'opera.
Tale precisazione non esclude, tuttavia, l'applicazione delle disposizioni generali in materia di inadempimento anche per il contratto di appalto, per le ipotesi in cui l'opera non sia stata eseguita o completata, dal momento che l'operatività della disciplina di cui all'art. 1667 c.c. deve essere limitata ai soli casi in cui l'opera sia stata completata.
A tali premesse seguono le corrispondenti distinzioni anche in materia di onere probatorio.
La particolare disciplina prevista per le difformità e i vizi dell'opera è assoggettata ai termini decadenziali dell'art. 1667 c.c. e prevede, come precisato dalla più recente giurisprudenza, l'onere in capo al
3 committente di dimostrare le difformità e i vizi lamentati (cfr. Cass.,
II sez. civ., 17/5/2004, n. 9333).
Tale previsione non deroga alla disciplina generale in tema di adempimento contrattuale, la quale comporta per l'appaltatore l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole d'arte (da ultimo Cass., II sez. civ., ord. 25410 del
23/9/2024).
La più recente e condivisibile giurisprudenza ha precisato ulteriormente che, in caso di opera ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, avvalendosi del principio inadimpleti non est adimplendum, al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive (Cass. II sez. civ., 20/1/2010 n.
936), anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed indipendentemente, quindi, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di questa domanda, che può anche mancare senza pregiudizio alcuno per la proponibilità della eccezione (Cass., II sez. civ., 17/5/2004 n. 9333).
Per concludere, la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (cfr. Cass., II sez. civ., 4/1/2019,
n.98).
4 Nel caso di specie, la parte opponente ha rilevato i vizi della prestazione e chiesto la risoluzione del contratto a seguito della richiesta di pagamento avanzata dalla parte opposta, poi concretizzatasi nella richiesta di decreto ingiuntivo, eccependo l'inadempimento dei lavori concordati. Di contro, la parte opponente non ha provato l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.
Pacifico il completamento dell'opera, pertanto, la presenza di vizi è dimostrata dalle risultanze della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, supportate da ragionamento logico e privo di omissioni.
Quanto alle contestazioni mosse dalla parte opposta rispetto alla relazione del consulente d'ufficio, preme rilevare, in primo luogo, che all'esito dell'invio della relazione nessuno dei consulenti di parte ha sollevato osservazioni (p. 9 della consulenza).
La relazione peritale si caratterizza per completezza e chiarezza, anche alla luce del corposo compendio di allegati, i quali rappresentano puntualmente le fasi delle operazioni peritali, con il diario dei relativi sopralluoghi, l'elenco delle opere realizzate e il computo metrico estimativo delle medesime. Tali premesse sono sufficienti a ritenere fondate e condivisibili le conclusioni del consulente.
In primo luogo, la consulenza ha fornito una stima finale delle opere effettivamente realizzate, per un valore complessivo di € 8.230,14
(allegato 6 della relazione finale).
Dal momento che alcune opere non risultano realizzate completamente, il c.t.u. conclude che la dichiarazione di conformità prestata dalla al termine dei lavori sia da considerarsi priva Parte_2
5 di efficacia, rendendo di fatto l'impianto sprovvisto della necessaria documentazione certificativa di rispondenza alla regola dell'arte e alla normativa tecnica, secondo quanto previsto dal D.M. 37/08 (p. 6 della relazione finale).
In conclusione, per il completamento dell'impianto risultano necessari ulteriori interventi, per un importo complessivo pari a euro 3.263,24, suddivisi in interventi relativi a parti di impianto non ultimate (euro
1.966,56) e interventi di adeguamento alle normative tecniche di sicurezza (euro 1.296,68).
A fronte della stima dei lavori effettivamente svolti dalla parte opposta, (euro 8.230,14), dell'acconto corrisposto dalla parte opponente (euro 5.500,00) e dell'importo necessario a completare l'impianto commissionato a parte opposta (euro 3.263,24), residua in capo alla parte opponente un credito di euro 533,10 per il completamento dei lavori e la messa in sicurezza dell'impianto, mentre nulla è dovuto per la pretesa di parte opposta.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: revoca il decreto opposto, e condanna la parte opposta a pagare a parte opponente la somma di € 533,10 oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
6 pone le spese di lite a carico della parte opposta, liquidandole per l'intero in euro 761,00 richieste per spese, ed euro 6.000,00 richiesti per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
pone definitivamente a carico della parte opposta le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Così deciso in Pisa, il 17/02/2025.
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