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Sentenza 17 novembre 2022
Sentenza 17 novembre 2022
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Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05027/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 02151 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05027/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5027 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Pardini e Francesco Giromini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Monterosso al Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati AU Vivani ed Elisabetta Sordini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione
Seconda) n. 980/2022 N. 05027/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monterosso al Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. RG UL
e udito per le parti l'avvocato Fabio Dell'Anna
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante chiedeva l'annullamento del diniego di accertamento di conformità espresso dall'Ufficio
Tecnico del Comune di Monterosso al Mare, in provincia di La Spezia, sulla richiesta di sanatoria da lei avanzata il 22 giugno del 2010.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
1) Error in iudicando in relazione al primo motivo di ricorso. Violazione di legge (art.
24 del p.r.g. vigente, nonché art. 2 del d.m. 6.10.99). Eccesso di potere per travisamento, erroneità sui presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria.
2) Error in iudicando in relazione al secondo motivo di ricorso. violazione di legge
(art. 181 comma 1 ter e quater del D.Lgs 42/04) - Eccesso di potere per travisamento, sviamento, erroneità sui presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria.
3) Error in iudicando in relazione alla mancata pronuncia sulle spese di primo grado.
2. Il Comune di Monterosso al Mare si è costituito in giudizio, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
3. La parte appellante è proprietaria di un terreno sito nel Comune di Monterosso al
Mare (prov. La Spezia), loc. La Maddalena, censito al catasto al foglio 9 mapp. 36.
Su detto terreno è collocato un box prefabbricato, adibito al deposito degli attrezzi agricoli utilizzati per la coltivazione. N. 05027/2023 REG.RIC.
In passato, il box era stato oggetto di un'ordinanza di demolizione, sicché la parte aveva proposto ricorso avverso questo provvedimento innanzi al TAR Liguria (n.r.g.
608/2010), che era però stato dichiarato improcedibile, in seguito alla presentazione, da parte sua, di un'istanza di sanatoria in data 22 giugno 2010 n.6242.
Col provvedimento di diniego, ricordato in premessa, del 18 febbraio del 2012–
l'Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Monterosso al Mare ha respinto la suddetta istanza.
La parte ha proposto ricorso avverso quest'ultimo provvedimento che è stato rigettato dalla sentenza di primo grado.
4. Tanto premesso, il primo motivo d'appello contesta alla suddetta decisione di avere erroneamente escluso che il suddetto box prefabbricato, collocato sul terreno e adibito a deposito di attrezzi agricoli, potesse essere considerato opera “precaria” ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e-bis) del d.P.R. n. 380/2001, come tale non necessitante di permesso di costruire né di altro titolo, ma da considerarsi attività edilizia libera.
In particolare la parte appellante contesta al primo giudice di aver basato tale valutazione dopo aver preso atto che era stata chiesta la sanatoria del manufatto, circostanza che, nella prospettiva della sentenza, appunto dimostra in re ipsa che si trattava di un immobile permanente e stabile, non classificabile quale opera precaria e che invece, a parere del reclamante, sarebbe stata impropriamente utilizzata per attribuire al suddetto manufatto, funzioni e caratteristiche che non possiede.
La doglianza evidenzia che dalla documentazione versata in atti emergono chiaramente la natura precaria del manufatto e la sua esclusiva destinazione agricola.
Secondo questa prospettazione anche il fatto che si tratti di una struttura prefabbricata,
e come tale agevolmente rimovibile, dimostrerebbe, in considerazione del materiale usato per la sua erezione, e della tipologia modulare prescelta, la natura temporanea dell'opera, chiaramente destinata a soddisfare esigenze stagionali e contingenti, legate alla coltivazione del fondo, e, in particolare, alla raccolta dell'uva. N. 05027/2023 REG.RIC.
In definitiva, non potendo considerarsi un edificio fisso, destinato a restare permanentemente sull'area, la sua presenza non sarebbe in contrasto con le finalità di tutela sottese all'approvazione del piano particolareggiato del Parco Nazionale delle
Cinque Terre, che persegue finalità tutt'affatto diverse, volte a prevenire edificazioni con carattere di stabilità, e non quelle precarie che anzi sono ammesse, all'interno del parco.
Il secondo motivo d'appello, che può essere trattato unitariamente al primo, contesta che l'amministrazione, nell'occorso, avrebbe violato anche i commi 1 ter e 1 quater dell'art. 181 del d. lgs. n.42/2004, disposizioni che- per l'appunto riferendosi ad edifici stabilmente insediati su di un'area vincolata – assoggettano solo ed esclusivamente, questi ultimi, e non le strutture precarie quale quella in oggetto, all'autorizzazione paesaggistica.
4.1. Entrambi i motivi sono infondati.
4.1.1. Innanzitutto va precisato, quanto alla consistenza dell'immobile di cui si discute, che si tratta di ”un box prefabbricato, coibentato, con pavimentazione, di dimensioni n. 3,00 di larghezza per n. 6,10 lunghezza, tetto spiovente due lati alto al vertice n. 2,50 ed ai lati m. 2,00 – presenta porta di entrata alta m. 1,90 e larga m.
0,95; una finestra sul lato a mare di m. 0,80 x 0,80 ed una finestrella sul retro di m.
0,40 x 0,40; all'interno risulta diviso in due locali di cui il minore destinato a servizi igienici e WC”, realizzato senza autorizzazioni di sorta.”
4.1.2. Dunque l'edificio presenta una superficie di circa 18 metri quadri, ossia non è di modeste dimensioni. Vi sono ulteriori indizi che fanno propendere per la non precarietà del manufatto, e cioè il fatto che sia pavimentato, che sia dotato di due finestre, di cui una sul lato mare, che infine sia diviso in due locali, di cui il secondo è destinato a W.C.
4.1.3. Un'ulteriore prova del fatto che si tratti di un manufatto stabile, e non occasionalmente installato e stagionalmente utilizzato, si desume dalla relazione N. 05027/2023 REG.RIC.
tecnica che la parte appellante ha presentato per ottenere la sanatoria dell'abuso, nel quale il prefabbricato viene descritto come del tipo “modulo abitativo”, specificando che esso è “utilizzato come luogo di riposo e di ristoro quando il proprietario passa le sue giornate a coltivare i terreni….”
4.1.4. Ulteriore conferma si evince di poi dal fatto che, come incontestatamente affermato dal Comune appellato, detto manufatto insiste sull'area da oltre 13 anni, notazione che dequota significativamente la prospettazione attorea.
4.1.5. Tanto meno può valere ad inficiare le emergenze appena esaminate, la circostanza che è stata utilizzata una struttura prefabbricata per la sua erezione, perché
è notorio che quest'ultima sia assolutamente compatibile con un edificio con carattere di stabilità dell'insediamento. A tal proposito Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, Sent., (data ud. 13/03/2025) 28 marzo 2025, n. 2597: “Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, il carattere precario di un manufatto deve essere valutato non con riferimento al tipo di materiali utilizzati per la sua realizzazione, ma avendo riguardo all'uso cui lo stesso è destinato: nel senso che, se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersi la natura precaria dell'opera, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata
(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 gennaio 2018, n. 150). Per individuare la natura precaria di un'opera, si deve quindi seguire "non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale", per cui se essa è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee, non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie, anche ove realizzata con materiali facilmente amovibili (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1291/2016 cit.); rivelandosi, conseguentemente, idoneo a produrre trasformazione urbanistica ogni intervento che alteri in maniera rilevante e duratura lo stato del territorio, a nulla rilevando l'eventuale precarietà strutturale e l'amovibilità, ove ad essa non si accompagni un uso assolutamente temporaneo e per fini contingenti e specifici. N. 05027/2023 REG.RIC.
4.1.6. Infine – richiamando quanto condivisibilmente osservato dal primo giudice – la stessa scelta della parte di domandare la sanatoria dell'intervento abusivo, che evidentemente è finalizzata a stabilizzarne la permanenza, depone in senso esattamente contrario a quanto dedotto con la doglianza in esame.
4.1.7. Trattandosi di opera stabile, non vi è dubbio che il suddetto manufatto vada qualificato quale “nuova costruzione” ai sensi dell'art. 3, lett. e.5 o, in alternativa, della lett. e.7) D.P.R. n.380 del 2001, norme che rispettivamente prevedono «e.5):
l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee»; − «e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato», dunque per la sua realizzazione era necessario il permesso di costruire, che non è invece mai stato richiesto. Pertanto il manufatto è il risultato di un intervento abusivo.
4.2. L'esistenza di plurimi vincoli sull'area su cui esso insiste, dunque, di per sé solo impediva – stanti le descritte caratteristiche, con creazione di volumi abusivi – una sanatoria postuma dell'intervento ai sensi dell'art.167 del d. lgs. n.42 del 2004.
4.2.1. Segnatamente l'area su cui è collocato è boschiva, e perciò sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c), d) e dell'art. 142, comma 1, lett.
f), in forza dei D.M. 3 agosto 1959 e D.M. 24 aprile 1985; è altresì soggetta a vincolo idrogeologico ed è inserita nel Parco Nazionale delle Cinque Terre.
Il manufatto ricade, da un punto di vista urbanistico, in zona E2 (per l'appunto zona boschiva), è inserito nella zona 2 del D.M. 6 ottobre 1999 che vieta la realizzazione di nuovi edifici, e non è pertanto suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 181 del d.lgs.
n. 42/2004, dal che deriva l'infondatezza anche del secondo motivo d'appello. N. 05027/2023 REG.RIC.
4.2.2. In particolare, atteso quanto previsto dall'art. 24 del P.R.G. del Comune appellato, sono consentite nell'area solo “minime attrezzature a carattere precario di tipo pubblico e turistico, con esclusione, tra l'altro, di insediamenti residenziali, la cui realizzazione sarebbe comunque subordinata all'approvazione di un piano particolareggiato”.
4.2.3. Ciò significa che l'intervento – tenendo conto delle caratteristiche del manufatto
– non era assentibile in assoluto. In ogni caso, a tutto concedere, era necessario acquisire il parere favorevole dell'ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, obbligatorio, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. del 6 ottobre del 1999, visto che l'area rientrava all'interno del perimetro tutelato da quest'ultimo, il quale ultimo comunque non avrebbe potuto pronunciarsi in merito, almeno fino a che non fosse stato approvato il Piano particolareggiato.
5. Stante l'infondatezza dei motivi di appello – che poi sono quelli già proposti in primo grado e disattesi dal TAR – va altresì rigettata la richiesta, formulata dalla parte appellante col terzo motivo d'appello, di condannare la parte intimata, non costituitasi dinanzi al Tribunale regionale, al pagamento delle spese di quel giudizio in suo favore.
6. In definitiva l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 05027/2023 REG.RIC.
AU ON, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
RG UL, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
RG UL
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
AU ON
Pubblicato il 16/03/2026
N. 02151 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05027/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5027 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Pardini e Francesco Giromini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Monterosso al Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati AU Vivani ed Elisabetta Sordini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione
Seconda) n. 980/2022 N. 05027/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monterosso al Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. RG UL
e udito per le parti l'avvocato Fabio Dell'Anna
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante chiedeva l'annullamento del diniego di accertamento di conformità espresso dall'Ufficio
Tecnico del Comune di Monterosso al Mare, in provincia di La Spezia, sulla richiesta di sanatoria da lei avanzata il 22 giugno del 2010.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
1) Error in iudicando in relazione al primo motivo di ricorso. Violazione di legge (art.
24 del p.r.g. vigente, nonché art. 2 del d.m. 6.10.99). Eccesso di potere per travisamento, erroneità sui presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria.
2) Error in iudicando in relazione al secondo motivo di ricorso. violazione di legge
(art. 181 comma 1 ter e quater del D.Lgs 42/04) - Eccesso di potere per travisamento, sviamento, erroneità sui presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria.
3) Error in iudicando in relazione alla mancata pronuncia sulle spese di primo grado.
2. Il Comune di Monterosso al Mare si è costituito in giudizio, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
3. La parte appellante è proprietaria di un terreno sito nel Comune di Monterosso al
Mare (prov. La Spezia), loc. La Maddalena, censito al catasto al foglio 9 mapp. 36.
Su detto terreno è collocato un box prefabbricato, adibito al deposito degli attrezzi agricoli utilizzati per la coltivazione. N. 05027/2023 REG.RIC.
In passato, il box era stato oggetto di un'ordinanza di demolizione, sicché la parte aveva proposto ricorso avverso questo provvedimento innanzi al TAR Liguria (n.r.g.
608/2010), che era però stato dichiarato improcedibile, in seguito alla presentazione, da parte sua, di un'istanza di sanatoria in data 22 giugno 2010 n.6242.
Col provvedimento di diniego, ricordato in premessa, del 18 febbraio del 2012–
l'Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Monterosso al Mare ha respinto la suddetta istanza.
La parte ha proposto ricorso avverso quest'ultimo provvedimento che è stato rigettato dalla sentenza di primo grado.
4. Tanto premesso, il primo motivo d'appello contesta alla suddetta decisione di avere erroneamente escluso che il suddetto box prefabbricato, collocato sul terreno e adibito a deposito di attrezzi agricoli, potesse essere considerato opera “precaria” ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e-bis) del d.P.R. n. 380/2001, come tale non necessitante di permesso di costruire né di altro titolo, ma da considerarsi attività edilizia libera.
In particolare la parte appellante contesta al primo giudice di aver basato tale valutazione dopo aver preso atto che era stata chiesta la sanatoria del manufatto, circostanza che, nella prospettiva della sentenza, appunto dimostra in re ipsa che si trattava di un immobile permanente e stabile, non classificabile quale opera precaria e che invece, a parere del reclamante, sarebbe stata impropriamente utilizzata per attribuire al suddetto manufatto, funzioni e caratteristiche che non possiede.
La doglianza evidenzia che dalla documentazione versata in atti emergono chiaramente la natura precaria del manufatto e la sua esclusiva destinazione agricola.
Secondo questa prospettazione anche il fatto che si tratti di una struttura prefabbricata,
e come tale agevolmente rimovibile, dimostrerebbe, in considerazione del materiale usato per la sua erezione, e della tipologia modulare prescelta, la natura temporanea dell'opera, chiaramente destinata a soddisfare esigenze stagionali e contingenti, legate alla coltivazione del fondo, e, in particolare, alla raccolta dell'uva. N. 05027/2023 REG.RIC.
In definitiva, non potendo considerarsi un edificio fisso, destinato a restare permanentemente sull'area, la sua presenza non sarebbe in contrasto con le finalità di tutela sottese all'approvazione del piano particolareggiato del Parco Nazionale delle
Cinque Terre, che persegue finalità tutt'affatto diverse, volte a prevenire edificazioni con carattere di stabilità, e non quelle precarie che anzi sono ammesse, all'interno del parco.
Il secondo motivo d'appello, che può essere trattato unitariamente al primo, contesta che l'amministrazione, nell'occorso, avrebbe violato anche i commi 1 ter e 1 quater dell'art. 181 del d. lgs. n.42/2004, disposizioni che- per l'appunto riferendosi ad edifici stabilmente insediati su di un'area vincolata – assoggettano solo ed esclusivamente, questi ultimi, e non le strutture precarie quale quella in oggetto, all'autorizzazione paesaggistica.
4.1. Entrambi i motivi sono infondati.
4.1.1. Innanzitutto va precisato, quanto alla consistenza dell'immobile di cui si discute, che si tratta di ”un box prefabbricato, coibentato, con pavimentazione, di dimensioni n. 3,00 di larghezza per n. 6,10 lunghezza, tetto spiovente due lati alto al vertice n. 2,50 ed ai lati m. 2,00 – presenta porta di entrata alta m. 1,90 e larga m.
0,95; una finestra sul lato a mare di m. 0,80 x 0,80 ed una finestrella sul retro di m.
0,40 x 0,40; all'interno risulta diviso in due locali di cui il minore destinato a servizi igienici e WC”, realizzato senza autorizzazioni di sorta.”
4.1.2. Dunque l'edificio presenta una superficie di circa 18 metri quadri, ossia non è di modeste dimensioni. Vi sono ulteriori indizi che fanno propendere per la non precarietà del manufatto, e cioè il fatto che sia pavimentato, che sia dotato di due finestre, di cui una sul lato mare, che infine sia diviso in due locali, di cui il secondo è destinato a W.C.
4.1.3. Un'ulteriore prova del fatto che si tratti di un manufatto stabile, e non occasionalmente installato e stagionalmente utilizzato, si desume dalla relazione N. 05027/2023 REG.RIC.
tecnica che la parte appellante ha presentato per ottenere la sanatoria dell'abuso, nel quale il prefabbricato viene descritto come del tipo “modulo abitativo”, specificando che esso è “utilizzato come luogo di riposo e di ristoro quando il proprietario passa le sue giornate a coltivare i terreni….”
4.1.4. Ulteriore conferma si evince di poi dal fatto che, come incontestatamente affermato dal Comune appellato, detto manufatto insiste sull'area da oltre 13 anni, notazione che dequota significativamente la prospettazione attorea.
4.1.5. Tanto meno può valere ad inficiare le emergenze appena esaminate, la circostanza che è stata utilizzata una struttura prefabbricata per la sua erezione, perché
è notorio che quest'ultima sia assolutamente compatibile con un edificio con carattere di stabilità dell'insediamento. A tal proposito Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, Sent., (data ud. 13/03/2025) 28 marzo 2025, n. 2597: “Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, il carattere precario di un manufatto deve essere valutato non con riferimento al tipo di materiali utilizzati per la sua realizzazione, ma avendo riguardo all'uso cui lo stesso è destinato: nel senso che, se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersi la natura precaria dell'opera, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata
(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 gennaio 2018, n. 150). Per individuare la natura precaria di un'opera, si deve quindi seguire "non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale", per cui se essa è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee, non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie, anche ove realizzata con materiali facilmente amovibili (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1291/2016 cit.); rivelandosi, conseguentemente, idoneo a produrre trasformazione urbanistica ogni intervento che alteri in maniera rilevante e duratura lo stato del territorio, a nulla rilevando l'eventuale precarietà strutturale e l'amovibilità, ove ad essa non si accompagni un uso assolutamente temporaneo e per fini contingenti e specifici. N. 05027/2023 REG.RIC.
4.1.6. Infine – richiamando quanto condivisibilmente osservato dal primo giudice – la stessa scelta della parte di domandare la sanatoria dell'intervento abusivo, che evidentemente è finalizzata a stabilizzarne la permanenza, depone in senso esattamente contrario a quanto dedotto con la doglianza in esame.
4.1.7. Trattandosi di opera stabile, non vi è dubbio che il suddetto manufatto vada qualificato quale “nuova costruzione” ai sensi dell'art. 3, lett. e.5 o, in alternativa, della lett. e.7) D.P.R. n.380 del 2001, norme che rispettivamente prevedono «e.5):
l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee»; − «e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato», dunque per la sua realizzazione era necessario il permesso di costruire, che non è invece mai stato richiesto. Pertanto il manufatto è il risultato di un intervento abusivo.
4.2. L'esistenza di plurimi vincoli sull'area su cui esso insiste, dunque, di per sé solo impediva – stanti le descritte caratteristiche, con creazione di volumi abusivi – una sanatoria postuma dell'intervento ai sensi dell'art.167 del d. lgs. n.42 del 2004.
4.2.1. Segnatamente l'area su cui è collocato è boschiva, e perciò sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c), d) e dell'art. 142, comma 1, lett.
f), in forza dei D.M. 3 agosto 1959 e D.M. 24 aprile 1985; è altresì soggetta a vincolo idrogeologico ed è inserita nel Parco Nazionale delle Cinque Terre.
Il manufatto ricade, da un punto di vista urbanistico, in zona E2 (per l'appunto zona boschiva), è inserito nella zona 2 del D.M. 6 ottobre 1999 che vieta la realizzazione di nuovi edifici, e non è pertanto suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 181 del d.lgs.
n. 42/2004, dal che deriva l'infondatezza anche del secondo motivo d'appello. N. 05027/2023 REG.RIC.
4.2.2. In particolare, atteso quanto previsto dall'art. 24 del P.R.G. del Comune appellato, sono consentite nell'area solo “minime attrezzature a carattere precario di tipo pubblico e turistico, con esclusione, tra l'altro, di insediamenti residenziali, la cui realizzazione sarebbe comunque subordinata all'approvazione di un piano particolareggiato”.
4.2.3. Ciò significa che l'intervento – tenendo conto delle caratteristiche del manufatto
– non era assentibile in assoluto. In ogni caso, a tutto concedere, era necessario acquisire il parere favorevole dell'ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, obbligatorio, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. del 6 ottobre del 1999, visto che l'area rientrava all'interno del perimetro tutelato da quest'ultimo, il quale ultimo comunque non avrebbe potuto pronunciarsi in merito, almeno fino a che non fosse stato approvato il Piano particolareggiato.
5. Stante l'infondatezza dei motivi di appello – che poi sono quelli già proposti in primo grado e disattesi dal TAR – va altresì rigettata la richiesta, formulata dalla parte appellante col terzo motivo d'appello, di condannare la parte intimata, non costituitasi dinanzi al Tribunale regionale, al pagamento delle spese di quel giudizio in suo favore.
6. In definitiva l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 05027/2023 REG.RIC.
AU ON, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
RG UL, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
RG UL
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
AU ON