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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 05/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7648/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Resistente_2 P.IVA_1 Società Gestione S.p.a. -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO EX n. 202500000966 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro la OG spa e il Comune di S. Giuseppe
Vesuviano. Il ricorrente Ricorrente_1 si è costituito in giudizio il 22/4/25.
OG spa si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il Comune di S. Giuseppe Vesuviano è rimasto contumace. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXXIII sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 23/9/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza del 23/9/25 il fascicolo è stato trasmesso al Presidente di questa Corte per l'eventuale trattazione congiunta con il procedimento n. 8875/25, avente ad oggetto il medesimo atto di pignoramento. Il presidente di sezione, quindi, ha fissando per la trattazione l'udienza del 9/12/25.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'atto di pignoramento di cui in epigrafe eseguito presso la banca FINEKO
BA SPA deducendo l'omessa notifica dell'atto (di cui è venuto a conoscenza solo a seguito di una comunicazione da parte dell'istituto bancario), il difetto di legittimazione attiva di OG spa, il difetto di motivazione dell'atto, la nullità della notifica del pignoramento alla banca (eseguita in formato .pdf e non .p7m) e, infine, l'illegittimità del pignoramento.
OG spa eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione di questo Giudice tributario;
quindi, evidenzia che gli avvisi di accertamento sottesi sono stati ritualmente notificati.
Con due memorie illustrative il ricorrente insiste nei motivi di impugnazione, chiedendo il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione;
inoltre, evidenzia che in data 22/5/25 gli è stata comunicata la revoca del pignoramento operato sulla Società_2 SPA. Preliminarmente va rigettata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione di questo
Giudice tributario. Invero, il problema del riparto della giurisdizione con riferimento alle opposizioni avverso le procedure esecutive per il recupero coattivo dei crediti fiscali è stato risolto dalla Suprema Corte SS.UU con l'ordinanza n. 7822/20, laddove ha chiarito che sussiste la cognizione del giudice tributario su ogni questione che attiene a fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento o fino al momento dell'atto esecutivo. Rientra invece, nella competenza del giudice ordinario la cognizione delle questioni relative alla forma e alla legittimità formale dell'atto esecutivo. Non vi è dubbio, quindi che sussiste la giurisdizione del giudice tributario quando, come nel caso che occupa, oggetto del contenzioso è l'accertamento della mancata notifica degli atti presupposti all'atto esecutivo e o della loro illegittimità.
Tanto premesso, il giudizio deve essere dichiarato estinto per intervenuta cessazione della
Società_2materia del contendere, stante l'intervenuta revoca del pignoramento operato sulla SPA.
La revoca del pignoramento costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Napoli, in data 9 dicembre 2025
Il giudice monocratico
IO CO
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7648/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Resistente_2 P.IVA_1 Società Gestione S.p.a. -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO EX n. 202500000966 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro la OG spa e il Comune di S. Giuseppe
Vesuviano. Il ricorrente Ricorrente_1 si è costituito in giudizio il 22/4/25.
OG spa si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il Comune di S. Giuseppe Vesuviano è rimasto contumace. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXXIII sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 23/9/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza del 23/9/25 il fascicolo è stato trasmesso al Presidente di questa Corte per l'eventuale trattazione congiunta con il procedimento n. 8875/25, avente ad oggetto il medesimo atto di pignoramento. Il presidente di sezione, quindi, ha fissando per la trattazione l'udienza del 9/12/25.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'atto di pignoramento di cui in epigrafe eseguito presso la banca FINEKO
BA SPA deducendo l'omessa notifica dell'atto (di cui è venuto a conoscenza solo a seguito di una comunicazione da parte dell'istituto bancario), il difetto di legittimazione attiva di OG spa, il difetto di motivazione dell'atto, la nullità della notifica del pignoramento alla banca (eseguita in formato .pdf e non .p7m) e, infine, l'illegittimità del pignoramento.
OG spa eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione di questo Giudice tributario;
quindi, evidenzia che gli avvisi di accertamento sottesi sono stati ritualmente notificati.
Con due memorie illustrative il ricorrente insiste nei motivi di impugnazione, chiedendo il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione;
inoltre, evidenzia che in data 22/5/25 gli è stata comunicata la revoca del pignoramento operato sulla Società_2 SPA. Preliminarmente va rigettata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione di questo
Giudice tributario. Invero, il problema del riparto della giurisdizione con riferimento alle opposizioni avverso le procedure esecutive per il recupero coattivo dei crediti fiscali è stato risolto dalla Suprema Corte SS.UU con l'ordinanza n. 7822/20, laddove ha chiarito che sussiste la cognizione del giudice tributario su ogni questione che attiene a fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento o fino al momento dell'atto esecutivo. Rientra invece, nella competenza del giudice ordinario la cognizione delle questioni relative alla forma e alla legittimità formale dell'atto esecutivo. Non vi è dubbio, quindi che sussiste la giurisdizione del giudice tributario quando, come nel caso che occupa, oggetto del contenzioso è l'accertamento della mancata notifica degli atti presupposti all'atto esecutivo e o della loro illegittimità.
Tanto premesso, il giudizio deve essere dichiarato estinto per intervenuta cessazione della
Società_2materia del contendere, stante l'intervenuta revoca del pignoramento operato sulla SPA.
La revoca del pignoramento costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Napoli, in data 9 dicembre 2025
Il giudice monocratico
IO CO