Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 05/01/2026, n. 84
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica atto presupposto

    Il giudice tributario ha giurisdizione quando si contesta la mancata notifica degli atti presupposti all'atto esecutivo.

  • Altro
    Difetto di legittimazione attiva del soggetto impositore

    Non specificato nel dettaglio, ma la questione rientra nella giurisdizione tributaria.

  • Altro
    Difetto di motivazione dell'atto di pignoramento

    Non specificato nel dettaglio, ma la questione rientra nella giurisdizione tributaria.

  • Altro
    Nullità della notifica del pignoramento alla banca

    La questione relativa alla forma e legittimità formale dell'atto esecutivo rientra nella competenza del giudice ordinario, ma in questo caso la giurisdizione tributaria è stata ritenuta sussistente in quanto si contesta la mancata notifica degli atti presupposti.

  • Altro
    Illegittimità del pignoramento

    Non specificato nel dettaglio, ma la questione rientra nella giurisdizione tributaria.

  • Rigettato
    Eccezione di difetto di giurisdizione

    Il giudice tributario ha giurisdizione su ogni questione che attiene a fatti incidenti sulla pretesa tributaria fino al momento dell'atto esecutivo, inclusa la mancata notifica degli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 05/01/2026, n. 84
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 84
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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