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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7391 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
NE RS LL de Courtelary Presidente
IN UC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 1165 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
( P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Sebastiano Maraschiello che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Filippo Sciuto che la rappresenta e difende con l'Avv.to Filippo Barile per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza 1004/2021 del Tribunale di Roma resa nel procedimento r.g. 39582/2016 – opposizione a decreto ingiuntivo - polizza fideiussoria –
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 39582/2016 ) Parte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma opponendosi al decreto Controparte_1 ingiuntivo 6566/2016 dell'importo di € 697.251,65 oltre interessi e spese.
In particolare il provvedimento era stato ottenuto sulla base della seguente ricostruzione.
aveva presentato all'allora MISE, tramite la banca concessionaria Parte_1
, domanda 28030/1998 per ottenere un finanziamento relativo a un Parte_2 progetto di valorizzazione riguardante un opificio industriale sito in San Salvatore Telesino
(BN) di cui alla legge 488/1992.
Con decreto 70794 del tre marzo 1999 il Ministero aveva ammesso in via provvisoria la s.r.l. al finanziamento di £ 5.859.870.000 suddiviso in tre quote annuali.
La prima quota ( £ 1.953.000.000 pari a € 1.008.790,10 ) era stata corrisposta in via anticipata a richiesta della a seguito di presentazione di polizza fideiussoria ( n. Pt_1
162/071/901497 ) rilasciata da il diciassette novembre 1999; la Controparte_1 garante si era a tale proposito obbligata a corrispondere al o alla banca CP_2 concessionaria, a prima richiesta e senza eccezioni l'importo che fosse che la avesse Pt_1 dovuto restituire, a prescindere dall'opposizione di quest'ultimo .
In base all'art. 12 della polizza la s.r.l. garantita si obbligava inoltre a versare in via di regresso e a semplice richiesta quanto dalla garante pagato al o alla banca CP_2 concessionaria.
Con lettera del quattro marzo 2002 il legale rappresentante della s.r.l. finanziata comunicava al di non essere in grado di procedere alla ristrutturazione dell'opificio nei tempi CP_2 stabiliti e dichiarava di rinunciare al contributo .
Con decreto 115508 del 19 aprile 2002 il Ministero revocava il decreto di concessione del finanziamento, disponeva il recupero dell'importo della prima rata e quindi la restituzione entro sessanta giorni della somma erogata da parte del beneficiario o di Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione dall'erogazione alla restituzione.
[...]
2 Con cartella esattoriale n. 068200503391238320000 era richiesto a Controparte_1 il pagamento di € 1.201.936,89 in esecuzione della polizza.
[...]
In forza di atto transattivo del ventisei febbraio 2015 la garante versava al CP_2
€697.251,65 e agiva quindi in via di regresso.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo era richiesta da anche la restituzione Controparte_1
Contr di € 630.000,00 versati a a garanzia di un mutuo contratto dalla s.r.l. e che quest'ultima si era impegnata a restituire una volta venduto l'opificio industriale.
otteneva anche un sequestro conservativo per i propri crediti, Controparte_1 iscritto sull'opificio industriale;
seguiva la fase di merito conclusa con sentenza 25619/2008 del Tribunale di Roma;
su tale titolo veniva pignorato l'opificio.
Il Tribunale rilasciava decreto ingiuntivo solo per la somma erogata per il finanziamento
(€697.251,65).
proponeva opposizione affermando : Parte_1
a) aveva adempiuto con molti anni di ritardo e, nonostante si fosse Controparte_1 impegnata a tenere indenne il garantito dal pagamento dell'intero importo di cui al contributo, ne aveva corrisposto solo una parte a seguito di accordo transattivo;
b) il MISE infatti aveva richiesto all'opponente l'ulteriore somma di € 192.302,47 oltre accessori, indicato quale importo residuo asseritamente dovuto a titolo di interessi sempre in dipendenza del contributo all'epoca erogato e oggetto della polizza fideiussoria;
c) detti interessi rientravano nella copertura di polizza e comunque, considerando il comportamento inadempiente, avrebbero dovuto essere detratti dalle somme richieste da in regresso;
Controparte_1
d) sussistevano i presupposti per l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.;
e) doveva essere stigmatizzato il comportamento della compagnia di assicurazione che, ricevuta la richiesta di restituzione dell'importo, aveva subito richiesto e ottenuto nel
2003 sequestro conservativo senza avere ancora versato alcunchè al non CP_2 solo sull'opificio ma anche su altri beni tanto che l'ambito dei beni sequestrati era stato poi ridotto giudizialmente nel 2009 al solo opificio;
in tal modo era stata preclusa non solo la prosecuzione dell'attività industriale ma anche la possibilità di stabilire un piano di rientro con il , condizionato da quest'ultimo al rilascio di altra polizza CP_2
3 che a seguito del sequestro ormai nessuna compagnia avrebbe rilasciato;
il danno conseguente di cui era chiesto il risarcimento era pari a € 700.000,00.
L'opposta si costituiva, contestava la tesi di controparte e affermava di non aver tenuto alcun comportamento lesivo dei diritti della Pt_1
Il Tribunale con sentenza 1004 del 2021 respingeva l'opposizione e disponeva sulle spese secondo soccombenza.
proponeva appello Parte_1
si costituiva chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
L'appellante concludeva chiedendo :
“in via principale, in accoglimento della domanda svolta dalla in via Parte_1 riconvenzionale, condannare in ogni caso la al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni patiti e patiendi dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., a causa ed in conseguenza della condotta posta in essere dalla predetta
[...]
, per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione equitativa di codesta Controparte_1
Ecc.ma Corte di Appello. In ogni caso e comunque, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, disponendo in particolare l'applicazione degli interessi ex art. 1284, IV co., cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 6/05/2016, e comunque entro il limite massimo di € 1.327.251,65; 2) sempre nel merito, in via gradata, in caso di accoglimento delle avverse richieste e di contestuale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente/appellante, qualora all'esito della puntuale ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti, dovesse risultare una posizione creditoria dell in danno dell previa revoca del Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 6566/2016 emesso dal Tribunale di Roma, porre comunque in compensazione quanto dovuto in favore dell'opponente/appellante a titolo di risarcimento danni e condannare l'opposta/appellata al pagamento della differenza. In ogni caso e comunque, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, disponendo in particolare l'applicazione degli interessi ex art. 1284, IV co., cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 6/05/2016, e comunque entro il limite massimo di € 1.327.251,65; 3) in via ulteriormente gradata, in caso di accoglimento delle avverse richieste e di contestuale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente/appellante, nella denegata e non creduta ipotesi in cui, all'esito della puntuale ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti, dovesse risultare una posizione debitoria dell in favore dell previa revoca del Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 6566/2016 emesso dal Tribunale di Roma, porre comunque in compensazione quanto dovuto in favore dell'opponente/appellante a titolo di risarcimento danni (importo da determinarsi sempre applicando in favore dell'appellante gli interessi ex art. 1284, IV co., cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto
4 ingiuntivo con domanda riconvenzionale introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 6/05/2016) e condannare l al pagamento della sola differenza;
4) in ogni Parte_1 caso, disporre la compensazione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado. Condannare l al pagamento delle spese e competenze relative Controparte_1 al presente grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione dell'Ecc.ma Corte di Appello”.
L'appellata concludeva chiedendo : “
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
respinga l'appello d in quanto inammissibile ed infondato, Parte_1 confermando integralmente la sentenza di primo grado;
in ogni caso, respinga l'opposizione proposta da e, per l'effetto, confermi il decreto ingiuntivo n. 6566/2016 Parte_1 concesso dal Giudice del Tribunale di Roma in data 13/3 – 17/3/2016; respinga altresì la domanda riconvenzionale proposta da in quanto palesemente infondata e Parte_1 comunque non provata;
con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio, gravati di I.V.A. e C.P.A.”.
La Corte all'esito dell'udienza del tre novembre 2025 trattata in forma scritta come da decreto del sedici settembre 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di impugnazione.
Errata, contraddittoria e/o insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui la Con condotta tenuta dalla vittoria assicurazion e' stata ritenuta immune da censure – errata valutazione delle risultanze documentali.
Secondo motivo di impugnazione.
Assoluta carenza di motivazione della sentenza rispetto alle ulteriori doglianze poste a base della domanda riconvenzionale svolta dall Parte_1
I motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione logica.
L'appellante censura il passo della sentenza con cui il Tribunale ha affermato :
“la società opponente…. lamenta esclusivamente un controcredito risarcitorio nei confronti della derivante da un comportamento contrattualmente illecito della Controparte_1 stessa non avendo la società di assicurazioni onorato integralmente i debiti maturati dalla società opponente ed avendo posto in essere comportamenti forieri di danno nei confronti della controparte contrattuale e limitativi della propria libera attività imprenditoriale. Non appare sussistere alcun inadempimento contrattuale o responsabilità extracontrattuale della
5 società in relazione alle immobilizzazioni dei beni della società Controparte_1 opponente. Risulta in via documentale che il Tribunale di Roma, a seguito di un'azione di rilievo promossa dalla stessa nei confronti dell'odierna opponente per Controparte_1
i medesimi fatti di cui oggi è causa, con sentenza n. 25619/2008, ha dichiarato il diritto della ad ottenere da garanzie idonee all'esperimento dell'azione di regresso CP_1 Parte_1
e ha dichiarato a tal fine idoneo il provvedimento di sequestro conservativo emesso in danno di e la sua esecuzione limitatamente all'edificio industriale. Al momento della Parte_1 pronuncia della sentenza, il sequestro si è automaticamente convertito in pignoramento (ex art. 686 c.p.c.). Non emerge quindi alcuna responsabilità contrattuale né extracontrattuale della per aver tutelato nelle forme e nelle modalità di legge i propri Controparte_1 diritti di credito”.
Si afferma che il Tribunale non avrebbe considerato come avesse pagato Controparte_1 quanto dovuto al solo dopo ben tredici anni dalla richiesta di restituzione e, medio CP_2 tempore, ben prima di avere erogato alcunchè all'avente diritto, avesse agito chiedendo il sequestro dei beni della s.r.l..
Non avrebbe poi considerato i seguenti fatti :
a) con la sentenza 25619/2008 emessa nel giudizio di merito conseguente al sequestro conservativo, non era stata emessa alcuna condanna a pagare € 1.160.000,00 e anzi la richiesta di condanna era stata dichiarata inammissibile in quanto ancora non era intervenuto alcun pagamento da parte di al MISE;
Controparte_1
b) il pignoramento con l'istanza di vendita che ne era seguito era pertanto illegittimo come già delibato dal GE del Tribunale di Benevento nel provvedimento con cui, in sede di valutazione sommaria dopo la proposizione di opposizione ex art. 615 c.p.c. aveva sospeso l'esecuzione rilevando l'assenza di titolo esecutivo;
c) l'esistenza del sequestro e del pignoramento era stata la causa dell'impossibilità per la di chiedere una rateizzazione del debito con il MISE in quanto a tal fine Pt_1 all'appellante era stata richiesta un'ulteriore polizza fideiussoria che le era stato impossibile ottenere a causa della procedura di sequestro e di quella esecutiva in atto.
I motivi sono infondati.
E' in primo luogo incontestato, poiché non vi è stata impugnazione sul punto, il pagamento di € 697.251,65 in favore del Ministero eseguito nel 2015 da parte di Controparte_4
[..
[...] a seguito di atto transattivo come anche non vi è impugnazione riguardo al diritto di
[...] regresso in capo alla garante.
Parimenti non è stata specificamente impugnata la motivazione con cui il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale per l'importo di € 192.302,47 ritenendo a tale proposito la mancata prova dell'esistenza del danno ossia del fatto che detto importo, richiesto dal alla s.r.l. in aggiunta rispetto a quello ricevuto a seguito di CP_2 transazione, fosse stato pagato.
Per quanto riguarda poi la responsabilità extracontrattuale, al contrario di quanto affermato dall'appellante, la richiesta di un rientro rateizzato non è stata sempre legata al rilascio di una seconda polizza fideiussoria.
La prima richiesta di un piano dilazionato di rientro infatti, come risulta per tabulas, è stata effettuata il sedici dicembre 2002 a e la stessa non è stata subordinata da Parte_2 quest'ultima al rilascio di una polizza ma è stata invece respinta ai sensi della circolare MISE
900235 del 2000 in quanto la rata era già garantita dalla prima polizza.
A tale data, del resto, non aveva ancora ottenuto il sequestro Controparte_1 conservativo in quanto il provvedimento cautelare è stato depositato l'otto febbraio 2003.
Di conseguenza la proposizione dell'azione cautelare non ha avuto alcun rilievo sul rigetto della domanda di rientro rateizzato.
Solo dopo altri due anni la s.r.l. ha chiesto di nuovo una dilazione e solo in detta seconda occasione ( trentuno maggio 2005 ) è stata infatti richiesta dal creditore una seconda polizza.
Per quanto riguarda il periodo successivo, con sentenza 25619/2008 il Tribunale di Roma, nel giudizio di merito seguente al sequestro conservativo, non solo non ha ritenuto infondata la richiesta cautelare ma anzi ha dichiarato “ il diritto di a ottenere da Controparte_1 [...] garanzie idonee all'esperimento dell'azione di regresso, dichiarando a tal fine Parte_1 idoneo il provvedimento di sequestro conservativo emesso ante causam in danno d
[...]
e la sua esecuzione limitatamente all'edificio industriale “. Parte_1
La domanda di conferma del sequestro, nei limiti sopra indicati, è pertanto stata accolta e sul punto non risulta che la s.r.l. abbia proposto appello rispetto a detta pronuncia.
7 Per quanto riguarda il periodo successivo, effettivamente l'assenza di una statuizione di condanna ha comportato l'illegittimità del pignoramento e quindi dell'apertura di un procedimento di esecuzione immobiliare nel 2009 sull'opificio presso il Tribunale di
Benevento.
Rileva peraltro la Corte come ciò sia stato accertato in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c.
( peraltro promossa dalla solo dopo sette anni dal pignoramento ossia nel 2016 ); il Pt_1 risarcimento del danno conseguente all'inesistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata avrebbe dovuto quindi essere richiesto necessariamente ed esclusivamente nel suddetto giudizio ex art. 96 secondo comma c.p.c…
Come infatti a tale proposito stabilito condivisibilmente da Cass. 36593/2023:
“L'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile la domanda volta al risarcimento dei danni derivanti dall'abusivo esercizio dell'azione esecutiva, proposta autonomamente anziché in seno al giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., nel quale era stata accertata l'inesistenza del credito vantato dal procedente).”
L'azione risarcitoria promossa nel presente giudizio deve pertanto essere respinta.
Nel caso di specie, si osserva in aggiunta, rileva il testo della sentenza 1083/2023 del
Tribunale di Benevento emessa all'esito del giudizio ex art. 615 c.p.c. citato (rg 3228/2016), promosso con atto di citazione notificato a luglio 2016 a seguito di ordinanza del due maggio
2016; ebbene con detto ultimo provvedimento, confermato nella sentenza, era stata sospesa l'esecuzione immobiliare 97/2009 proprio in quanto, come affermato espressamente, non esisteva un titolo esecutivo per la natura meramente dichiarativa del capo di sentenza con cui era stato iscritto pignoramento sull'opificio della s.r.l..
Nella sentenza 1083/2023 il Tribunale di Benevento ha poi dato atto della proposizione in detta sede della domanda ex art. 96 c.p.c. ( anche se nella narrativa non è specificato il comma ) e l'ha espressamente rigettata, pur motivando solo ai sensi del primo e non del secondo comma di detta disposizione.
8 Atteso quanto detto la avrebbe dovuto impugnare sul punto la sentenza che invece, Pt_1 come dalla stessa documentato, è passata in giudicato.
********
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna a pagare a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado liquidate in complessivi € 18.511,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, tre novembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IN UC NE RS LL de Courtelary
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
NE RS LL de Courtelary Presidente
IN UC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 1165 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
( P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Sebastiano Maraschiello che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Filippo Sciuto che la rappresenta e difende con l'Avv.to Filippo Barile per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza 1004/2021 del Tribunale di Roma resa nel procedimento r.g. 39582/2016 – opposizione a decreto ingiuntivo - polizza fideiussoria –
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 39582/2016 ) Parte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma opponendosi al decreto Controparte_1 ingiuntivo 6566/2016 dell'importo di € 697.251,65 oltre interessi e spese.
In particolare il provvedimento era stato ottenuto sulla base della seguente ricostruzione.
aveva presentato all'allora MISE, tramite la banca concessionaria Parte_1
, domanda 28030/1998 per ottenere un finanziamento relativo a un Parte_2 progetto di valorizzazione riguardante un opificio industriale sito in San Salvatore Telesino
(BN) di cui alla legge 488/1992.
Con decreto 70794 del tre marzo 1999 il Ministero aveva ammesso in via provvisoria la s.r.l. al finanziamento di £ 5.859.870.000 suddiviso in tre quote annuali.
La prima quota ( £ 1.953.000.000 pari a € 1.008.790,10 ) era stata corrisposta in via anticipata a richiesta della a seguito di presentazione di polizza fideiussoria ( n. Pt_1
162/071/901497 ) rilasciata da il diciassette novembre 1999; la Controparte_1 garante si era a tale proposito obbligata a corrispondere al o alla banca CP_2 concessionaria, a prima richiesta e senza eccezioni l'importo che fosse che la avesse Pt_1 dovuto restituire, a prescindere dall'opposizione di quest'ultimo .
In base all'art. 12 della polizza la s.r.l. garantita si obbligava inoltre a versare in via di regresso e a semplice richiesta quanto dalla garante pagato al o alla banca CP_2 concessionaria.
Con lettera del quattro marzo 2002 il legale rappresentante della s.r.l. finanziata comunicava al di non essere in grado di procedere alla ristrutturazione dell'opificio nei tempi CP_2 stabiliti e dichiarava di rinunciare al contributo .
Con decreto 115508 del 19 aprile 2002 il Ministero revocava il decreto di concessione del finanziamento, disponeva il recupero dell'importo della prima rata e quindi la restituzione entro sessanta giorni della somma erogata da parte del beneficiario o di Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione dall'erogazione alla restituzione.
[...]
2 Con cartella esattoriale n. 068200503391238320000 era richiesto a Controparte_1 il pagamento di € 1.201.936,89 in esecuzione della polizza.
[...]
In forza di atto transattivo del ventisei febbraio 2015 la garante versava al CP_2
€697.251,65 e agiva quindi in via di regresso.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo era richiesta da anche la restituzione Controparte_1
Contr di € 630.000,00 versati a a garanzia di un mutuo contratto dalla s.r.l. e che quest'ultima si era impegnata a restituire una volta venduto l'opificio industriale.
otteneva anche un sequestro conservativo per i propri crediti, Controparte_1 iscritto sull'opificio industriale;
seguiva la fase di merito conclusa con sentenza 25619/2008 del Tribunale di Roma;
su tale titolo veniva pignorato l'opificio.
Il Tribunale rilasciava decreto ingiuntivo solo per la somma erogata per il finanziamento
(€697.251,65).
proponeva opposizione affermando : Parte_1
a) aveva adempiuto con molti anni di ritardo e, nonostante si fosse Controparte_1 impegnata a tenere indenne il garantito dal pagamento dell'intero importo di cui al contributo, ne aveva corrisposto solo una parte a seguito di accordo transattivo;
b) il MISE infatti aveva richiesto all'opponente l'ulteriore somma di € 192.302,47 oltre accessori, indicato quale importo residuo asseritamente dovuto a titolo di interessi sempre in dipendenza del contributo all'epoca erogato e oggetto della polizza fideiussoria;
c) detti interessi rientravano nella copertura di polizza e comunque, considerando il comportamento inadempiente, avrebbero dovuto essere detratti dalle somme richieste da in regresso;
Controparte_1
d) sussistevano i presupposti per l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.;
e) doveva essere stigmatizzato il comportamento della compagnia di assicurazione che, ricevuta la richiesta di restituzione dell'importo, aveva subito richiesto e ottenuto nel
2003 sequestro conservativo senza avere ancora versato alcunchè al non CP_2 solo sull'opificio ma anche su altri beni tanto che l'ambito dei beni sequestrati era stato poi ridotto giudizialmente nel 2009 al solo opificio;
in tal modo era stata preclusa non solo la prosecuzione dell'attività industriale ma anche la possibilità di stabilire un piano di rientro con il , condizionato da quest'ultimo al rilascio di altra polizza CP_2
3 che a seguito del sequestro ormai nessuna compagnia avrebbe rilasciato;
il danno conseguente di cui era chiesto il risarcimento era pari a € 700.000,00.
L'opposta si costituiva, contestava la tesi di controparte e affermava di non aver tenuto alcun comportamento lesivo dei diritti della Pt_1
Il Tribunale con sentenza 1004 del 2021 respingeva l'opposizione e disponeva sulle spese secondo soccombenza.
proponeva appello Parte_1
si costituiva chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
L'appellante concludeva chiedendo :
“in via principale, in accoglimento della domanda svolta dalla in via Parte_1 riconvenzionale, condannare in ogni caso la al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni patiti e patiendi dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., a causa ed in conseguenza della condotta posta in essere dalla predetta
[...]
, per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione equitativa di codesta Controparte_1
Ecc.ma Corte di Appello. In ogni caso e comunque, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, disponendo in particolare l'applicazione degli interessi ex art. 1284, IV co., cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 6/05/2016, e comunque entro il limite massimo di € 1.327.251,65; 2) sempre nel merito, in via gradata, in caso di accoglimento delle avverse richieste e di contestuale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente/appellante, qualora all'esito della puntuale ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti, dovesse risultare una posizione creditoria dell in danno dell previa revoca del Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 6566/2016 emesso dal Tribunale di Roma, porre comunque in compensazione quanto dovuto in favore dell'opponente/appellante a titolo di risarcimento danni e condannare l'opposta/appellata al pagamento della differenza. In ogni caso e comunque, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, disponendo in particolare l'applicazione degli interessi ex art. 1284, IV co., cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 6/05/2016, e comunque entro il limite massimo di € 1.327.251,65; 3) in via ulteriormente gradata, in caso di accoglimento delle avverse richieste e di contestuale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente/appellante, nella denegata e non creduta ipotesi in cui, all'esito della puntuale ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti, dovesse risultare una posizione debitoria dell in favore dell previa revoca del Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 6566/2016 emesso dal Tribunale di Roma, porre comunque in compensazione quanto dovuto in favore dell'opponente/appellante a titolo di risarcimento danni (importo da determinarsi sempre applicando in favore dell'appellante gli interessi ex art. 1284, IV co., cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto
4 ingiuntivo con domanda riconvenzionale introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 6/05/2016) e condannare l al pagamento della sola differenza;
4) in ogni Parte_1 caso, disporre la compensazione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado. Condannare l al pagamento delle spese e competenze relative Controparte_1 al presente grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione dell'Ecc.ma Corte di Appello”.
L'appellata concludeva chiedendo : “
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
respinga l'appello d in quanto inammissibile ed infondato, Parte_1 confermando integralmente la sentenza di primo grado;
in ogni caso, respinga l'opposizione proposta da e, per l'effetto, confermi il decreto ingiuntivo n. 6566/2016 Parte_1 concesso dal Giudice del Tribunale di Roma in data 13/3 – 17/3/2016; respinga altresì la domanda riconvenzionale proposta da in quanto palesemente infondata e Parte_1 comunque non provata;
con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio, gravati di I.V.A. e C.P.A.”.
La Corte all'esito dell'udienza del tre novembre 2025 trattata in forma scritta come da decreto del sedici settembre 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di impugnazione.
Errata, contraddittoria e/o insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui la Con condotta tenuta dalla vittoria assicurazion e' stata ritenuta immune da censure – errata valutazione delle risultanze documentali.
Secondo motivo di impugnazione.
Assoluta carenza di motivazione della sentenza rispetto alle ulteriori doglianze poste a base della domanda riconvenzionale svolta dall Parte_1
I motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione logica.
L'appellante censura il passo della sentenza con cui il Tribunale ha affermato :
“la società opponente…. lamenta esclusivamente un controcredito risarcitorio nei confronti della derivante da un comportamento contrattualmente illecito della Controparte_1 stessa non avendo la società di assicurazioni onorato integralmente i debiti maturati dalla società opponente ed avendo posto in essere comportamenti forieri di danno nei confronti della controparte contrattuale e limitativi della propria libera attività imprenditoriale. Non appare sussistere alcun inadempimento contrattuale o responsabilità extracontrattuale della
5 società in relazione alle immobilizzazioni dei beni della società Controparte_1 opponente. Risulta in via documentale che il Tribunale di Roma, a seguito di un'azione di rilievo promossa dalla stessa nei confronti dell'odierna opponente per Controparte_1
i medesimi fatti di cui oggi è causa, con sentenza n. 25619/2008, ha dichiarato il diritto della ad ottenere da garanzie idonee all'esperimento dell'azione di regresso CP_1 Parte_1
e ha dichiarato a tal fine idoneo il provvedimento di sequestro conservativo emesso in danno di e la sua esecuzione limitatamente all'edificio industriale. Al momento della Parte_1 pronuncia della sentenza, il sequestro si è automaticamente convertito in pignoramento (ex art. 686 c.p.c.). Non emerge quindi alcuna responsabilità contrattuale né extracontrattuale della per aver tutelato nelle forme e nelle modalità di legge i propri Controparte_1 diritti di credito”.
Si afferma che il Tribunale non avrebbe considerato come avesse pagato Controparte_1 quanto dovuto al solo dopo ben tredici anni dalla richiesta di restituzione e, medio CP_2 tempore, ben prima di avere erogato alcunchè all'avente diritto, avesse agito chiedendo il sequestro dei beni della s.r.l..
Non avrebbe poi considerato i seguenti fatti :
a) con la sentenza 25619/2008 emessa nel giudizio di merito conseguente al sequestro conservativo, non era stata emessa alcuna condanna a pagare € 1.160.000,00 e anzi la richiesta di condanna era stata dichiarata inammissibile in quanto ancora non era intervenuto alcun pagamento da parte di al MISE;
Controparte_1
b) il pignoramento con l'istanza di vendita che ne era seguito era pertanto illegittimo come già delibato dal GE del Tribunale di Benevento nel provvedimento con cui, in sede di valutazione sommaria dopo la proposizione di opposizione ex art. 615 c.p.c. aveva sospeso l'esecuzione rilevando l'assenza di titolo esecutivo;
c) l'esistenza del sequestro e del pignoramento era stata la causa dell'impossibilità per la di chiedere una rateizzazione del debito con il MISE in quanto a tal fine Pt_1 all'appellante era stata richiesta un'ulteriore polizza fideiussoria che le era stato impossibile ottenere a causa della procedura di sequestro e di quella esecutiva in atto.
I motivi sono infondati.
E' in primo luogo incontestato, poiché non vi è stata impugnazione sul punto, il pagamento di € 697.251,65 in favore del Ministero eseguito nel 2015 da parte di Controparte_4
[..
[...] a seguito di atto transattivo come anche non vi è impugnazione riguardo al diritto di
[...] regresso in capo alla garante.
Parimenti non è stata specificamente impugnata la motivazione con cui il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale per l'importo di € 192.302,47 ritenendo a tale proposito la mancata prova dell'esistenza del danno ossia del fatto che detto importo, richiesto dal alla s.r.l. in aggiunta rispetto a quello ricevuto a seguito di CP_2 transazione, fosse stato pagato.
Per quanto riguarda poi la responsabilità extracontrattuale, al contrario di quanto affermato dall'appellante, la richiesta di un rientro rateizzato non è stata sempre legata al rilascio di una seconda polizza fideiussoria.
La prima richiesta di un piano dilazionato di rientro infatti, come risulta per tabulas, è stata effettuata il sedici dicembre 2002 a e la stessa non è stata subordinata da Parte_2 quest'ultima al rilascio di una polizza ma è stata invece respinta ai sensi della circolare MISE
900235 del 2000 in quanto la rata era già garantita dalla prima polizza.
A tale data, del resto, non aveva ancora ottenuto il sequestro Controparte_1 conservativo in quanto il provvedimento cautelare è stato depositato l'otto febbraio 2003.
Di conseguenza la proposizione dell'azione cautelare non ha avuto alcun rilievo sul rigetto della domanda di rientro rateizzato.
Solo dopo altri due anni la s.r.l. ha chiesto di nuovo una dilazione e solo in detta seconda occasione ( trentuno maggio 2005 ) è stata infatti richiesta dal creditore una seconda polizza.
Per quanto riguarda il periodo successivo, con sentenza 25619/2008 il Tribunale di Roma, nel giudizio di merito seguente al sequestro conservativo, non solo non ha ritenuto infondata la richiesta cautelare ma anzi ha dichiarato “ il diritto di a ottenere da Controparte_1 [...] garanzie idonee all'esperimento dell'azione di regresso, dichiarando a tal fine Parte_1 idoneo il provvedimento di sequestro conservativo emesso ante causam in danno d
[...]
e la sua esecuzione limitatamente all'edificio industriale “. Parte_1
La domanda di conferma del sequestro, nei limiti sopra indicati, è pertanto stata accolta e sul punto non risulta che la s.r.l. abbia proposto appello rispetto a detta pronuncia.
7 Per quanto riguarda il periodo successivo, effettivamente l'assenza di una statuizione di condanna ha comportato l'illegittimità del pignoramento e quindi dell'apertura di un procedimento di esecuzione immobiliare nel 2009 sull'opificio presso il Tribunale di
Benevento.
Rileva peraltro la Corte come ciò sia stato accertato in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c.
( peraltro promossa dalla solo dopo sette anni dal pignoramento ossia nel 2016 ); il Pt_1 risarcimento del danno conseguente all'inesistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata avrebbe dovuto quindi essere richiesto necessariamente ed esclusivamente nel suddetto giudizio ex art. 96 secondo comma c.p.c…
Come infatti a tale proposito stabilito condivisibilmente da Cass. 36593/2023:
“L'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile la domanda volta al risarcimento dei danni derivanti dall'abusivo esercizio dell'azione esecutiva, proposta autonomamente anziché in seno al giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., nel quale era stata accertata l'inesistenza del credito vantato dal procedente).”
L'azione risarcitoria promossa nel presente giudizio deve pertanto essere respinta.
Nel caso di specie, si osserva in aggiunta, rileva il testo della sentenza 1083/2023 del
Tribunale di Benevento emessa all'esito del giudizio ex art. 615 c.p.c. citato (rg 3228/2016), promosso con atto di citazione notificato a luglio 2016 a seguito di ordinanza del due maggio
2016; ebbene con detto ultimo provvedimento, confermato nella sentenza, era stata sospesa l'esecuzione immobiliare 97/2009 proprio in quanto, come affermato espressamente, non esisteva un titolo esecutivo per la natura meramente dichiarativa del capo di sentenza con cui era stato iscritto pignoramento sull'opificio della s.r.l..
Nella sentenza 1083/2023 il Tribunale di Benevento ha poi dato atto della proposizione in detta sede della domanda ex art. 96 c.p.c. ( anche se nella narrativa non è specificato il comma ) e l'ha espressamente rigettata, pur motivando solo ai sensi del primo e non del secondo comma di detta disposizione.
8 Atteso quanto detto la avrebbe dovuto impugnare sul punto la sentenza che invece, Pt_1 come dalla stessa documentato, è passata in giudicato.
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Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna a pagare a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado liquidate in complessivi € 18.511,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, tre novembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IN UC NE RS LL de Courtelary
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