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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/03/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 11447/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11447/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
12151/2024)
TRA
, n. a AVERSA (CE) il 05/08/1979, e Parte_1 Pt_2
, n. a CASERTA (CE) il 05/07/1983,
[...] Parte_3 rappresentati e difesi dagli avv. PAGANO UMBERTO ed ARTURO BARBATO, come da procura in atti.
RICORRENTI
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: impugnativa di licenziamento orale e pagamento del T.F.R.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/09/2024 e relativo al procedimento recante R.G. 11447/2024, ha dedotto di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della società resistente dal 31/05/2021 al 17/04/2024 svolgendo le mansioni di carpentiere edile e con inquadramento nel livello 2 del C.C.N.L. di categoria;
di aver lavorato sino ad aprile 2024, data in cui è terminato il lavoro che veniva svolto su vari cantieri, prevalentemente a
Cava de' Tirreni, venendo spostato o trasferito su quelli di Portici, Avellino,
Pescara, Perugia e San Potito;
di essersi recato il 17/04/2024 presso gli uffici della società resistente per sollecitare il pagamento della mensilità di marzo 2024, ma che in quell'occasione Il padre del titolare dell'impresa,
, lo ha licenziato;
di essersi recato in data 19/04/2024 presso il Persona_1
Centro per l'impiego competente e dall'esame del modello C/2 risultava che il rapporto di lavoro era cessato in data 17/04/2024 per giusta causa;
di aver impugnato stragiudizialmente tale licenziamento;
di avere una retribuzione mensile di € 1.690,19 come dal cedolino di febbraio 2024; la forma orale del licenziamento;
la violazione dell'art. 2 d.lgs. 23/2015;
Egli ha quindi agito in giudizio al fine di conseguire la dichiarazione di nullità, inefficacia od illegittimità del recesso datoriale con la condanna della società resistente alla reintegra nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria nonché al pagamento dei contributi previdenziali in base all'art. 2 d.lgs. 23/2015 sulla base dell'importo mensile di €2.054,83 ed, in via subordinata, al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a due mensilità, oltre al pagamento del T.F.R. per l'importo di € 4.257,51 con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Con distinto ricorso depositato in data 08/10/2024 relativo al procedimento recante R.G. 12151/2024, ha dedotto di aver Parte_4 lavorato alle dipendenze della società resistente dal 21/02/2022 al
17/04/2024 svolgendo le mansioni di muratore e con inquadramento nel livello 2 del C.C.N.L. di categoria;
di aver lavorato sino ad aprile 2024, data in cui è terminato il lavoro che veniva svolto su vari cantieri,
2 prevalentemente Cava de' Tirreni, venendo spostato o trasferito su quelli di
Portici, Cancello ed Arnone e Pescara;
di essersi recato il 17/04/2024 presso gli uffici della società resistente per sollecitare il pagamento della mensilità di marzo 2024, ma che in quell'occasione apprendeva la notizia di essere stato licenziato;
di essersi recato in data 19/04/2024 presso il Centro per l'impiego competente e dall'esame del modello C/2 risultava che il rapporto di lavoro era cessato in data 17/04/2024 per giusta causa;
di aver impugnato stragiudizialmente tale licenziamento;
di avere una retribuzione mensile di € 1.813,04 come dal cedolino di febbraio 2024; la forma orale del licenziamento;
la violazione dell'art. 2 d.lgs. 23/2015;
Egli ha quindi agito in giudizio al fine di conseguire la dichiarazione di nullità, inefficacia od illegittimità del recesso datoriale con la condanna della società resistente alla reintegra nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria nonché al pagamento dei contributi previdenziali in base all'art. 2 d.lgs. 23/2015 sulla base dell'importo mensile di €1.850,92 ed, in via subordinata, al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a due mensilità, oltre al pagamento del T.F.R. per l'importo di € 3.259,96, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Parte resistente non si è costituita in nessun giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
All'udienza del 31.01.2025, il giudicante ha disposto la riunione dei due procedimenti in ragione della connessione oggettiva e soggettiva. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il tema d'indagine verte sull'impugnativa di due licenziamenti rientranti nell'ambito di dedotta applicazione dell'art. 2 d.lgs. 23/2015.
Entrambe le parti ricorrenti, infatti, allegano di aver lavorato alle dipendenze della società resistente rispettivamente dal 31/05/2021 al 17/04/2024 e dal
21/02/2022 al 17/04/2024 e, quindi, risulta applicabile la normativa
3 prevista dal d.lgs. 23/2015, in base all'art. 1 d.lgs. cit. Tale circostanza è provata anche dalla comunicazione e dei prospetti paga. CP_2
Nel caso in esame, le parti ricorrenti hanno provato come sia intercorso con la società resistente un rapporto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato rispettivamente dal 31/05/2021 al 17/04/2024 con le mansioni di carpentiere edile ed inquadramento nel livello 2 del C.C.N.L. di categoria, per il e dal 21/02/2022 al 17/04/2024 con le mansioni Pt_1 muratore ed inquadramento nel livello 2 del C.C.N.L. di categoria per il
(cfr. comunicazione contratti di lavoro e prospetto Parte_3 CP_2 paga).
Il punto controverso della vicenda riguarda le modalità di cessazione del rapporto di lavoro.
LICENZIAMENTO ORALE – DISTRIBUZIONE ONERE PROBATORIO
Si contesta il recesso datoriale evidenziando il difetto di forma scritta.
In tema di riparto dell'onere della prova per licenziamento orale, incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio impugnando tale licenziamento orale, fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare non solo l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte ma anche la sua estromissione dall'azienda mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi nonché fornire la prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento.
Tale sistema di riparto degli oneri probatori si basa sull'art. 2697 c.c. ed è stato più volte confermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 9108/2021; cfr. anche Cass. 3822/2019) secondo cui “Ed invero, come ha sottolineato la giurisprudenza di questa Corte "il lavoratore, che agisca in giudizio per la dichiarazione dell'illegittimità di un licenziamento, ha l'onere,di provare l'esistenza del licenziamento medesimo"
(Cass. civ., 21/9/2000 n. 12520; nello stesso senso Cass. 12/4/2000, n.
4717; Cass. 25/10/2004, n. 20700, Cass. 16/10/2007 n. 21607), e a questo fine "non può ritenersi sufficiente la prova della cessazione di fatto delle
4 prestazioni lavorative" (Cass. 16/5/2001 n. 6727). Questo orientamento ha soppesato gli oneri probatori gravanti in via prioritaria sul lavoratore, e concernenti l'estromissione dal rapporto, rimarcando come questa si risolva in una condotta che allude ad una nozione più ampia della semplice constatazione di una cessazione di fatto dell'attuazione del rapporto stesso
(vedi in motivazione Cass. 16/5/2001 n. 6727, Cass. 5/12/2018 n. 31501).
Il lavoratore il quale deduca che il rapporto di lavoro abbia avuto conclusione a causa del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro e impugni l'allegato licenziamento, ha, dunque, l'onere di provare il licenziamento stesso, quale fatto costitutivo dei diritti fatti valere (cfr. Cass.
27/7/2000 n. 9843), laddove la controdeduzione del datore di lavoro attinente alle rassegnate dimissioni, assume la valenza di un'eccezione in senso stretto il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art.
2697 c.c., comma 2 (vedi ex allis, Cass. 17/6/2016 n. 12586). Il giudice di merito, a fronte di contrapposte tesi circa la causa di cessazione del rapporto, è quindi tenuto ad indagare, sulla base delle evidenze istruttorie, il comportamento tenuto dalle parti da cui sia desumibile l'intento consapevole di voler porre fine al rapporto;
e tale indagine - avente ad oggetto le contrapposte tesi circa la causa di cessazione del rapporto in assenza di atti formali di licenziamento o di dimissioni - deve essere particolarmente accurata, tenendo conto della circostanza che l'estromissione dal rapporto non può ricondursi tout court alla constatazione della cessazione di fatto dell'attuazione del rapporto, giacchè si introdurrebbe in tal modo, in assenza di una specifica previsione di legge, una sorta di esonero del lavoratore dall'onere della prova riguardo alla effettiva esistenza di un licenziamento. E' bene rammentare che dal punto di vista strutturale il licenziamento è atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso. Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se
5 realizzata con comportamenti concludenti. E tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perchè questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".
In definitiva, al lume dei condivisi dicta di questa Corte, ai quali va data continuità, il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone
l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazigne lavorativa (vedi Cass. 8/2/2019 n. 3822,
Cass. 16/5/2019 n. 13195).”
VALORE PROBATORIO DELLA COMUNICAZIONE CP_2
Le parti ricorrenti, infatti, hanno allegato di non aver più lavorato dal 17 aprile 2024, data poi risultante dalla comunicazione il cui valore CP_2 probatorio è stato valorizzato anche da una recente sentenza della Suprema
Corte di Cassazione (Cass. 19746/2023) “Come ha esattamente rilevato la
Corte territoriale, il predetto onere probatorio del lavoratore risulta pienamente assolto con la comunicazione dell'avvenuta cessazione CP_2 del rapporto di lavoro mediante licenziamento per giustificato motivo oggettivo, documento considerato esattamente utilizzabile in quanto proveniente dalla stessa società.
Altresì infondata è la censura di violazione dell'art. 2702 c.c. per avere la
Corte d'Appello attribuito efficacia probatoria tipica della scrittura privata ad un documento proveniente da un terzo (certificazione della CP_2
Provincia di Latina): il certo presupposto fattuale di quella certificazione e', appunto, l'avvenuta comunicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo proveniente dalla stessa società”.
6 La natura orale di tale licenziamento può desumersi dalla valorizzazione congiunta sia della comunicazione sia dalla circostanza in base alla CP_2 quale la prestazione lavorativa risulti terminata de facto il 17 aprile 2024. Il che emerge anche dagli estratti contributivi depositati in sede di integrazione documentale.
TUTELA APPLICABILE
A tal proposito, il giudice ritiene di dover applicare la tutela prevista dall'art. 2 d.lgs. 23/2015 per cui va dichiarata la nullità dei licenziamenti impugnati con condanna della società resistente alla reintegra di ciascun ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria calcolata sull'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla sorte via via rivalutata da ogni singola maturazione fino al saldo ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
RETRIBUZIONE UTILE PER IL CALCOLO DELL'INDENNITA'
L'ultima retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. per è pari Parte_1 ad € 1.690,19 sulla base del prospetto paga di febbraio 2024.
Non è possibile, invece, tenere in considerazioni altre voci retributive in mancanza di prova del requisito della continuatività o di altre voci che non hanno natura retributiva. Allo stesso modo, per l'ultima Parte_3 retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. è pari ad € 1.813,04 sulla base della retribuzione di riferimento prevista dal prospetto paga di febbraio
2024. Restano assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dai ricorrenti.
ALIUNDE PERCEPTUM E PERCIPIENDUM
Non risultano, infine, né allegati né provati sia l'aliunde perceptum sia l'aliunde percipiendum in ragione della contumacia di parte resistente.
7 Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità
(Cass. 8306/2023) secondo cui “Occorre, infatti, sottolineare che nella motivazione di Cass. civ., sez. lav., 7.2.2022, n. 3824 (e, negli esatti termini, id., sez. lav., 13.4.2022, n. 12034), questa Corte aveva specificato che: "il semplice dato della esplicitazione, nella L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come riformulato dalla L. n. 92 del 2012, della detraibilità dell'aliunde perceptum e percipiendum, non altera la natura dei compensi percepiti nello svolgimento di altre attività lavorative, quali fatti impeditivi della domanda risarcitoria del lavoratore (v. Cass. n. 1636 del 2020; n.
30330 del 2019), da veicolare nel processo sotto forma di eccezioni, sia pure in senso lato (v. Cass. n. 21919 del 2010; n. 5610 del 2005; n. 10155 del 2005)". E su tali basi era stato ribadito "l'onere, del datore di lavoro che contesti la pretesa risarcitoria del lavoratore illegittimamente licenziato, di provare, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, l'aliunde perceptum o percipiendum, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito (Cass. n. 22679 del 2018; n. 9616 del 2015; n. 23226 del 2010)".
DOMANDA DI PAGAMENTO DEL T.F.R.
L'applicazione della tutela reale con conseguente declaratoria di nullità dei licenziamenti determina di per sé l'assorbimento delle domanda di condanna al pagamento del T.F.R. in ragione della continuità del rapporto di lavoro.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso relativo al procedimento recante R.G.
11447/2024, dichiara nullo il licenziamento del 17.04.2024 e per l'effetto condanna la società alla Controparte_1
8 reintegra di nel proprio posto di lavoro ed al Parte_1 pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria calcolata sull'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del T.F.R., pari ad € 1.690,19, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla sorte via via rivalutata da ogni singola maturazione fino al saldo, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo le modalità di cui all'art. 2 d.lgs. 23/2015;
2. in accoglimento del ricorso relativo al procedimento recante R.G.
12151/2024, dichiara nullo il licenziamento del 17.04.2024 e per l'effetto condanna la società alla Controparte_1 reintegra di nel proprio posto di lavoro ed Parte_4 al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria calcolata sull'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del T.F.R., pari ad € 1.813,04, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla sorte via via rivalutata da ogni singola maturazione fino al saldo, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo le modalità di cui all'art. 2 d.lgs. 23/2015;
3. condanna la società al pagamento, Controparte_1 in favore di e in solido Parte_1 Parte_4 tra loro, con attribuzione ai procuratori anticipatari, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.128,50 oltre rimb.forf. al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 03/03/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11447/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
12151/2024)
TRA
, n. a AVERSA (CE) il 05/08/1979, e Parte_1 Pt_2
, n. a CASERTA (CE) il 05/07/1983,
[...] Parte_3 rappresentati e difesi dagli avv. PAGANO UMBERTO ed ARTURO BARBATO, come da procura in atti.
RICORRENTI
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: impugnativa di licenziamento orale e pagamento del T.F.R.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/09/2024 e relativo al procedimento recante R.G. 11447/2024, ha dedotto di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della società resistente dal 31/05/2021 al 17/04/2024 svolgendo le mansioni di carpentiere edile e con inquadramento nel livello 2 del C.C.N.L. di categoria;
di aver lavorato sino ad aprile 2024, data in cui è terminato il lavoro che veniva svolto su vari cantieri, prevalentemente a
Cava de' Tirreni, venendo spostato o trasferito su quelli di Portici, Avellino,
Pescara, Perugia e San Potito;
di essersi recato il 17/04/2024 presso gli uffici della società resistente per sollecitare il pagamento della mensilità di marzo 2024, ma che in quell'occasione Il padre del titolare dell'impresa,
, lo ha licenziato;
di essersi recato in data 19/04/2024 presso il Persona_1
Centro per l'impiego competente e dall'esame del modello C/2 risultava che il rapporto di lavoro era cessato in data 17/04/2024 per giusta causa;
di aver impugnato stragiudizialmente tale licenziamento;
di avere una retribuzione mensile di € 1.690,19 come dal cedolino di febbraio 2024; la forma orale del licenziamento;
la violazione dell'art. 2 d.lgs. 23/2015;
Egli ha quindi agito in giudizio al fine di conseguire la dichiarazione di nullità, inefficacia od illegittimità del recesso datoriale con la condanna della società resistente alla reintegra nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria nonché al pagamento dei contributi previdenziali in base all'art. 2 d.lgs. 23/2015 sulla base dell'importo mensile di €2.054,83 ed, in via subordinata, al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a due mensilità, oltre al pagamento del T.F.R. per l'importo di € 4.257,51 con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Con distinto ricorso depositato in data 08/10/2024 relativo al procedimento recante R.G. 12151/2024, ha dedotto di aver Parte_4 lavorato alle dipendenze della società resistente dal 21/02/2022 al
17/04/2024 svolgendo le mansioni di muratore e con inquadramento nel livello 2 del C.C.N.L. di categoria;
di aver lavorato sino ad aprile 2024, data in cui è terminato il lavoro che veniva svolto su vari cantieri,
2 prevalentemente Cava de' Tirreni, venendo spostato o trasferito su quelli di
Portici, Cancello ed Arnone e Pescara;
di essersi recato il 17/04/2024 presso gli uffici della società resistente per sollecitare il pagamento della mensilità di marzo 2024, ma che in quell'occasione apprendeva la notizia di essere stato licenziato;
di essersi recato in data 19/04/2024 presso il Centro per l'impiego competente e dall'esame del modello C/2 risultava che il rapporto di lavoro era cessato in data 17/04/2024 per giusta causa;
di aver impugnato stragiudizialmente tale licenziamento;
di avere una retribuzione mensile di € 1.813,04 come dal cedolino di febbraio 2024; la forma orale del licenziamento;
la violazione dell'art. 2 d.lgs. 23/2015;
Egli ha quindi agito in giudizio al fine di conseguire la dichiarazione di nullità, inefficacia od illegittimità del recesso datoriale con la condanna della società resistente alla reintegra nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria nonché al pagamento dei contributi previdenziali in base all'art. 2 d.lgs. 23/2015 sulla base dell'importo mensile di €1.850,92 ed, in via subordinata, al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a due mensilità, oltre al pagamento del T.F.R. per l'importo di € 3.259,96, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Parte resistente non si è costituita in nessun giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
All'udienza del 31.01.2025, il giudicante ha disposto la riunione dei due procedimenti in ragione della connessione oggettiva e soggettiva. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il tema d'indagine verte sull'impugnativa di due licenziamenti rientranti nell'ambito di dedotta applicazione dell'art. 2 d.lgs. 23/2015.
Entrambe le parti ricorrenti, infatti, allegano di aver lavorato alle dipendenze della società resistente rispettivamente dal 31/05/2021 al 17/04/2024 e dal
21/02/2022 al 17/04/2024 e, quindi, risulta applicabile la normativa
3 prevista dal d.lgs. 23/2015, in base all'art. 1 d.lgs. cit. Tale circostanza è provata anche dalla comunicazione e dei prospetti paga. CP_2
Nel caso in esame, le parti ricorrenti hanno provato come sia intercorso con la società resistente un rapporto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato rispettivamente dal 31/05/2021 al 17/04/2024 con le mansioni di carpentiere edile ed inquadramento nel livello 2 del C.C.N.L. di categoria, per il e dal 21/02/2022 al 17/04/2024 con le mansioni Pt_1 muratore ed inquadramento nel livello 2 del C.C.N.L. di categoria per il
(cfr. comunicazione contratti di lavoro e prospetto Parte_3 CP_2 paga).
Il punto controverso della vicenda riguarda le modalità di cessazione del rapporto di lavoro.
LICENZIAMENTO ORALE – DISTRIBUZIONE ONERE PROBATORIO
Si contesta il recesso datoriale evidenziando il difetto di forma scritta.
In tema di riparto dell'onere della prova per licenziamento orale, incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio impugnando tale licenziamento orale, fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare non solo l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte ma anche la sua estromissione dall'azienda mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi nonché fornire la prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento.
Tale sistema di riparto degli oneri probatori si basa sull'art. 2697 c.c. ed è stato più volte confermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 9108/2021; cfr. anche Cass. 3822/2019) secondo cui “Ed invero, come ha sottolineato la giurisprudenza di questa Corte "il lavoratore, che agisca in giudizio per la dichiarazione dell'illegittimità di un licenziamento, ha l'onere,di provare l'esistenza del licenziamento medesimo"
(Cass. civ., 21/9/2000 n. 12520; nello stesso senso Cass. 12/4/2000, n.
4717; Cass. 25/10/2004, n. 20700, Cass. 16/10/2007 n. 21607), e a questo fine "non può ritenersi sufficiente la prova della cessazione di fatto delle
4 prestazioni lavorative" (Cass. 16/5/2001 n. 6727). Questo orientamento ha soppesato gli oneri probatori gravanti in via prioritaria sul lavoratore, e concernenti l'estromissione dal rapporto, rimarcando come questa si risolva in una condotta che allude ad una nozione più ampia della semplice constatazione di una cessazione di fatto dell'attuazione del rapporto stesso
(vedi in motivazione Cass. 16/5/2001 n. 6727, Cass. 5/12/2018 n. 31501).
Il lavoratore il quale deduca che il rapporto di lavoro abbia avuto conclusione a causa del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro e impugni l'allegato licenziamento, ha, dunque, l'onere di provare il licenziamento stesso, quale fatto costitutivo dei diritti fatti valere (cfr. Cass.
27/7/2000 n. 9843), laddove la controdeduzione del datore di lavoro attinente alle rassegnate dimissioni, assume la valenza di un'eccezione in senso stretto il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art.
2697 c.c., comma 2 (vedi ex allis, Cass. 17/6/2016 n. 12586). Il giudice di merito, a fronte di contrapposte tesi circa la causa di cessazione del rapporto, è quindi tenuto ad indagare, sulla base delle evidenze istruttorie, il comportamento tenuto dalle parti da cui sia desumibile l'intento consapevole di voler porre fine al rapporto;
e tale indagine - avente ad oggetto le contrapposte tesi circa la causa di cessazione del rapporto in assenza di atti formali di licenziamento o di dimissioni - deve essere particolarmente accurata, tenendo conto della circostanza che l'estromissione dal rapporto non può ricondursi tout court alla constatazione della cessazione di fatto dell'attuazione del rapporto, giacchè si introdurrebbe in tal modo, in assenza di una specifica previsione di legge, una sorta di esonero del lavoratore dall'onere della prova riguardo alla effettiva esistenza di un licenziamento. E' bene rammentare che dal punto di vista strutturale il licenziamento è atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso. Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se
5 realizzata con comportamenti concludenti. E tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perchè questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".
In definitiva, al lume dei condivisi dicta di questa Corte, ai quali va data continuità, il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone
l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazigne lavorativa (vedi Cass. 8/2/2019 n. 3822,
Cass. 16/5/2019 n. 13195).”
VALORE PROBATORIO DELLA COMUNICAZIONE CP_2
Le parti ricorrenti, infatti, hanno allegato di non aver più lavorato dal 17 aprile 2024, data poi risultante dalla comunicazione il cui valore CP_2 probatorio è stato valorizzato anche da una recente sentenza della Suprema
Corte di Cassazione (Cass. 19746/2023) “Come ha esattamente rilevato la
Corte territoriale, il predetto onere probatorio del lavoratore risulta pienamente assolto con la comunicazione dell'avvenuta cessazione CP_2 del rapporto di lavoro mediante licenziamento per giustificato motivo oggettivo, documento considerato esattamente utilizzabile in quanto proveniente dalla stessa società.
Altresì infondata è la censura di violazione dell'art. 2702 c.c. per avere la
Corte d'Appello attribuito efficacia probatoria tipica della scrittura privata ad un documento proveniente da un terzo (certificazione della CP_2
Provincia di Latina): il certo presupposto fattuale di quella certificazione e', appunto, l'avvenuta comunicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo proveniente dalla stessa società”.
6 La natura orale di tale licenziamento può desumersi dalla valorizzazione congiunta sia della comunicazione sia dalla circostanza in base alla CP_2 quale la prestazione lavorativa risulti terminata de facto il 17 aprile 2024. Il che emerge anche dagli estratti contributivi depositati in sede di integrazione documentale.
TUTELA APPLICABILE
A tal proposito, il giudice ritiene di dover applicare la tutela prevista dall'art. 2 d.lgs. 23/2015 per cui va dichiarata la nullità dei licenziamenti impugnati con condanna della società resistente alla reintegra di ciascun ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria calcolata sull'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla sorte via via rivalutata da ogni singola maturazione fino al saldo ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
RETRIBUZIONE UTILE PER IL CALCOLO DELL'INDENNITA'
L'ultima retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. per è pari Parte_1 ad € 1.690,19 sulla base del prospetto paga di febbraio 2024.
Non è possibile, invece, tenere in considerazioni altre voci retributive in mancanza di prova del requisito della continuatività o di altre voci che non hanno natura retributiva. Allo stesso modo, per l'ultima Parte_3 retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. è pari ad € 1.813,04 sulla base della retribuzione di riferimento prevista dal prospetto paga di febbraio
2024. Restano assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dai ricorrenti.
ALIUNDE PERCEPTUM E PERCIPIENDUM
Non risultano, infine, né allegati né provati sia l'aliunde perceptum sia l'aliunde percipiendum in ragione della contumacia di parte resistente.
7 Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità
(Cass. 8306/2023) secondo cui “Occorre, infatti, sottolineare che nella motivazione di Cass. civ., sez. lav., 7.2.2022, n. 3824 (e, negli esatti termini, id., sez. lav., 13.4.2022, n. 12034), questa Corte aveva specificato che: "il semplice dato della esplicitazione, nella L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come riformulato dalla L. n. 92 del 2012, della detraibilità dell'aliunde perceptum e percipiendum, non altera la natura dei compensi percepiti nello svolgimento di altre attività lavorative, quali fatti impeditivi della domanda risarcitoria del lavoratore (v. Cass. n. 1636 del 2020; n.
30330 del 2019), da veicolare nel processo sotto forma di eccezioni, sia pure in senso lato (v. Cass. n. 21919 del 2010; n. 5610 del 2005; n. 10155 del 2005)". E su tali basi era stato ribadito "l'onere, del datore di lavoro che contesti la pretesa risarcitoria del lavoratore illegittimamente licenziato, di provare, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, l'aliunde perceptum o percipiendum, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito (Cass. n. 22679 del 2018; n. 9616 del 2015; n. 23226 del 2010)".
DOMANDA DI PAGAMENTO DEL T.F.R.
L'applicazione della tutela reale con conseguente declaratoria di nullità dei licenziamenti determina di per sé l'assorbimento delle domanda di condanna al pagamento del T.F.R. in ragione della continuità del rapporto di lavoro.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso relativo al procedimento recante R.G.
11447/2024, dichiara nullo il licenziamento del 17.04.2024 e per l'effetto condanna la società alla Controparte_1
8 reintegra di nel proprio posto di lavoro ed al Parte_1 pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria calcolata sull'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del T.F.R., pari ad € 1.690,19, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla sorte via via rivalutata da ogni singola maturazione fino al saldo, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo le modalità di cui all'art. 2 d.lgs. 23/2015;
2. in accoglimento del ricorso relativo al procedimento recante R.G.
12151/2024, dichiara nullo il licenziamento del 17.04.2024 e per l'effetto condanna la società alla Controparte_1 reintegra di nel proprio posto di lavoro ed Parte_4 al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria calcolata sull'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del T.F.R., pari ad € 1.813,04, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla sorte via via rivalutata da ogni singola maturazione fino al saldo, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo le modalità di cui all'art. 2 d.lgs. 23/2015;
3. condanna la società al pagamento, Controparte_1 in favore di e in solido Parte_1 Parte_4 tra loro, con attribuzione ai procuratori anticipatari, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.128,50 oltre rimb.forf. al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 03/03/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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