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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, Quarta Sezione Civile, n. 1018/2019, pubblicata in data 8 aprile 2019, iscritto al n. 3609/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 1° ottobre 2024 e pendente
T R A la – – – Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
con capogruppo (c.f.: , con Parte_3 Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Caserta alla Via Arrigo Boito n. 38, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. nato in [...] il [...], rappresentata e Parte_4
difesa dall'avv. Luigi M. D'Angiolella (c.f.: - APPELLANTE –C.F._1
E il (c.f.: ), con sede legale in Dragoni (CE) alla Via Controparte_2 P.IVA_2
Roma, in persona del Sindaco p.t. dott. , rappresentato e difeso Persona_1
dall'avv. Stefano La Marca (c.f.: , in virtù di incarico conferito C.F._2
con determinazione del Settore Tecnico n. 153 del 11.12.2019 (Reg. Gen. n. 330 del
18.12.2019) - APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con un atto di citazione notificato tramite ufficiale giudiziario il 12 dicembre
2011 il conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Santa Parte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Par Maria Capua Vetere l'Associazione temporanea d'imprese (d'ora in poi anche solo
- costituita tra la che ne era la capogruppo, la Parte_1 Parte_1 Parte_1
la la la ditta individuale – Parte_2 CP_1 Parte_3
per opporsi al decreto ingiuntivo n. 1108/2011 emesso dal detto Tribunale – sezione distaccata di Caserta - in data 20 ottobre 2011 (r.g. n. 1624/2011) con il quale gli si era ingiunto di pagare all' l'importo di 1.127.623,83 €, oltre interessi ex Parte_1
art. 5 d. lgs. 231/2002, decorrenti dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per i singoli pagamenti sino al soddisfo, quale saldo dei lavori conferiti alla Par citata risultanti dal contratto di concessione n. 15 del 18.12.2002, stipulato ai sensi dell'art. 37 bis della legge n. 109/1994, mod. dalla legge n. 415/98, e successivamente modificato con atto aggiuntivo del 16 marzo 2005, per i lavori di costruzione relativi all'ampliamento del cimitero di mediante la realizzazione di 510 loculi, 210 CP_2
colombari, nonché l'acquisizione di lotti per cappelle gentilizie, con e senza cripte, da assegnare ai cittadini che ne facessero richiesta.
Deduceva al riguardo il CP_2
a) che il citato contratto era stato stipulato all'esito di un'iniziativa di project financing e di una procedura di licitazione privata per il corrispettivo convenzionalmente e forfettariamente stabilito di 1.428.003,32 € e si configurava come un contratto di concessione di costruzione e gestione, il cui rischio imprenditoriale ricadeva sul concessionario, e non come un contratto di appalto;
b) che l'art. 7 del contratto originario stabiliva che :“[…] il corrispettivo del concessionario sarà conseguito esclusivamente a mezzo degli introiti derivanti dagli affidamenti in concessione dei predetti beni, al netto delle spese (oneri fiscali, di bollo e di registrazione), che i privati assegnatari dovranno corrispondere al Concedente. […]
Le somme incassate dal Concedente, saranno corrisposte al Concessionario in funzione dell'avanzamento dei lavori sulla scorta di Stati di avanzamento mensili redatti dal
Direttore dei Lavori. Al termine del tempo previsto per la vendita dei loculi, dei colombari e dei lotti per le cappelle, indicato in anni 6 dalla stipula della convenzione,
e nell'ipotesi di beni non richiesti in concessione da privati cittadini istanti, il
Concedente, al fine di rispettare l'equilibrio finanziario della proposta, riconoscerà al
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c. CP_3 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Concessionario gli oneri finanziari derivanti dal prolungamento del tempo previsto per l'affidamento in concessione dei beni: tale onere viene stabilito pari alle prime rate + 5 punti percentuali e sarà riconosciuto al Concessionario annualmente a partire dalla fine del 6° anno dalla stipula della convenzione, calcolato sull'importo pari al valore dell'affidamento in concessione dei beni residui di cui all'art. 5 ed aggiornato secondo indici ISTAT, così come previsto dal presente articolo. Nel caso di rimanenze, per ogni tipologia di bene, inferiori al 5% dell'ammontare totale dei beni di cui alla presente concessione, il Concedente procederà al riscatto di tali beni con il pagamento, in favore del concessionario, del corrispettivo pari al valore dell'affidamento in concessione dei beni residui, di cui all'art. 5, aggiornato secondo indici ISTAT”;
c) che tale articolo era stato illegittimamente modificato - abusando della buona fede del e senza che risultasse la doppia sottoscrizione della clausola CP_2
Par modificativa proposta dall' ritenuta onerosa e vessatoria per l'ente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. – dall'art. 2 lett. D) dell'atto aggiuntivo del 16 marzo 2005, secondo cui “il corrispettivo del concessionario sarà conseguito esclusivamente a mezzo degli introiti derivanti dagli affidamenti in concessione dei predetti beni, al netto delle spese, che i privati assegnatari dovranno corrispondere al concedente e che le somme incassate dal concedente, saranno corrisposte al concessionario in funzione dell'avanzamento dei lavori sulla scorta di stati avanzamento mensili redatti dal
Direttore dei lavori”, e che “al temine del tempo previsto per l'esecuzione dei lavori, nonché dell'avvenuta emissione del collaudo tecnico-amministrativo, e nell'ipotesi di presenza di beni non richiesti in concessione da privati cittadini istanti entro i due anni successivi alla citata data di collaudazione delle opere, il Concedente, al fine di rispettare l'equilibrio economico e finanziario della proposta, procederà al riscatto dei beni con il pagamento in favore del concessionario, del corrispettivo forfettizzato pari al valore dell'affidamento in concessione dei beni residui, di cui all'art.5, così come previsto dal presente articolo>>;
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Ati c. CP_3 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
d) che in ogni caso la somma ingiunta non era dovuta, atteso che dall'importo originario di 1.428.508,64 € andavano detratti gli oneri ricevuti a titolo di liquidazioni ed acconti, i cui importi già soddisfacevano il presunto credito;
e) che non era mai stata deliberata e impegnata la spesa di cui al decreto ingiuntivo, ad eccezione della somma di 59.452,11 € corrisposta dall'ente per spese di procedimento e collaudo.
Concludeva chiedendo preliminarmente di dichiarare l'incompetenza territoriale della sezione distaccata di Caserta a favore di quella di Controparte_4
del Tribunale adìto nonché di dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell
[...]
e nel merito, per le ragioni espresse, revocarsi il decreto ingiuntivo per Pt_1
insussistenza del credito ingiunto, ed in subordine, di accertare quello residuo eventualmente esistente.
2. Con comparsa del 2 ottobre 2012 si costituiva in giudizio l' Parte_1
contestando quanto sostenuto dal e chiedendo il rigetto dell'opposizione, CP_2
previa declaratoria della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed attribuzione delle stesse al proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
3. Precisate le domande, istruita la causa, emessa ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per 155.224,67 € a favore dell' la causa veniva poi decisa con Parte_1
la sentenza impugnata con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (già sezione distaccata di Caserta), rigettate tutte le eccezioni preliminari del Comune, ivi compresa quella di merito relativa alla vessatorietà delle nuove clausole contrattuali inserite nell'atto aggiuntivo del 16 marzo 2005:
A) accoglieva l'opposizione del e, per l'effetto, revocava il decreto CP_2
ingiuntivo n. 1108/2011;
B) condannava il in persona del sindaco p.t., al pagamento, Controparte_2
in favore della parte opposta, del solo importo di 214.491,76 €, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, decorrenti dal 30° giorno successivo a quello di ricevimento della fattura accompagnatoria sino al saldo;
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Ati Capogruppo c. Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
C) compensava nella misura della metà le spese di lite e condannava il
[...]
in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di parte opposta, del CP_2
residuo, liquidato in 7.739,00 €, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratori dichiaratosi antistatari.
Nello specifico, il Tribunale, per quel che in questa sede rileva, riteneva:
i) che - sulla base delle difese svolte dal nella I memoria ex art. 183, CP_2
c.p.c. (in cui l'ente negava di avere mai impegnato l'importo pari al corrispettivo stabilito in contratto) – la somma originariamente impegnata dall'ente pubblico locale nel capitolo di bilancio 3306 (intitolato “Costruzione loculi cimitero Dragoni
Centro”), impegno di spesa 864/2002, doveva ritenersi di soli 982.936,59 € (e non pari all'importo di 1.428.003,33 € stabilito in contratto come corrispettivo), come poteva desumersi dall'attestazione rilasciata dal responsabile del servizio finanziario in data 12 luglio 2013 - nella quale si faceva riferimento al provvedimento n. 179 dell'11 ottobre 2002, di approvazione del verbale di aggiudicazione dell'11 settembre
2002, richiamato anche nel contratto n. 15/2002 sottoscritto tra le parti – da cui si evinceva che la somma già pagata a titolo di corrispettivo era di 214.385,80 €
(corrisposta tra marzo ed ottobre 2008), sicché la somma residua da liquidare alla concessionaria doveva ritenersi di soli 768.550,80 € ;
ii) da tale ultimo importo dovevano necessariamente detrarsi le somme corrisposte dal dopo il 12 luglio 2013, nonché quelle corrisposte prima e non CP_2
contabilizzate, tra cui l'importo di 105.600,00 € e di 63.800,00 € corrisposti rispettivamente il 1° luglio 2005 ed il 14 settembre 2005, nonché l'importo di
157.281,20 € liquidato il 9 luglio 2013 a seguito di decreto ingiuntivo n. 35/2013 Par ottenuto dall' (a saldo delle fatture n. 8/2008 e di quella n. 1/2009), e l'importo di Par 72.153,16 € percepito dall' nel novembre 2014, come da quest'ultima dichiarato, ed infine, l'importo di 155.224,67 €, oggetto di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., ottenuta dall'Ati opposta nel corso del processo. Ne derivava che l'importo ancora dovuto alla concessionaria era di soli 214.491,76 €, cui aggiungersi gli Parte_1
interessi ex d.lgs. 231/2002, ed a tanto (non alla maggiore somma di cui al decreto ingiuntivo che andava, pertanto, revocato) andava condannato il che, CP_2
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pertanto, stante la sua soccombenza solo parziale, non poteva essere condannato ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni richiesti dall' nelle sue memorie ex Parte_1
art. 190 c.p.c.
4. Avverso tale sentenza, l' , con una citazione notificata tramite Parte_1
posta elettronica certificata il 24 luglio 2019 al ha proposto Controparte_2
appello, sostenendo, col suo unico motivo di gravame, l'erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto che l'impegno di spesa originariamente stabilito per le Par opere oggetto della concessione sottoscritta dall fosse di soli 982.936,59 € - come risultava dall'attestazione del responsabile del servizio finanziario del 12 luglio 2013, prodotta in giudizio dal - anziché di 1.709.345,65 €, pari al valore del CP_2
credito, ovvero al valore complessivo dell'opera realizzata, come accertato nella determina dirigenziale del n. 11/2009 dell'11 febbraio 2009, ed ancor prima CP_2
nell'atto unico di collaudo del 7 novembre 2008, sicché detraendo da tale importo gli acconti ricevuti e gli oneri a carico del concedente di 59.452,00 € ed aggiornato il totale secondo gli indici Istat (come previsto nel contratto originariamente stipulato nel 2002), residuava un importo di 1.055.488,67 €, da cui andava detratto l'ulteriore importo di 155.224,67 €, oggetto di ordinanza ex art. 186 ter c.p..c ottenuta dall'
[...]
in corso di causa, di tal che l'importo finale a quest'ultima spettante era di Pt_1
900.264,00 € e per tale importo chiedeva fosse condannato, in via principale, il appellato;
in subordine, chiedeva di indicare come impegno di spesa iniziale CP_2
l'importo di 1.426.818,20 €, riportato nel mastro mandati del 2005, da cui andavano detratti gli acconti percepiti sino a luglio 2013 di 541.176,12 €, nonché l'importo di
72.153,16 € percepito a novembre 2014 e quello di 155.224,67 € oggetto Par dell'ordinanza di cui all'art. 186 ter c.p.c., sicché l'importo finale spettante all' era di 658.282,25 €, di cui chiedeva la condanna, oltre interessi moratori ed aggiornamento Istat. Concludeva chiedendo anche la condanna alle spese del doppio grado oltre che la condanna ex art. 96 c.p.c. tenuto conto del comportamento processuale tenuto dal nel primo grado del giudizio. CP_2
5. Con comparsa del 23 dicembre 2019 si è costituito in giudizio il CP_2
sostenendo la correttezza dei calcoli effettuati dal primo Giudice nella
[...]
sentenza impugnata nonché l'irrilevanza dell'importo contenuto nella determina
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dirigenziale n. 11/2009 (che, peraltro, non era di 1.709.345,65 €, ma di soli
1.456.569,38 €) - che doveva considerarsi illegittima nella forma e nel contenuto perché assunta senza nessun impegno di spesa e senza nessuna copertura finanziaria, in violazione delle norme dettate dal – nonché di quello contenuto CP_5
nell'atto unico di collaudo, da considerarsi parimenti illegittimo per inesistenza dell'atto amministrativo presupposto.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio.
6. All'esito dell'udienza del 1° ottobre 2024 le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi e la Corte si è riservata la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello va rigettato secondo quanto di seguito si dirà.
II. Preliminarmente, va chiarito che il contratto n. 15 del 18 dicembre 2002 stipulato tra le parti in causa era intitolato “contratto di concessione ai sensi dell'art. 37 bis della legge n. 109/1994, modificata dalla legge 415/1998, per i lavori di costruzione relativi all'ampliamento del cimitero di Dragoni (Ce)”.
Pertanto, esso si basava su una proposta, presentata da un project financing
(finanziatore privato di progetto) - individuato a seguito di una licitazione privata - corredata da un piano economico-finanziario approvato dal concedente, che individuava la somma che doveva finanziare e/o anticipare il privato in 1.105.734,22 €, nonché quella che era già a disposizione dell'amministrazione concedente per iva, spese tecniche, indennità espropriative, imprevisti etc. di 322.269,10 €.
La parte finanziata dal privato era ricompresa (ai fini della sua restituzione con gli utili) nella risultante della moltiplicazione dei prezzi unitari stabiliti nella proposta e riportati nel contratto (art. 5) per ciascuno dei 510 loculi (cioè 1.368,61 € ciascuno compreso di iva), per ciascuno dei 210 colombari (cioè 335,70 € ciascuno compreso di iva), per ciascuno dei 24 lotti per cappelle gentilizie (cioè 4.648,11 € ciascuno compreso di iva), per ciascuno dei 24 lotti per cappelle gentilizie senza cripta
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(10.328,14 € ciascuna compreso di iva), e per ciascuno dei 24 lotti per cappelle gentilizie con cripta (13.634,46 € ciascuna compreso di iva), oltre opere accessorie, comprensivo del servizio di gestione ventennale di illuminazione votiva, poi eliminato nell'atto aggiuntivo del 2005.
La somma dei citati importi, cioè di quelli finanziati dal privato e di quelli messi a disposizione dal (1.105.734,22 €+322.269,10 €) era di 1.428.003,32 €, CP_2
corrispondente all'importo stabilito nell'art. 7 del contratto come corrispettivo spettante al concessionario per i lavori svolti, importo convenzionalmente e Parte_1
forfettariamente convenuto e derivante dalla concessione agli utenti, al prezzo stabilito, delle opere costruite (510 loculi, 210 colombari, 24 lotti di terreno per la costruzione di cappelle gentilizie, 24 lotti con cappelle gentilizie senza cripta, e 24 lotti con cappelle gentilizie con cripte).
Il medesimo art. 7 del contratto stabiliva, infatti, che il corrispettivo dovuto al concessionario per i lavori di costruzione di tali opere, il cui costo era da esso anticipato, sarebbe stato pagato (comprensivo di utili) “esclusivamente” mediante gli introiti derivanti dall'affidamento in concessione di tali beni a terzi, specificandosi altresì che tali somme, incassate dal concedente, sarebbero state versate al concessionario in funzione degli stati di avanzamento dei lavori e che, qualora alcune opere fossero rimaste invendute, il concedente avrebbe versato al concessionario un importo pari alle perdite subìte dal concessionario a decorrere dal sesto anno successivo alla convenzione, calcolate applicando gli interessi stabiliti in contratto sui costi sostenuti, e stabilendosi, come clausola di chiusura, che nel caso di rimanenze, per ogni tipologia di bene, inferiori al 5% dell'ammontare totale dei beni di cui alla concessione, il concedente avrebbe proceduto al riscatto di tali beni con il pagamento, in favore del concessionario, del corrispettivo pari al valore dell'affidamento in concessione dei beni residui, di cui all'art. 5, aggiornato secondo indici ISTAT.
Il corrispettivo del contratto rimaneva immutato anche nell'atto aggiuntivo stipulato il 16 marzo 2005 (i lavori iniziarono nel 2005 e terminarono a fine maggio
2008), sebbene quest'ultimo - a seguito della eliminazione dal contenuto del contratto della gestione del sistema di illuminazione con lampade votive - non avesse più una durata di 20 anni, per cui sostanzialmente la concessione originaria si configurava ora
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come concessione di costruzione e gestione delle pratiche amministrative finalizzate alla vendita a terzi delle opere realizzate, in cui il rischio, come affermato dal CP_2
doveva rimaneva in capo al concessionario.
Venivano invece modificati: a) in rialzo i prezzi unitari delle singole opere da costruire (art. 5) (cioè 1.573,90 € per ogni loculo;
386,05 € per ogni ossario, 5.345,32 € per ogni lotto di terreno, 11.878,51 € per ogni cappella senza cripta, 15.679,63 € per ogni cappella con cripta), il cui numero rimaneva immutato (sebbene il progetto esecutivo prevedesse un maggior numero di beni da costruire); b) il tempo di durata del contratto che si sarebbe concluso due anni dopo il collaudo dei lavori, che dovevano terminare dopo 20 mesi dalla consegna e/o all'avvenuta completa collocazione in concessione dei beni ai privati;
c) i patti relativi all'invenduto, stabilendosi che decorsi due anni dal collaudo, per rispettare l'equilibrio economico finanziario della proposta, il concedente avrebbe provveduto a riscattare l'invenduto al prezzo stabilito per i singoli beni dal citato art. 5; d) non veniva stabilito nessun adeguamento agli indici Istat dei prezzi di ciascuna opera da costruire, come invece previsto dall'art. 7 del contratto originario a partire dal secondo anno di stipula della convenzione.
Con l'atto di collaudo del 7 novembre 2008, il soggetto incaricato del collaudo attestava che l'importo complessivo dei beni venduti e/o prenotati era di 658.259,00 €, che il valore dei beni invenduti era di 975.034,00 €, per un totale di 1.633.293,00 € e che nel collaudo si assumeva pari al credito complessivo dell'impresa, da cui detrarre Par gli acconti già percepiti, residuando un credito dell' di 1.352.356,00 €. In calce a tale collaudo, la concessionaria apponeva la riserva secondo cui il detto valore avrebbe dovuto essere corretto in aumento perché avrebbe dovuto prevedere anche la revisione dei prezzi sull'invenduto secondo gli indici Istat come previsto dall'art. 5 del contratto originario del 2002.
Con delibera dirigenziale n.11 dell'11 febbraio/3 aprile 2009 il responsabile dei lavori pubblici del dando atto di quanto stabilito in contratto e delle CP_2
Par modifiche intervenute, risolveva in senso favorevole all' la riserva da essa apposta all'atto di collaudo e, pertanto, riteneva che sul valore dei beni invenduti dovesse essere calcolato l'aumento secondo gli indici Istat, pari a 76.052,65 € - sebbene tale
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clausola, riportata nel contratto del 2002, non fosse transitata nell' atto aggiuntivo del
2005; inoltre riconosceva come credito residuo dell'impresa concessionaria (detratto l'importo già corrisposto a quella data di 221.485,00 €) la somma di 1.456.569,38 - pari all'importo già riconosciuto dalla commissione di collaudo di 1.352.356,00 €, più
76.052,65 € a titolo di aumento Istat, più le ulteriori spese per oneri tecnici.
Specificava altresì che, al fine di verificare la copertura finanziaria di tale spesa,
l'importo dei beni venduti era di 541.176,12€, quello dei beni prenotati era di
172.246,82 €, quello dei beni liberi invenduti era di 994.685,83 €, per complessivi
1.708.108,77 €.
III. Tanto premesso, non è contestato che, a decorrere dal 2005 e sino al 2014 vi fossero stati degli anticipi da parte del che risultano essere stati pari a CP_2
768.444,03 €, comprensivi dell'importo di 155.224,67 €, di cui all'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., che le parti concordemente includono nell'importo da conteggiare in diminuzione in quanto già ricevuto dall' . Parte_1
Ciò che è invece in contestazione è l'importo base da cui detrarre gli acconti ricevuti, pari - a dire delle parti - alla somma da ritenersi impegnata dall'ente pubblico locale, nel rispetto della normativa contabile contenuta nel d.lgs 267 del 2000 (cd.
t.u.e.l.).
Sostiene il appellato che nell'anno 2002 di stipula del contratto CP_2
originario, nel capitolo di bilancio comunale n. 3306 era stato iscritto l'impegno di spesa contraddistinto dal n. 864 di soli 982.936,59 €, come risultava dall'attestazione rilasciata dal responsabile del servizio contabile del 12 luglio 2013, che riportava residui passivi a quella data pari a tale importo. Ed a tale tesi si è adeguato il primo
Giudice nella sentenza impugnata.
Viceversa, l'appellante sostiene che l'importo da cui partire per detrarre gli acconti ricevuti, che doveva ritenersi iscritto nel capitolo di bilancio al n. 3306 del
Comune appellato, recante impegno di spesa n. 864, era pari al valore complessivo dell'opera realizzata di 1.709.345,65 €, considerato sia nel certificato di collaudo del 7 novembre 2008 che nella determina dirigenziale del Comune dell'aprile 2009, come valore delle opere realizzate (calcolato, quindi, sulla base dei prezzi unitari di ciascuna opera, indicati in contratto).
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Orbene, a giudizio della Corte, deve ritenersi corretta la valutazione effettuata dal primo Giudice e fatta propria dal appellato, sebbene la motivazione CP_2
adottata dal Tribunale vada integrata nel modo seguente.
Il contratto di concessione stipulato dal appellato all'esito di una CP_2
procedura di project financing si è caratterizzato per il fatto che l'ente pubblico, facendo ricorso ai finanziamenti di un soggetto privato a vari fini di pubblico interesse, tra cui quello della costruzione di un'opera pubblica quale un cimitero, era, more solito, sollevato da ogni onere di carattere finanziario, trasferito in capo al concessionario che ne avrebbe sopportato il rischio, quale quello di non recuperare dalla gestione dell'opera pubblica da lui costruita - da cui (di regola esclusivamente) proviene il corrispettivo del contratto di concessione - i costi dell'opera costruita e l'utile d'impresa atteso da tale iniziativa di partenariato pubblico – privato. Sul tema i giudici di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. s.u.,23155/2024) hanno chiarito in diverse occasioni che tale caratteristica vale ad individuare la differenza tra concessione ed appalto, posto che solo in quest'ultimo il rischio della gestione dell'opera è, invece, a carico della stazione pubblica appaltante.
E' chiaro che, stante il tessuto normativo di riferimento, ogni qualvolta è prevista una deroga a tale regola, prevedendosi per esempio nella convenzione di concessione un qualche onere finanziario a carico dell'ente pubblico - sia pure soltanto in via di anticipazione di spesa, in seguito recuperata - deve essere impegnata, sul capitolo del bilancio pubblico, una somma corrispondente a titolo di spesa, accompagnata dall'attestazione di regolare copertura finanziaria (cfr., da ultimo, Cass.
13159/2024 secondo cui "L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa”).
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c. CP_3 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Nel caso in esame, nessuna delle parti ha prodotto in giudizio l'impegno di spesa di cui sopra, che doveva contenere il richiamo espresso alle somme che coprissero quanto meno gli oneri finanziari occorrenti per la gestione dei loculi e delle cripte rimasti invenduti all'esito del secondo anno successivo al collaudo, come previsto dall'art. 7 dell'atto aggiuntivo del 16 marzo 2005 secondo cui “al temine del tempo previsto per l'esecuzione dei lavori, nonché dell'avvenuta emissione del collaudo tecnico-amministrativo, e nell'ipotesi di presenza di beni non richiesti in concessione da privati cittadini istanti entro i due anni successivi alla citata data di collaudazione delle opere, il Concedente, al fine di rispettare l'equilibrio economico e finanziario della proposta, procederà al riscatto dei beni con il pagamento in favore del concessionario, del corrispettivo forfettizzato pari al valore dell'affidamento in concessione dei beni residui, di cui all'art.5, così come previsto dal presente articolo”.
In merito a tale intesa, era risultato che, all'esito del collaudo del 2008, il valore dei beni invenduti era di 975.034,00 €, mentre nei successivi due anni e, comunque, nell'anno 2013, il valore dell'invenduto, rimaneva invariato atteso che in data 12 luglio 2013 - come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dal
- il servizio finanziario del attestava un residuo passivo a carico CP_2 CP_2
dell'ente di 982.936,59 €, addirittura superiore al valore dell'invenduto (probabilmente perché il non aveva ancora incassato il saldo dei loculi e/o delle Controparte_2
cripte che erano state già date in concessione a terzi o semplicemente prenotate, nel suo interesse, dal concessionario).
Ne consegue che, quanto meno a quella data, si sarebbe dovuto rinvenire nel bilancio comunale l'impegno di spesa per tale importo con relativa attestazione di copertura finanziaria. Ciò non è stato provato, giacché l'attestazione di copertura Par finanziaria del 2 marzo/3 aprile 2009, prodotta in giudizio dall' a firma del responsabile dell'area contabile rag. - sebbene relativa al capitolo di bilancio Per_2
n. 3306, impegno contabile 864- relativo appunto alla Costruzione del cimitero di
- risultava essere in bianco, cioè privo di qualsivoglia attestazione e CP_2
appostazione.
Allo stesso modo, risultava essere in bianco anche la determina dirigenziale n.11/2009 a firma del responsabile servizio lavori pubblici, ing. - il Testimone_1
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Ati Capogruppo c. Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
medesimo che aveva stipulato il contratto del 2002 e l'atto aggiuntivo del 2005 in nome e nell'interesse del con l'assistenza del segretario comunale dott. CP_2
– che riportava una spesa di 1.456.569,38 € a carico dell'ente Parte_6
senza indicare il capitolo di bilancio o l'impegno di spesa corrispondente.
A tal riguardo, non manca la Corte di osservare che la suddetta condotta lacunosa potrebbe integrare un danno erariale, rilevabile dalla Corte dei Conti (cfr.
Corte conti sent. 30/2024 secondo cui “Nel project financing è foriera di danno erariale una clausola contrattuale che preveda l'intervento finanziario dell'ente concedente, a favore del concessionario, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, atteso che la ragion d'essere della finanza di progetto risulta frustrata qualora il rischio operativo venga in qualche modo traslato dall'operatore privato all'amministrazione (nella specie, in esecuzione di una clausola che garantiva al concessionario l'intervento finanziario del concedente in ogni caso di riduzione dei ricavi, quest'ultimo aveva versato al primo un importo pari a poco meno di venticinque milioni di euro)”; in senso conforme, CGA Palermo 1151/2010 non massimata). Par Né può, in senso contrario, aderirsi alla tesi dell' appellante secondo cui l'importo dell'impegno di spesa era esistente e desumibile dai documenti da essa prodotti in giudizio, cioè dal libro mastro mandati del degli anni dal 2005 in CP_2
poi e dai mandati di pagamento medio tempore intervenuti, in cui si riportava come stanziamento iniziale nell'anno 2005 l'importo di 1.426.818,20 € (corrispondente all'incirca all'importo costituente il corrispettivo indicato nel contratto di concessione), al 2008 l'importo di 1.245.126,72 €, al 2013 l'importo di 982.936,59 € (corrispondente alla somma riportata come importo del residuo passivo nell'attestazione del 12 luglio
2013, rilasciata dal responsabile dell'area finanziaria dell'ente e posta dal primo
Giudice alla base della sua decisione), al 2014 uno stanziamento iniziale di 768.550,79
€ , al 2018 uno di 557.831,55 €, al netto dell'importo di cui all'ordinanza ex art. 186 ter di 155.224,67 €.
Difatti, il contenuto di un provvedimento amministrativo formale, qual è
l'impegno di spesa, non può essere ricostruito in via presuntiva e deve essere provato con la produzione in giudizio del medesimo documento, che, se esistente presso il Par
avrebbe potuto essere richiesto dall qualora ad essa non consegnato con CP_2
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Ati c. CP_3 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
la comunicazione di cui all'art. 191 t.u.e.l. (cfr. Cass. 5267/2022 non massimata) o, comunque, avrebbe potuto essere oggetto di un ordine di esibizione richiesto dall'odierna appellante al giudice di primo grado;
tali iniziative non sono state assunte.
In definitiva, non è stata data prova dell'impegno di spesa;
in assenza di tale prova deve ritenersi che l'appellante non abbia diritto a nessun altro importo sul valore delle opere invendute, né la rivalutazione secondo gli indici Istat sulle somme relative all'invenduto, che peraltro era stata non riprodotta nell'atto aggiuntivo del
2005.
IV. L'appello va pertanto rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Il rigetto dell'appello determina l'assorbimento della domanda ex art. 96 c.p.c. Par proposta dall' in relazione al comportamento processuale tenuto in primo grado dal
CP_2
V. Segue, per il principio della soccombenza, la condanna dell' al Parte_1
pagamento in favore del delle spese del grado, che, in mancanza di nota CP_2
specifica, vanno liquidate d'ufficio, facendo applicazione dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come mod. dal decreto del
Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenuto conto del complessivo valore della controversia (da 520.000,01 € a 1.000.000,00 €).
Applicato lo scaglione di riferimento, le spese vanno liquidate in complessivi
16.905,00 €, di cui 14.700,00 € per compenso (3.400,00 € per la cd. fase di studio,
2.300,00 € per la cd. fase introduttiva, 4.000,00 € per il compenso relativo alla cd. fase di trattazione/istruttoria e 5.000,00 € per la fase decisoria) e 2.205,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori.
VI. Segue, infine, a carico dell' , la declaratoria prevista, per il caso in Parte_1
cui un'impugnazione sia integralmente rigettata, dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P . Q . M .
La Corte di Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile bis) definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa
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Ati Capogruppo c. Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Maria Capua Vetere n. 1018/2019, pubblicata in data 8 aprile 2019, proposto dall' nei confronti del così provvede : Parte_1 Controparte_2
A) rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna l'appellante al pagamento in favore del delle Controparte_2
spese dell'appello che si liquidano in complessivi 16.905,00 €, di cui 14.700,00 € per compenso e 2.205,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 115/2002, dei presupposti del versamento da parte dell' di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 10 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(GIUSEPPA D'INVERNO) (CATERINA LF)
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Ati c. Parte_7 Controparte_2
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, Quarta Sezione Civile, n. 1018/2019, pubblicata in data 8 aprile 2019, iscritto al n. 3609/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 1° ottobre 2024 e pendente
T R A la – – – Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
con capogruppo (c.f.: , con Parte_3 Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Caserta alla Via Arrigo Boito n. 38, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. nato in [...] il [...], rappresentata e Parte_4
difesa dall'avv. Luigi M. D'Angiolella (c.f.: - APPELLANTE –C.F._1
E il (c.f.: ), con sede legale in Dragoni (CE) alla Via Controparte_2 P.IVA_2
Roma, in persona del Sindaco p.t. dott. , rappresentato e difeso Persona_1
dall'avv. Stefano La Marca (c.f.: , in virtù di incarico conferito C.F._2
con determinazione del Settore Tecnico n. 153 del 11.12.2019 (Reg. Gen. n. 330 del
18.12.2019) - APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con un atto di citazione notificato tramite ufficiale giudiziario il 12 dicembre
2011 il conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Santa Parte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Par Maria Capua Vetere l'Associazione temporanea d'imprese (d'ora in poi anche solo
- costituita tra la che ne era la capogruppo, la Parte_1 Parte_1 Parte_1
la la la ditta individuale – Parte_2 CP_1 Parte_3
per opporsi al decreto ingiuntivo n. 1108/2011 emesso dal detto Tribunale – sezione distaccata di Caserta - in data 20 ottobre 2011 (r.g. n. 1624/2011) con il quale gli si era ingiunto di pagare all' l'importo di 1.127.623,83 €, oltre interessi ex Parte_1
art. 5 d. lgs. 231/2002, decorrenti dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per i singoli pagamenti sino al soddisfo, quale saldo dei lavori conferiti alla Par citata risultanti dal contratto di concessione n. 15 del 18.12.2002, stipulato ai sensi dell'art. 37 bis della legge n. 109/1994, mod. dalla legge n. 415/98, e successivamente modificato con atto aggiuntivo del 16 marzo 2005, per i lavori di costruzione relativi all'ampliamento del cimitero di mediante la realizzazione di 510 loculi, 210 CP_2
colombari, nonché l'acquisizione di lotti per cappelle gentilizie, con e senza cripte, da assegnare ai cittadini che ne facessero richiesta.
Deduceva al riguardo il CP_2
a) che il citato contratto era stato stipulato all'esito di un'iniziativa di project financing e di una procedura di licitazione privata per il corrispettivo convenzionalmente e forfettariamente stabilito di 1.428.003,32 € e si configurava come un contratto di concessione di costruzione e gestione, il cui rischio imprenditoriale ricadeva sul concessionario, e non come un contratto di appalto;
b) che l'art. 7 del contratto originario stabiliva che :“[…] il corrispettivo del concessionario sarà conseguito esclusivamente a mezzo degli introiti derivanti dagli affidamenti in concessione dei predetti beni, al netto delle spese (oneri fiscali, di bollo e di registrazione), che i privati assegnatari dovranno corrispondere al Concedente. […]
Le somme incassate dal Concedente, saranno corrisposte al Concessionario in funzione dell'avanzamento dei lavori sulla scorta di Stati di avanzamento mensili redatti dal
Direttore dei Lavori. Al termine del tempo previsto per la vendita dei loculi, dei colombari e dei lotti per le cappelle, indicato in anni 6 dalla stipula della convenzione,
e nell'ipotesi di beni non richiesti in concessione da privati cittadini istanti, il
Concedente, al fine di rispettare l'equilibrio finanziario della proposta, riconoscerà al
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c. CP_3 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Concessionario gli oneri finanziari derivanti dal prolungamento del tempo previsto per l'affidamento in concessione dei beni: tale onere viene stabilito pari alle prime rate + 5 punti percentuali e sarà riconosciuto al Concessionario annualmente a partire dalla fine del 6° anno dalla stipula della convenzione, calcolato sull'importo pari al valore dell'affidamento in concessione dei beni residui di cui all'art. 5 ed aggiornato secondo indici ISTAT, così come previsto dal presente articolo. Nel caso di rimanenze, per ogni tipologia di bene, inferiori al 5% dell'ammontare totale dei beni di cui alla presente concessione, il Concedente procederà al riscatto di tali beni con il pagamento, in favore del concessionario, del corrispettivo pari al valore dell'affidamento in concessione dei beni residui, di cui all'art. 5, aggiornato secondo indici ISTAT”;
c) che tale articolo era stato illegittimamente modificato - abusando della buona fede del e senza che risultasse la doppia sottoscrizione della clausola CP_2
Par modificativa proposta dall' ritenuta onerosa e vessatoria per l'ente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. – dall'art. 2 lett. D) dell'atto aggiuntivo del 16 marzo 2005, secondo cui “il corrispettivo del concessionario sarà conseguito esclusivamente a mezzo degli introiti derivanti dagli affidamenti in concessione dei predetti beni, al netto delle spese, che i privati assegnatari dovranno corrispondere al concedente e che le somme incassate dal concedente, saranno corrisposte al concessionario in funzione dell'avanzamento dei lavori sulla scorta di stati avanzamento mensili redatti dal
Direttore dei lavori”, e che “al temine del tempo previsto per l'esecuzione dei lavori, nonché dell'avvenuta emissione del collaudo tecnico-amministrativo, e nell'ipotesi di presenza di beni non richiesti in concessione da privati cittadini istanti entro i due anni successivi alla citata data di collaudazione delle opere, il Concedente, al fine di rispettare l'equilibrio economico e finanziario della proposta, procederà al riscatto dei beni con il pagamento in favore del concessionario, del corrispettivo forfettizzato pari al valore dell'affidamento in concessione dei beni residui, di cui all'art.5, così come previsto dal presente articolo>>;
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d) che in ogni caso la somma ingiunta non era dovuta, atteso che dall'importo originario di 1.428.508,64 € andavano detratti gli oneri ricevuti a titolo di liquidazioni ed acconti, i cui importi già soddisfacevano il presunto credito;
e) che non era mai stata deliberata e impegnata la spesa di cui al decreto ingiuntivo, ad eccezione della somma di 59.452,11 € corrisposta dall'ente per spese di procedimento e collaudo.
Concludeva chiedendo preliminarmente di dichiarare l'incompetenza territoriale della sezione distaccata di Caserta a favore di quella di Controparte_4
del Tribunale adìto nonché di dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell
[...]
e nel merito, per le ragioni espresse, revocarsi il decreto ingiuntivo per Pt_1
insussistenza del credito ingiunto, ed in subordine, di accertare quello residuo eventualmente esistente.
2. Con comparsa del 2 ottobre 2012 si costituiva in giudizio l' Parte_1
contestando quanto sostenuto dal e chiedendo il rigetto dell'opposizione, CP_2
previa declaratoria della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed attribuzione delle stesse al proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
3. Precisate le domande, istruita la causa, emessa ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per 155.224,67 € a favore dell' la causa veniva poi decisa con Parte_1
la sentenza impugnata con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (già sezione distaccata di Caserta), rigettate tutte le eccezioni preliminari del Comune, ivi compresa quella di merito relativa alla vessatorietà delle nuove clausole contrattuali inserite nell'atto aggiuntivo del 16 marzo 2005:
A) accoglieva l'opposizione del e, per l'effetto, revocava il decreto CP_2
ingiuntivo n. 1108/2011;
B) condannava il in persona del sindaco p.t., al pagamento, Controparte_2
in favore della parte opposta, del solo importo di 214.491,76 €, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, decorrenti dal 30° giorno successivo a quello di ricevimento della fattura accompagnatoria sino al saldo;
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C) compensava nella misura della metà le spese di lite e condannava il
[...]
in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di parte opposta, del CP_2
residuo, liquidato in 7.739,00 €, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratori dichiaratosi antistatari.
Nello specifico, il Tribunale, per quel che in questa sede rileva, riteneva:
i) che - sulla base delle difese svolte dal nella I memoria ex art. 183, CP_2
c.p.c. (in cui l'ente negava di avere mai impegnato l'importo pari al corrispettivo stabilito in contratto) – la somma originariamente impegnata dall'ente pubblico locale nel capitolo di bilancio 3306 (intitolato “Costruzione loculi cimitero Dragoni
Centro”), impegno di spesa 864/2002, doveva ritenersi di soli 982.936,59 € (e non pari all'importo di 1.428.003,33 € stabilito in contratto come corrispettivo), come poteva desumersi dall'attestazione rilasciata dal responsabile del servizio finanziario in data 12 luglio 2013 - nella quale si faceva riferimento al provvedimento n. 179 dell'11 ottobre 2002, di approvazione del verbale di aggiudicazione dell'11 settembre
2002, richiamato anche nel contratto n. 15/2002 sottoscritto tra le parti – da cui si evinceva che la somma già pagata a titolo di corrispettivo era di 214.385,80 €
(corrisposta tra marzo ed ottobre 2008), sicché la somma residua da liquidare alla concessionaria doveva ritenersi di soli 768.550,80 € ;
ii) da tale ultimo importo dovevano necessariamente detrarsi le somme corrisposte dal dopo il 12 luglio 2013, nonché quelle corrisposte prima e non CP_2
contabilizzate, tra cui l'importo di 105.600,00 € e di 63.800,00 € corrisposti rispettivamente il 1° luglio 2005 ed il 14 settembre 2005, nonché l'importo di
157.281,20 € liquidato il 9 luglio 2013 a seguito di decreto ingiuntivo n. 35/2013 Par ottenuto dall' (a saldo delle fatture n. 8/2008 e di quella n. 1/2009), e l'importo di Par 72.153,16 € percepito dall' nel novembre 2014, come da quest'ultima dichiarato, ed infine, l'importo di 155.224,67 €, oggetto di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., ottenuta dall'Ati opposta nel corso del processo. Ne derivava che l'importo ancora dovuto alla concessionaria era di soli 214.491,76 €, cui aggiungersi gli Parte_1
interessi ex d.lgs. 231/2002, ed a tanto (non alla maggiore somma di cui al decreto ingiuntivo che andava, pertanto, revocato) andava condannato il che, CP_2
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pertanto, stante la sua soccombenza solo parziale, non poteva essere condannato ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni richiesti dall' nelle sue memorie ex Parte_1
art. 190 c.p.c.
4. Avverso tale sentenza, l' , con una citazione notificata tramite Parte_1
posta elettronica certificata il 24 luglio 2019 al ha proposto Controparte_2
appello, sostenendo, col suo unico motivo di gravame, l'erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto che l'impegno di spesa originariamente stabilito per le Par opere oggetto della concessione sottoscritta dall fosse di soli 982.936,59 € - come risultava dall'attestazione del responsabile del servizio finanziario del 12 luglio 2013, prodotta in giudizio dal - anziché di 1.709.345,65 €, pari al valore del CP_2
credito, ovvero al valore complessivo dell'opera realizzata, come accertato nella determina dirigenziale del n. 11/2009 dell'11 febbraio 2009, ed ancor prima CP_2
nell'atto unico di collaudo del 7 novembre 2008, sicché detraendo da tale importo gli acconti ricevuti e gli oneri a carico del concedente di 59.452,00 € ed aggiornato il totale secondo gli indici Istat (come previsto nel contratto originariamente stipulato nel 2002), residuava un importo di 1.055.488,67 €, da cui andava detratto l'ulteriore importo di 155.224,67 €, oggetto di ordinanza ex art. 186 ter c.p..c ottenuta dall'
[...]
in corso di causa, di tal che l'importo finale a quest'ultima spettante era di Pt_1
900.264,00 € e per tale importo chiedeva fosse condannato, in via principale, il appellato;
in subordine, chiedeva di indicare come impegno di spesa iniziale CP_2
l'importo di 1.426.818,20 €, riportato nel mastro mandati del 2005, da cui andavano detratti gli acconti percepiti sino a luglio 2013 di 541.176,12 €, nonché l'importo di
72.153,16 € percepito a novembre 2014 e quello di 155.224,67 € oggetto Par dell'ordinanza di cui all'art. 186 ter c.p.c., sicché l'importo finale spettante all' era di 658.282,25 €, di cui chiedeva la condanna, oltre interessi moratori ed aggiornamento Istat. Concludeva chiedendo anche la condanna alle spese del doppio grado oltre che la condanna ex art. 96 c.p.c. tenuto conto del comportamento processuale tenuto dal nel primo grado del giudizio. CP_2
5. Con comparsa del 23 dicembre 2019 si è costituito in giudizio il CP_2
sostenendo la correttezza dei calcoli effettuati dal primo Giudice nella
[...]
sentenza impugnata nonché l'irrilevanza dell'importo contenuto nella determina
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dirigenziale n. 11/2009 (che, peraltro, non era di 1.709.345,65 €, ma di soli
1.456.569,38 €) - che doveva considerarsi illegittima nella forma e nel contenuto perché assunta senza nessun impegno di spesa e senza nessuna copertura finanziaria, in violazione delle norme dettate dal – nonché di quello contenuto CP_5
nell'atto unico di collaudo, da considerarsi parimenti illegittimo per inesistenza dell'atto amministrativo presupposto.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio.
6. All'esito dell'udienza del 1° ottobre 2024 le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi e la Corte si è riservata la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello va rigettato secondo quanto di seguito si dirà.
II. Preliminarmente, va chiarito che il contratto n. 15 del 18 dicembre 2002 stipulato tra le parti in causa era intitolato “contratto di concessione ai sensi dell'art. 37 bis della legge n. 109/1994, modificata dalla legge 415/1998, per i lavori di costruzione relativi all'ampliamento del cimitero di Dragoni (Ce)”.
Pertanto, esso si basava su una proposta, presentata da un project financing
(finanziatore privato di progetto) - individuato a seguito di una licitazione privata - corredata da un piano economico-finanziario approvato dal concedente, che individuava la somma che doveva finanziare e/o anticipare il privato in 1.105.734,22 €, nonché quella che era già a disposizione dell'amministrazione concedente per iva, spese tecniche, indennità espropriative, imprevisti etc. di 322.269,10 €.
La parte finanziata dal privato era ricompresa (ai fini della sua restituzione con gli utili) nella risultante della moltiplicazione dei prezzi unitari stabiliti nella proposta e riportati nel contratto (art. 5) per ciascuno dei 510 loculi (cioè 1.368,61 € ciascuno compreso di iva), per ciascuno dei 210 colombari (cioè 335,70 € ciascuno compreso di iva), per ciascuno dei 24 lotti per cappelle gentilizie (cioè 4.648,11 € ciascuno compreso di iva), per ciascuno dei 24 lotti per cappelle gentilizie senza cripta
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(10.328,14 € ciascuna compreso di iva), e per ciascuno dei 24 lotti per cappelle gentilizie con cripta (13.634,46 € ciascuna compreso di iva), oltre opere accessorie, comprensivo del servizio di gestione ventennale di illuminazione votiva, poi eliminato nell'atto aggiuntivo del 2005.
La somma dei citati importi, cioè di quelli finanziati dal privato e di quelli messi a disposizione dal (1.105.734,22 €+322.269,10 €) era di 1.428.003,32 €, CP_2
corrispondente all'importo stabilito nell'art. 7 del contratto come corrispettivo spettante al concessionario per i lavori svolti, importo convenzionalmente e Parte_1
forfettariamente convenuto e derivante dalla concessione agli utenti, al prezzo stabilito, delle opere costruite (510 loculi, 210 colombari, 24 lotti di terreno per la costruzione di cappelle gentilizie, 24 lotti con cappelle gentilizie senza cripta, e 24 lotti con cappelle gentilizie con cripte).
Il medesimo art. 7 del contratto stabiliva, infatti, che il corrispettivo dovuto al concessionario per i lavori di costruzione di tali opere, il cui costo era da esso anticipato, sarebbe stato pagato (comprensivo di utili) “esclusivamente” mediante gli introiti derivanti dall'affidamento in concessione di tali beni a terzi, specificandosi altresì che tali somme, incassate dal concedente, sarebbero state versate al concessionario in funzione degli stati di avanzamento dei lavori e che, qualora alcune opere fossero rimaste invendute, il concedente avrebbe versato al concessionario un importo pari alle perdite subìte dal concessionario a decorrere dal sesto anno successivo alla convenzione, calcolate applicando gli interessi stabiliti in contratto sui costi sostenuti, e stabilendosi, come clausola di chiusura, che nel caso di rimanenze, per ogni tipologia di bene, inferiori al 5% dell'ammontare totale dei beni di cui alla concessione, il concedente avrebbe proceduto al riscatto di tali beni con il pagamento, in favore del concessionario, del corrispettivo pari al valore dell'affidamento in concessione dei beni residui, di cui all'art. 5, aggiornato secondo indici ISTAT.
Il corrispettivo del contratto rimaneva immutato anche nell'atto aggiuntivo stipulato il 16 marzo 2005 (i lavori iniziarono nel 2005 e terminarono a fine maggio
2008), sebbene quest'ultimo - a seguito della eliminazione dal contenuto del contratto della gestione del sistema di illuminazione con lampade votive - non avesse più una durata di 20 anni, per cui sostanzialmente la concessione originaria si configurava ora
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come concessione di costruzione e gestione delle pratiche amministrative finalizzate alla vendita a terzi delle opere realizzate, in cui il rischio, come affermato dal CP_2
doveva rimaneva in capo al concessionario.
Venivano invece modificati: a) in rialzo i prezzi unitari delle singole opere da costruire (art. 5) (cioè 1.573,90 € per ogni loculo;
386,05 € per ogni ossario, 5.345,32 € per ogni lotto di terreno, 11.878,51 € per ogni cappella senza cripta, 15.679,63 € per ogni cappella con cripta), il cui numero rimaneva immutato (sebbene il progetto esecutivo prevedesse un maggior numero di beni da costruire); b) il tempo di durata del contratto che si sarebbe concluso due anni dopo il collaudo dei lavori, che dovevano terminare dopo 20 mesi dalla consegna e/o all'avvenuta completa collocazione in concessione dei beni ai privati;
c) i patti relativi all'invenduto, stabilendosi che decorsi due anni dal collaudo, per rispettare l'equilibrio economico finanziario della proposta, il concedente avrebbe provveduto a riscattare l'invenduto al prezzo stabilito per i singoli beni dal citato art. 5; d) non veniva stabilito nessun adeguamento agli indici Istat dei prezzi di ciascuna opera da costruire, come invece previsto dall'art. 7 del contratto originario a partire dal secondo anno di stipula della convenzione.
Con l'atto di collaudo del 7 novembre 2008, il soggetto incaricato del collaudo attestava che l'importo complessivo dei beni venduti e/o prenotati era di 658.259,00 €, che il valore dei beni invenduti era di 975.034,00 €, per un totale di 1.633.293,00 € e che nel collaudo si assumeva pari al credito complessivo dell'impresa, da cui detrarre Par gli acconti già percepiti, residuando un credito dell' di 1.352.356,00 €. In calce a tale collaudo, la concessionaria apponeva la riserva secondo cui il detto valore avrebbe dovuto essere corretto in aumento perché avrebbe dovuto prevedere anche la revisione dei prezzi sull'invenduto secondo gli indici Istat come previsto dall'art. 5 del contratto originario del 2002.
Con delibera dirigenziale n.11 dell'11 febbraio/3 aprile 2009 il responsabile dei lavori pubblici del dando atto di quanto stabilito in contratto e delle CP_2
Par modifiche intervenute, risolveva in senso favorevole all' la riserva da essa apposta all'atto di collaudo e, pertanto, riteneva che sul valore dei beni invenduti dovesse essere calcolato l'aumento secondo gli indici Istat, pari a 76.052,65 € - sebbene tale
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clausola, riportata nel contratto del 2002, non fosse transitata nell' atto aggiuntivo del
2005; inoltre riconosceva come credito residuo dell'impresa concessionaria (detratto l'importo già corrisposto a quella data di 221.485,00 €) la somma di 1.456.569,38 - pari all'importo già riconosciuto dalla commissione di collaudo di 1.352.356,00 €, più
76.052,65 € a titolo di aumento Istat, più le ulteriori spese per oneri tecnici.
Specificava altresì che, al fine di verificare la copertura finanziaria di tale spesa,
l'importo dei beni venduti era di 541.176,12€, quello dei beni prenotati era di
172.246,82 €, quello dei beni liberi invenduti era di 994.685,83 €, per complessivi
1.708.108,77 €.
III. Tanto premesso, non è contestato che, a decorrere dal 2005 e sino al 2014 vi fossero stati degli anticipi da parte del che risultano essere stati pari a CP_2
768.444,03 €, comprensivi dell'importo di 155.224,67 €, di cui all'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., che le parti concordemente includono nell'importo da conteggiare in diminuzione in quanto già ricevuto dall' . Parte_1
Ciò che è invece in contestazione è l'importo base da cui detrarre gli acconti ricevuti, pari - a dire delle parti - alla somma da ritenersi impegnata dall'ente pubblico locale, nel rispetto della normativa contabile contenuta nel d.lgs 267 del 2000 (cd.
t.u.e.l.).
Sostiene il appellato che nell'anno 2002 di stipula del contratto CP_2
originario, nel capitolo di bilancio comunale n. 3306 era stato iscritto l'impegno di spesa contraddistinto dal n. 864 di soli 982.936,59 €, come risultava dall'attestazione rilasciata dal responsabile del servizio contabile del 12 luglio 2013, che riportava residui passivi a quella data pari a tale importo. Ed a tale tesi si è adeguato il primo
Giudice nella sentenza impugnata.
Viceversa, l'appellante sostiene che l'importo da cui partire per detrarre gli acconti ricevuti, che doveva ritenersi iscritto nel capitolo di bilancio al n. 3306 del
Comune appellato, recante impegno di spesa n. 864, era pari al valore complessivo dell'opera realizzata di 1.709.345,65 €, considerato sia nel certificato di collaudo del 7 novembre 2008 che nella determina dirigenziale del Comune dell'aprile 2009, come valore delle opere realizzate (calcolato, quindi, sulla base dei prezzi unitari di ciascuna opera, indicati in contratto).
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Orbene, a giudizio della Corte, deve ritenersi corretta la valutazione effettuata dal primo Giudice e fatta propria dal appellato, sebbene la motivazione CP_2
adottata dal Tribunale vada integrata nel modo seguente.
Il contratto di concessione stipulato dal appellato all'esito di una CP_2
procedura di project financing si è caratterizzato per il fatto che l'ente pubblico, facendo ricorso ai finanziamenti di un soggetto privato a vari fini di pubblico interesse, tra cui quello della costruzione di un'opera pubblica quale un cimitero, era, more solito, sollevato da ogni onere di carattere finanziario, trasferito in capo al concessionario che ne avrebbe sopportato il rischio, quale quello di non recuperare dalla gestione dell'opera pubblica da lui costruita - da cui (di regola esclusivamente) proviene il corrispettivo del contratto di concessione - i costi dell'opera costruita e l'utile d'impresa atteso da tale iniziativa di partenariato pubblico – privato. Sul tema i giudici di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. s.u.,23155/2024) hanno chiarito in diverse occasioni che tale caratteristica vale ad individuare la differenza tra concessione ed appalto, posto che solo in quest'ultimo il rischio della gestione dell'opera è, invece, a carico della stazione pubblica appaltante.
E' chiaro che, stante il tessuto normativo di riferimento, ogni qualvolta è prevista una deroga a tale regola, prevedendosi per esempio nella convenzione di concessione un qualche onere finanziario a carico dell'ente pubblico - sia pure soltanto in via di anticipazione di spesa, in seguito recuperata - deve essere impegnata, sul capitolo del bilancio pubblico, una somma corrispondente a titolo di spesa, accompagnata dall'attestazione di regolare copertura finanziaria (cfr., da ultimo, Cass.
13159/2024 secondo cui "L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa”).
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Nel caso in esame, nessuna delle parti ha prodotto in giudizio l'impegno di spesa di cui sopra, che doveva contenere il richiamo espresso alle somme che coprissero quanto meno gli oneri finanziari occorrenti per la gestione dei loculi e delle cripte rimasti invenduti all'esito del secondo anno successivo al collaudo, come previsto dall'art. 7 dell'atto aggiuntivo del 16 marzo 2005 secondo cui “al temine del tempo previsto per l'esecuzione dei lavori, nonché dell'avvenuta emissione del collaudo tecnico-amministrativo, e nell'ipotesi di presenza di beni non richiesti in concessione da privati cittadini istanti entro i due anni successivi alla citata data di collaudazione delle opere, il Concedente, al fine di rispettare l'equilibrio economico e finanziario della proposta, procederà al riscatto dei beni con il pagamento in favore del concessionario, del corrispettivo forfettizzato pari al valore dell'affidamento in concessione dei beni residui, di cui all'art.5, così come previsto dal presente articolo”.
In merito a tale intesa, era risultato che, all'esito del collaudo del 2008, il valore dei beni invenduti era di 975.034,00 €, mentre nei successivi due anni e, comunque, nell'anno 2013, il valore dell'invenduto, rimaneva invariato atteso che in data 12 luglio 2013 - come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dal
- il servizio finanziario del attestava un residuo passivo a carico CP_2 CP_2
dell'ente di 982.936,59 €, addirittura superiore al valore dell'invenduto (probabilmente perché il non aveva ancora incassato il saldo dei loculi e/o delle Controparte_2
cripte che erano state già date in concessione a terzi o semplicemente prenotate, nel suo interesse, dal concessionario).
Ne consegue che, quanto meno a quella data, si sarebbe dovuto rinvenire nel bilancio comunale l'impegno di spesa per tale importo con relativa attestazione di copertura finanziaria. Ciò non è stato provato, giacché l'attestazione di copertura Par finanziaria del 2 marzo/3 aprile 2009, prodotta in giudizio dall' a firma del responsabile dell'area contabile rag. - sebbene relativa al capitolo di bilancio Per_2
n. 3306, impegno contabile 864- relativo appunto alla Costruzione del cimitero di
- risultava essere in bianco, cioè privo di qualsivoglia attestazione e CP_2
appostazione.
Allo stesso modo, risultava essere in bianco anche la determina dirigenziale n.11/2009 a firma del responsabile servizio lavori pubblici, ing. - il Testimone_1
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medesimo che aveva stipulato il contratto del 2002 e l'atto aggiuntivo del 2005 in nome e nell'interesse del con l'assistenza del segretario comunale dott. CP_2
– che riportava una spesa di 1.456.569,38 € a carico dell'ente Parte_6
senza indicare il capitolo di bilancio o l'impegno di spesa corrispondente.
A tal riguardo, non manca la Corte di osservare che la suddetta condotta lacunosa potrebbe integrare un danno erariale, rilevabile dalla Corte dei Conti (cfr.
Corte conti sent. 30/2024 secondo cui “Nel project financing è foriera di danno erariale una clausola contrattuale che preveda l'intervento finanziario dell'ente concedente, a favore del concessionario, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, atteso che la ragion d'essere della finanza di progetto risulta frustrata qualora il rischio operativo venga in qualche modo traslato dall'operatore privato all'amministrazione (nella specie, in esecuzione di una clausola che garantiva al concessionario l'intervento finanziario del concedente in ogni caso di riduzione dei ricavi, quest'ultimo aveva versato al primo un importo pari a poco meno di venticinque milioni di euro)”; in senso conforme, CGA Palermo 1151/2010 non massimata). Par Né può, in senso contrario, aderirsi alla tesi dell' appellante secondo cui l'importo dell'impegno di spesa era esistente e desumibile dai documenti da essa prodotti in giudizio, cioè dal libro mastro mandati del degli anni dal 2005 in CP_2
poi e dai mandati di pagamento medio tempore intervenuti, in cui si riportava come stanziamento iniziale nell'anno 2005 l'importo di 1.426.818,20 € (corrispondente all'incirca all'importo costituente il corrispettivo indicato nel contratto di concessione), al 2008 l'importo di 1.245.126,72 €, al 2013 l'importo di 982.936,59 € (corrispondente alla somma riportata come importo del residuo passivo nell'attestazione del 12 luglio
2013, rilasciata dal responsabile dell'area finanziaria dell'ente e posta dal primo
Giudice alla base della sua decisione), al 2014 uno stanziamento iniziale di 768.550,79
€ , al 2018 uno di 557.831,55 €, al netto dell'importo di cui all'ordinanza ex art. 186 ter di 155.224,67 €.
Difatti, il contenuto di un provvedimento amministrativo formale, qual è
l'impegno di spesa, non può essere ricostruito in via presuntiva e deve essere provato con la produzione in giudizio del medesimo documento, che, se esistente presso il Par
avrebbe potuto essere richiesto dall qualora ad essa non consegnato con CP_2
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la comunicazione di cui all'art. 191 t.u.e.l. (cfr. Cass. 5267/2022 non massimata) o, comunque, avrebbe potuto essere oggetto di un ordine di esibizione richiesto dall'odierna appellante al giudice di primo grado;
tali iniziative non sono state assunte.
In definitiva, non è stata data prova dell'impegno di spesa;
in assenza di tale prova deve ritenersi che l'appellante non abbia diritto a nessun altro importo sul valore delle opere invendute, né la rivalutazione secondo gli indici Istat sulle somme relative all'invenduto, che peraltro era stata non riprodotta nell'atto aggiuntivo del
2005.
IV. L'appello va pertanto rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Il rigetto dell'appello determina l'assorbimento della domanda ex art. 96 c.p.c. Par proposta dall' in relazione al comportamento processuale tenuto in primo grado dal
CP_2
V. Segue, per il principio della soccombenza, la condanna dell' al Parte_1
pagamento in favore del delle spese del grado, che, in mancanza di nota CP_2
specifica, vanno liquidate d'ufficio, facendo applicazione dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come mod. dal decreto del
Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenuto conto del complessivo valore della controversia (da 520.000,01 € a 1.000.000,00 €).
Applicato lo scaglione di riferimento, le spese vanno liquidate in complessivi
16.905,00 €, di cui 14.700,00 € per compenso (3.400,00 € per la cd. fase di studio,
2.300,00 € per la cd. fase introduttiva, 4.000,00 € per il compenso relativo alla cd. fase di trattazione/istruttoria e 5.000,00 € per la fase decisoria) e 2.205,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori.
VI. Segue, infine, a carico dell' , la declaratoria prevista, per il caso in Parte_1
cui un'impugnazione sia integralmente rigettata, dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P . Q . M .
La Corte di Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile bis) definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa
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Ati Capogruppo c. Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Maria Capua Vetere n. 1018/2019, pubblicata in data 8 aprile 2019, proposto dall' nei confronti del così provvede : Parte_1 Controparte_2
A) rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna l'appellante al pagamento in favore del delle Controparte_2
spese dell'appello che si liquidano in complessivi 16.905,00 €, di cui 14.700,00 € per compenso e 2.205,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 115/2002, dei presupposti del versamento da parte dell' di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 10 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(GIUSEPPA D'INVERNO) (CATERINA LF)
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Ati c. Parte_7 Controparte_2