Articolo 67 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238
Articolo 66Articolo 68
Versione
1 marzo 2017
Art. 67. Accesso dei funzionari e degli agenti delegati
per la vigilanza 1. Gli organi di controllo possono accedere liberamente agli stabilimenti e ai depositi, compresi i depositi esistenti nei punti franchi, nei magazzini doganali o sottoposti a controllo da parte degli Uffici doganali, per eseguire accertamenti e prelevamenti di campioni sui prodotti e sulle sostanze di cui alla presente legge.
2. I titolari degli stabilimenti e dei depositi ove sono detenuti i prodotti e le sostanze di cui alla presente legge hanno l'obbligo di esibire la documentazione giustificativa, di dare assistenza agli agenti preposti alla vigilanza e di agevolare l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1, fornendo, nei limiti delle normali necessita', anche la manodopera e i mezzi esistenti nell'azienda.
Entrata in vigore il 1 marzo 2017