Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 328
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990 e art. 7 L. n. 212/2000. Difetto di motivazione.

    L'Ufficio ha comunicato che la richiesta di modifica non poteva essere accolta in quanto non era possibile riscontrare con ragionevole evidenza un mero errore materiale commesso in sede di compilazione del modello F24. La Corte ha ritenuto che la motivazione fosse esplicitata nella nota di risposta.

  • Rigettato
    Contrarietà alle indicazioni fornite dalla prassi e dalla giurisprudenza.

    La Corte ha ritenuto che la Circolare n. 5/E del 2002 e i precedenti giurisprudenziali facciano riferimento alla rettifica di errori materiali, mentre nel caso di specie non sussiste un errore formale, ma una diversa valutazione effettuata dal contribuente in un momento successivo. Inoltre, non si realizza la condizione necessaria affinché la dichiarazione possa essere emendabile e ritrattabile, ovvero l'assoggettamento a oneri contributivi più gravosi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 328
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 328
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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