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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 328/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MA GI, Presidente PERAGO CARMELA, Relatore AMANTONICO LUIGI, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1369/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO ISTANZA n. 24111810173833261/000001 BONUS EDILIZI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2142/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Indirizzo_11. , con sede legale in Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., ricorre avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di modifica F24 in epigrafe - notificato tramite PEC in data 08.04.2025 dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale – Ufficio territoriale LECCE.
2. La società ricorrente precisa di aver presentato istanza di rettifica del modello F24 presentato in data 18 novembre 2024, utilizzando in compensazione il codice tributo “6038” (credito IVA), anno 2024, per l'importo di € 25.549,16; che tale istanza di rettifica si rendeva necessaria per l'errore materiale compiuto, in quanto era stato utilizzato in compensazione il credito IVA invece che il credito derivante dai bonus edilizi (cod. tributo 7719) anno 2024, pari, a 21.016, 25. Poiché il tentativo di correggere on line, tramite il servizio telematico “CIVIS F24”, non era riuscito, in data 15 marzo 2025, la società ricorrente, tramite PEC, richiedeva la modifica del codice tributo “6038” utilizzato nella delega con il codice tributo “7719” da utilizzare in compensazione nella misura di € 21.016,25, mantenendo per la restante parte di € 4.532,91 il codice tributo “6038”. L'Ufficio emetteva un provvedimento di rigetto, comunicando che la “la richiesta di modifica F24 non può essere accolta in quanto non è possibile riscontrare, con ragionevole evidenza, un mero errore commesso in sede di compilazione del modello F24”.
3. La società ritiene del tutto illegittimo tale provvedimento per i seguenti motivi: a) violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990 e art. 7 L. n. 212/2000. Difetto di motivazione;
b) contrarietà alle indicazioni fornite dalla prassi e dalla giurisprudenza. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
4. Costituitasi ritualmente in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale – Ufficio territoriale di Lecce eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso in quanto l'atto non rientra nella tipologia prevista dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, non avendo natura impositiva. Nel merito, ribadisce la correttezza del proprio operato ed insiste per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
5. All'esito della odierna udienza, la Corte, trattenuta la causa, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, il Collegio rigetta l'eccezione di inammissibilità. La Corte di Cassazione, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27332, richiamando precedenti conformi, ritiene che la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è - in linea di principio - emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante a oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Tale conclusione riposa sul principio secondo cui le dichiarazioni del contribuente ai fini fiscali non hanno natura di atto negoziale e dispositivo, ma recano una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti. Ne consegue, quindi l'astratta ammissibilità del ricorso avente ad oggetto il rifiuto della rettifica.
2. Il ricorso, nel merito, non è fondato. La società ricorrente ritiene che il provvedimento avente ad oggetto la richiesta di restituzione di somme sia privo di adeguata e coerente motivazione, e non consentirebbe alla società di risalire al percorso logico-giuridico compiuto dall'Amministrazione e alle ragioni che hanno condotto la stessa al rigetto dell'istanza di modifica/correzione del modello F24. Nell'atto è chiaramente indicato, quale oggetto, l'istanza di modifica comunicata con pec e la motivazione è esplicitata nella nota di risposta, ovvero il mancato riscontro, con ragionevole evidenza, di un mero errore commesso in sede di compilazione del modello F24. L'Ufficio comunica alla società contribuente che non è possibile rettificare perché, nel caso di specie, non ravvede un errore materiale.
3. Non è fondato neanche il secondo motivo di doglianza, cioè il contrasto con la Circolare n. 5/E del 21 gennaio 2002 e i precedenti giurisprudenziali. Sia la Circolare che i precedenti fanno riferimento alla rettifica di errori materiali, mentre nel caso che ci occupa, non sussiste un errore formale, ma una diversa valutazione effettuata dal contribuente in un momento successivo a quello della dichiarazione: dopo quattro mesi dalla stessa, il ricorrente ha richiesto non la rettifica del codice tributo indicato per errore, ma anche la scissione del credito compensato in due codici tributo (7719 e 6038) in una nuova misura da lui indicata. Cass. 27332/2024 ha precisato la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione è, in linea di principio emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante a oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico”. Nel caso de quo non si realizza tale condizione, necessaria ad operare la rettifica del modello F24.
4. Sulla base di quanto innanzi, la Corte rigetta il ricorso. In considerazione della peculiarità della questione giuridica, compensa le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria - Sez. 3^ - rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MA GI, Presidente PERAGO CARMELA, Relatore AMANTONICO LUIGI, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1369/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO ISTANZA n. 24111810173833261/000001 BONUS EDILIZI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2142/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Indirizzo_11. , con sede legale in Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., ricorre avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di modifica F24 in epigrafe - notificato tramite PEC in data 08.04.2025 dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale – Ufficio territoriale LECCE.
2. La società ricorrente precisa di aver presentato istanza di rettifica del modello F24 presentato in data 18 novembre 2024, utilizzando in compensazione il codice tributo “6038” (credito IVA), anno 2024, per l'importo di € 25.549,16; che tale istanza di rettifica si rendeva necessaria per l'errore materiale compiuto, in quanto era stato utilizzato in compensazione il credito IVA invece che il credito derivante dai bonus edilizi (cod. tributo 7719) anno 2024, pari, a 21.016, 25. Poiché il tentativo di correggere on line, tramite il servizio telematico “CIVIS F24”, non era riuscito, in data 15 marzo 2025, la società ricorrente, tramite PEC, richiedeva la modifica del codice tributo “6038” utilizzato nella delega con il codice tributo “7719” da utilizzare in compensazione nella misura di € 21.016,25, mantenendo per la restante parte di € 4.532,91 il codice tributo “6038”. L'Ufficio emetteva un provvedimento di rigetto, comunicando che la “la richiesta di modifica F24 non può essere accolta in quanto non è possibile riscontrare, con ragionevole evidenza, un mero errore commesso in sede di compilazione del modello F24”.
3. La società ritiene del tutto illegittimo tale provvedimento per i seguenti motivi: a) violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990 e art. 7 L. n. 212/2000. Difetto di motivazione;
b) contrarietà alle indicazioni fornite dalla prassi e dalla giurisprudenza. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
4. Costituitasi ritualmente in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale – Ufficio territoriale di Lecce eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso in quanto l'atto non rientra nella tipologia prevista dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, non avendo natura impositiva. Nel merito, ribadisce la correttezza del proprio operato ed insiste per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
5. All'esito della odierna udienza, la Corte, trattenuta la causa, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, il Collegio rigetta l'eccezione di inammissibilità. La Corte di Cassazione, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27332, richiamando precedenti conformi, ritiene che la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è - in linea di principio - emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante a oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Tale conclusione riposa sul principio secondo cui le dichiarazioni del contribuente ai fini fiscali non hanno natura di atto negoziale e dispositivo, ma recano una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti. Ne consegue, quindi l'astratta ammissibilità del ricorso avente ad oggetto il rifiuto della rettifica.
2. Il ricorso, nel merito, non è fondato. La società ricorrente ritiene che il provvedimento avente ad oggetto la richiesta di restituzione di somme sia privo di adeguata e coerente motivazione, e non consentirebbe alla società di risalire al percorso logico-giuridico compiuto dall'Amministrazione e alle ragioni che hanno condotto la stessa al rigetto dell'istanza di modifica/correzione del modello F24. Nell'atto è chiaramente indicato, quale oggetto, l'istanza di modifica comunicata con pec e la motivazione è esplicitata nella nota di risposta, ovvero il mancato riscontro, con ragionevole evidenza, di un mero errore commesso in sede di compilazione del modello F24. L'Ufficio comunica alla società contribuente che non è possibile rettificare perché, nel caso di specie, non ravvede un errore materiale.
3. Non è fondato neanche il secondo motivo di doglianza, cioè il contrasto con la Circolare n. 5/E del 21 gennaio 2002 e i precedenti giurisprudenziali. Sia la Circolare che i precedenti fanno riferimento alla rettifica di errori materiali, mentre nel caso che ci occupa, non sussiste un errore formale, ma una diversa valutazione effettuata dal contribuente in un momento successivo a quello della dichiarazione: dopo quattro mesi dalla stessa, il ricorrente ha richiesto non la rettifica del codice tributo indicato per errore, ma anche la scissione del credito compensato in due codici tributo (7719 e 6038) in una nuova misura da lui indicata. Cass. 27332/2024 ha precisato la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione è, in linea di principio emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante a oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico”. Nel caso de quo non si realizza tale condizione, necessaria ad operare la rettifica del modello F24.
4. Sulla base di quanto innanzi, la Corte rigetta il ricorso. In considerazione della peculiarità della questione giuridica, compensa le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria - Sez. 3^ - rigetta il ricorso. Spese compensate.