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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 191/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dr.ssa ELVIRA PALMA Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 191 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra il , in persona del ministro pro tem- Parte_1 pore, difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari appellante
e
nata il [...] rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Gianluigi Giannuzzi Cardone, giusta procura depositata nel fascicolo tele- matico appellata – non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 552/2024 del 16 febbraio 2024 il Tribunale del lavo- ro di Foggia ha accolto il ricorso proposto da – la Controparte_1 quale aveva dedotto di essere stata dipendente a tempo determinato del
[...]
, in qualità di docente non di ruolo del Controparte_2
c.c.n.l. comparto scuola: nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 dal 19 gennaio 2021 al 30 giugno 2021; nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 dal 2 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, lamentando di non aver fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 – e per l'effetto, ha: I) dichiarato il di- ritto della parte ricorrente a fruire del beneficio della carta elettronica per
- 1 - l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
II) condannato il all'accredito in favore di della somma di 1.000,00 euro Parte_1 CP_1 oltre interessi e rivalutazione sulla carta elettronica a generarsi per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023; III) condannato il al pagamen- Parte_1 to delle spese processuali liquidate in 258 euro oltre accessori.
Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo appello il
[...]
mediante ricorso depositato il 21 marzo 2024. Controparte_3 non si è costituita. Controparte_1
Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 25 febbraio 2025 nessu- no è comparso. È stato dunque disposto rinvio ai sensi dell'art. 348, secondo comma, c.p.c., ritualmente comunicato, all'udienza odierna, allorquando nuovamente nessuno è comparso. Pertanto, la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio
2023 (cfr. art. 35, comma 4, del d.lgs. 149 del 2022, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
Va rilevato che l'appellato non si è costituito è non vi è prova del fatto che l'appellante ha provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 26 marzo 2024 e comunicato in pari data telematicamente al difensore di parte appellante. Del resto, nessuna delle parti è comparsa alla prima udienza del 25 febbraio 2025 né all'odierna udienza cui la causa è stata rinviata ex art. 348, secondo comma,
c.p.c.
Questa omissione determina l'improcedibilità del giudizio d'appello.
Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in gra- do d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibili- tà per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al con- solidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve uni- camente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v.
Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n.
9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche, da ultimo,
Cass. n. 27079 del 2020, relativa ad una fattispecie in cui l'improcedibilità
- 2 - per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348, secondo comma, c.p.c., la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «La disciplina prevista dal se- condo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiara- ta l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ov- vero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.» (v. Cass. sez. lav. sentenza del 19 dicembre 2024, n. 33353).
Nessuna pronuncia viene emessa sulle spese, considerato l'esito del- la lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
Non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, posto che parte soccombente è un'amministrazione pubblica e il contributo è stato prenotato a debito (cfr. Cass. n. 9938 del 2014).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato il 21.3.2024, avverso la Controparte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Foggia, sezione lavoro, in data 16.2.2024, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla dispone in ordine alle spese del presente grado di giudizio;
Così deciso in Bari, il 18 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Vittoria Orlando
- 3 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
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- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dr.ssa ELVIRA PALMA Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 191 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra il , in persona del ministro pro tem- Parte_1 pore, difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari appellante
e
nata il [...] rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Gianluigi Giannuzzi Cardone, giusta procura depositata nel fascicolo tele- matico appellata – non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 552/2024 del 16 febbraio 2024 il Tribunale del lavo- ro di Foggia ha accolto il ricorso proposto da – la Controparte_1 quale aveva dedotto di essere stata dipendente a tempo determinato del
[...]
, in qualità di docente non di ruolo del Controparte_2
c.c.n.l. comparto scuola: nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 dal 19 gennaio 2021 al 30 giugno 2021; nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 dal 2 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, lamentando di non aver fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 – e per l'effetto, ha: I) dichiarato il di- ritto della parte ricorrente a fruire del beneficio della carta elettronica per
- 1 - l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
II) condannato il all'accredito in favore di della somma di 1.000,00 euro Parte_1 CP_1 oltre interessi e rivalutazione sulla carta elettronica a generarsi per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023; III) condannato il al pagamen- Parte_1 to delle spese processuali liquidate in 258 euro oltre accessori.
Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo appello il
[...]
mediante ricorso depositato il 21 marzo 2024. Controparte_3 non si è costituita. Controparte_1
Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 25 febbraio 2025 nessu- no è comparso. È stato dunque disposto rinvio ai sensi dell'art. 348, secondo comma, c.p.c., ritualmente comunicato, all'udienza odierna, allorquando nuovamente nessuno è comparso. Pertanto, la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio
2023 (cfr. art. 35, comma 4, del d.lgs. 149 del 2022, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
Va rilevato che l'appellato non si è costituito è non vi è prova del fatto che l'appellante ha provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 26 marzo 2024 e comunicato in pari data telematicamente al difensore di parte appellante. Del resto, nessuna delle parti è comparsa alla prima udienza del 25 febbraio 2025 né all'odierna udienza cui la causa è stata rinviata ex art. 348, secondo comma,
c.p.c.
Questa omissione determina l'improcedibilità del giudizio d'appello.
Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in gra- do d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibili- tà per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al con- solidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve uni- camente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v.
Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n.
9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche, da ultimo,
Cass. n. 27079 del 2020, relativa ad una fattispecie in cui l'improcedibilità
- 2 - per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348, secondo comma, c.p.c., la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «La disciplina prevista dal se- condo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiara- ta l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ov- vero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.» (v. Cass. sez. lav. sentenza del 19 dicembre 2024, n. 33353).
Nessuna pronuncia viene emessa sulle spese, considerato l'esito del- la lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
Non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, posto che parte soccombente è un'amministrazione pubblica e il contributo è stato prenotato a debito (cfr. Cass. n. 9938 del 2014).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato il 21.3.2024, avverso la Controparte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Foggia, sezione lavoro, in data 16.2.2024, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla dispone in ordine alle spese del presente grado di giudizio;
Così deciso in Bari, il 18 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Vittoria Orlando
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