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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/12/2024, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1433/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ), nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Flaviana Vicari, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Belgio) il 23.08.1978 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Santino Garufi, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
20.11.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Vittoria (RG) il 13.12.1999, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 32, parte I, dell'anno 1999, in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale sono nate le figlie (Vittoria, 12.05.2000) e Per_1
(Vittoria, 09.07.2007); Per_2 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 30.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale, condotta in locazione, viene assegnata in locazione alla sig.ra Pt_1
2. Il sig. si obbliga a corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese il pagamento di € Parte_2
400,00 al mese quale contributo per il mantenimento delle due figlie, di cui €300,00 per ed Per_2
€100,00 per , oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
Per_1
3. Assegno unico, dovuto per le figlie, interamente a favore della sig.ra ; Parte_1
4. Il sig. si obbliga al pagamento delle residue rate del mutuo contratto in data 16.01.2024 Parte_2
a nome della sig.ra con l'istituto di credito COMPASS avente rata mensile di € 143,24 Parte_1
fino al completamento delle 36 mensilità dovute;
che l'udienza di comparizione del dì 16.10.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi degli stessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio civile a Vittoria (RG) in data 13.12.1999, con atto
[...]
trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Vittoria (RG), al n. 32, parte I, anno 1999;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.12.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1433/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ), nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Flaviana Vicari, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Belgio) il 23.08.1978 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Santino Garufi, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
20.11.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Vittoria (RG) il 13.12.1999, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 32, parte I, dell'anno 1999, in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale sono nate le figlie (Vittoria, 12.05.2000) e Per_1
(Vittoria, 09.07.2007); Per_2 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 30.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale, condotta in locazione, viene assegnata in locazione alla sig.ra Pt_1
2. Il sig. si obbliga a corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese il pagamento di € Parte_2
400,00 al mese quale contributo per il mantenimento delle due figlie, di cui €300,00 per ed Per_2
€100,00 per , oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
Per_1
3. Assegno unico, dovuto per le figlie, interamente a favore della sig.ra ; Parte_1
4. Il sig. si obbliga al pagamento delle residue rate del mutuo contratto in data 16.01.2024 Parte_2
a nome della sig.ra con l'istituto di credito COMPASS avente rata mensile di € 143,24 Parte_1
fino al completamento delle 36 mensilità dovute;
che l'udienza di comparizione del dì 16.10.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi degli stessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio civile a Vittoria (RG) in data 13.12.1999, con atto
[...]
trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Vittoria (RG), al n. 32, parte I, anno 1999;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.12.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti