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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 3484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3484 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12920/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12920/2023 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 30 ottobre 2025 alle ore 12,50, nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. Laura Bernaudo in sostituzione dell'avv. Ruocco Andrea. Parte_1 Per l'avv. Federica Borioli in sostituzione dell'avv. D'Argenio Matteo Controparte_1 Massimo.
L'avv. Bernaudo precisa le conclusioni riportandosi alla conclusionale ed agli arresti giurisprudenziali prodotti. L'avv. Borioli dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali deduzioni/domande nuove e, nel riportarsi agli atti difensivi, in particolare alle note conclusive 28.02.2025, insiste nelle difese ed eccezioni ivi svolte. In particolare nella eccezione di improcedibilità/inammissibilità della domanda per insussistenza di un interesse ad agire concreto e attuale ex art. 100 c.p.c. da parte del signor per intervenuta estinzione per prescrizione di ogni ipotetico diritto di ripetizione ex art. Parte_1
2946 c.c. di somme, che egli si è riservato di richiedere con separato giudizio, nell'ambito di un contratto acceso nel 2004 - oltre vent'anni fa - con rimesse mensili solutorie e non ripristinatorie. Nel merito, si contesta recisamente la recente pronuncia della Corte di Cassazione n.12838/2025 pubblicata in data 13 maggio 2025 in quanto non condivisibile. Contrariamente a quanto statuito dalla Suprema Corte, nel novero generale delle carte di pagamento rientrano non solo le carte di debito ma anche le carte di credito, ivi comprese le carte revolving che, come tutte le carte di credito, consentono la possibilità di utilizzo ulteriore della linea di credito rispetto all'acquisto del bene. Pertanto, il presente caso rientra indubbiamente nell'eccezione stabilita al punto 2 dell'art. 2 del D.M. n. 485 del 13.12.2001, che esclude dall'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria la distribuzione delle carte di pagamento e di contratti finalizzati all'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni. Sul punto si richiamano i principi espressi nelle successive sentenze Tribunale di Torre Annunziata n. 2322/2025; Tribunale di Messina n. 1656 del 23.09.2025; Tribunale di Milano, sentenza n. 4956 del 18.06.2025; Tribunale di Milano sentenza n. 4959 del 17.06.2025; Tribunale di Milano, pagina 1 di 11 sentenza n. 7121 del 16 settembre 2025. Il collocamento di linea di credito con carta all'epoca del contratto per cui è causa, era dunque perfettamente consentito dalla normativa ratione temporis vigente a soggetti diversi dagli agenti in attività finanziaria. Si insiste quindi per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in seno alle note conclusive 28.02.2025, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, ovvero, in via meramente subordinata, disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti data la assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dibattuta secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 c.p.c.), v. Corte d'Appello di Napoli n.1155/2025. L'avv. Bernaudo contesta le deduzioni avversarie riportandosi agli arresti giurisprudenziali depositati anche in merito alla questione di costituzionalità sollevata.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12920/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 RUOCCO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ARGENIO Controparte_1 P.IVA_1 AT SS e dell'avv. CAMPODONI FRANCESCO ( ) VIA C.F._2 LAMARMORA 14 FIRENZE;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. D'ARGENIO AT SS PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Ricorrente: “Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in via preliminare: dichiarare improcedibile/inammissibile il ricorso, per assenza di interesse all'azione da parte del ricorrente ex art. 100 c.p.c. il quale: non potrà comunque trarre alcuna utilità né concreta né attuale dall'azione stessa in quanto, pur nell'imprescrittibilità dell'azione di nullità, risulta comunque
pagina 3 di 11 prescritto ogni suo ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio richiamandosi sul punto quanto stabilito dall'art. 1422 c.c.; sta indebitamente frazionando tutele a azioni in violazione del principio di economia processuale e quello di buona fede, ledendo al contempo il diritto alla difesa di CP_1
in ogni caso, per non essersi avverata la condizione di procedibilità dell'azione ai sensi e per
[...] gli effetti di quanto previsto dal D.lgs. n. 28/2010 e, in ogni caso, in via subordinata e nel merito, respingere tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto in quanto il contratto: non fu concluso dal rivenditore ma direttamente (ed esclusivamente) da con Controparte_1
l'odierno ricorrente come si evince con chiarezza dal contratto stesso (agli atti), e, in ogni caso, ove mai si volesse ravvisare una conclusione del contratto con il rivenditore (ma non si vede davvero come), la fattispecie rientrerebbe comunque nell'eccezione stabilita dalla disciplina normativa e regolamentare all'epoca vigente ed in particolare dal punto 2 dell'art. 2 del D.M. n. 485 del
13.12.2001; sempre in ogni caso, il contratto non può comunque essere dichiarato nullo in quanto
l'asserita violazione di norma imperativa non risiederebbe nel contenuto del contratto in sé ma nella qualità del soggetto che lo ha collocato o promosso e ciò non potrebbe in alcun modo pregiudicare la validità del contratto, risultando la nullità una sanzione eccessiva e non commisurata ai più basilari principi di proporzionalità; presenta il requisito della forma scritta, come risulta dalle concordi produzioni delle parti;
in ogni caso, con vittoria nelle spese di lite.”
pagina 4 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di Controparte_1 finanziamento concluso in data 26.01.2004. A fondamento della propria pretesa deduceva che, il suddetto contratto, con cui era stata aperta una linea di credito mediante carta revolving, era stato sottoscritto per l'acquisto di mobilio presso un rivenditore specializzato, e non tramite un intermediario finanziario abilitato, come invece previsto dalla normativa vigente in materia di collocamento di prodotti finanziari. Aggiungeva che, con riferimento alle attività di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, la Banca d'Italia aveva chiarito come l'obbligo per gli intermediari finanziari di ricorrere ad agenti in attività finanziaria per la stipula di contratti di finanziamento può essere derogato soltanto nei casi in cui tali contratti siano destinati all'acquisto di beni e servizi, restando esclusa la possibilità di applicare tale deroga ai contratti di credito revolving; evidenziando, inoltre, la nullità del contratto per violazione delle norme di cui agli artt. 1355 cc e 117 TUB stante la mancanza di forma scritta. Pertanto, il contratto così concluso doveva considerarsi nullo, con conseguente diritto di restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma tre c.c. Si costituiva tempestivamente nel giudizio con comparsa di risposta Controparte_1
eccependo, in primo luogo, l'assenza di interesse di agire del ricorrente, rilevando come l'istanza
[...] si limitasse alla declaratoria di nullità del contratto oggetto di causa, non potendo più essere esercitata l'azione di ripetizione delle somme versate, ormai prescritta, atteso che l'ultimo utilizzo della carta risaliva ad aprile 2010 e che nel marzo 2012 il Cliente veniva dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
in secondo luogo, eccepiva il mancato esperimento del procedimento di mediazione, integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010 rispetto alla presente causa, avente ad oggetto contratti bancari. Nel merito, sottolineava la legittimità della sottoscrizione del contratto, avvenuta tramite un fornitore di beni che si era limitato a proporre sul mercato il contratto relativo alla carta revolving, senza svolgere attività riconducibili a quelle proprie dell'agente in attività finanziaria, poiché il contratto venne concluso dalla Banca. Evidenziava, infine, come il ricorrente fosse pienamente consapevole di aver richiesto l'attivazione di una linea di credito mediante carta revolving, avendone fatto uso continuativo senza mai eccepire alcunché. A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza tenutasi il 24.3.2024, il G.I., atteso l'oggetto della causa vertente su contratto bancario, disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010, che successivamente dava esito negativo (verbale del pagina 5 di 11 18.06.2024). Infine, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 4.12.2024, istruita la causa documentalmente e ritenuta la stessa matura per la decisione, fissava udienza al 13.3.2025 per la discussione orale e contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c., udienza che in seguito veniva rinviata al giorno 30.10.2025 in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione interessata da rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Appello di Firenze su tema oggetto del presente giudizio.
La domanda del ricorrente è fondata e va accolta, per le ragioni in fatto e in diritto che vengono di seguito esposte.
1. Sull'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità
Preliminarmente, occorre dare atto che l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio formulata dalla resistente nella propria comparsa di risposta, deve ritenersi superata in virtù dell'esperimento del procedimento di mediazione in corso di causa su termine di avvio concesso dal giudice con ordinanza riservata del 26.5.24. Invero, è agli atti il verbale di mancato accordo attestante che il primo incontro tenutosi dinanzi al mediatore in data 18.6.2024 si è concluso con esito negativo (all. 1 alla nota del
2.12.2024 di parte ricorrente).
2. Sulla carenza d'interesse ad agire del ricorrente, sulla violazione dei canoni di correttezza e buona fede contrattuale, sul preteso 'abuso del diritto'
Quanto all'eccepita carenza di interesse ad agire del ricorrente, per aver formulato unicamente una domanda di accertamento della nullità del contratto, ritenendo ormai prescritta la conseguente azione di ripetizione delle somme versate e, in secondo luogo, per aver operato illegittimo frazionamento, la stessa deve essere considerata infondata in entrambe le prospettive evidenziate.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse ad agire costituisce una condizione necessaria ed imprescindibile per l'esercizio di un'azione giudiziaria, in quanto configura l'interesse concreto ed attuale del soggetto ad ottenere, mediante l'intervento del giudice, la tutela di una situazione giuridica ritenuta violata. Nel caso di specie deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire del ricorrente in ordine alle domande formulate volte ad ottenere l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento e la conseguente rideterminazione degli interessi al tasso legale, poiché le parti stipulanti un contratto sono sempre legittimate a chiederne la declaratoria di nullità, in quanto tale interesse deriva direttamente dalla capacità del contratto di produrre effetti nella loro sfera giuridica. Il suddetto principio è costante nella giurisprudenza di legittimità, ove più volte è stato precisato che la locuzione "chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione
pagina 6 di 11 di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica (Cass. Sez. II, Ord. n. 10703 del 23/04/2025; Cass. Sez. II, Sentenza n. 2670 del
05/02/2020). Invero, poiché nel caso in esame il ricorrente ha promosso un'azione finalizzata esclusivamente al riconoscimento della nullità del contratto e al conseguente diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale, senza tuttavia formulare una domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, la questione della prescrizione non risulta rilevante. Quest'ultima, potrà eventualmente essere sollevata nel momento in cui il ricorrente deciderà di promuovere un'azione di ripetizione dell'indebito.
Ad abundantiam è opportuno sottolineare che il termine di prescrizione applicabile è quello decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e, come chiarito dalla Suprema Corte, il decorso della prescrizione dell'azione di ripetizione non può essere fatto coincidere né con la chiusura del conto né con le singole annotazioni di addebito o accredito. Ciò che rileva, ai fini della decorrenza, è la natura dei versamenti effettuati dal correntista: se siano stati destinati all'estinzione di un debito oppure no. La giurisprudenza di legittimità, a tal proposito, ha distinto tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, ove le prime si configurano quando i versamenti superano il limite del fido concesso o vengono effettuati su un conto passivo privo di apertura di credito, assumendo così funzione estintiva del debito;
le seconde, invece, si verificano quando i pagamenti avvengono entro i limiti del fido e hanno lo scopo di ripristinare la disponibilità del conto corrente. Nel caso di specie, trattandosi di un credito revolving, ossia di una tipologia di apertura di credito in cui il massimale si ricostituisce progressivamente con i rimborsi effettuati, permettendo al titolare di compiere nuove spese, i versamenti eseguiti hanno una funzione essenzialmente ripristinatoria, non potendo essere considerati come dei veri e propri pagamenti solutori nei confronti della Sebbene il contratto sia cessato nel 2012, anno in cui il ricorrente è stato CP_1 dichiarato decaduto dal beneficio del termine, con comunicazione inviata a mezzo PEC in data
1.9.2021, l'odierno ricorrente ha formalmente contestato alla Banca convenuta la validità del contratto e, a tale contestazione è seguita la risposta di , determinandosi in tal modo CP_1
l'interruzione del termine prescrizionale (all. B – parte ricorrente).
In merito poi alle contestate violazioni dei canoni di correttezza e buona fede, giova richiamare le valutazioni già espresse da questo Tribunale su fattispecie analoga (Trib. Di Firenze, 17.05.2023 est. pagina 7 di 11 RG n. 3144/2022), ove si è evidenziato che gravava semmai sulla resistente ( , Parte_2 CP_1 quale operatore professionale, non certamente sul consumatore l'obbligo di conoscere o comunque “di prendere informazione, della legislazione concernente l'attività ed il settore in cui opera” e che la stessa “si sarebbe dovuta astenere dalla conclusione di contratti di credito stipulato con la collaborazione di soggetti non legittimati”. Pertanto deve concludersi che non può ascriversi al ricorrente alcuna violazione del principio di buona fede, né nella fase precontrattuale né nella fase dell'esecuzione del contratto. E comunque, non è stato provato che il cliente fosse consapevole della nullità del contratto durante tutto il periodo in cui esso ha avuto pacifica esecuzione. Risultano pertanto infondate le difese della resistente in punto di co-responsabilità del ricorrente ai sensi dell'art. CP_1
1227 c.c.
Non può infine ritenersi neppure configurabile nel caso di specie una ipotesi di abuso del diritto per asserito frazionamento illegittimo della domanda, in quanto è stata esperita unicamente una domanda volta all'accertamento della nullità del contratto. In tale ipotesi, la domanda si configura come distinta e autonoma rispetto ad una pretesa creditoria frazionata, non essendo finalizzata alla riscossione parziale di un credito unitario, bensì all'accertamento di un presupposto giuridico, ossia la nullità del contratto, che costituisce condizione preliminare dell'eventuale azione restitutoria. Essa, pertanto, si colloca al di fuori dell'ambito applicativo del divieto di frazionamento, il quale potrà eventualmente rilevare, ove ne ricorrano i presupposti, in un successivo giudizio volto alla quantificazione e ripetizione delle somme versate.
3. Sul merito
Deve innanzitutto evidenziarsi che costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provate, la stipula di un contratto di apertura linea di credito con carta di tipo revolving, in data 04.10.2004, concluso in occasione dell'acquisto di mobilio
(nello specifico una cucina e una cameretta), presso il fornitore commerciale ove era stato sottoscritto il suddetto contratto (doc. 1-2 – parte attrice). Al fine di operare un corretto inquadramento della fattispecie in oggetto, va poi precisato che il contratto concluso dall'attore rientra nell'ambito di un contratto di concessione di carta di credito cd. revolving. Invero, trattasi di una specifica modalità di finanziamento collegato al rilascio di una carta di credito, la quale funge da mezzo per l'utilizzo della provvista messa a disposizione al cliente e corrispondente al fido concesso dall'istituto di credito. La caratteristica principale risiede nella possibilità per il titolare di effettuare acquisti entro il limite di credito messo a disposizione e di restituire detto importo anche ratealmente con l'addebito di interessi,
pagina 8 di 11 differenziandosi così dalle carte di credito tradizionali che prevedono il rimborso integrale delle spese in un'unica soluzione mensile, senza interessi.
Tanto premesso, la questione posta alla base dell'odierno giudizio è stata oggetto di recente pronuncia della Corte di Cassazione, in seguito al rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Appello di Firenze in altra causa avente fattispecie analoga, ove era altresì parte del giudizio Controparte_1
. Sul punto, con la recente pronuncia n. 12838 del 13.05.2025, la Corte di Cassazione ha elaborato
[...] il seguente principio di diritto: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n.
485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con
l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del CP_2
1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo CP_2 ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.” . Il principio è stato elaborato tenendo conto di una serie di valutazioni relative alla natura e alla disciplina normativa delle carte revolving, già in precedenza condivise da una consolidata giurisprudenza di merito. Ciò in considerazione del fatto che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, l'attività di agenzia in ambito finanziario era riservata ai Con soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall' , con l'unica eccezione rappresentata dalla promozione e conclusione di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di beni e servizi (cd. credito finalizzato). Diversamente, la stipula di contratti di credito revolving non rientra nella deroga sopracitata e, contrariamente da quanto sostenuto da , non può essere Controparte_1 ricondotta alla categoria delle carte di pagamento, in ragione della sua peculiare funzione di finanziamento. Di conseguenza, la conclusione di tale tipologia contrattuale è riservata esclusivamente ai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di agenzia e iscritti nell'albo istituito presso l'UIC (cfr.
Cass. n. 12838/2025; Corte d'Appello di Firenze n. 1494/2025; Corte d'Appello di Firenze n.
1663/2025).
Nel caso in esame, dagli atti depositati in giudizio emerge chiaramente che il ricorrente ha stipulato con la convenuta un contratto di finanziamento volto all'acquisto di mobilio, presso un esercente CP_1 specializzato nella vendita di mobili ed elettrodomestici e che, contestualmente, veniva attivata tramite pagina 9 di 11 una linea di credito mediante rilascio di una carta revolving da parte della Controparte_1
, la cui finalità non risulta limitata al solo acquisto del bene venduto dal rivenditore (doc. 1 – parte
[...] ricorrente). L'operato svolto dal rivenditore, il quale è pacifico non sia un intermediario finanziario iscritto nell'albo predisposto dall'UIC, ha comportato quindi anche l'attivazione di una linea di credito, configurando in tal modo una violazione della normativa soprarichiamata. Pertanto, come chiarito dalla
Corte di Cassazione, la violazione della normativa di riferimento, avente natura pubblicistica in quanto volta a regolare il settore creditizio, comporta la conseguenza della nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.c. per violazione di norma imperativa.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'accoglimento della domanda del ricorrente finalizzata all'accertamento della nullità del contratto comporta quale conseguenza anche la dichiarazione di inapplicabilità del tasso contrattualmente previsto. Conseguentemente, le somme erogate a titolo di finanziamento revolving dovranno essere restituite non secondo il tasso pattuito - dichiarato nullo - bensì secondo il tasso legale d'interesse ex art. 1284 comma tre c.c. tempo per tempo vigente.
4. Sulle spese di lite
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto infine conto della decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e della serialità del contenzioso. Non può invece accogliersi l'istanza della resistente volta ad ottenere l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 92, comma 2 cpc, posto che nel caso di specie non si ritiene sussistente una ipotesi di 'mutamento giurisprudenziale'. La recentissima pronuncia della Suprema Corte, difatti, non ha comportato alcun mutamento nella giurisprudenza che, invece, risultava già consolidata sul tema dalla stessa trattato: la giurisprudenza di merito era difatti già in buona parte orientata sulla nullità dei contratti promossi e sottoscritti presso fornitori di beni e servizi convenzionati, non iscritti nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999. Pertanto non può ritenersi che la pronuncia della Suprema CP_2
Corte sia connotata da “assoluta novità della questione trattata o da mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”- così come previsto dall'art. 92 co. 2 cpc – considerato perdipiù che gli indirizzi formatisi in seno alla Suprema Corte non rappresentano un cambio di rotta rispetto a precedenti orientamenti della stessa, ma semmai, più precisamente, un intervento che può semmai definirsi 'a composizione' di una questione oggetto di decisioni contrastanti presso i giudici di merito pagina 10 di 11 (in tal senso, ex multiis, v. sent. CdA Bari n. 1326/2025 del 22.9.25).
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando:
accoglie la domanda del ricorrente e, conseguentemente, dichiara la nullità del contratto stipulato fra le parti in data 26.1.2004 per la concessione di linea di credito con carta revolving, conseguentemente dichiarando il diritto del ricorrente a rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
condanna la resistente soccombente a rifondere al difensore di parte ricorrente Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario, le spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,15.
Firenze, 30 ottobre 2025 Il Giudice, dott. Michela Biggi
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12920/2023 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 30 ottobre 2025 alle ore 12,50, nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. Laura Bernaudo in sostituzione dell'avv. Ruocco Andrea. Parte_1 Per l'avv. Federica Borioli in sostituzione dell'avv. D'Argenio Matteo Controparte_1 Massimo.
L'avv. Bernaudo precisa le conclusioni riportandosi alla conclusionale ed agli arresti giurisprudenziali prodotti. L'avv. Borioli dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali deduzioni/domande nuove e, nel riportarsi agli atti difensivi, in particolare alle note conclusive 28.02.2025, insiste nelle difese ed eccezioni ivi svolte. In particolare nella eccezione di improcedibilità/inammissibilità della domanda per insussistenza di un interesse ad agire concreto e attuale ex art. 100 c.p.c. da parte del signor per intervenuta estinzione per prescrizione di ogni ipotetico diritto di ripetizione ex art. Parte_1
2946 c.c. di somme, che egli si è riservato di richiedere con separato giudizio, nell'ambito di un contratto acceso nel 2004 - oltre vent'anni fa - con rimesse mensili solutorie e non ripristinatorie. Nel merito, si contesta recisamente la recente pronuncia della Corte di Cassazione n.12838/2025 pubblicata in data 13 maggio 2025 in quanto non condivisibile. Contrariamente a quanto statuito dalla Suprema Corte, nel novero generale delle carte di pagamento rientrano non solo le carte di debito ma anche le carte di credito, ivi comprese le carte revolving che, come tutte le carte di credito, consentono la possibilità di utilizzo ulteriore della linea di credito rispetto all'acquisto del bene. Pertanto, il presente caso rientra indubbiamente nell'eccezione stabilita al punto 2 dell'art. 2 del D.M. n. 485 del 13.12.2001, che esclude dall'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria la distribuzione delle carte di pagamento e di contratti finalizzati all'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni. Sul punto si richiamano i principi espressi nelle successive sentenze Tribunale di Torre Annunziata n. 2322/2025; Tribunale di Messina n. 1656 del 23.09.2025; Tribunale di Milano, sentenza n. 4956 del 18.06.2025; Tribunale di Milano sentenza n. 4959 del 17.06.2025; Tribunale di Milano, pagina 1 di 11 sentenza n. 7121 del 16 settembre 2025. Il collocamento di linea di credito con carta all'epoca del contratto per cui è causa, era dunque perfettamente consentito dalla normativa ratione temporis vigente a soggetti diversi dagli agenti in attività finanziaria. Si insiste quindi per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in seno alle note conclusive 28.02.2025, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, ovvero, in via meramente subordinata, disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti data la assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dibattuta secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 c.p.c.), v. Corte d'Appello di Napoli n.1155/2025. L'avv. Bernaudo contesta le deduzioni avversarie riportandosi agli arresti giurisprudenziali depositati anche in merito alla questione di costituzionalità sollevata.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12920/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 RUOCCO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ARGENIO Controparte_1 P.IVA_1 AT SS e dell'avv. CAMPODONI FRANCESCO ( ) VIA C.F._2 LAMARMORA 14 FIRENZE;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. D'ARGENIO AT SS PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Ricorrente: “Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in via preliminare: dichiarare improcedibile/inammissibile il ricorso, per assenza di interesse all'azione da parte del ricorrente ex art. 100 c.p.c. il quale: non potrà comunque trarre alcuna utilità né concreta né attuale dall'azione stessa in quanto, pur nell'imprescrittibilità dell'azione di nullità, risulta comunque
pagina 3 di 11 prescritto ogni suo ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio richiamandosi sul punto quanto stabilito dall'art. 1422 c.c.; sta indebitamente frazionando tutele a azioni in violazione del principio di economia processuale e quello di buona fede, ledendo al contempo il diritto alla difesa di CP_1
in ogni caso, per non essersi avverata la condizione di procedibilità dell'azione ai sensi e per
[...] gli effetti di quanto previsto dal D.lgs. n. 28/2010 e, in ogni caso, in via subordinata e nel merito, respingere tutte le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto in quanto il contratto: non fu concluso dal rivenditore ma direttamente (ed esclusivamente) da con Controparte_1
l'odierno ricorrente come si evince con chiarezza dal contratto stesso (agli atti), e, in ogni caso, ove mai si volesse ravvisare una conclusione del contratto con il rivenditore (ma non si vede davvero come), la fattispecie rientrerebbe comunque nell'eccezione stabilita dalla disciplina normativa e regolamentare all'epoca vigente ed in particolare dal punto 2 dell'art. 2 del D.M. n. 485 del
13.12.2001; sempre in ogni caso, il contratto non può comunque essere dichiarato nullo in quanto
l'asserita violazione di norma imperativa non risiederebbe nel contenuto del contratto in sé ma nella qualità del soggetto che lo ha collocato o promosso e ciò non potrebbe in alcun modo pregiudicare la validità del contratto, risultando la nullità una sanzione eccessiva e non commisurata ai più basilari principi di proporzionalità; presenta il requisito della forma scritta, come risulta dalle concordi produzioni delle parti;
in ogni caso, con vittoria nelle spese di lite.”
pagina 4 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di Controparte_1 finanziamento concluso in data 26.01.2004. A fondamento della propria pretesa deduceva che, il suddetto contratto, con cui era stata aperta una linea di credito mediante carta revolving, era stato sottoscritto per l'acquisto di mobilio presso un rivenditore specializzato, e non tramite un intermediario finanziario abilitato, come invece previsto dalla normativa vigente in materia di collocamento di prodotti finanziari. Aggiungeva che, con riferimento alle attività di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, la Banca d'Italia aveva chiarito come l'obbligo per gli intermediari finanziari di ricorrere ad agenti in attività finanziaria per la stipula di contratti di finanziamento può essere derogato soltanto nei casi in cui tali contratti siano destinati all'acquisto di beni e servizi, restando esclusa la possibilità di applicare tale deroga ai contratti di credito revolving; evidenziando, inoltre, la nullità del contratto per violazione delle norme di cui agli artt. 1355 cc e 117 TUB stante la mancanza di forma scritta. Pertanto, il contratto così concluso doveva considerarsi nullo, con conseguente diritto di restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma tre c.c. Si costituiva tempestivamente nel giudizio con comparsa di risposta Controparte_1
eccependo, in primo luogo, l'assenza di interesse di agire del ricorrente, rilevando come l'istanza
[...] si limitasse alla declaratoria di nullità del contratto oggetto di causa, non potendo più essere esercitata l'azione di ripetizione delle somme versate, ormai prescritta, atteso che l'ultimo utilizzo della carta risaliva ad aprile 2010 e che nel marzo 2012 il Cliente veniva dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
in secondo luogo, eccepiva il mancato esperimento del procedimento di mediazione, integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010 rispetto alla presente causa, avente ad oggetto contratti bancari. Nel merito, sottolineava la legittimità della sottoscrizione del contratto, avvenuta tramite un fornitore di beni che si era limitato a proporre sul mercato il contratto relativo alla carta revolving, senza svolgere attività riconducibili a quelle proprie dell'agente in attività finanziaria, poiché il contratto venne concluso dalla Banca. Evidenziava, infine, come il ricorrente fosse pienamente consapevole di aver richiesto l'attivazione di una linea di credito mediante carta revolving, avendone fatto uso continuativo senza mai eccepire alcunché. A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza tenutasi il 24.3.2024, il G.I., atteso l'oggetto della causa vertente su contratto bancario, disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010, che successivamente dava esito negativo (verbale del pagina 5 di 11 18.06.2024). Infine, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 4.12.2024, istruita la causa documentalmente e ritenuta la stessa matura per la decisione, fissava udienza al 13.3.2025 per la discussione orale e contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c., udienza che in seguito veniva rinviata al giorno 30.10.2025 in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione interessata da rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Appello di Firenze su tema oggetto del presente giudizio.
La domanda del ricorrente è fondata e va accolta, per le ragioni in fatto e in diritto che vengono di seguito esposte.
1. Sull'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità
Preliminarmente, occorre dare atto che l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio formulata dalla resistente nella propria comparsa di risposta, deve ritenersi superata in virtù dell'esperimento del procedimento di mediazione in corso di causa su termine di avvio concesso dal giudice con ordinanza riservata del 26.5.24. Invero, è agli atti il verbale di mancato accordo attestante che il primo incontro tenutosi dinanzi al mediatore in data 18.6.2024 si è concluso con esito negativo (all. 1 alla nota del
2.12.2024 di parte ricorrente).
2. Sulla carenza d'interesse ad agire del ricorrente, sulla violazione dei canoni di correttezza e buona fede contrattuale, sul preteso 'abuso del diritto'
Quanto all'eccepita carenza di interesse ad agire del ricorrente, per aver formulato unicamente una domanda di accertamento della nullità del contratto, ritenendo ormai prescritta la conseguente azione di ripetizione delle somme versate e, in secondo luogo, per aver operato illegittimo frazionamento, la stessa deve essere considerata infondata in entrambe le prospettive evidenziate.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse ad agire costituisce una condizione necessaria ed imprescindibile per l'esercizio di un'azione giudiziaria, in quanto configura l'interesse concreto ed attuale del soggetto ad ottenere, mediante l'intervento del giudice, la tutela di una situazione giuridica ritenuta violata. Nel caso di specie deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire del ricorrente in ordine alle domande formulate volte ad ottenere l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento e la conseguente rideterminazione degli interessi al tasso legale, poiché le parti stipulanti un contratto sono sempre legittimate a chiederne la declaratoria di nullità, in quanto tale interesse deriva direttamente dalla capacità del contratto di produrre effetti nella loro sfera giuridica. Il suddetto principio è costante nella giurisprudenza di legittimità, ove più volte è stato precisato che la locuzione "chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione
pagina 6 di 11 di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica (Cass. Sez. II, Ord. n. 10703 del 23/04/2025; Cass. Sez. II, Sentenza n. 2670 del
05/02/2020). Invero, poiché nel caso in esame il ricorrente ha promosso un'azione finalizzata esclusivamente al riconoscimento della nullità del contratto e al conseguente diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale, senza tuttavia formulare una domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, la questione della prescrizione non risulta rilevante. Quest'ultima, potrà eventualmente essere sollevata nel momento in cui il ricorrente deciderà di promuovere un'azione di ripetizione dell'indebito.
Ad abundantiam è opportuno sottolineare che il termine di prescrizione applicabile è quello decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e, come chiarito dalla Suprema Corte, il decorso della prescrizione dell'azione di ripetizione non può essere fatto coincidere né con la chiusura del conto né con le singole annotazioni di addebito o accredito. Ciò che rileva, ai fini della decorrenza, è la natura dei versamenti effettuati dal correntista: se siano stati destinati all'estinzione di un debito oppure no. La giurisprudenza di legittimità, a tal proposito, ha distinto tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, ove le prime si configurano quando i versamenti superano il limite del fido concesso o vengono effettuati su un conto passivo privo di apertura di credito, assumendo così funzione estintiva del debito;
le seconde, invece, si verificano quando i pagamenti avvengono entro i limiti del fido e hanno lo scopo di ripristinare la disponibilità del conto corrente. Nel caso di specie, trattandosi di un credito revolving, ossia di una tipologia di apertura di credito in cui il massimale si ricostituisce progressivamente con i rimborsi effettuati, permettendo al titolare di compiere nuove spese, i versamenti eseguiti hanno una funzione essenzialmente ripristinatoria, non potendo essere considerati come dei veri e propri pagamenti solutori nei confronti della Sebbene il contratto sia cessato nel 2012, anno in cui il ricorrente è stato CP_1 dichiarato decaduto dal beneficio del termine, con comunicazione inviata a mezzo PEC in data
1.9.2021, l'odierno ricorrente ha formalmente contestato alla Banca convenuta la validità del contratto e, a tale contestazione è seguita la risposta di , determinandosi in tal modo CP_1
l'interruzione del termine prescrizionale (all. B – parte ricorrente).
In merito poi alle contestate violazioni dei canoni di correttezza e buona fede, giova richiamare le valutazioni già espresse da questo Tribunale su fattispecie analoga (Trib. Di Firenze, 17.05.2023 est. pagina 7 di 11 RG n. 3144/2022), ove si è evidenziato che gravava semmai sulla resistente ( , Parte_2 CP_1 quale operatore professionale, non certamente sul consumatore l'obbligo di conoscere o comunque “di prendere informazione, della legislazione concernente l'attività ed il settore in cui opera” e che la stessa “si sarebbe dovuta astenere dalla conclusione di contratti di credito stipulato con la collaborazione di soggetti non legittimati”. Pertanto deve concludersi che non può ascriversi al ricorrente alcuna violazione del principio di buona fede, né nella fase precontrattuale né nella fase dell'esecuzione del contratto. E comunque, non è stato provato che il cliente fosse consapevole della nullità del contratto durante tutto il periodo in cui esso ha avuto pacifica esecuzione. Risultano pertanto infondate le difese della resistente in punto di co-responsabilità del ricorrente ai sensi dell'art. CP_1
1227 c.c.
Non può infine ritenersi neppure configurabile nel caso di specie una ipotesi di abuso del diritto per asserito frazionamento illegittimo della domanda, in quanto è stata esperita unicamente una domanda volta all'accertamento della nullità del contratto. In tale ipotesi, la domanda si configura come distinta e autonoma rispetto ad una pretesa creditoria frazionata, non essendo finalizzata alla riscossione parziale di un credito unitario, bensì all'accertamento di un presupposto giuridico, ossia la nullità del contratto, che costituisce condizione preliminare dell'eventuale azione restitutoria. Essa, pertanto, si colloca al di fuori dell'ambito applicativo del divieto di frazionamento, il quale potrà eventualmente rilevare, ove ne ricorrano i presupposti, in un successivo giudizio volto alla quantificazione e ripetizione delle somme versate.
3. Sul merito
Deve innanzitutto evidenziarsi che costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provate, la stipula di un contratto di apertura linea di credito con carta di tipo revolving, in data 04.10.2004, concluso in occasione dell'acquisto di mobilio
(nello specifico una cucina e una cameretta), presso il fornitore commerciale ove era stato sottoscritto il suddetto contratto (doc. 1-2 – parte attrice). Al fine di operare un corretto inquadramento della fattispecie in oggetto, va poi precisato che il contratto concluso dall'attore rientra nell'ambito di un contratto di concessione di carta di credito cd. revolving. Invero, trattasi di una specifica modalità di finanziamento collegato al rilascio di una carta di credito, la quale funge da mezzo per l'utilizzo della provvista messa a disposizione al cliente e corrispondente al fido concesso dall'istituto di credito. La caratteristica principale risiede nella possibilità per il titolare di effettuare acquisti entro il limite di credito messo a disposizione e di restituire detto importo anche ratealmente con l'addebito di interessi,
pagina 8 di 11 differenziandosi così dalle carte di credito tradizionali che prevedono il rimborso integrale delle spese in un'unica soluzione mensile, senza interessi.
Tanto premesso, la questione posta alla base dell'odierno giudizio è stata oggetto di recente pronuncia della Corte di Cassazione, in seguito al rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Appello di Firenze in altra causa avente fattispecie analoga, ove era altresì parte del giudizio Controparte_1
. Sul punto, con la recente pronuncia n. 12838 del 13.05.2025, la Corte di Cassazione ha elaborato
[...] il seguente principio di diritto: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n.
485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con
l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del CP_2
1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo CP_2 ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.” . Il principio è stato elaborato tenendo conto di una serie di valutazioni relative alla natura e alla disciplina normativa delle carte revolving, già in precedenza condivise da una consolidata giurisprudenza di merito. Ciò in considerazione del fatto che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, l'attività di agenzia in ambito finanziario era riservata ai Con soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall' , con l'unica eccezione rappresentata dalla promozione e conclusione di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di beni e servizi (cd. credito finalizzato). Diversamente, la stipula di contratti di credito revolving non rientra nella deroga sopracitata e, contrariamente da quanto sostenuto da , non può essere Controparte_1 ricondotta alla categoria delle carte di pagamento, in ragione della sua peculiare funzione di finanziamento. Di conseguenza, la conclusione di tale tipologia contrattuale è riservata esclusivamente ai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di agenzia e iscritti nell'albo istituito presso l'UIC (cfr.
Cass. n. 12838/2025; Corte d'Appello di Firenze n. 1494/2025; Corte d'Appello di Firenze n.
1663/2025).
Nel caso in esame, dagli atti depositati in giudizio emerge chiaramente che il ricorrente ha stipulato con la convenuta un contratto di finanziamento volto all'acquisto di mobilio, presso un esercente CP_1 specializzato nella vendita di mobili ed elettrodomestici e che, contestualmente, veniva attivata tramite pagina 9 di 11 una linea di credito mediante rilascio di una carta revolving da parte della Controparte_1
, la cui finalità non risulta limitata al solo acquisto del bene venduto dal rivenditore (doc. 1 – parte
[...] ricorrente). L'operato svolto dal rivenditore, il quale è pacifico non sia un intermediario finanziario iscritto nell'albo predisposto dall'UIC, ha comportato quindi anche l'attivazione di una linea di credito, configurando in tal modo una violazione della normativa soprarichiamata. Pertanto, come chiarito dalla
Corte di Cassazione, la violazione della normativa di riferimento, avente natura pubblicistica in quanto volta a regolare il settore creditizio, comporta la conseguenza della nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.c. per violazione di norma imperativa.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'accoglimento della domanda del ricorrente finalizzata all'accertamento della nullità del contratto comporta quale conseguenza anche la dichiarazione di inapplicabilità del tasso contrattualmente previsto. Conseguentemente, le somme erogate a titolo di finanziamento revolving dovranno essere restituite non secondo il tasso pattuito - dichiarato nullo - bensì secondo il tasso legale d'interesse ex art. 1284 comma tre c.c. tempo per tempo vigente.
4. Sulle spese di lite
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto infine conto della decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e della serialità del contenzioso. Non può invece accogliersi l'istanza della resistente volta ad ottenere l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 92, comma 2 cpc, posto che nel caso di specie non si ritiene sussistente una ipotesi di 'mutamento giurisprudenziale'. La recentissima pronuncia della Suprema Corte, difatti, non ha comportato alcun mutamento nella giurisprudenza che, invece, risultava già consolidata sul tema dalla stessa trattato: la giurisprudenza di merito era difatti già in buona parte orientata sulla nullità dei contratti promossi e sottoscritti presso fornitori di beni e servizi convenzionati, non iscritti nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999. Pertanto non può ritenersi che la pronuncia della Suprema CP_2
Corte sia connotata da “assoluta novità della questione trattata o da mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”- così come previsto dall'art. 92 co. 2 cpc – considerato perdipiù che gli indirizzi formatisi in seno alla Suprema Corte non rappresentano un cambio di rotta rispetto a precedenti orientamenti della stessa, ma semmai, più precisamente, un intervento che può semmai definirsi 'a composizione' di una questione oggetto di decisioni contrastanti presso i giudici di merito pagina 10 di 11 (in tal senso, ex multiis, v. sent. CdA Bari n. 1326/2025 del 22.9.25).
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando:
accoglie la domanda del ricorrente e, conseguentemente, dichiara la nullità del contratto stipulato fra le parti in data 26.1.2004 per la concessione di linea di credito con carta revolving, conseguentemente dichiarando il diritto del ricorrente a rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
condanna la resistente soccombente a rifondere al difensore di parte ricorrente Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario, le spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,15.
Firenze, 30 ottobre 2025 Il Giudice, dott. Michela Biggi
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