TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/09/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2104 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci a seguito dell'udienza del 23.09.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'07.04.1960, ivi residente, alla via Littorio n. 22, ed elettivamente domiciliato in Teramo,
Viale Bovio n. 27, presso lo studio dell'Avv. Stefania Dezio (C.F. CodiceFiscale_2
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e Per_2 anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_2 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_3
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“- ritenere e dichiarare la natura professionale della malattia lamentata dal sig.
Parte_1
-accertare e dichiarare, quindi, che dalla patologia medesima derivano a carico del ricorrente postumi invalidanti permanenti, valutabili nella misura complessiva del 10%, o in quella maggiore o diversa che risulterà di giustizia;
-riconoscere, pertanto, in favore del sig. e relativamente al grado di invalidità Parte_1 accertato in corso di causa, il diritto alla costituzione di una rendita o all'indennizzo in capitale del danno biologico, dalla data di proposizione della domanda amministrativa;
- per l'effetto, condannare l' , con sede in Teramo, in persona del suo Legale CP_1 Rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dell'istante la prestazione economica che sarà dovuta alla stessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio.”
Parte resistente:
“nel merito: rigettare la domanda proprosta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , con Parte_3 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 06.11.2024, conveniva in giudizio l' , al CP_1 fine di vedersi accertata la natura professionale della denunciata malattia- Sindrome da conflitto spalla destra - presentata in via amministrativa in data 06.11.2020 (n. 517872624) e non accolta dall' , nonché condannare l' alla liquidazione delle prestazioni di CP_1 CP_1 legge in conseguenza del danno biologico permanente subito nella misura del 10%.
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver svolto per oltre 40 anni (dal 1979 al 2022) l'attività di operaio alle dipendenze della ditta Hatria ex Spea, operante nel settore della produzione di sanitari;
- che, in particolare, dal 1979 al 1993, in qualità di addetto al colaggio, riempiva manualmente stampi in gesso con argilla, acqua e prodotti chimici dal peso variabile tra i 50 ed i 60 kg ciascuno, finalizzati alla produzione di manufatti in ceramica, per poi posizionarli su carrelli costituiti da più ripiani;
- che dal 1994 al 2022, le mansioni prevedevano esclusivamente la movimentazione manuale ed il caricamento dei manufatti (circa 80/100 a turno) dal peso variabile dai 15 ai 60 kg ed il posizionamento degli stessi all'interno di carrelli a due ripiani.;
- che a causa delle predette lavorazioni, svolte in maniera costante e ripetitiva in condizioni di microclima sfavorevole e per le prolungate sollecitazioni, il ricorrente subiva una progressiva limitazione funzionale delle spalle, ed in modo particolare dell'arto superiore
2 destro, giusta relazione del dott. , il quale evidenziava come il Persona_3 Parte_1 nel 2012 era stato sottoposto ad un primo intervento di acromion plastica alla spalla destra e successivamente in data 11.09.2023 presso il presidio ospedaliero Val Vibrata Sant'Omero ad un nuovo intervento in artroscopia per “sinovite, degenerazione e tendinite del CLB, lesione del tendine del sovraspinoso, borsite e conflitto subacriomale” (doc.2 fasc. ric.)
- che avanzata in via amministrativa la domanda per il riconoscimento della malattia professionale, la stessa è stata rigettata dall' per l'inidoneità del rischio lavorativo a CP_1 provocare la denunciata patologia e tale valutazione veniva confermata in sede di opposizione, conclusasi con Collegiale medica discorde.
1.2. In data 14.01.2025 si è costituito in giudizio l' Controparte_1
, resistendo al ricorso del quale ne chiedeva il rigetto, atteso che
[...] dalla documentazione ammnistrativa agli atti, nonché dall'anamnesi lavorativa del ricorrente
(operaio nella produzione di sanitari), risultava esclusa la sussistenza del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, trattandosi di attività soggetta a diversificazione delle mansioni.
L'Istituto, inoltre, ha rilevato che dall'analisi dell'indice OCRA < 7,5, lo stesso risulta al di sotto della soglia di rischio, così come evidenziato nella relazione medica dal Dr.
Persona_4
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale ed all'esito della espletata CTU medico legale è stata rinviata all'udienza del 23.09.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, insistendo nelle conclusioni rassegnate.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità da malattia professionale-– Sindrome da conflitto spalla destra - presentata in via amministrativa in data
06.11.2020 e non accolta dall' . CP_1
In punto di diritto, come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale
n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie CP_1 professionali non specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato
3 addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dall'escussione testimoniale (testi
[...]
, ) e della CTU espletata dal Dott. Tes_1 Testimone_2 Per_5
, nominato con decreto del 14.05.2025 in sostituzione, per mancata accettazione
[...] dell'incarico, del Dott. nominato all'udienza del 25.03.2025. Persona_6
In ordine alle mansioni svolte quale addetto al colaggio, il teste , collega di Tes_1 lavoro del ricorrente per 39-40 anni, nel confermare le circostanze all'uopo articolate in ricorso, ha rappresentato che “cap.3 .. il peso dipendeva dal tipo di prodotti”, mentre riguardo alla movimentazione ed il caricamento dei manufatti ha specificato: “Cap. 4 SI è passato dal lavoro tutto manuale ad un lavoro semi meccanizzato però il lavoro aumentava nel numero dei pezzi da movimentare. Il colaggio era automatico, però poi manualmente dovevano essere aperti gli stampi di gesso e questo veniva fatto manualmente, poi il pezzo veniva rifinito manualmente e poi caricato sui carrelli di vari piani, dal piano terra al 1.30 mt circa a mano, quindi, i pezzi venivano caricati in uno o in due persone, se più pesanti. I pezzi erano sanitari, quindi bidet, lavandini, piatto doccia.”
Infine, sulle modalità esecutive ha rappresentato: “Cap. 6 Si è vero, avevamo dei banchi, con sui sopra gli stampi di gesso. Per chiuderli doveva spingerli, poi dopo la colatura, iniziava la sformatura, cioè aprire gli stampi, e poi la rifinitura. Erano tante fasi di lavoro ma senza sosta, tutte manuali, dall'apertura degli stampi alla rifinitura, fino al posizionamento dei pezzi nei carrelli. I pezzi venivano presi a mano e posti sui carrelli, poi rifinirli che vuol dire avere in mano un attrezzino ed utilizzarlo per la rifinitura secca, sempre con un
4 movimento dall'alto verso il basso. Avevamo secchi di acqua con cui pulire il bordo dei pezzi
e questo lavoro doveva essere fatto velocemente.”
Alla medesima udienza, Di , collega di lavoro del per 38 Testimone_2 Parte_1 anni, nel dichiarare come dal 1994 era diminuito lo sforzo fisico, ha però sottolineato come
“Cap.
4. il lavoro manuale restava, per la lavorazione dei pezzi, cioè la rifinitura, il sollevamento, il posizionamento sui carrelli, che avveniva manualmente. In particolare, la rifinitura avveniva con raschietti e spugne, con capovolgimento del pezzo, e rifinire le sbavature. I pezzi venivano messi sui carrelli a mano, presi dal posto di lavorazione e posizionati sui carrelli a tre piani. Il caricamento dei pezzi faceva parte di una fase del turno di lavoro, comunque tutti i giorni veniva svolto, era un lavoro ripetuto quotidianamente.
Durante l'orario di lavoro c'erano delle fasi lavorative, da svolgere tutte manuali, prima anche la colatura era manuale, mentre poi è stata meccanizzata, ma tutto il resto è rimasto manuale. Ed i pezzi da lavorare erano maggiori, manualmente si facevamo 12 mezzi, con la macchina ne facevamo 40, 60 al giorno, fino a 120 pezzi al giorno”
Riguardo poi l'impiego delle spalle e la tipologia delle lavorazioni effettuate, il teste ha rappresentato: “Cap. 6 Si usavano entrambe le braccia, il pezzo si prendeva con entrambe le braccia, e questa attività di sollevamento veniva svolte quando dovevamo caricare i carrelli, per consegnare i pezzi, se la macchina ad esempio sfornava 10 pezzi durante il tuo turno di lavoro, il movimento di caricamento avveniva in più fasi. Al reparto colaggio negli anni 80 eravamo 60, poi nel 93 si lavorava su tre turni, poi è diminuito il numero dei dipendenti per crisi e riduzione del personale, da ultimo eravamo una ventina. La rifinitura consisteva nel togliere le sbavature con il raschietto e con la spugna, con un movimento circolare o arcato, per tale attività si usava il braccio più comodo, anche se non si era mancini delle volte era necessario usare la mano sinistra, però per lo più si usava la mano in uso per scrivere”.
Dall'istruttoria orale esperita emerge come le attività svolte dal ricorrente in tanti anni di lavoro, hanno implicato, in maniera continua, sforzi ripetuti a carico degli arti superiori, tenimento di posture incongrue e sollecitazioni a carico delle spalle.
Si rileva, altresì, come la costante sollecitazione degli arti superiori sia stata particolarmente gravosa sia nelle operazioni svolte in qualità di colatore attraverso il riempimento, la sfornatura manuale degli stampi in gesso dal peso variabile e il posizionamento dei prodotti sui carrelli, che in qualità di addetto alla movimentazione, resa ancor più faticosa dopo la riduzione del personale che ha costretto il ricorrente ed i colleghi a coprire più turni di lavoro.
5 Inoltre, dopo l'automatizzazione del colaggio, il numero di pezzi da movimentare era aumentato con conseguente aggravio della spalla utilizzata per i lavori.
Trattasi, allora, di malattia professionale inclusa nel D.M. 09/04/2008 (pubblicata sulla
G.U. 21/07/2008 Serie Generali n.169) - Nuova Tabella delle Malattie Professionali in
Industria e in Agricoltura– n.78
78) MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELL'ARTO SUPERIORE:
a) TENDINITE DEL SO (M75.1) d) TENDINITE DEL PO NG
TE (M75.2) Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue.
Sotto il profilo medico legale, invece, il CTU dott. a seguito di disamina Persona_5 dei documenti e degli esami clinici in atti, in particolare:
1- Relazione medica Dott.
[...]
;
2- Lettera Dimissione UOC Ortopedia Ospedale di Sant'Omero del 12.09.2023; 3- Per_3
Referto RM spalla dx del 03.06.2023 Casa di Cura Villa San Marco;
4- referto RM del
20.10.2020 Radiosanit;
5- Referto RM del 11.02.2020 ASL Teramo;
6- Certificato del
18.01.2020 dott. ;
7- Certificato del 12.05.2012 dott. , dopo aver visitato il Per_7 Per_7 periziando in data 29.05.2025 rilevando “• Dolorabilità bilaterale alla palpazione mirata dell'articolazione acromion-claveare (test di cross-body adduction positivo), più intensa sul lato destro (VAS 6/10 vs 3/10). • Limitazione della mobilità attiva della spalla destra, valutata tramite goniometria: o Abduzione: ~80° (vs 160° controlaterale) o Flessione anteriore: ~90°
(vs 170°) o Rotazione esterna con braccio addotto: ~10° (vs 60°) o Rotazione interna (livello vertebrale raggiunto): L5 (vs T8) • Limitazione della mobilità passiva stimata di circa il 25% rispetto ai parametri fisiologici. • Spalla sinistra: modesta ipomobilità percepita esclusivamente ai gradi articolari terminali, non significativamente limitante. Il test (Jobe) positivo a destra, è indicativo di sofferenza della cuffia dei rotatori;
negativo a sinistra.”, ha formulato la seguente diagnosi: “Fenomeni tendinosici spalla dx e sx piu' evidenti a dx. Esiti cicatriziali di intervento di plastica ricostruttiva del tendine sovraspinoso di dx Distrettuali manifestazioni artrosiche.”.
Circa il nesso causale, l'ausiliario ha ritenuto che “.. esista una correlazione, quantomeno concausale, tra le patologie poste in diagnosi e l'attività lavorativa. Si ritiene che l'attività lavorativa abbia si esposto il periziando a movimentazione e sollevamento di carichi con sforzi ripetuti, assunzione di posture incongrue degli arti superiori per periodi prolungati, esposizione quotidiana a sollecitazioni intense e prolungate con sovraccarico biomeccanico agli arti superiori.”
6 In ordine alla valutazione del danno, il CTU ha evidenziato, con riferimento alla tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12.07.2000, le voci 223,227,36, attribuendo all'Anchilosi completa dell'articolazione scapoloomerale con arto in posizione favorevole il 5% , agli Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale il 3% ed alla voce Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche l'1%, con una valutazione complessiva del 8%
Pertanto, ha concluso, rispondendo ai quesiti formulati, nel modo seguente: “Il Ricorrente
è affetto dalle infermità denunciate. Le infermità denunciate sono in nesso quantomeno concausale con l'attività lavorativa svolta dall'istante che ha determinato effettiva esposizione a rischio per la sussistenza del necessario nesso di causalità/concausalita' tra mansioni svolte e patologia accertata); Sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000 il danno biologico subito dal ricorrente quale lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ,tenendo presente quanto statuito dall'art.13 D.Lgs.23.02.2000 Cont n°38, e' quantificabile nell'8% con decorrenza dalla denuncia di Il danno Biologico in cumulo con la pregressa tecnopatia già riconosciuta (9%) e' valutabile , evitando la sommatoria algebrica, nel 16 %.”
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, sorretto da adeguata e convincente motivazione e non contestato dalle parti nel termine all'uopo assegnato.
Deve, dunque, ritenersi che il ricorrente abbia dimostrato in maniera sufficiente l'esposizione a rischio, provando, in particolare, la gravosità delle mansioni a cui è stato addetto, soccorrendo, sotto il profilo medico legale, gli accertamenti compiuti dall'ausiliario del Giudice in ordine alla sussistenza e gravità delle lesioni denunciate ed in ordine al nesso causale.
In definitiva sintesi le risultanze della CTU medico legale appaiono corrette e vanno condivise con conseguente accoglimento della domanda.
Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia (Sindrome da conflitto spalla destra) che ha determinato un danno biologico complessivo del 8% a far data dalla domanda, che in cumulo con le pregresse tecnopatie (Mp caso n. 513214394: Ernie discali del tratto l/s - danno biologico riconosciuto nella misura del 9%) conduce ad un valore complessivo del 16% a far data dalla domanda.
7 L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 16%, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. CP_1
147/2022, come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2104/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologia- Sindrome da conflitto spalla destra - che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del 8% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 16%, in forza del cumulo, dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16
L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge;
8 • pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Teramo 23.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci a seguito dell'udienza del 23.09.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'07.04.1960, ivi residente, alla via Littorio n. 22, ed elettivamente domiciliato in Teramo,
Viale Bovio n. 27, presso lo studio dell'Avv. Stefania Dezio (C.F. CodiceFiscale_2
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e Per_2 anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_2 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_3
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“- ritenere e dichiarare la natura professionale della malattia lamentata dal sig.
Parte_1
-accertare e dichiarare, quindi, che dalla patologia medesima derivano a carico del ricorrente postumi invalidanti permanenti, valutabili nella misura complessiva del 10%, o in quella maggiore o diversa che risulterà di giustizia;
-riconoscere, pertanto, in favore del sig. e relativamente al grado di invalidità Parte_1 accertato in corso di causa, il diritto alla costituzione di una rendita o all'indennizzo in capitale del danno biologico, dalla data di proposizione della domanda amministrativa;
- per l'effetto, condannare l' , con sede in Teramo, in persona del suo Legale CP_1 Rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dell'istante la prestazione economica che sarà dovuta alla stessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio.”
Parte resistente:
“nel merito: rigettare la domanda proprosta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , con Parte_3 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 06.11.2024, conveniva in giudizio l' , al CP_1 fine di vedersi accertata la natura professionale della denunciata malattia- Sindrome da conflitto spalla destra - presentata in via amministrativa in data 06.11.2020 (n. 517872624) e non accolta dall' , nonché condannare l' alla liquidazione delle prestazioni di CP_1 CP_1 legge in conseguenza del danno biologico permanente subito nella misura del 10%.
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver svolto per oltre 40 anni (dal 1979 al 2022) l'attività di operaio alle dipendenze della ditta Hatria ex Spea, operante nel settore della produzione di sanitari;
- che, in particolare, dal 1979 al 1993, in qualità di addetto al colaggio, riempiva manualmente stampi in gesso con argilla, acqua e prodotti chimici dal peso variabile tra i 50 ed i 60 kg ciascuno, finalizzati alla produzione di manufatti in ceramica, per poi posizionarli su carrelli costituiti da più ripiani;
- che dal 1994 al 2022, le mansioni prevedevano esclusivamente la movimentazione manuale ed il caricamento dei manufatti (circa 80/100 a turno) dal peso variabile dai 15 ai 60 kg ed il posizionamento degli stessi all'interno di carrelli a due ripiani.;
- che a causa delle predette lavorazioni, svolte in maniera costante e ripetitiva in condizioni di microclima sfavorevole e per le prolungate sollecitazioni, il ricorrente subiva una progressiva limitazione funzionale delle spalle, ed in modo particolare dell'arto superiore
2 destro, giusta relazione del dott. , il quale evidenziava come il Persona_3 Parte_1 nel 2012 era stato sottoposto ad un primo intervento di acromion plastica alla spalla destra e successivamente in data 11.09.2023 presso il presidio ospedaliero Val Vibrata Sant'Omero ad un nuovo intervento in artroscopia per “sinovite, degenerazione e tendinite del CLB, lesione del tendine del sovraspinoso, borsite e conflitto subacriomale” (doc.2 fasc. ric.)
- che avanzata in via amministrativa la domanda per il riconoscimento della malattia professionale, la stessa è stata rigettata dall' per l'inidoneità del rischio lavorativo a CP_1 provocare la denunciata patologia e tale valutazione veniva confermata in sede di opposizione, conclusasi con Collegiale medica discorde.
1.2. In data 14.01.2025 si è costituito in giudizio l' Controparte_1
, resistendo al ricorso del quale ne chiedeva il rigetto, atteso che
[...] dalla documentazione ammnistrativa agli atti, nonché dall'anamnesi lavorativa del ricorrente
(operaio nella produzione di sanitari), risultava esclusa la sussistenza del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, trattandosi di attività soggetta a diversificazione delle mansioni.
L'Istituto, inoltre, ha rilevato che dall'analisi dell'indice OCRA < 7,5, lo stesso risulta al di sotto della soglia di rischio, così come evidenziato nella relazione medica dal Dr.
Persona_4
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale ed all'esito della espletata CTU medico legale è stata rinviata all'udienza del 23.09.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, insistendo nelle conclusioni rassegnate.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità da malattia professionale-– Sindrome da conflitto spalla destra - presentata in via amministrativa in data
06.11.2020 e non accolta dall' . CP_1
In punto di diritto, come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale
n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie CP_1 professionali non specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato
3 addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dall'escussione testimoniale (testi
[...]
, ) e della CTU espletata dal Dott. Tes_1 Testimone_2 Per_5
, nominato con decreto del 14.05.2025 in sostituzione, per mancata accettazione
[...] dell'incarico, del Dott. nominato all'udienza del 25.03.2025. Persona_6
In ordine alle mansioni svolte quale addetto al colaggio, il teste , collega di Tes_1 lavoro del ricorrente per 39-40 anni, nel confermare le circostanze all'uopo articolate in ricorso, ha rappresentato che “cap.3 .. il peso dipendeva dal tipo di prodotti”, mentre riguardo alla movimentazione ed il caricamento dei manufatti ha specificato: “Cap. 4 SI è passato dal lavoro tutto manuale ad un lavoro semi meccanizzato però il lavoro aumentava nel numero dei pezzi da movimentare. Il colaggio era automatico, però poi manualmente dovevano essere aperti gli stampi di gesso e questo veniva fatto manualmente, poi il pezzo veniva rifinito manualmente e poi caricato sui carrelli di vari piani, dal piano terra al 1.30 mt circa a mano, quindi, i pezzi venivano caricati in uno o in due persone, se più pesanti. I pezzi erano sanitari, quindi bidet, lavandini, piatto doccia.”
Infine, sulle modalità esecutive ha rappresentato: “Cap. 6 Si è vero, avevamo dei banchi, con sui sopra gli stampi di gesso. Per chiuderli doveva spingerli, poi dopo la colatura, iniziava la sformatura, cioè aprire gli stampi, e poi la rifinitura. Erano tante fasi di lavoro ma senza sosta, tutte manuali, dall'apertura degli stampi alla rifinitura, fino al posizionamento dei pezzi nei carrelli. I pezzi venivano presi a mano e posti sui carrelli, poi rifinirli che vuol dire avere in mano un attrezzino ed utilizzarlo per la rifinitura secca, sempre con un
4 movimento dall'alto verso il basso. Avevamo secchi di acqua con cui pulire il bordo dei pezzi
e questo lavoro doveva essere fatto velocemente.”
Alla medesima udienza, Di , collega di lavoro del per 38 Testimone_2 Parte_1 anni, nel dichiarare come dal 1994 era diminuito lo sforzo fisico, ha però sottolineato come
“Cap.
4. il lavoro manuale restava, per la lavorazione dei pezzi, cioè la rifinitura, il sollevamento, il posizionamento sui carrelli, che avveniva manualmente. In particolare, la rifinitura avveniva con raschietti e spugne, con capovolgimento del pezzo, e rifinire le sbavature. I pezzi venivano messi sui carrelli a mano, presi dal posto di lavorazione e posizionati sui carrelli a tre piani. Il caricamento dei pezzi faceva parte di una fase del turno di lavoro, comunque tutti i giorni veniva svolto, era un lavoro ripetuto quotidianamente.
Durante l'orario di lavoro c'erano delle fasi lavorative, da svolgere tutte manuali, prima anche la colatura era manuale, mentre poi è stata meccanizzata, ma tutto il resto è rimasto manuale. Ed i pezzi da lavorare erano maggiori, manualmente si facevamo 12 mezzi, con la macchina ne facevamo 40, 60 al giorno, fino a 120 pezzi al giorno”
Riguardo poi l'impiego delle spalle e la tipologia delle lavorazioni effettuate, il teste ha rappresentato: “Cap. 6 Si usavano entrambe le braccia, il pezzo si prendeva con entrambe le braccia, e questa attività di sollevamento veniva svolte quando dovevamo caricare i carrelli, per consegnare i pezzi, se la macchina ad esempio sfornava 10 pezzi durante il tuo turno di lavoro, il movimento di caricamento avveniva in più fasi. Al reparto colaggio negli anni 80 eravamo 60, poi nel 93 si lavorava su tre turni, poi è diminuito il numero dei dipendenti per crisi e riduzione del personale, da ultimo eravamo una ventina. La rifinitura consisteva nel togliere le sbavature con il raschietto e con la spugna, con un movimento circolare o arcato, per tale attività si usava il braccio più comodo, anche se non si era mancini delle volte era necessario usare la mano sinistra, però per lo più si usava la mano in uso per scrivere”.
Dall'istruttoria orale esperita emerge come le attività svolte dal ricorrente in tanti anni di lavoro, hanno implicato, in maniera continua, sforzi ripetuti a carico degli arti superiori, tenimento di posture incongrue e sollecitazioni a carico delle spalle.
Si rileva, altresì, come la costante sollecitazione degli arti superiori sia stata particolarmente gravosa sia nelle operazioni svolte in qualità di colatore attraverso il riempimento, la sfornatura manuale degli stampi in gesso dal peso variabile e il posizionamento dei prodotti sui carrelli, che in qualità di addetto alla movimentazione, resa ancor più faticosa dopo la riduzione del personale che ha costretto il ricorrente ed i colleghi a coprire più turni di lavoro.
5 Inoltre, dopo l'automatizzazione del colaggio, il numero di pezzi da movimentare era aumentato con conseguente aggravio della spalla utilizzata per i lavori.
Trattasi, allora, di malattia professionale inclusa nel D.M. 09/04/2008 (pubblicata sulla
G.U. 21/07/2008 Serie Generali n.169) - Nuova Tabella delle Malattie Professionali in
Industria e in Agricoltura– n.78
78) MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELL'ARTO SUPERIORE:
a) TENDINITE DEL SO (M75.1) d) TENDINITE DEL PO NG
TE (M75.2) Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue.
Sotto il profilo medico legale, invece, il CTU dott. a seguito di disamina Persona_5 dei documenti e degli esami clinici in atti, in particolare:
1- Relazione medica Dott.
[...]
;
2- Lettera Dimissione UOC Ortopedia Ospedale di Sant'Omero del 12.09.2023; 3- Per_3
Referto RM spalla dx del 03.06.2023 Casa di Cura Villa San Marco;
4- referto RM del
20.10.2020 Radiosanit;
5- Referto RM del 11.02.2020 ASL Teramo;
6- Certificato del
18.01.2020 dott. ;
7- Certificato del 12.05.2012 dott. , dopo aver visitato il Per_7 Per_7 periziando in data 29.05.2025 rilevando “• Dolorabilità bilaterale alla palpazione mirata dell'articolazione acromion-claveare (test di cross-body adduction positivo), più intensa sul lato destro (VAS 6/10 vs 3/10). • Limitazione della mobilità attiva della spalla destra, valutata tramite goniometria: o Abduzione: ~80° (vs 160° controlaterale) o Flessione anteriore: ~90°
(vs 170°) o Rotazione esterna con braccio addotto: ~10° (vs 60°) o Rotazione interna (livello vertebrale raggiunto): L5 (vs T8) • Limitazione della mobilità passiva stimata di circa il 25% rispetto ai parametri fisiologici. • Spalla sinistra: modesta ipomobilità percepita esclusivamente ai gradi articolari terminali, non significativamente limitante. Il test (Jobe) positivo a destra, è indicativo di sofferenza della cuffia dei rotatori;
negativo a sinistra.”, ha formulato la seguente diagnosi: “Fenomeni tendinosici spalla dx e sx piu' evidenti a dx. Esiti cicatriziali di intervento di plastica ricostruttiva del tendine sovraspinoso di dx Distrettuali manifestazioni artrosiche.”.
Circa il nesso causale, l'ausiliario ha ritenuto che “.. esista una correlazione, quantomeno concausale, tra le patologie poste in diagnosi e l'attività lavorativa. Si ritiene che l'attività lavorativa abbia si esposto il periziando a movimentazione e sollevamento di carichi con sforzi ripetuti, assunzione di posture incongrue degli arti superiori per periodi prolungati, esposizione quotidiana a sollecitazioni intense e prolungate con sovraccarico biomeccanico agli arti superiori.”
6 In ordine alla valutazione del danno, il CTU ha evidenziato, con riferimento alla tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12.07.2000, le voci 223,227,36, attribuendo all'Anchilosi completa dell'articolazione scapoloomerale con arto in posizione favorevole il 5% , agli Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale il 3% ed alla voce Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche l'1%, con una valutazione complessiva del 8%
Pertanto, ha concluso, rispondendo ai quesiti formulati, nel modo seguente: “Il Ricorrente
è affetto dalle infermità denunciate. Le infermità denunciate sono in nesso quantomeno concausale con l'attività lavorativa svolta dall'istante che ha determinato effettiva esposizione a rischio per la sussistenza del necessario nesso di causalità/concausalita' tra mansioni svolte e patologia accertata); Sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000 il danno biologico subito dal ricorrente quale lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ,tenendo presente quanto statuito dall'art.13 D.Lgs.23.02.2000 Cont n°38, e' quantificabile nell'8% con decorrenza dalla denuncia di Il danno Biologico in cumulo con la pregressa tecnopatia già riconosciuta (9%) e' valutabile , evitando la sommatoria algebrica, nel 16 %.”
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, sorretto da adeguata e convincente motivazione e non contestato dalle parti nel termine all'uopo assegnato.
Deve, dunque, ritenersi che il ricorrente abbia dimostrato in maniera sufficiente l'esposizione a rischio, provando, in particolare, la gravosità delle mansioni a cui è stato addetto, soccorrendo, sotto il profilo medico legale, gli accertamenti compiuti dall'ausiliario del Giudice in ordine alla sussistenza e gravità delle lesioni denunciate ed in ordine al nesso causale.
In definitiva sintesi le risultanze della CTU medico legale appaiono corrette e vanno condivise con conseguente accoglimento della domanda.
Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia (Sindrome da conflitto spalla destra) che ha determinato un danno biologico complessivo del 8% a far data dalla domanda, che in cumulo con le pregresse tecnopatie (Mp caso n. 513214394: Ernie discali del tratto l/s - danno biologico riconosciuto nella misura del 9%) conduce ad un valore complessivo del 16% a far data dalla domanda.
7 L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 16%, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. CP_1
147/2022, come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2104/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologia- Sindrome da conflitto spalla destra - che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del 8% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 16%, in forza del cumulo, dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16
L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge;
8 • pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Teramo 23.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
9