Art. 11.
All' art. 17 della legge 12 ottobre 1883, n. 1640 (testo unico), e' aggiunto il seguente inciso:
L'applicazione del misuratore potra' essere richiesta dagli stessi fabbricanti:
a) Per le distillerie a vapore;
b) Per le fabbriche fornite di lambicchi a fuoco diretto, ma della capacita' complessiva non inferiore a ettolitri 50;
c) Per quelle che distillano vino con apparecchi a colonna quantunque a fuoco diretto.
All' art. 17 della legge 12 ottobre 1883, n. 1640 (testo unico), e' aggiunto il seguente inciso:
L'applicazione del misuratore potra' essere richiesta dagli stessi fabbricanti:
a) Per le distillerie a vapore;
b) Per le fabbriche fornite di lambicchi a fuoco diretto, ma della capacita' complessiva non inferiore a ettolitri 50;
c) Per quelle che distillano vino con apparecchi a colonna quantunque a fuoco diretto.