Articolo 11 della Legge 2 aprile 1886, n. 3754
Articolo 10Articolo 12
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17 aprile 1886
Art. 11.

All' art. 17 della legge 12 ottobre 1883, n. 1640 (testo unico), e' aggiunto il seguente inciso:

L'applicazione del misuratore potra' essere richiesta dagli stessi fabbricanti:

a) Per le distillerie a vapore;

b) Per le fabbriche fornite di lambicchi a fuoco diretto, ma della capacita' complessiva non inferiore a ettolitri 50;

c) Per quelle che distillano vino con apparecchi a colonna quantunque a fuoco diretto.

Entrata in vigore il 17 aprile 1886