TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/10/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 4103/2021 R.G.
UDIENZA 2/10/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione
(ex art. 281-sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 8.05;
- che, alle ore 8.30, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 2/10/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4103, Ruolo Generale
dell'anno 2021, all'udienza del 2/10/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
rappresentata, difesa ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso Avv.ti Giovanna Cipriani e Sandro Sciattella, in forza di procura speciale in atti;
OPPONENTE
E
rappresentata, difesa ed elettivamente _1
domiciliata presso Avv.ti Giuseppe Di Fabio e Melissa Ritarossi, in forza di procura speciale in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la
“concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata
“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
L'intimante a seguito di deposito di ricorso _1 monitorio, aveva richiesto - e poi ottenuto - il decreto ingiuntivo n.
842/2021 del Tribunale di Velletri, per € 77.025,42, oltre interessi fino al saldo e spese, per esposizione debitoria dell'ingiunta Parte_1
derivante dall'esecuzione di lavori edili in subappalto
[...] nell'immobile indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, come risultante dalla documentazione prodotta in fase monitoria.
L'opponente contestava il merito della pretesa Parte_1 per le ragioni dettagliate in ricorso. Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, “(…) nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito residuo della _1
, ridurne l'entità per effetto della compensazione con i
[...] controcrediti vantati dalla (come da Tabella Parte_1 sopra indicata e oltre i costi di fideiussione che risulteranno dovuti
Pagina 3 Dott. Renato Buzi fino alla restituzione della polizza o al rilascio di apposita dichiarazione liberatoria), nonché con quanto risulterà dovuto a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dello spoglio e della condotta sleale dell'opposta, da determinarsi in via equitativa o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia (…)”.
L'intimante , costituendosi, chiedeva il rigetto _1 dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, la causa era istruita con acquisizioni di documenti ed assunzione di prove testimoniali;
all'esito, era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies
c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli,
Pagina 4 Dott. Renato Buzi opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass. 32358/2023,
Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024 e Cass. S.U. 17603/2025).
In via preliminare, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Iniziando dalla prova del credito esatto da in _1 via monitoria, va primariamente mostrato: che “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. 299/2016; v. Cass.
34831/2024); che il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (v. Cass. 3587/2021; Cass. 17956/2024).
Orbene, nel caso di specie, le prove testimoniali assunte (v. deposizioni rese da Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
, hanno confermato come Tes_4 Testimone_5 _1 abbia eseguito, all'interno del cantiere di
[...] Parte_1 in località Colle Oliva di Ciampino, talune opere edili (quelle
[...] indicate nei capitoli ammessi).
Pagina 5 Dott. Renato Buzi Peraltro, gli esiti delle testimonianze non sono bastevoli, perché non è stata fornita prova certa e tranquillante sia delle specifiche lavorazioni (infatti, non è stata dimostrata tipologia ed esatta consistenza delle opere realizzate) sia del rispettivo prezzo (con la precisazione che il corrispettivo non può essere determinato dal giudice ove, come nella specie, difetti prova della entità stessa della prestazione dedotta).
Né può esplicare alcun effetto l'allegata ricognizione di debito operata da (v. doc.
7-9 prodotti da Parte_1 _1
nel fascicolo monitorio), poiché il riconoscimento non costituisce
[...] autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi", che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (così Cass. 20689/2016; v. anche Cass. 25544/2018, Cass.
S.U. 6459/2020, Cass. 26988/2020).
In avanti, oltre a non essere stato provato quanto sopra indicato, manca pure la prova dell'accettazione dell'opera (ex art. 1665 c.c.).
Sul punto, come discorso di carattere generale, va ricordato che, in tema di appalto, l'accettazione dell'opera non si identifica con la presa in consegna della medesima, con la conseguenza che incombe all'appaltatore l'onere di provare che il committente ha accettato l'opera, dopo essere stato invitato e messo in condizione di verificare la buona esecuzione della stessa (v. Cass. 3752/2007). Ebbene, va mostrato che anche tale prova non è stata data. Ancora, va posto in rilievo che le prove proposte non sono tese a dimostrare l'accettazione medesima (e perciò sono irrilevanti ai fini della decisione).
Al riguardo, non varrebbe neanche sostenere che l'esistenza dei lavori e la quantificazione del corrispettivo avrebbe potuto essere accertata a mezzo di C.t.u. Invero, va ricordato che di regola la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione di
Pagina 6 Dott. Renato Buzi un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze;
quindi, il Giudicante ribadisce che la consulenza non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e quindi non può darsi ingresso a tale strumento, qualora serva unicamente a supplire alla deficienza delle allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v. Cass.
24641/2021; Cass. 15774/2018).
Analogamente si torna a ribadire che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del credito azionato, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione della pretesa, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza stessa del lamentato titolo (cfr. Cass.
13515/2022).
Dunque, ex art. 1460 c.c., è legittima, a fronte delle suindicate emergenze istruttorie, l'eccezione sollevata da Parte_1
e, quindi, la pretesa esatta in via monitoria della società
[...] subappaltatrice DI va rigettata, con conseguente _1 revoca del decreto ingiuntivo n. 842/2021 del Tribunale di Velletri.
Passando alla domanda riconvenzionale spiegata da Parte_1
, se ne impone declaratoria di inammissibilità.
[...]
Al riguardo, attesa la possibilità di motivare la sentenza "per relationem" (“La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti né delle modalità espositive (…)”, Cass. 22562/2016; v. anche Cass. 21443/2022), è sufficiente riportare quanto replicato da a pag. 2 della comparsa di costituzione: _1
“(…) Pregiudizialmente si rileva l'inammissibilità e/o l'improponibilità
e/o l'improcedibilità delle domande volte al risarcimento del danno per
Pagina 7 Dott. Renato Buzi effetto dello spoglio del cantiere asseritamente subito da parte della
nonché ai sensi degli artt. 2598 e 2600 c.c. in _1 quanto non connesse necessariamente e oggettivamente con l'oggetto del ricorso per ingiunzione di pagamento, con l'emanato provvedimento monitorio e con la domanda sostanziale sottostante alla richiesta giurisdizionalmente avanzata dalla che pertiene _1 al mancato di pagamento di fatture azionate a seguito del mancato pagamento dei lavori concordati nel contratto di subappalto con la società opponente e regolarmente eseguiti. La richiesta di riconoscimento della violazione delle norme in materia di reintegra nel possesso e delle regole previste in materia di concorrenza sleale pertanto nulla hanno a che vedere con la regolamentazione e lo svolgimento del rapporto di subappalto e l'asserito compimento di atti in tal senso rilevanti non origina dal rapporto di subappalto stesso, potendo eventualmente sussistere anche al di là dello specifico atteggiarsi della fattispecie concreta nonché in ragione della sua corretta esecuzione. Le domande all'uopo svolte attraverso la notificata opposizione risultano sfornite del nesso causale con l'oggetto del giudizio monitorio e pertanto non possono trovare giurisdizionale ingresso nel procedimento proposto attraverso l'opposizione al decreto ingiuntivo per cui è causa (…)”.
Stante origine e natura della controversia, reciproca soccombenza, esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 842/2021 del Tribunale di
Velletri;
2) dichiara l'inammissibilità delle domanda riconvenzionale spiegata da
; Parte_1
3) compensa le spese di lite.
Pagina 8 Dott. Renato Buzi Velletri, 2/10/2025
Il Giudice dott. Renato Buzi
Pagina 9 Dott. Renato Buzi