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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 770/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente CISTERNA ALBERTO MICHELE, Relatore BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2007/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT PAGAMENTO n. 29500259003289718000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010401920/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010401920/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010401920/2014 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B903044/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B903044/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B903044/2014 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato in data 27.02.2025, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520259003289718000, notificata in data 19.02.2025, nonché gli avvisi di accertamento esecutivo n. TD7010401920/2014 e n. TYX01B903044/2014, relativi a IVA, IRPEF e addizionali comunali e regionali IRPEF per gli anni d'imposta 2009 e 2010, per un importo complessivo iscritto a ruolo pari ad € 59.087,26.
Il ricorrente deduceva di non avere mai ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento presupposti e, in ogni caso, eccepiva l'intervenuta prescrizione estintiva delle pretese tributarie, rilevando che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, era decorso il termine prescrizionale, anche tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale che riconduceva a cinque anni il termine di prescrizione dei crediti tributari, in assenza di titolo giudiziale definitivo. Con ulteriore motivo eccepiva la prescrizione quinquennale di sanzioni, interessi ed accessori al tributo, richiamando la giurisprudenza di legittimità che qualificava unitario il termine prescrizionale delle obbligazioni accessorie in difetto di giudicato. Il ricorrente deduceva, altresì, il difetto dei presupposti della riscossione per omessa notifica degli avvisi di accertamento esecutivi e degli atti prodromici, nonché la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 per difetto di motivazione degli atti impugnati e per omessa indicazione dei criteri di calcolo di interessi, sanzioni e somme accessorie.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con controdeduzioni depositate nei termini di legge, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, rilevando che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento unitamente agli avvisi di accertamento presupposti, generati e notificati dall'Amministrazione finanziaria, senza evocare in giudizio l'Ente impositore, con conseguente violazione del contraddittorio e necessità di integrazione dello stesso.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione deduceva che gli avvisi di accertamento risultavano comunque notificati in data 02.10.2014 e 21.10.2014, come indicato nell'intimazione di pagamento e negli estratti di ruolo prodotti, e che la mancata produzione dei relativi referti di notifica era dipesa dalla circostanza che l'Agente della riscossione aveva preso conoscenza degli atti esclusivamente tramite il ruolo trasmesso dall'Ente impositore. L'Agente della riscossione deduceva, inoltre, che il ricorrente aveva presentato istanza di rateizzazione delle somme richieste, con conseguente interruzione della prescrizione, nonché l'operatività delle sospensioni dei termini previste dalla normativa emergenziale connessa all'epidemia da COVID-19.
All'udienza del 27.01.2026 la controversia era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è, in parte, inammissibile e, per altra, parte infondato. Per come dedotto da AdER, pur avendo il ricorrente eccepito la mancata notifica degli avvisi di accertamento esecutivi n. TD7010401920/2014 e n. TYX01B903044/2014, relativi a IVA, IRPEF e addizionali comunali e regionali IRPEF per gli anni d'imposta 2009 e 2010, ha omesso di evocare in giudizio l'Amministrazione finanziaria creditrice in violazione dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e succ. mod.; non sussistendo, pacificamente, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Agente per la riscossione, non compete alla Corte adita provvedere all'integrazione del contraddittorio violato e imposto dalla citata novella normativa. Quanto all'intimazione opposta per il profilo concernente l'ammontare degli interessi pretesi e la prescrizione degli stessi nel termine quinquennale, si rileva in relazione al primo punto che come noto, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 602/73: «Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi» - tali interessi non sono ovviamente calcolati in cartella di pagamento, né lo potrebbero, perché la loro applicazione inizia a decorrere, trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla relativa notifica – si deve in concreto rilevare che «La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo». (Cass. sez. U., 14/07/2022, n. 22281). Alla luce di questi principi deve rilevarsi l'assoluta genericità e apoditticità delle allegazioni del ricorrente che non ha puntualmente contestato i calcoli, le aliquote e le decorrenze indicate dall'Agente per la riscossione, limitandosi a evocare una generica incompletezza. E' vero che «l'obbligo di motivazione della cartella di pagamento non è soddisfatto dalla mera conformità a modelli o schemi fissati in astratto da provvedimenti amministrativi generali o da norme di rango secondario, perché essa non vale, di per sé, a garantire la presenza di tutti gli elementi e i dati indispensabili per la compiuta estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto a cui l'atto si rivolge con la minaccia di un'esecuzione forzata» (Cass. 09/01/2025, n. 560), ma è anche evidente che l'amministrazione può correttamente richiamare i canoni legali da applicare per il calcolo degli interessi che la parte è chiamata a confutare analiticamente o, comunque, in modo apprezzabile in coerenza con il regime vincolato dei motivi di gravame;
in relazione al secondo punto che la mancata chiamata in causa dell'Ente impositore (A.E.) preclude anche l'accertamento dell'eventuale prescrizione degli interessi pretesi e delle sanzioni irrogate che costituiscono parte costitutiva della pretesa azionata dall'Agente per la riscossione. Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art.4 d.m. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, numero delle parti convenute) possono essere liquidate come da dispositivo attestandosi al parametro minimo dei valori tabellari, avuto riguardo alla minima rilevanza delle questioni trattate e al valore della controversia.
P.Q.M.
dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 500,00 oltre accessori di legge ove dovuti.
(firmato digitalmente)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente CISTERNA ALBERTO MICHELE, Relatore BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2007/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT PAGAMENTO n. 29500259003289718000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010401920/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010401920/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010401920/2014 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B903044/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B903044/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01B903044/2014 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato in data 27.02.2025, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520259003289718000, notificata in data 19.02.2025, nonché gli avvisi di accertamento esecutivo n. TD7010401920/2014 e n. TYX01B903044/2014, relativi a IVA, IRPEF e addizionali comunali e regionali IRPEF per gli anni d'imposta 2009 e 2010, per un importo complessivo iscritto a ruolo pari ad € 59.087,26.
Il ricorrente deduceva di non avere mai ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento presupposti e, in ogni caso, eccepiva l'intervenuta prescrizione estintiva delle pretese tributarie, rilevando che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, era decorso il termine prescrizionale, anche tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale che riconduceva a cinque anni il termine di prescrizione dei crediti tributari, in assenza di titolo giudiziale definitivo. Con ulteriore motivo eccepiva la prescrizione quinquennale di sanzioni, interessi ed accessori al tributo, richiamando la giurisprudenza di legittimità che qualificava unitario il termine prescrizionale delle obbligazioni accessorie in difetto di giudicato. Il ricorrente deduceva, altresì, il difetto dei presupposti della riscossione per omessa notifica degli avvisi di accertamento esecutivi e degli atti prodromici, nonché la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 per difetto di motivazione degli atti impugnati e per omessa indicazione dei criteri di calcolo di interessi, sanzioni e somme accessorie.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con controdeduzioni depositate nei termini di legge, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, rilevando che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento unitamente agli avvisi di accertamento presupposti, generati e notificati dall'Amministrazione finanziaria, senza evocare in giudizio l'Ente impositore, con conseguente violazione del contraddittorio e necessità di integrazione dello stesso.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione deduceva che gli avvisi di accertamento risultavano comunque notificati in data 02.10.2014 e 21.10.2014, come indicato nell'intimazione di pagamento e negli estratti di ruolo prodotti, e che la mancata produzione dei relativi referti di notifica era dipesa dalla circostanza che l'Agente della riscossione aveva preso conoscenza degli atti esclusivamente tramite il ruolo trasmesso dall'Ente impositore. L'Agente della riscossione deduceva, inoltre, che il ricorrente aveva presentato istanza di rateizzazione delle somme richieste, con conseguente interruzione della prescrizione, nonché l'operatività delle sospensioni dei termini previste dalla normativa emergenziale connessa all'epidemia da COVID-19.
All'udienza del 27.01.2026 la controversia era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è, in parte, inammissibile e, per altra, parte infondato. Per come dedotto da AdER, pur avendo il ricorrente eccepito la mancata notifica degli avvisi di accertamento esecutivi n. TD7010401920/2014 e n. TYX01B903044/2014, relativi a IVA, IRPEF e addizionali comunali e regionali IRPEF per gli anni d'imposta 2009 e 2010, ha omesso di evocare in giudizio l'Amministrazione finanziaria creditrice in violazione dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e succ. mod.; non sussistendo, pacificamente, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Agente per la riscossione, non compete alla Corte adita provvedere all'integrazione del contraddittorio violato e imposto dalla citata novella normativa. Quanto all'intimazione opposta per il profilo concernente l'ammontare degli interessi pretesi e la prescrizione degli stessi nel termine quinquennale, si rileva in relazione al primo punto che come noto, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 602/73: «Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi» - tali interessi non sono ovviamente calcolati in cartella di pagamento, né lo potrebbero, perché la loro applicazione inizia a decorrere, trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla relativa notifica – si deve in concreto rilevare che «La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo». (Cass. sez. U., 14/07/2022, n. 22281). Alla luce di questi principi deve rilevarsi l'assoluta genericità e apoditticità delle allegazioni del ricorrente che non ha puntualmente contestato i calcoli, le aliquote e le decorrenze indicate dall'Agente per la riscossione, limitandosi a evocare una generica incompletezza. E' vero che «l'obbligo di motivazione della cartella di pagamento non è soddisfatto dalla mera conformità a modelli o schemi fissati in astratto da provvedimenti amministrativi generali o da norme di rango secondario, perché essa non vale, di per sé, a garantire la presenza di tutti gli elementi e i dati indispensabili per la compiuta estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto a cui l'atto si rivolge con la minaccia di un'esecuzione forzata» (Cass. 09/01/2025, n. 560), ma è anche evidente che l'amministrazione può correttamente richiamare i canoni legali da applicare per il calcolo degli interessi che la parte è chiamata a confutare analiticamente o, comunque, in modo apprezzabile in coerenza con il regime vincolato dei motivi di gravame;
in relazione al secondo punto che la mancata chiamata in causa dell'Ente impositore (A.E.) preclude anche l'accertamento dell'eventuale prescrizione degli interessi pretesi e delle sanzioni irrogate che costituiscono parte costitutiva della pretesa azionata dall'Agente per la riscossione. Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art.4 d.m. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, numero delle parti convenute) possono essere liquidate come da dispositivo attestandosi al parametro minimo dei valori tabellari, avuto riguardo alla minima rilevanza delle questioni trattate e al valore della controversia.
P.Q.M.
dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 500,00 oltre accessori di legge ove dovuti.
(firmato digitalmente)