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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/05/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3547 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2023 promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CIBIN DANIEL parte ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
parte resistente contumace
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come in verbale di udienza in data 16/04/2025
pagina 1 di 3 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 18/10/2023 proponeva innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale domanda cumulativa di separazione e scioglimento del ma- trimonio civile contratto tra il ricorrente e a QV Controparte_1
RT (Georgia) in data 22/03/2022, unione dalla quale non nascevano figli.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati nei confronti della resistente, la quale non si costituiva in giudizio.
Con sentenza di questo Tribunale n. 474/2024 del 18/03/2024, resa all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, era pronunciata la separazione persona- le tra i coniugi, dandosi le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudi- zio.
Alla successiva udienza del 16/04/2025 il difensore di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda cumulata di scioglimento del matrimonio, chie- dendo che la causa fosse trattenuta in decisione, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 16/05/2025.
§
La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, che hanno celebrato matrimonio civile il 22/03/2022 in QV
RT (Georgia), vivono separati dal 5/03/2024, data della prima udienza di com- parizione delle parti nel corso del presente giudizio, a cui è seguita la pronuncia da parte del Tribunale di sentenza di separazione, pubblicata in data 18/03/2024.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra i coniugi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono per- tanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, nonché del disinteresse manifestato dalla resistente con la sua scelta di non presenziare e neanche costituirsi nel presente giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricosti-
pagina 2 di 3 tuita.
Considerata la natura necessaria del giudizio e il mancato espletamento di attività istruttoria, nulla si dispone sulle spese.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in QV RT (Georgia) in data 22/03/2022 tra (nato a [...] il Parte_1
22/04/1988) e (nata nella FEDERAZIONE RUSSA Controparte_1
il 28/12/1999), come risulta dall'atto n. 224 – Parte 2 – serie C, Anno 2022 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Parma;
2. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di
Parma per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 16/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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