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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 7505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7505 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 14.10.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 14142/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. CACCIAPUOTI NICOLA, con cui Parte_1
è domiciliata telematicamente ricorrente
e
C/O AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DI NAPOLI, rapp.to e difeso dal Dirigente ROMANOVINCENZO, con cui elett.te domiciliato come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 17.6.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso che veniva assunta dal , ora Controparte_2
, nell'area professionale del personale Controparte_1 amministrativo, tecnico ed ausiliario con profilo di “assistente amministrativo”, con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2011 ed economica dal 07.10.2011, all'esito del positivo superamento del periodo di prova;
che, in sede di ricostruzione di carriera, venivano riconosciuti ai fini giuridici ed economici, 7 anni mesi 10 (dieci) e giorni 24 (ventiquattro), ed ai soli fini economici anni 1 (uno), mesi 10 (dieci) e giorni 24 (ventiquattro), di servizio preruolo prestato presso le scuole e gli istituti statali in qualità di personale ATA a tempo determinato, succedutisi senza sostanziale soluzione di continuità, con corresponsione della retribuzione tabellare della I fascia stipendiale (anni 0-8). giusta decreto n. 222 del 07.05.2015, vistato dalla Controparte_3
, con prot. n. 9900 del 17.07.2015; che alla data di immissione in ruolo,
[...] ossia il 07.10.2011 aveva diritto ad una ricostruzione di carriera che le riconoscesse di aver maturato una anzianità di servizio pari a complessivi anni 9, mesi 9 e giorni 18 ai fini giuridici ed economici utili per l'inserimento nella II fascia stipendiale (09-14 anni); che per effetto della corretta valutazione dell'anzianità di servizio (anni 9, mesi 8 e giorni 18) – in applicazione dell'art. 1 com. 1 lett. B del
D.P.R. n. 122 del 04.03.2013, della L. n. 41 del 19.03.2014, del decreto interministeriale n.1 del 14.01.2011 e del CCNL del comparto scuola del
13.03.2013, per effetto dei quali gli anni 2010 e 2011 sono stati recuperati ai fini della suddetta maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici;
visto il CCNL 7 agosto 2014 relativo al reperimento delle risorse destinate per le finalità di cui all'art. 8 com. 14 del D.L. n. 78/2010 e all'art.4, com. 83 della L.183/2011 ed al recupero dell'utilità ai fini dell'anzianità necessaria alla maturazione degli scatti stipendiali del personale della scuola, per cui il passaggio di fascia previsto al 01.09.2013 slitta al 01.09.2014, le dovrà essere riconosciuta la seguente progressione di carriera: - dal 07.10.2011, con anni 9, mesi 9 e giorni 18 di servizio, la fascia economica 09- 14 per il personale
ATA, profilo di “assistente amministrativo”; - dal 01.12.2017 con anni 15 di servizio, la fascia economica 15-20 per il personale ATA, profilo di “assistente amministrativo”; - dal 01.12.2023, con anni 21 di servizio, la fascia economica
21-27 per il personale ATA, profilo di “assistente amministrativo”.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pieno riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo prestato, sin dalla data di immissione in ruolo;
2) sempre in via principale, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera dell' di Napoli, recante prot. n. Parte_2
222 del 07.05.2015, vistato dalla al n. Parte_3
9900 del 17.05.2015 ed in accoglimento degli elaborati contabili allegati al presente ricorso, dichiarare il diritto della stessa ad ottenere una ricostruzione di carriera nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario con profilo di “assistente amministrativo” che tenga conto di complessivi anni 9, mesi 9
e giorni 18 sin dalla data di immissione in ruolo con inserimento, giusti conteggi allegati, nelle corrette fasce stipendiali (per il personale ATA) di seguito indicate: 09-
14, a far data 07.10.2011; 15-20 a far data 01.12.2017; 21-27, a far data dal
01.12.2023; 28-34 a far data dal 01.12.2030 ovvero a decorrere da una diversa data che l'On.le Giudicante riterrà opportuno anche a seguito di CTU tecnico contabile;
; 3) ordinare all'amministrazione resistente, di provvedere al riconoscimento, sin dalla retrodatazione dell'immissione in ruolo, ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi preruolo prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
4) per l'effetto, condannare il , in Controparte_1 persona del pro-tempore, ad effettuare la corretta valutazione CP_4 dell'anzianità di servizio della ricorrente alla data di immissione in ruolo, sia ai fini della corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale maturata, in virtù degli anni di servizio svolti, così come della maturazione degli scatti di anzianità, sempre dalla data di immissione in ruolo, ovvero, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale ATA assunto a tempo indeterminato;
5) e sempre per l'effetto condannare l'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente del trattamento retributivo dovuto
e delle differenze stipendiali maturate, e pari ad euro 1.426,97, oltre interessi come per legge, o comunque, al pagamento di quell'importo maggiore o minore che l'On.le
Giudicante riterrà di giustizia, anche a seguito di CTU tecnico contabile, qualora i conteggi prodotti siano contestati espressamente da parte resistente;
…con vittoria di spese…”. Cont Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio il chiedendo: “ In via pregiudiziale, dichiararsi la nullità/inammissibilità del ricorso per contraddittorio non integro;
In via principale, rigettare la domanda formulata dal ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto;
In via subordinata, rigettare in parte la domanda formulata dal ricorrente, dichiarando l'intervenuta prescrizione e procedendo alla corretta quantificazione delle differenze retributive, se del caso a mezzo di CTU” .
Preliminarmente, va valutata la legittimazione passiva del . CP_1
Ed invero, è stato ripetutamente affermato che “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. …(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt.
34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n. 889, concernenti: a) l'estensione agli insegnati di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina
e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” [Cass., sez. lav., 7 ottobre
1997, n. 9742; più di recente, Cass., sez. lav., 21 marzo 2011, n. 6372].
La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche è, in definitiva, estranea all'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal d.P.R. n° 275/99, ambito relativo all'utilizzo delle risorse umane ai fini dell'efficacia ed efficienza del servizio scolastico ed alla libera programmazione di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento ai fini della realizzazione della cd. offerta formativa (cioè degli interventi di educazione, formazione e istruzione). In materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico, quindi, i Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche devono qualificarsi come organi del , come tali deputati Controparte_6 al compimento di atti esterni da imputarsi - ai fini della responsabilità - al medesimo in virtù del principio generale dell'immedesimazione CP_1 organica.
Quanto all'Istituto scolastico, esso va configurato come struttura interna all'amministrazione, essendo dotata di funzioni di sovrintendenza generale istituzionalmente proprie nell'ambito dell'area territoriale di competenza.
In definitiva, l' costituisce organo periferico del Controparte_7 [...]
, privo di legittimazione separata. Controparte_6
Va, pertanto, affermata la legittimazione passiva del . CP_8
Cont Sempre, in via preliminare, va parzialmente accolta l'eccezione sollevata dal , così come riconosciuta dalla stessa ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate l'1.10.2025, per cui essa stessa rinunciava alle differenze retributive maturate nel periodo anteriore al quinquennio precedente la notifica del ricorso, ricalcolando le pretese economiche in euro 1.156,97, somma, tra l'altro, non Cont contestata dal .
Passando, a questo punto, all'esame del merito della domanda, essa può ritenersi fondata e, come tale, può essere accolta per le ragioni – sostanzialmente analoghe a quelle già espresse da questo giudice in varie precedenti decisioni - che sono state, di recente, anche confermate dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 31150/2019.
Parte ricorrente lamenta l'illegittimità del decreto di ricostruzione della propria carriera scolastica di cui chiede, incidenter tantum, la disapplicazione per la parte in cui dispone le modalità di calcolo del punteggio per il servizio pre-ruolo prestato non tenendo conto della Direttiva 199/70/CE del 28/6/1999 ai fini dell'equiparazione del servizio pre-ruolo al servizio di ruolo, declassandone il contenuto ed il valore, nell'attribuire un punteggio ridotto per il servizio pre-ruolo ovvero per chi è stato costretto a svolgere un lungo periodo di precariato come la ricorrente.
Sotto il profilo prettamente normativo va detto che già con il D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576 del 1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che "Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo".
La disposizione era stata modificata dapprima dal D.P.R. n. 420 del 1974, art. 23
e, poi, dalla L. n. 463 del 1978, secondo cui "Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica del D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 9, convertito con modificazioni nella L. 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici".
Con il D.Lgs. n. 297 del 1994, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 569, che testualmente dispone "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore
è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili".
Il successivo art. 570, aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569
è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo". Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del D.Lgs. n. 297 del 1994, sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.".
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del D.Lgs., le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dal D.Lgs. n. 165 del
2001, artt. 2 e 40, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che "Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4".
Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che "Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.".
Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8, ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione "l'art. 66, commi 6 e 7, del
CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)" ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g n. 8) del CCNL
29.11.2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione perchè, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anzichè direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 676 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al D.L. n. 370 del 1970, "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sè il rinvio agli artt. 569 e 570 del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del Decreto Legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Occorre, ancora, evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del D.L. n. 370 del 1970, menziona espressamente anche il D.P.R.
n. 399 del 1988, art. 4, che, per quel che rileva in questa sede, prevede che "Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".
Ciò posto, la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto
Legislativo dedica al personale docente perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento, il servizio utile è solo quello " effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
E', poi, utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale e, pertanto, risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
Ciò posto, la norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che è stato analizzato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo.
In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico perchè quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal
T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
Tanto premesso in termini generali, va, a questo punto, evidenziato che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr.
Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 AD TA punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
Ciò premesso, va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz
Arostegui; 11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, 5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos), Persona_1 la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario che anche in dette pronunce ha ribadito i principi, già in precedenza affermati, sulla base dei quali la Suprema Corte di Cassazione ha, poi, risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016
e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n.
7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-
307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 AD TA); Persona_2
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n.
5 del Trattato (oggi 153 n. 5) "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16,
Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di
Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
Ribadendo, pertanto, in proposito, quanto sancito nella già citata pronuncia della suprema Corte di Cassazione ( cfr. Cass. 28.11.2019 n. 31150), i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17,
con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Per_3
Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del
1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".
E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal governo italiano che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, come integrato dalla L. n. 124 del 1999 nonchè sulla necessità di raggiungere "un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso" (punto 51).
Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva
"gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale", obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità "fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio".
In definitiva, ad avviso del Tribunale, la lettura della pronuncia deve essere complessiva per cui va, in questa sede, rimarcata la non decisività della diversa forma di reclutamento e la necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" sicchè la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza, nel caso concreto, delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato italiano per giustificare la disparità di trattamento.
Ciò posto, va, a questo punto, rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di
Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia".
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Tribunale ribadisce, pertanto, l'orientamento in base al quale non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018 è ferma nel ritenere che la Per_3 giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
Nel caso di specie, la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL
1995). Nè la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee in relazione alle quali, a quanto sopra già evidenziato, si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto precedentemente in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una "finalità legittima di politica sociale" nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter).
Ciò posto, una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, va, pertanto, disapplicata la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, AD TA punti da 49 a 56).
In definitiva, l'articolo 569 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) dà vita ad una palese disparità di trattamento tra personale amministrativo, tecnico ed ausiliario assunto con contratto a tempo determinato (pre-ruolo in questo caso) e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario assunto a tempo indeterminato (immesso in ruolo).
Questa disparità di trattamento è, però, illegittima poiché, nei periodi lavorati, la posizione del personale precario è del tutto equiparabile a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato e per la Corte dell'Unione la clausola 4.1 osta all'introduzione d'una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e del datore di lavoro interessato.
La sussistenza di una siffatta statuizione fa cessare l'obbligo di rinvio pregiudiziale per un caso analogo;
la sua portata interpretativa ha, per sua natura, effetti vincolanti nell'ordinamento degli Stati membri [tra le altre, Cass., sez. 28 aprile
2004, n. 8135]; è quanto si può ormai desumere anche dall'art. 104, par. 3, reg. proc. della Corte dell'Unione, nel testo consolidato al 13.4.2010: “Qualora una questione pregiudiziale sia identica ad una questione sulla quale la Corte ha già statuito, o qualora la soluzione di tale questione possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l'avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata contenente riferimento alla precedente sentenza o alla giurisprudenza pertinente”.
La decisione esaminata impedisce, dunque, di ravvisare nelle fonti legislative o collettive nazionali ragione sufficiente per derogare al divieto di discriminazione nei confronti della ricorrente in quanto titolare di contratto a tempo determinato.
Secondo la tesi contraria a quella di parte ricorrente la ratio del diverso trattamento giuridico ed economico è da ravvisarsi nella sua appartenenza al personale non di ruolo. Ma la specificità del sistema di reclutamento e di assegnazione delle supplenze per questa categoria di lavoratori non ha correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell'anzianità di fatto maturata (cfr. gli artt. 399 segg. t.u., come modificato ex l.
124/99, e 4 della stessa l. 124/99). Non vi sono ostacoli razionali alla possibilità di ricostruire la carriera intera del personale assunto ripetutamente a termine tenendo conto dei rapporti pregressi e determinando la retribuzione allo stesso modo di quanto avviene per il personale a tempo indeterminato.
Si impone, pertanto, una lettura della disciplina nazionale conforme alla norma europea così come interpretata dalla Corte di giustizia per assicurarne la piena efficacia nella risoluzione della presente controversia (cfr. già, tra le altre, Corte giust. 10 aprile 1984, c-14/83, Van Colson e 13 novembre 1990, c- Per_4
106/89, MA e, più di recente, 4 luglio 2006, c-212/04, e altri). Per_5
Tutti i servizi non di ruolo danno, quindi, diritto alla medesima progressione professionale ed economica riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale assunto a tempo indeterminato in quanto, da un lato, la clausola 4 par. 1 della
Direttiva 1999/70/CE costituisce norma ad applicazione diretta e, dall'altro, nel concetto di “condizioni d'impegno” devono essere ricomprese anche le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore.
In applicazione di quanto sovra esposto, va, pertanto, ritenuto che la normativa applicata dal resistente nella ricostruzione della carriera dell'istante sia CP_1 in contrasto con i principi dinanzi richiamati.
L'applicazione di tale disciplina normativa, infatti, determinerebbe una ricostruzione di carriera basata sul riconoscimento solo parziale del servizio pre- ruolo con ovvie conseguenze di rallentamento della progressione stipendiale del tutto ingiustificate alla luce del principio di parità di trattamento tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato e prive di ragioni oggettive.
Secondo la giurisprudenza comunitaria, infatti, nella nozione di ragioni oggettive non rientra la possibilità che tale differenza di trattamento sia prevista da una norma interna generale ed astratta quale una legge o un contratto collettivo.
La locuzione richiamata dalla direttiva “richiede, al contrario, che la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguano il rapporto di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui si iscrive ed in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria” (sent. del 13/9/2007 Persona_6
§§57-58).
Pertanto, applicando tale ragionamento alla presente fattispecie, va rimarcata la mancanza di ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diversificato per gli appartenenti al personale ATA avendo costoro svolto il servizio pre-ruolo con gli stessi requisiti soggettivi del personale di ruolo.
Alla stregua di quanto sovra esposto, va, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente all'immediato riconoscimento come servizio di ruolo, sia a fini giuridici che economici, del servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato.
Ed, infatti, se il servizio pre-ruolo vale ai fini giuridici ed economici come quello di ruolo, non può il medesimo servizio, equiparato come mansioni e stipendi, essere, poi, discriminato al momento della ricostruzione della carriera del dipendente con la conseguente illegittimità della modalità di calcolo disposta dal Dirigente
Scolastico. In definitiva, la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo, a fini giuridici ed economici comporta una patente violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (di cui al combinato disposto degli “artt. 3 e
36 Cost.) nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 DLgs n. 368/01 e art. 45, comma 2, DLgs “165/01”.
E nel panorama normativo italiano non possono esservi fonti normative (o pattizie) che, in assenza di esplicite ragioni oggettive, limitino il diritto dei lavoratori pubblici a tempo determinato a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato.
Pertanto, il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della
Pubblica Amministrazione non è conforme ai suddetti requisiti e non può, dunque, configurare una ragione oggettiva in quanto non basta una qualsiasi disciplina di legge a determinare una valida deroga all'Accordo Quadro ma è necessaria una disciplina che individui ragioni oggettive atte, per quanto qui interessa, a giustificare un diverso trattamento giuridico ed economico.
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto, previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con la direttiva 1999/70/CE, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad ottenere una ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di tutti gli anni di servizio pre-ruolo prestati con la conseguente condanna del convenuto a riconoscere, in suo favore, il CP_1 servizio pre-ruolo prestato e, quindi, a collocarla nella posizione stipendiale maturata in seguito al servizio pregresso svolto, cumulando al servizio di ruolo il servizio pre-ruolo e con la conseguente condanna del convenuto a CP_1 corrisponderle la differenza tra quanto percepito e quanto avrebbero avuto diritto di percepire con il riconoscimento originario degli anni di servizio pre-ruolo ed al pagamento, in suo favore, di tutte le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione stipendiale di competenza, per l'importo pari ad €
1.156,97, oltre accessori di legge.
In proposito si ritiene di aderire al riconteggio così come formulato dalla parte ricorrente, detratto il periodo prescritto, perché esente da vizi di qualsivoglia genere e non oggetto di contestazione da parte del resistente. CP_1
Per quanto riguarda, infatti, il calcolo di quanto effettivamente spettante alla ricorrente, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 18/02/2011, n. 4051; in senso conforme cfr.: Cass. 19 gennaio
2006 n. 945; Cass. 10 giugno 2003 n. 9285).
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
a) in accoglimento della domanda giudiziale, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera dell'Istituto Tecnico Industriale “ ” Parte_2 di Napoli, recante prot. n. 222 del 07.05.2015, vistato dalla
[...] al n. 9900 del 17.05.2015, dichiara il diritto Parte_3 della ricorrente ad ottenere una ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di tutti gli anni di servizio pre-ruolo prestati (anni 9, mesi 9 e giorni 18 sin dalla data di immissione in ruolo), con la conseguente condanna del convenuto a CP_1 riconoscere, in suo favore, il servizio pre-ruolo prestato e, quindi, a collocarla nella posizione stipendiale maturata in seguito al servizio pregresso svolto, cumulando al servizio di ruolo il servizio pre-ruolo e con la conseguente condanna del convenuto a corrisponderle la CP_1 differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe avuto diritto di percepire con il riconoscimento originario degli anni di servizio pre-ruolo ed al pagamento, in suo favore, di tutte le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione stipendiale di competenza, per l'importo pari ad € 1.156,97, oltre accessori di legge;
b) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali che CP_5 liquida in complessivi euro 532,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 21/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 14.10.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 14142/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. CACCIAPUOTI NICOLA, con cui Parte_1
è domiciliata telematicamente ricorrente
e
C/O AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DI NAPOLI, rapp.to e difeso dal Dirigente ROMANOVINCENZO, con cui elett.te domiciliato come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 17.6.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso che veniva assunta dal , ora Controparte_2
, nell'area professionale del personale Controparte_1 amministrativo, tecnico ed ausiliario con profilo di “assistente amministrativo”, con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2011 ed economica dal 07.10.2011, all'esito del positivo superamento del periodo di prova;
che, in sede di ricostruzione di carriera, venivano riconosciuti ai fini giuridici ed economici, 7 anni mesi 10 (dieci) e giorni 24 (ventiquattro), ed ai soli fini economici anni 1 (uno), mesi 10 (dieci) e giorni 24 (ventiquattro), di servizio preruolo prestato presso le scuole e gli istituti statali in qualità di personale ATA a tempo determinato, succedutisi senza sostanziale soluzione di continuità, con corresponsione della retribuzione tabellare della I fascia stipendiale (anni 0-8). giusta decreto n. 222 del 07.05.2015, vistato dalla Controparte_3
, con prot. n. 9900 del 17.07.2015; che alla data di immissione in ruolo,
[...] ossia il 07.10.2011 aveva diritto ad una ricostruzione di carriera che le riconoscesse di aver maturato una anzianità di servizio pari a complessivi anni 9, mesi 9 e giorni 18 ai fini giuridici ed economici utili per l'inserimento nella II fascia stipendiale (09-14 anni); che per effetto della corretta valutazione dell'anzianità di servizio (anni 9, mesi 8 e giorni 18) – in applicazione dell'art. 1 com. 1 lett. B del
D.P.R. n. 122 del 04.03.2013, della L. n. 41 del 19.03.2014, del decreto interministeriale n.1 del 14.01.2011 e del CCNL del comparto scuola del
13.03.2013, per effetto dei quali gli anni 2010 e 2011 sono stati recuperati ai fini della suddetta maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici;
visto il CCNL 7 agosto 2014 relativo al reperimento delle risorse destinate per le finalità di cui all'art. 8 com. 14 del D.L. n. 78/2010 e all'art.4, com. 83 della L.183/2011 ed al recupero dell'utilità ai fini dell'anzianità necessaria alla maturazione degli scatti stipendiali del personale della scuola, per cui il passaggio di fascia previsto al 01.09.2013 slitta al 01.09.2014, le dovrà essere riconosciuta la seguente progressione di carriera: - dal 07.10.2011, con anni 9, mesi 9 e giorni 18 di servizio, la fascia economica 09- 14 per il personale
ATA, profilo di “assistente amministrativo”; - dal 01.12.2017 con anni 15 di servizio, la fascia economica 15-20 per il personale ATA, profilo di “assistente amministrativo”; - dal 01.12.2023, con anni 21 di servizio, la fascia economica
21-27 per il personale ATA, profilo di “assistente amministrativo”.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pieno riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo prestato, sin dalla data di immissione in ruolo;
2) sempre in via principale, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera dell' di Napoli, recante prot. n. Parte_2
222 del 07.05.2015, vistato dalla al n. Parte_3
9900 del 17.05.2015 ed in accoglimento degli elaborati contabili allegati al presente ricorso, dichiarare il diritto della stessa ad ottenere una ricostruzione di carriera nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario con profilo di “assistente amministrativo” che tenga conto di complessivi anni 9, mesi 9
e giorni 18 sin dalla data di immissione in ruolo con inserimento, giusti conteggi allegati, nelle corrette fasce stipendiali (per il personale ATA) di seguito indicate: 09-
14, a far data 07.10.2011; 15-20 a far data 01.12.2017; 21-27, a far data dal
01.12.2023; 28-34 a far data dal 01.12.2030 ovvero a decorrere da una diversa data che l'On.le Giudicante riterrà opportuno anche a seguito di CTU tecnico contabile;
; 3) ordinare all'amministrazione resistente, di provvedere al riconoscimento, sin dalla retrodatazione dell'immissione in ruolo, ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi preruolo prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
4) per l'effetto, condannare il , in Controparte_1 persona del pro-tempore, ad effettuare la corretta valutazione CP_4 dell'anzianità di servizio della ricorrente alla data di immissione in ruolo, sia ai fini della corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale maturata, in virtù degli anni di servizio svolti, così come della maturazione degli scatti di anzianità, sempre dalla data di immissione in ruolo, ovvero, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale ATA assunto a tempo indeterminato;
5) e sempre per l'effetto condannare l'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente del trattamento retributivo dovuto
e delle differenze stipendiali maturate, e pari ad euro 1.426,97, oltre interessi come per legge, o comunque, al pagamento di quell'importo maggiore o minore che l'On.le
Giudicante riterrà di giustizia, anche a seguito di CTU tecnico contabile, qualora i conteggi prodotti siano contestati espressamente da parte resistente;
…con vittoria di spese…”. Cont Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio il chiedendo: “ In via pregiudiziale, dichiararsi la nullità/inammissibilità del ricorso per contraddittorio non integro;
In via principale, rigettare la domanda formulata dal ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto;
In via subordinata, rigettare in parte la domanda formulata dal ricorrente, dichiarando l'intervenuta prescrizione e procedendo alla corretta quantificazione delle differenze retributive, se del caso a mezzo di CTU” .
Preliminarmente, va valutata la legittimazione passiva del . CP_1
Ed invero, è stato ripetutamente affermato che “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. …(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt.
34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n. 889, concernenti: a) l'estensione agli insegnati di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina
e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” [Cass., sez. lav., 7 ottobre
1997, n. 9742; più di recente, Cass., sez. lav., 21 marzo 2011, n. 6372].
La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche è, in definitiva, estranea all'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal d.P.R. n° 275/99, ambito relativo all'utilizzo delle risorse umane ai fini dell'efficacia ed efficienza del servizio scolastico ed alla libera programmazione di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento ai fini della realizzazione della cd. offerta formativa (cioè degli interventi di educazione, formazione e istruzione). In materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico, quindi, i Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche devono qualificarsi come organi del , come tali deputati Controparte_6 al compimento di atti esterni da imputarsi - ai fini della responsabilità - al medesimo in virtù del principio generale dell'immedesimazione CP_1 organica.
Quanto all'Istituto scolastico, esso va configurato come struttura interna all'amministrazione, essendo dotata di funzioni di sovrintendenza generale istituzionalmente proprie nell'ambito dell'area territoriale di competenza.
In definitiva, l' costituisce organo periferico del Controparte_7 [...]
, privo di legittimazione separata. Controparte_6
Va, pertanto, affermata la legittimazione passiva del . CP_8
Cont Sempre, in via preliminare, va parzialmente accolta l'eccezione sollevata dal , così come riconosciuta dalla stessa ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate l'1.10.2025, per cui essa stessa rinunciava alle differenze retributive maturate nel periodo anteriore al quinquennio precedente la notifica del ricorso, ricalcolando le pretese economiche in euro 1.156,97, somma, tra l'altro, non Cont contestata dal .
Passando, a questo punto, all'esame del merito della domanda, essa può ritenersi fondata e, come tale, può essere accolta per le ragioni – sostanzialmente analoghe a quelle già espresse da questo giudice in varie precedenti decisioni - che sono state, di recente, anche confermate dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 31150/2019.
Parte ricorrente lamenta l'illegittimità del decreto di ricostruzione della propria carriera scolastica di cui chiede, incidenter tantum, la disapplicazione per la parte in cui dispone le modalità di calcolo del punteggio per il servizio pre-ruolo prestato non tenendo conto della Direttiva 199/70/CE del 28/6/1999 ai fini dell'equiparazione del servizio pre-ruolo al servizio di ruolo, declassandone il contenuto ed il valore, nell'attribuire un punteggio ridotto per il servizio pre-ruolo ovvero per chi è stato costretto a svolgere un lungo periodo di precariato come la ricorrente.
Sotto il profilo prettamente normativo va detto che già con il D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576 del 1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che "Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo".
La disposizione era stata modificata dapprima dal D.P.R. n. 420 del 1974, art. 23
e, poi, dalla L. n. 463 del 1978, secondo cui "Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica del D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 9, convertito con modificazioni nella L. 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici".
Con il D.Lgs. n. 297 del 1994, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 569, che testualmente dispone "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore
è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili".
Il successivo art. 570, aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569
è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo". Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del D.Lgs. n. 297 del 1994, sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.".
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del D.Lgs., le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dal D.Lgs. n. 165 del
2001, artt. 2 e 40, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che "Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4".
Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che "Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.".
Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8, ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione "l'art. 66, commi 6 e 7, del
CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)" ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g n. 8) del CCNL
29.11.2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione perchè, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anzichè direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 676 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al D.L. n. 370 del 1970, "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sè il rinvio agli artt. 569 e 570 del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del Decreto Legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Occorre, ancora, evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del D.L. n. 370 del 1970, menziona espressamente anche il D.P.R.
n. 399 del 1988, art. 4, che, per quel che rileva in questa sede, prevede che "Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".
Ciò posto, la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto
Legislativo dedica al personale docente perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento, il servizio utile è solo quello " effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
E', poi, utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale e, pertanto, risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
Ciò posto, la norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che è stato analizzato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo.
In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico perchè quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal
T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
Tanto premesso in termini generali, va, a questo punto, evidenziato che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr.
Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 AD TA punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
Ciò premesso, va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz
Arostegui; 11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, 5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos), Persona_1 la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario che anche in dette pronunce ha ribadito i principi, già in precedenza affermati, sulla base dei quali la Suprema Corte di Cassazione ha, poi, risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016
e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n.
7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-
307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 AD TA); Persona_2
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n.
5 del Trattato (oggi 153 n. 5) "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16,
Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di
Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
Ribadendo, pertanto, in proposito, quanto sancito nella già citata pronuncia della suprema Corte di Cassazione ( cfr. Cass. 28.11.2019 n. 31150), i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17,
con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Per_3
Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del
1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".
E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal governo italiano che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, come integrato dalla L. n. 124 del 1999 nonchè sulla necessità di raggiungere "un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso" (punto 51).
Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva
"gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale", obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità "fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio".
In definitiva, ad avviso del Tribunale, la lettura della pronuncia deve essere complessiva per cui va, in questa sede, rimarcata la non decisività della diversa forma di reclutamento e la necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" sicchè la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza, nel caso concreto, delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato italiano per giustificare la disparità di trattamento.
Ciò posto, va, a questo punto, rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di
Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia".
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Tribunale ribadisce, pertanto, l'orientamento in base al quale non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018 è ferma nel ritenere che la Per_3 giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
Nel caso di specie, la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL
1995). Nè la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee in relazione alle quali, a quanto sopra già evidenziato, si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto precedentemente in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una "finalità legittima di politica sociale" nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter).
Ciò posto, una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, va, pertanto, disapplicata la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, AD TA punti da 49 a 56).
In definitiva, l'articolo 569 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) dà vita ad una palese disparità di trattamento tra personale amministrativo, tecnico ed ausiliario assunto con contratto a tempo determinato (pre-ruolo in questo caso) e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario assunto a tempo indeterminato (immesso in ruolo).
Questa disparità di trattamento è, però, illegittima poiché, nei periodi lavorati, la posizione del personale precario è del tutto equiparabile a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato e per la Corte dell'Unione la clausola 4.1 osta all'introduzione d'una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e del datore di lavoro interessato.
La sussistenza di una siffatta statuizione fa cessare l'obbligo di rinvio pregiudiziale per un caso analogo;
la sua portata interpretativa ha, per sua natura, effetti vincolanti nell'ordinamento degli Stati membri [tra le altre, Cass., sez. 28 aprile
2004, n. 8135]; è quanto si può ormai desumere anche dall'art. 104, par. 3, reg. proc. della Corte dell'Unione, nel testo consolidato al 13.4.2010: “Qualora una questione pregiudiziale sia identica ad una questione sulla quale la Corte ha già statuito, o qualora la soluzione di tale questione possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l'avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata contenente riferimento alla precedente sentenza o alla giurisprudenza pertinente”.
La decisione esaminata impedisce, dunque, di ravvisare nelle fonti legislative o collettive nazionali ragione sufficiente per derogare al divieto di discriminazione nei confronti della ricorrente in quanto titolare di contratto a tempo determinato.
Secondo la tesi contraria a quella di parte ricorrente la ratio del diverso trattamento giuridico ed economico è da ravvisarsi nella sua appartenenza al personale non di ruolo. Ma la specificità del sistema di reclutamento e di assegnazione delle supplenze per questa categoria di lavoratori non ha correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell'anzianità di fatto maturata (cfr. gli artt. 399 segg. t.u., come modificato ex l.
124/99, e 4 della stessa l. 124/99). Non vi sono ostacoli razionali alla possibilità di ricostruire la carriera intera del personale assunto ripetutamente a termine tenendo conto dei rapporti pregressi e determinando la retribuzione allo stesso modo di quanto avviene per il personale a tempo indeterminato.
Si impone, pertanto, una lettura della disciplina nazionale conforme alla norma europea così come interpretata dalla Corte di giustizia per assicurarne la piena efficacia nella risoluzione della presente controversia (cfr. già, tra le altre, Corte giust. 10 aprile 1984, c-14/83, Van Colson e 13 novembre 1990, c- Per_4
106/89, MA e, più di recente, 4 luglio 2006, c-212/04, e altri). Per_5
Tutti i servizi non di ruolo danno, quindi, diritto alla medesima progressione professionale ed economica riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale assunto a tempo indeterminato in quanto, da un lato, la clausola 4 par. 1 della
Direttiva 1999/70/CE costituisce norma ad applicazione diretta e, dall'altro, nel concetto di “condizioni d'impegno” devono essere ricomprese anche le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore.
In applicazione di quanto sovra esposto, va, pertanto, ritenuto che la normativa applicata dal resistente nella ricostruzione della carriera dell'istante sia CP_1 in contrasto con i principi dinanzi richiamati.
L'applicazione di tale disciplina normativa, infatti, determinerebbe una ricostruzione di carriera basata sul riconoscimento solo parziale del servizio pre- ruolo con ovvie conseguenze di rallentamento della progressione stipendiale del tutto ingiustificate alla luce del principio di parità di trattamento tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato e prive di ragioni oggettive.
Secondo la giurisprudenza comunitaria, infatti, nella nozione di ragioni oggettive non rientra la possibilità che tale differenza di trattamento sia prevista da una norma interna generale ed astratta quale una legge o un contratto collettivo.
La locuzione richiamata dalla direttiva “richiede, al contrario, che la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguano il rapporto di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui si iscrive ed in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria” (sent. del 13/9/2007 Persona_6
§§57-58).
Pertanto, applicando tale ragionamento alla presente fattispecie, va rimarcata la mancanza di ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diversificato per gli appartenenti al personale ATA avendo costoro svolto il servizio pre-ruolo con gli stessi requisiti soggettivi del personale di ruolo.
Alla stregua di quanto sovra esposto, va, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente all'immediato riconoscimento come servizio di ruolo, sia a fini giuridici che economici, del servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato.
Ed, infatti, se il servizio pre-ruolo vale ai fini giuridici ed economici come quello di ruolo, non può il medesimo servizio, equiparato come mansioni e stipendi, essere, poi, discriminato al momento della ricostruzione della carriera del dipendente con la conseguente illegittimità della modalità di calcolo disposta dal Dirigente
Scolastico. In definitiva, la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo, a fini giuridici ed economici comporta una patente violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (di cui al combinato disposto degli “artt. 3 e
36 Cost.) nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 DLgs n. 368/01 e art. 45, comma 2, DLgs “165/01”.
E nel panorama normativo italiano non possono esservi fonti normative (o pattizie) che, in assenza di esplicite ragioni oggettive, limitino il diritto dei lavoratori pubblici a tempo determinato a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato.
Pertanto, il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della
Pubblica Amministrazione non è conforme ai suddetti requisiti e non può, dunque, configurare una ragione oggettiva in quanto non basta una qualsiasi disciplina di legge a determinare una valida deroga all'Accordo Quadro ma è necessaria una disciplina che individui ragioni oggettive atte, per quanto qui interessa, a giustificare un diverso trattamento giuridico ed economico.
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto, previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con la direttiva 1999/70/CE, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad ottenere una ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di tutti gli anni di servizio pre-ruolo prestati con la conseguente condanna del convenuto a riconoscere, in suo favore, il CP_1 servizio pre-ruolo prestato e, quindi, a collocarla nella posizione stipendiale maturata in seguito al servizio pregresso svolto, cumulando al servizio di ruolo il servizio pre-ruolo e con la conseguente condanna del convenuto a CP_1 corrisponderle la differenza tra quanto percepito e quanto avrebbero avuto diritto di percepire con il riconoscimento originario degli anni di servizio pre-ruolo ed al pagamento, in suo favore, di tutte le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione stipendiale di competenza, per l'importo pari ad €
1.156,97, oltre accessori di legge.
In proposito si ritiene di aderire al riconteggio così come formulato dalla parte ricorrente, detratto il periodo prescritto, perché esente da vizi di qualsivoglia genere e non oggetto di contestazione da parte del resistente. CP_1
Per quanto riguarda, infatti, il calcolo di quanto effettivamente spettante alla ricorrente, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 18/02/2011, n. 4051; in senso conforme cfr.: Cass. 19 gennaio
2006 n. 945; Cass. 10 giugno 2003 n. 9285).
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
a) in accoglimento della domanda giudiziale, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera dell'Istituto Tecnico Industriale “ ” Parte_2 di Napoli, recante prot. n. 222 del 07.05.2015, vistato dalla
[...] al n. 9900 del 17.05.2015, dichiara il diritto Parte_3 della ricorrente ad ottenere una ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di tutti gli anni di servizio pre-ruolo prestati (anni 9, mesi 9 e giorni 18 sin dalla data di immissione in ruolo), con la conseguente condanna del convenuto a CP_1 riconoscere, in suo favore, il servizio pre-ruolo prestato e, quindi, a collocarla nella posizione stipendiale maturata in seguito al servizio pregresso svolto, cumulando al servizio di ruolo il servizio pre-ruolo e con la conseguente condanna del convenuto a corrisponderle la CP_1 differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe avuto diritto di percepire con il riconoscimento originario degli anni di servizio pre-ruolo ed al pagamento, in suo favore, di tutte le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione stipendiale di competenza, per l'importo pari ad € 1.156,97, oltre accessori di legge;
b) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali che CP_5 liquida in complessivi euro 532,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 21/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo