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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 2544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2544 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR NA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/05/2025 del TRIBUNALE di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lettefeefitte le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 2544 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 16/10/2025 Letta la requisitoria del dott. Valentina Manuali, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato le richieste, formulate nell'interesse di RO AI, in via cautelare, della sospensione immediata dell'esecuzione, e, in via principale, di accertamento e di dichiarazione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., di non esecutività della sentenza n. 1926/2024 emessa dal Tribunale di Pescara in composizione collegiale in data 12/12/2024. 2. Avverso tale ordinanza AI, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, deducendo che la declaratoria di irrevocabilità della suddetta sentenza è frutto di un errore di cancelleria che non ha considerato lo status di assente dell'imputato. Lamenta che l'ordinanza, nel ritenere che il termine per l'appello fosse scaduto, fa confusione perché fa riferimento ad una richiesta di rito abbreviato, mentre, come anche precisato con memoria difensiva depositata per l'udienza, AI, assente a tutte le udienze (tanto da essere dichiarato in tutti i verbali assente), si era limitato a rilasciare procura speciale, ma la sua difesa non aveva formulato alcuna richiesta di rito alternativo, per cui, diversamente da quanto assunto, l'imputato non poteva essere considerato presente. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, previa eventuale sospensione, in via preliminare e immediata, dell'esecutività dell'ordine di carcerazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. L'ordinanza impugnata, a fronte della richiesta difensiva di declaratoria di non esecutività della sentenza del Tribunale di Pescara sopra indicata, per non essere ancora decorso il termine per l'appello alla data della proposizione dell'incidente di esecuzione, rileva che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa circa lo status di assente di AI (comportante, quindi, nel calcolo del termine per impugnare, l'aumento di quindici giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen., introdotto dal d. Igs. n. 150 del 2022), il suddetto doveva ritenersi presente, ai sensi dell'art. 420, comma 2 -ter, cod. proc. pen. (introdotto 2 sempre da detto decreto), avendo rilasciato al difensore procura speciale finalizzata alla richiesta di un rito speciale. Osserva il Giudice dell'esecuzione, con riferimento allo sviluppo processuale esitato con la sentenza di cui si chiede la non esecutività, che la dichiarazione di assenza avvenuta all'udienza preliminare del 5.10.2023 era superata dalla presenza in atti della procura speciale rilasciata al difensore pur in data antecedente (20.5.2022) all'entrata in vigore della riforma (31.12.2022) per la richiesta di giudizio abbreviato, essendo rilevante, ai fini della normativa applicabile, non la data di rilascio della procura speciale, come sostenuto dalla difesa con la memoria depositata, ma la data della verifica della costituzione delle parti, ai sensi dell'art. 89 delle disposizioni transitorie del d. Igs. n. 150 del 2022, intervenuta il 5.10.2023 e, quindi, in epoca successiva all'entrata in vigore di detto decreto. Aggiunge che il rilascio di procura speciale costituisce un caso di presenza ex lege perché dà garanzia assoluta della conoscenza dell'esercizio dell'azione penale, dell'imputazione e della celebrazione del processo a carico dell'imputato; e che, quindi, è del tutto irrilevante che l'intestazione della sentenza riporti la dicitura "assente", poiché l'imputato ed il suo difensore erano consapevoli del rilascio della procura speciale che rendeva il primo rappresentato dal legale e procuratore speciale. Pertanto, risulta giuridicamente corretto il calcolo del termine per impugnare la sentenza del 12.12.2024, non incrementabile di 15 giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. Con tali argomentazioni scevre da vizi giuridici, anzi espressive di un'attenta lettura e interpretazione combinata delle nuove disposizioni, il ricorso dimostra di non confrontarsi laddove insiste sullo status di assente e sulla mancanza di una richiesta di rito abbreviato, quando, appunto, l'imputato era presente in quanto "rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale" a prescindere, poi, dalla effettiva formulazione di detta richiesta. E, pertanto, incorre nella manifesta infondatezza e nella aspecificità. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di AI al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025.
lettefeefitte le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 2544 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 16/10/2025 Letta la requisitoria del dott. Valentina Manuali, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato le richieste, formulate nell'interesse di RO AI, in via cautelare, della sospensione immediata dell'esecuzione, e, in via principale, di accertamento e di dichiarazione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., di non esecutività della sentenza n. 1926/2024 emessa dal Tribunale di Pescara in composizione collegiale in data 12/12/2024. 2. Avverso tale ordinanza AI, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, deducendo che la declaratoria di irrevocabilità della suddetta sentenza è frutto di un errore di cancelleria che non ha considerato lo status di assente dell'imputato. Lamenta che l'ordinanza, nel ritenere che il termine per l'appello fosse scaduto, fa confusione perché fa riferimento ad una richiesta di rito abbreviato, mentre, come anche precisato con memoria difensiva depositata per l'udienza, AI, assente a tutte le udienze (tanto da essere dichiarato in tutti i verbali assente), si era limitato a rilasciare procura speciale, ma la sua difesa non aveva formulato alcuna richiesta di rito alternativo, per cui, diversamente da quanto assunto, l'imputato non poteva essere considerato presente. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, previa eventuale sospensione, in via preliminare e immediata, dell'esecutività dell'ordine di carcerazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. L'ordinanza impugnata, a fronte della richiesta difensiva di declaratoria di non esecutività della sentenza del Tribunale di Pescara sopra indicata, per non essere ancora decorso il termine per l'appello alla data della proposizione dell'incidente di esecuzione, rileva che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa circa lo status di assente di AI (comportante, quindi, nel calcolo del termine per impugnare, l'aumento di quindici giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen., introdotto dal d. Igs. n. 150 del 2022), il suddetto doveva ritenersi presente, ai sensi dell'art. 420, comma 2 -ter, cod. proc. pen. (introdotto 2 sempre da detto decreto), avendo rilasciato al difensore procura speciale finalizzata alla richiesta di un rito speciale. Osserva il Giudice dell'esecuzione, con riferimento allo sviluppo processuale esitato con la sentenza di cui si chiede la non esecutività, che la dichiarazione di assenza avvenuta all'udienza preliminare del 5.10.2023 era superata dalla presenza in atti della procura speciale rilasciata al difensore pur in data antecedente (20.5.2022) all'entrata in vigore della riforma (31.12.2022) per la richiesta di giudizio abbreviato, essendo rilevante, ai fini della normativa applicabile, non la data di rilascio della procura speciale, come sostenuto dalla difesa con la memoria depositata, ma la data della verifica della costituzione delle parti, ai sensi dell'art. 89 delle disposizioni transitorie del d. Igs. n. 150 del 2022, intervenuta il 5.10.2023 e, quindi, in epoca successiva all'entrata in vigore di detto decreto. Aggiunge che il rilascio di procura speciale costituisce un caso di presenza ex lege perché dà garanzia assoluta della conoscenza dell'esercizio dell'azione penale, dell'imputazione e della celebrazione del processo a carico dell'imputato; e che, quindi, è del tutto irrilevante che l'intestazione della sentenza riporti la dicitura "assente", poiché l'imputato ed il suo difensore erano consapevoli del rilascio della procura speciale che rendeva il primo rappresentato dal legale e procuratore speciale. Pertanto, risulta giuridicamente corretto il calcolo del termine per impugnare la sentenza del 12.12.2024, non incrementabile di 15 giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. Con tali argomentazioni scevre da vizi giuridici, anzi espressive di un'attenta lettura e interpretazione combinata delle nuove disposizioni, il ricorso dimostra di non confrontarsi laddove insiste sullo status di assente e sulla mancanza di una richiesta di rito abbreviato, quando, appunto, l'imputato era presente in quanto "rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale" a prescindere, poi, dalla effettiva formulazione di detta richiesta. E, pertanto, incorre nella manifesta infondatezza e nella aspecificità. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di AI al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025.