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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/06/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della prima sezione civile del Tribunale di Messina, dott.ssa Simona Monforte, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1099 del Registro Generale del Contenzioso dell'anno 2014
TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Merlino (c.f. pec: C.F._2
fax: 090.9943906) ed elettivamente domiciliato in Messina, Email_1 viadel Pozzo 1/A, presso lo studio dell'avv. Sergio Pavia, giusta procura in atti;
-attore-
CONTRO
ora Controparte_1 Controparte_2
[... in persona del legale rappresentante pro tempore, e ora Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_4
domiciliate in Messina, via Nino Bixio 89, presso lo dell'avv. Carlo Vermiglio (c.f.
; pec: fax: 090.691697) che le difende e C.F._3 Email_2 rappresenta giusta procura in atti;
-convenute-
OGGETTO: Risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale.
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , titolare di Parte_1
omonima ditta individuale di costruzioni, esponeva di aver ottenuto dal Comune di
Venetico la concessione edilizia n. 531/2011 per la costruzione di n. 9 villette in località Terre Bianche, interventi già assentiti con concessione n. 528/2011. In particolare, deduceva di aver acquistato l'area in oggetto, ricadente al fg. 2 part.lle 1722, 1724, 1725,
1766, 1729 e 310 F.R., allo scopo di costruire e commercializzare le villette;
tuttavia, su detti terreni insistevano dei tralicci elettrici in sospensione ed un palo di sostegno delle reti dell'Enel potenzialmente pericolosi e, pertanto, chiedeva all' di CP_1
spostare e/o rimuovere il detto palo. Attesa l'inadempienza dell' – l'attore CP_1 reiterava la richiesta, la quale anch'essa non veniva esitata. Il dava, dunque, Pt_1
mandato legale per intimare la rimozione, al cui riscontro l' Controparte_1 riferiva di non aver potuto evadere la richiesta per carenza di documentazione e
[...]
inviava un preventivo di spesa;
eseguito il pagamento, l' non Controparte_1
ottemperava; così, parte attrice instaurava dapprima un giudizio cautelare ante causam nel quale si costituiva la società convenuta lamentando di non essere legittimata;
preso atto nel corso del giudizio che l'attore aveva trasmesso la documentazione, si indicava che il soggetto competente allo spostamento era la il ricorso si Controparte_3 concludeva con rigetto per difetto di titolarità e, ad ogni modo, l'intervento di rimozione non veniva eseguito. , pertanto, adiva l'intestato Tribunale Parte_1
per sentire condannare le società convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno patito a causa del colpevole ritardo nella rimozione del palo, considerato che con le società convenute si era instaurato un rapporto contrattuale;
chiedeva, inoltre, il risarcimento per danni commerciali e all'immagine; chiedeva, ai sensi dell'art. 2931 c.c.,
l'esecuzione specifica del contratto stipulato con le convenute;
chiedeva, ancora, la condanna ai sensi dell'art. 614-bis per ogni violazione o inosservanza successiva o ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziario.
Si costituivano in giudizio l' la Controparte_3 [...]
ontestando tutto quanto dedotto dall'attore nell'atto introduttivo. Controparte_1
Le società convenute asserivano, in particolare, che dopo i dovuti adempimenti effettuati dal – ossia il pagamento del contributo economico per l'intervento e la Pt_1
trasmissione della relativa ricevuta– su invito della , la Controparte_1 [...]
effettuava un sopralluogo in data 30/11/2012, ma il dichiarava di CP_3 Pt_1
non aver fatto alcuna richiesta e si rifiutava di firmare l'avviso di mancato intervento;
inoltre, nel mese di ottobre 2013, a seguito di una ordinaria perlustrazione, il tecnico si avvedeva della presenza di un cavo di bassa tensione che attraversava un CP_3 edificio nei luoghi di cui è causa e disponeva di propria iniziativa i sopralluoghi e la redazione del preventivo per eliminare la situazione di pericolo;
in tale occasione il non si opponeva allo spostamento del cavo ma richiedeva di non rimuovere il Pt_1 sostegno in quanto ci avrebbero pensato gli operai alle sue dipendenze;
in ogni caso, il palo non aveva interferito con la prosecuzione dell'attività edificatoria dell'attore, tant'è vero che le opere erano state ultimate. Chiedevano dunque il rigetto delle domande.
Instaurato il contraddittorio e istruita la causa con l'assunzione delle prove orali e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo una serie di rinvii giustificati dal carico del ruolo e dall'esigenza di definire le cause ultradecennali, all'udienza del 06/12/2023, la causa veniva assunta in decisione, assegnando alle parti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
IN DIRITTO
Il presente giudizio prende avvio dalla asserita inerzia delle società convenute nello spostamento e rimozione di un palo sito nell'area ricadente al fg. 2 part.lle 1722,
1724, 1725, 1766, 1729 e 310 F.R., che l'attore ha acquistato allo scopo di costruire delle villette oggetto di regolare concessione edilizia da destinare alla vendita.
Si ritiene opportuno, anzitutto, ricostruire la successione cronologica della vicenda fattuale alla luce della documentazione depositata in atti.
Con lettera raccomandata spedita il 27/10/2011 l'attore richiedeva all' CP_3 lo spostamento di un palo insistente sui luoghi di cantiere;
seguiva il sollecito del
15/11/2011. Con ulteriore raccomandata a firma del proprio legale di fiducia, spedita il 19/01/2012, l'attore diffidava e formalizzava la messa in mora nei confronti dell'ente.
Con raccomandata spedita il 21/02/2012, l'attore richiamava le precedenti missive rimaste inevase ed inoltre rilevava di aver inviato tramite fax del 15/11/2011 istanza per la fornitura di energia elettrica per uso cantiere allegando la nuova concessione edilizia n. 531/11 e che aveva provveduto ad inviare la ricevuta di avvenuto pagamento del bollettino per l'allacciamento e l'attivazione e che, tuttavia, nonostante il sollecito,
l' non aveva provveduto alla rimozione del palo;
proseguiva i lavori fino CP_3 all'ultimazione del fabbricato corpo A, per poi sospenderli onde non mettere a rischio la stessa incolumità degli operai. L' in data 24/02/2012 Controparte_1 informava parte attrice di dover ottemperare al pagamento di un contributo necessario per l'intervento tecnico richiesto.
Frattanto l'attore instaurava il giudizio cautelare ante causam, esitato con provvedimento di rigetto in ragione del ritenuto difetto di legittimazione passiva della società nei confronti della quale era rivolto il ricorso;
seguiva la Controparte_1
raccomandata del 04/09/2013, all'indirizzo di entrambe le società odierne convenute, con la quale , tramite il proprio difensore, rilevava di aver effettuato il Parte_1
pagamento richiesto, e, poiché, non era stato ancora eseguito l'intervento tecnico di competenza dell'ente di gestione della rete elettrica, formulava richiesta di risarcimento danni che quantificava in € 100.000,00. A questo punto, la Controparte_1
riscontrava detta missiva ritenendo che competente ad intervenire e quindi a rispondere del preteso risarcimento fosse la società , di cui forniva il Controparte_3
recapito.
Così ricostruita la successione degli eventi, bisogna ora passare al vaglio delle doglianze formulate dall'attore. Egli ha invocato, in particolare, la responsabilità contrattuale dell' in ragione del prolungato ritardo nell'esecuzione della CP_1
prestazione richiesta.
Il danno asseritamente patito dall'attore sarebbe consistito, quindi, in un rallentamento della edificazione del fabbricato con conseguente ritardo nella commercializzazione e messa in vendita delle villette da realizzare, nonché nella sopportazione del costo degli interessi passivi sul mutuo bancario dalla ditta richiesto
– ed ottenuto – per finanziare gli interventi edili di realizzazione del fabbricato di cui sopra, comportando quindi un deterioramento delle condizioni economiche generali della ditta di costruzioni. Di contro, le convenute costituendosi hanno contestato la ricostruzione di parte attrice, asserendo una responsabilità del nella causazione Pt_1 dell'evento che, invece, aveva impedito all i intervenire, circostanza di cui la CP_3 [...]
dava atto all' e a con CP_3 Controparte_1 Parte_1
comunicazione del 06/12/2012.
Ebbene, nel corso del giudizio sono state assunte le prove orali. Il teste di parte attrice – il quale ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti poiché Testimone_1
collaborava con la ditta - ha confermato che a causa della mancata rimozione del palo della luce i lavori intrapresi dalla ditta si erano interrotti a fare data dal 3/07/2013 e ancora non erano stati ripresi. Ha confermato, in particolare, la mancata realizzazione del corpo B e C e la mancata ultimazione del corpo A, precisando che il corpo B si era potuto edificare nel 2017 mentre il corpo C nel 2016; il corpo A era rimasto allo stato rustico e dopo la rimozione del palo elettrico si era potuta riprendere la costruzione degli altri lotti. Ha specificato, in relazione alla commercializzazione delle villette, che il corpo A non è stato venduto, il corpo B è stato venduto solo da poco e – in particolare- solo una villetta, mentre il corpo C, composto da quattro appartamenti, è stato venduto, ad eccezione di un deposito. Il teste di parte convenuta, , dipendente Testimone_2 ha riconosciuto lo stato dei luoghi nei fotogrammi in atti che gli sono stati mostrati CP_3
nel corso della deposizione, in particolare, confermato la presenza del vecchio palo e quello successivamente installato dall' ha confermato che il fabbricato era CP_3 attraversato da un conduttore elettrico sostenuto dal palo che era stato spostato;
ha riferito che l'eliminazione del predetto cavo è avvenuta in data 21/10/2013 ad opera dell'impresa Nibali;
non ha saputo riferire se il avesse effettivamente rifiutato la Pt_1 prestazione e se avesse richiesto, nel successivo intervento, di lasciare il palo in quanto apprendeva tali circostanze solo de relato.
Il teste figlio di e a conoscenza dei fatti perché Testimone_3 Parte_1 collaborava già all'epoca nella ditta del padre, curandone la gestione amministrativa, ha riferito che il padre non ha in alcun modo impedito all' di eseguire i lavori di CP_3 sua competenza, che anzi aveva più volte sollecitato;
ha dichiarato che il mancato spostamento del palo ha costituito intralcio per l'esecuzione dei lavori edifciatori relativi al corpo B;
il corpo A non era stato completato a causa dei cavi che passavano in mezzo, mentre il corpo C non aveva subito alcun ritardo;
quindi confermava che i due corpi A e B erano stati completati tardivamente;
riferiva che a seguito del rallentamento di detti lavori l'impresa ha subito un decremento del volume d'affari; ha specificato, in particolare, che il corpo B era stato ultimato nel 2017 mentre il corpo A tra il 2015 e 2016 ed il corpo C nel 2016. Il teste ha inoltre riferito che circa due anni prima dell'audizione (quindi nel 2016) erano stati rimossi i cavi, e all'incirca sei mesi dopo era stato rimosso anche il palo che insisteva all'interno del cortile di una villetta;
egli ha riconosciuto lo stato dei luoghi ritratto nelle foto esibitegli che ritraggono, in particolare, una villetta del corpo A;
da ultimo non è stato in grado di riferire ad opera di chi sia avvenuto l'intervento di rimozione del palo. Il teste richiesta da parte convenuta, – il quale ha riferito di essere Testimone_4
a conoscenza dei fatti poiché all'epoca lavorava come tecnico per la Nibali spa - ha confermato che la rimozione dei cavi elettrici è avvenuta ad opera della società Nibali su incarico delle convenute;
la stessa non provvedeva invece a rimuovere il palo, poiché nel corso del sopralluogo dallo stesso personalmente eseguito si avvedeva della presenza di un ponteggio all'interno del quale ricadeva il palo oggetto di contesa;
nell'occorso - ha puntualizzato – era presente un operaio della ditta costruttrice, di cui tuttavia non è stato in grado di fornire l'identità, il quale avrebbe riferito che a rimuovere il palo ci avrebbe allora pensato la stessa costruttrice. Tale ultima circostanza
è stata confermata anche dai testi e . Quest'ultimo Testimone_5 Testimone_6
figlio dell'attore ha anche aggiunto che i lavori si erano interrotti per circa un anno per poi essere ripresi dopo la rimozione de fili e del palo.
Ebbene, dal complesso dell'istruttoria orale espletata, si può ritenere provata la circostanza che i cavi siano stati rimossi dalla ditta Nibali su incarico dell' e che CP_3 detto intervento possa storicamente collocarsi nell'ottobre 2013, come riferito dal teste
, il quale ha fatto riferimento alla registrazione dell'intervento nel Testimone_2
“libretto di misura” risultante dal sistema informatico Allo stesso modo deve CP_3 ritenersi verosimile la circostanza del rifiuto opposto dall'attore all'intervento del palo ad opera degli operai , in particolare, ha precisato che in sede CP_3 Testimone_4 di sopralluogo era presente un soggetto, di cui non conosce l'identità, che li faceva accedere all'area di cantiere – dovendosi pertanto presumere trattarsi di un addetto dell'impresa costruttrice – esternando “che eventualmente avrebbero rimosso loro il palo, dopo che io ho sollevato il problema che c'era il ponteggio che non si poteva spostare”; tale ricostruzione, come già sopra osservato, trova riscontro nelle ulteriori deposizioni testimoniali, e in particolare in quella del figlio dell'attore, , il quale ha Testimone_6 asserito che il palo veniva rimosso ad opera del padre.
A questo punto, vanno distinti i titoli di responsabilità ravvisabili in capo alle due società convenute e va anzitutto trattata la posizione della società ritenuta effettivamente competente all'esecuzione degli interventi sugli impianti, vale a dire la
Controparte_3
Come emerge dalla documentazione versata in atti e dall'esposizione dei fatti di causa offerta dallo stesso attore, nonché dall'esito della prova orale, Parte_1 contattava per iscritto la predetta società, per la prima volta, nel settembre 2013; è provato che nell'ottobre 2013 i cavi elettrici fossero stati rimossi, mentre lo spostamento del palo non era avvenuto per volontà dello stesso attore, il quale di fatto vi provvedeva con l'intervento di proprie maestranze.
Così ricostruita la vicenda non può ritenersi sussistente alcun tipo di responsabilità in capo alla Controparte_3
Parte attrice ha invocato la responsabilità precontrattuale della società convenuta in ragione dell'asserito ed ingiustificato ritardo della stessa ad addivenire ad un contratto per lo svolgimento dei lavori richiesti.
Tale allegazione non è condivisibile.
Ed invero, le ipotesi di responsabilità precontrattuale, tipizzate nelle disposizioni di cui agli articoli 1337 – 1338 c.c., ricorrono nel caso di immotivata interruzione delle trattative ovvero di mancata comunicazione della presenza di cause di invalidità nel contratto, tutte circostanze non ravvisabili nel caso di specie. Per ritenere sussistente la responsabilità di tipo extracontrattuale in capo all' parte attrice avrebbe dovuto CP_1
almeno dimostrare che il ritardo lamentato sia stato posto in violazione del dovere di buona fede prevista dalla norma nel corso delle trattative. Di contro, il ritardo ingiustificato lamentato dall'attore non può ritenersi sussistente atteso che, come già rilevato, dal punto di vista temporale, la prima richiesta di intervento alla società tenuta risaliva al 04/09/2013 e la rimozione dei fili è avvenuta già il mese successivo, mentre il palo non veniva contestualmente rimosso per volontà dello stesso attore, in ragione della presenza dei ponteggi che avrebbero dovuto essere preventivamente rimossi per consentire l'intervento di rimozione sul palo chiuso all'interno del ponteggio.
Per quanto fin qui argomentato, la domanda attorea deve essere rigettata nei confronti di Controparte_3
Allo stesso modo non può ritenersi sussistente una responsabilità di tipo contrattuale, considerato che secondo la normativa di settore (ai sensi dell'art. 50 del testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica periodo di regolazione 2004-2007 , versione integrata e modificata dalle deliberazioni 19 febbraio
2004, n. 17/04, 28 dicembre 2004, n. 247/04 e 5 ottobre 2005, n. 210/05) i lavori devono essere ultimati entro 60 giorni dalla richiesta e che effettivamente la Controparte_3 ha osservato detto termine.
Diverse sono le conclusioni cui deve pervenirsi nei confronti della
[...]
Controparte_1
Ed invero, deve rilevarsi che detta società, in occasione del riscontro del
24/02/2012 alla richiesta inoltrata da , forniva i propri dati per Parte_1
consentire al richiedente di versare il contributo economica previsto ai fini della prestazione. Non può non ritenersi che, in tal guisa, la società abbia ingenerato nell'odierno attore un legittimo affidamento nel ritenere la stessa competente a curare l'intervento tecnico sugli impianti, sì da determinarlo a proseguire nel rivoglere alla stessa le richieste di sollecito fino ad instaurare il ricorso d'urgenza; solo nel corso di detto procedimento, la società resistente costituendosi con memoria difensiva del
10/11/2012 si dichiarava priva di legittimazione passiva indicando la responsabile di detti interventi in . Deve pertanto ritenersi imputabile alla società Controparte_3
il ritardo nell'intervento, quanto meno fino alle deduzioni Controparte_1 articolate con la predetta memoria di costituzione nel procedimento cautelare ante causam, per avere ingenerato con la sua condotta il legittimo affidamento dell'attore nell'avere inoltrato correttamente la richiesta di intervento al soggetto legittimato ad eseguirlo e con il quale aveva intrattenuto lo scambio formale di missive e, su indicazione del quale, aveva altresì effettuato il versamento del contributo richiesto.
Ebbene, può ritenersi che tra l'attore e la possa essersi Controparte_1 configurato un rapporto di “contatto sociale qualificato” ipotesi ravvisabile ogni qualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto. Ne consegue che la va reputata Controparte_1 responsabile in relazione a quel periodo in cui ha ingenerato al un legittimo Pt_1
affidamento e, dunque, dal febbraio al novembre 2012.
In merito alla quantificazione del danno, nel corso del giudizio è stata disposta la CTU affinché il tecnico ausiliario rispondesse al seguente quesito: “a) descriva, anche mediante documentazione grafica e fotografica, i luoghi per cui è causa;
b) quantifichi il danno subito dall'attore per il ritardo, nella costruzione e commercializzazione, di mesi 3 e giorni 18 per i corpi di fabbrica A) e C), e di anni 1, mesi 3, giorni 18 per il corpo di fabbrica B) del fabbricato in Terre Bianche di Venetico, C.E. n. 528/2011”.
Il Consulente, premettendo che “l'attore ha subito ritardi nella costruzione e nella commercializzazione dei vari fabbricati di cui è costituito il complesso edilizio. In particolare il ritardo è stato specificatamente indicato in mesi 3 e giorni 18 per i corpi di fabbrica A) e C) e di anni 1 e mesi 3 e giorni 18 per il corpo di fabbrica B)”, ha evidenziato che “Il sottoscritto durante le operazioni peritali ha chiesto alla parte attrice di fornire copia dei vari compromessi con i promissari acquirenti al fine di verificare l'eventuale danno subito dall'attore stesso per eventuali penali per il ritardo nella consegna degli immobili. La parte attrice nulla ha consegnato al sottoscritto pertanto sotto questo profilo nessun danno si ritiene sia stato subito dall'attore.
Per quanto riguarda, invece, il danno subito dall'attore per il ritardo nella commercializzazione degli immobili il sottoscritto ritiene che si possa quantificare considerando il valore locativo degli immobili per il periodo indicato. Per effettuare il predetto calcolo risulta necessario conoscere le superfici catastali dei singoli beni e la loro destinazione. Sono state pertanto richieste all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina – Ufficio Provinciale Territorio, l'elenco degli immobili facenti parte dei fabbricati individuati con i mappali 2057 (Corpo A) -2085 (Corpo B)
e 2077 (Corpo C) e le visure catastali di tutti i subalterni censiti, che si allegano. Sono stati poi presi in considerazione i valori di locazione indicati dall'OMI (Osservatorio del mercato
Immobiliare) per l'anno 2015, anno successivo all'interruzione dei lavori. In tali tabelle viene indicato che i valori di locazione per abitazioni civili varia da € 1,5 ad €2,2 per metro quadrato
e per mese, mentre per le villette da € 2,4 ad € 3,6 per metro quadrato per mese. Infine per quanto concerne i box tali valori oscillano tra € 1,00 ed € 1,5 per metro quadrato e mese. Trattandosi di edifici di nuova costruzione il sottoscritto ha preso in considerazione il valore massimo del range riportato dall'OMI e pertanto per le abitazioni civili il valore di € 2,2/mq/mese, per le villette €
3,6/mq/mese e per i box/cantine € 1,5/mq /mese. Al fine di rendere il calcolo di facile lettura è stata effettuata la somma di tutte le superfici delle villette e dei box esistenti nel Corpo di fabbrica
A ottenendo per le abitazioni una superficie complessiva pari a mq 378 e per i box una superficie complessiva pari a 135 mq. Con riferimento al Corpo B la superficie complessiva delle abitazioni
è pari a mq 489 e quella dei box è pari a mq 164. Infine, con riferimento al Corpo C la superficie complessiva delle abitazioni è pari a mq 293 e quella dei box è pari a mq 84.”(pagg.
5-6 CTU).
Il CTU ha quindi determinato il danno subito da parte attrice “Per il Corpo A il cui ritardo
è indicato in mesi 3 e giorni 18 il danno subito dall'attore è pari a: Danno villette corpo A: mq
378 x € 3,6 x mesi 3 = € 4.082,40 Mq 378 x € 3,6 x giorni 18/30 = € 816,48 Danno box corpo
A: mq 135 x € 1,5 x mesi 3 = € 607,50 Mq 135 x € 1,5 x giorni 18/30 = € 121,50 Per il Corpo B il cui ritardo è indicato in anni 1 mesi 3 e giorni 18 il danno subito dall'attore è pari a: Danno villette copro B: mq 489 x € 3,6 x mesi 15 = € 26.406,00 Mq 489 x € 3,6 x giorni 18/30 = €
1.056,24 Danno box corpo B: mq 164 x € 1,5 x mesi 15 = € 3.690,00 Mq 164 x € 1,5 x giorni
18/30 = € 147,60 Per il Corpo C il cui ritardo è indicato in mesi 3 e giorni 18 il danno subito dall'attore è pari a: Danno appartamenti corpo C: mq 293 x € 2,2 x mesi 3 = € 1.933,80 Mq 293
x € 2,2 x giorni 18/30 = € 386,76 Danno box corpo C: mq 84 x € 1,5 x mesi 3 = € 378,00 Mq 84
x € 1,5 x giorni 18/30 = € 75,60. In totale, dunque, il danno subito dall'attore per il ritardo nella costruzione e commercializzazione è pari complessivamente ad € 39.701,88 diconsi euro trentanovemilasettecentouno/88” (pagg.
6-7 CTU). In merito alle osservazioni pervenutegli, il Consulente, rilevando che il consulente di parte convenuta “cerca di ricostruire quanto avvenuto specificando alcune date ed i relativi eventi correlati al fine di dimostrare che la presenza del palo non aveva in alcun modo interferito con il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia del Corpo di fabbrica denominato “A” che con quelli denominati
“B” e “C”. Continua affermando che non condivideva il metodo del calcolo del danno effettuato dal sottoscritto ctu in quanto non poteva essere utilizzato come parametro di quantificazione il valore locativo degli appartamenti, specificando che tale parametro viene utilizzato quando il proprietario di un appartamento destinato a propria abitazione non può utilizzarlo per fatto di terzi”, ha chiarito che “Il sottoscritto ctu in merito alla prima parte delle osservazioni specifica che il mandato conferito dal G.I. determinava già il periodo per il quale considerare la quantificazione del danno specificando espressamente anche i corpi di fabbrica interessati dal ritardo nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento, invece, al metodo utilizzato per il calcolo del danno il sottoscritto specifica che il ritardo ha prodotto certamente una mancata fruttificazione del bene. E' vero che l'impresa esecutrice ha quale fine della propria attività la commercializzazione del bene stesso, ma nulla pregiudica che l'impresa esecutrice, nel caso di mancata commercializzazione, possa locare gli immobili realizzati. Per tale ragione si conferma il metodo utilizzato per il calcolo del danno e pertanto la bozza di relazione deve essere intese come definitiva.” (pagg.
7-8 CTU).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, frutto di uno scrupoloso studio dei fatti di causa e ben argomentate, vanno condivise da questo decidente.
Il danno quantificato dal CTU va, tuttavia, parzialmente ricalcolato in ragione del danno effettivamente sofferto dal e parametrato al periodo (nove mensilità) in Pt_1
cui l'attore ha riposto il legittimo affidamento nell' non Controparte_1 rivolgendo pertanto la propria richiesta all'ente effettivamente tenuto a darvi seguito.
In particolare, mentre la quantificazione del danno per i corpi A e C può ritenersi congrua e non necessità di rideterminazione, deve invece essere ridotto il risarcimento in relazione al corpo B - che va ricalcolato in € 18.057,60. Pertanto, il danno subito dall'attore da imputare alla responsabilità di (oggi Controparte_1 [...]
, va complessivamente quantificato in € 26.459,16. Al danno Controparte_2 patrimoniale come sopra determinato costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovranno – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data degli esborsi sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. Cass.
Civ., SS.UU., sent. n. 557 del 14.01.2009; n. 8521 del 05.04.2007; n. 1712 del 17.02.1995), ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.
Devono essere, invece, rigettate le domande relative alle ulteriori voci di danno richieste da in quanto rimaste del tutto sfornite di prova. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno regolate come di seguito.
va condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che avuto riguardo ai valori tabellari medi dello scaglione di Controparte_4
riferimento, ai sensi del dm 147/2022, si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
La va condannata alla rifusione delle spese id lite in Controparte_1
favore di , che si liquidano in € 252,68 per spese vive ed € 7.616,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
il relativo pagamento deve essere posto in favore dell'avv. Carlo Merlino, quale difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Gli esborsi relativi alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio devono porsi definitivamente a carico della e di in Controparte_1 Parte_1
solido, in ossequio al principio di causalità concernente l'incombente processuale in questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico dott.ssa Simona Monforte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda di risarcimento del danno spiegata dall'attore nei confronti di (oggi Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna la predetta società al Controparte_2 pagamento in favore di della somma di euro € 26.459,16, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione come in parte motiva;
2. Rigetta le domande attoree nei confronti della (oggi Controparte_3 [...]
; Controparte_4
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre spese Controparte_4
generali, iva e cpa come per legge;
4. Condanna la alla rifusione delle spese di lite in Controparte_2 favore di , che si liquidano in € 252,68 per spese vive ed € 7.616,00 Parte_1
per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, ponendone il pagamento in favore dell'avv. Carlo Merlino, dichiaratosi distrattario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
5. Pone le spese di CTU a carico della e di Controparte_2 [...]
in solido. Parte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, lì 25 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Simona Monforte
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Paola Bonaccorso,
Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo in servizio presso il Tribunale di Messina – Prima
Sezione Civile.
Prima Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della prima sezione civile del Tribunale di Messina, dott.ssa Simona Monforte, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1099 del Registro Generale del Contenzioso dell'anno 2014
TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Merlino (c.f. pec: C.F._2
fax: 090.9943906) ed elettivamente domiciliato in Messina, Email_1 viadel Pozzo 1/A, presso lo studio dell'avv. Sergio Pavia, giusta procura in atti;
-attore-
CONTRO
ora Controparte_1 Controparte_2
[... in persona del legale rappresentante pro tempore, e ora Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_4
domiciliate in Messina, via Nino Bixio 89, presso lo dell'avv. Carlo Vermiglio (c.f.
; pec: fax: 090.691697) che le difende e C.F._3 Email_2 rappresenta giusta procura in atti;
-convenute-
OGGETTO: Risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale.
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , titolare di Parte_1
omonima ditta individuale di costruzioni, esponeva di aver ottenuto dal Comune di
Venetico la concessione edilizia n. 531/2011 per la costruzione di n. 9 villette in località Terre Bianche, interventi già assentiti con concessione n. 528/2011. In particolare, deduceva di aver acquistato l'area in oggetto, ricadente al fg. 2 part.lle 1722, 1724, 1725,
1766, 1729 e 310 F.R., allo scopo di costruire e commercializzare le villette;
tuttavia, su detti terreni insistevano dei tralicci elettrici in sospensione ed un palo di sostegno delle reti dell'Enel potenzialmente pericolosi e, pertanto, chiedeva all' di CP_1
spostare e/o rimuovere il detto palo. Attesa l'inadempienza dell' – l'attore CP_1 reiterava la richiesta, la quale anch'essa non veniva esitata. Il dava, dunque, Pt_1
mandato legale per intimare la rimozione, al cui riscontro l' Controparte_1 riferiva di non aver potuto evadere la richiesta per carenza di documentazione e
[...]
inviava un preventivo di spesa;
eseguito il pagamento, l' non Controparte_1
ottemperava; così, parte attrice instaurava dapprima un giudizio cautelare ante causam nel quale si costituiva la società convenuta lamentando di non essere legittimata;
preso atto nel corso del giudizio che l'attore aveva trasmesso la documentazione, si indicava che il soggetto competente allo spostamento era la il ricorso si Controparte_3 concludeva con rigetto per difetto di titolarità e, ad ogni modo, l'intervento di rimozione non veniva eseguito. , pertanto, adiva l'intestato Tribunale Parte_1
per sentire condannare le società convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno patito a causa del colpevole ritardo nella rimozione del palo, considerato che con le società convenute si era instaurato un rapporto contrattuale;
chiedeva, inoltre, il risarcimento per danni commerciali e all'immagine; chiedeva, ai sensi dell'art. 2931 c.c.,
l'esecuzione specifica del contratto stipulato con le convenute;
chiedeva, ancora, la condanna ai sensi dell'art. 614-bis per ogni violazione o inosservanza successiva o ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziario.
Si costituivano in giudizio l' la Controparte_3 [...]
ontestando tutto quanto dedotto dall'attore nell'atto introduttivo. Controparte_1
Le società convenute asserivano, in particolare, che dopo i dovuti adempimenti effettuati dal – ossia il pagamento del contributo economico per l'intervento e la Pt_1
trasmissione della relativa ricevuta– su invito della , la Controparte_1 [...]
effettuava un sopralluogo in data 30/11/2012, ma il dichiarava di CP_3 Pt_1
non aver fatto alcuna richiesta e si rifiutava di firmare l'avviso di mancato intervento;
inoltre, nel mese di ottobre 2013, a seguito di una ordinaria perlustrazione, il tecnico si avvedeva della presenza di un cavo di bassa tensione che attraversava un CP_3 edificio nei luoghi di cui è causa e disponeva di propria iniziativa i sopralluoghi e la redazione del preventivo per eliminare la situazione di pericolo;
in tale occasione il non si opponeva allo spostamento del cavo ma richiedeva di non rimuovere il Pt_1 sostegno in quanto ci avrebbero pensato gli operai alle sue dipendenze;
in ogni caso, il palo non aveva interferito con la prosecuzione dell'attività edificatoria dell'attore, tant'è vero che le opere erano state ultimate. Chiedevano dunque il rigetto delle domande.
Instaurato il contraddittorio e istruita la causa con l'assunzione delle prove orali e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo una serie di rinvii giustificati dal carico del ruolo e dall'esigenza di definire le cause ultradecennali, all'udienza del 06/12/2023, la causa veniva assunta in decisione, assegnando alle parti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
IN DIRITTO
Il presente giudizio prende avvio dalla asserita inerzia delle società convenute nello spostamento e rimozione di un palo sito nell'area ricadente al fg. 2 part.lle 1722,
1724, 1725, 1766, 1729 e 310 F.R., che l'attore ha acquistato allo scopo di costruire delle villette oggetto di regolare concessione edilizia da destinare alla vendita.
Si ritiene opportuno, anzitutto, ricostruire la successione cronologica della vicenda fattuale alla luce della documentazione depositata in atti.
Con lettera raccomandata spedita il 27/10/2011 l'attore richiedeva all' CP_3 lo spostamento di un palo insistente sui luoghi di cantiere;
seguiva il sollecito del
15/11/2011. Con ulteriore raccomandata a firma del proprio legale di fiducia, spedita il 19/01/2012, l'attore diffidava e formalizzava la messa in mora nei confronti dell'ente.
Con raccomandata spedita il 21/02/2012, l'attore richiamava le precedenti missive rimaste inevase ed inoltre rilevava di aver inviato tramite fax del 15/11/2011 istanza per la fornitura di energia elettrica per uso cantiere allegando la nuova concessione edilizia n. 531/11 e che aveva provveduto ad inviare la ricevuta di avvenuto pagamento del bollettino per l'allacciamento e l'attivazione e che, tuttavia, nonostante il sollecito,
l' non aveva provveduto alla rimozione del palo;
proseguiva i lavori fino CP_3 all'ultimazione del fabbricato corpo A, per poi sospenderli onde non mettere a rischio la stessa incolumità degli operai. L' in data 24/02/2012 Controparte_1 informava parte attrice di dover ottemperare al pagamento di un contributo necessario per l'intervento tecnico richiesto.
Frattanto l'attore instaurava il giudizio cautelare ante causam, esitato con provvedimento di rigetto in ragione del ritenuto difetto di legittimazione passiva della società nei confronti della quale era rivolto il ricorso;
seguiva la Controparte_1
raccomandata del 04/09/2013, all'indirizzo di entrambe le società odierne convenute, con la quale , tramite il proprio difensore, rilevava di aver effettuato il Parte_1
pagamento richiesto, e, poiché, non era stato ancora eseguito l'intervento tecnico di competenza dell'ente di gestione della rete elettrica, formulava richiesta di risarcimento danni che quantificava in € 100.000,00. A questo punto, la Controparte_1
riscontrava detta missiva ritenendo che competente ad intervenire e quindi a rispondere del preteso risarcimento fosse la società , di cui forniva il Controparte_3
recapito.
Così ricostruita la successione degli eventi, bisogna ora passare al vaglio delle doglianze formulate dall'attore. Egli ha invocato, in particolare, la responsabilità contrattuale dell' in ragione del prolungato ritardo nell'esecuzione della CP_1
prestazione richiesta.
Il danno asseritamente patito dall'attore sarebbe consistito, quindi, in un rallentamento della edificazione del fabbricato con conseguente ritardo nella commercializzazione e messa in vendita delle villette da realizzare, nonché nella sopportazione del costo degli interessi passivi sul mutuo bancario dalla ditta richiesto
– ed ottenuto – per finanziare gli interventi edili di realizzazione del fabbricato di cui sopra, comportando quindi un deterioramento delle condizioni economiche generali della ditta di costruzioni. Di contro, le convenute costituendosi hanno contestato la ricostruzione di parte attrice, asserendo una responsabilità del nella causazione Pt_1 dell'evento che, invece, aveva impedito all i intervenire, circostanza di cui la CP_3 [...]
dava atto all' e a con CP_3 Controparte_1 Parte_1
comunicazione del 06/12/2012.
Ebbene, nel corso del giudizio sono state assunte le prove orali. Il teste di parte attrice – il quale ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti poiché Testimone_1
collaborava con la ditta - ha confermato che a causa della mancata rimozione del palo della luce i lavori intrapresi dalla ditta si erano interrotti a fare data dal 3/07/2013 e ancora non erano stati ripresi. Ha confermato, in particolare, la mancata realizzazione del corpo B e C e la mancata ultimazione del corpo A, precisando che il corpo B si era potuto edificare nel 2017 mentre il corpo C nel 2016; il corpo A era rimasto allo stato rustico e dopo la rimozione del palo elettrico si era potuta riprendere la costruzione degli altri lotti. Ha specificato, in relazione alla commercializzazione delle villette, che il corpo A non è stato venduto, il corpo B è stato venduto solo da poco e – in particolare- solo una villetta, mentre il corpo C, composto da quattro appartamenti, è stato venduto, ad eccezione di un deposito. Il teste di parte convenuta, , dipendente Testimone_2 ha riconosciuto lo stato dei luoghi nei fotogrammi in atti che gli sono stati mostrati CP_3
nel corso della deposizione, in particolare, confermato la presenza del vecchio palo e quello successivamente installato dall' ha confermato che il fabbricato era CP_3 attraversato da un conduttore elettrico sostenuto dal palo che era stato spostato;
ha riferito che l'eliminazione del predetto cavo è avvenuta in data 21/10/2013 ad opera dell'impresa Nibali;
non ha saputo riferire se il avesse effettivamente rifiutato la Pt_1 prestazione e se avesse richiesto, nel successivo intervento, di lasciare il palo in quanto apprendeva tali circostanze solo de relato.
Il teste figlio di e a conoscenza dei fatti perché Testimone_3 Parte_1 collaborava già all'epoca nella ditta del padre, curandone la gestione amministrativa, ha riferito che il padre non ha in alcun modo impedito all' di eseguire i lavori di CP_3 sua competenza, che anzi aveva più volte sollecitato;
ha dichiarato che il mancato spostamento del palo ha costituito intralcio per l'esecuzione dei lavori edifciatori relativi al corpo B;
il corpo A non era stato completato a causa dei cavi che passavano in mezzo, mentre il corpo C non aveva subito alcun ritardo;
quindi confermava che i due corpi A e B erano stati completati tardivamente;
riferiva che a seguito del rallentamento di detti lavori l'impresa ha subito un decremento del volume d'affari; ha specificato, in particolare, che il corpo B era stato ultimato nel 2017 mentre il corpo A tra il 2015 e 2016 ed il corpo C nel 2016. Il teste ha inoltre riferito che circa due anni prima dell'audizione (quindi nel 2016) erano stati rimossi i cavi, e all'incirca sei mesi dopo era stato rimosso anche il palo che insisteva all'interno del cortile di una villetta;
egli ha riconosciuto lo stato dei luoghi ritratto nelle foto esibitegli che ritraggono, in particolare, una villetta del corpo A;
da ultimo non è stato in grado di riferire ad opera di chi sia avvenuto l'intervento di rimozione del palo. Il teste richiesta da parte convenuta, – il quale ha riferito di essere Testimone_4
a conoscenza dei fatti poiché all'epoca lavorava come tecnico per la Nibali spa - ha confermato che la rimozione dei cavi elettrici è avvenuta ad opera della società Nibali su incarico delle convenute;
la stessa non provvedeva invece a rimuovere il palo, poiché nel corso del sopralluogo dallo stesso personalmente eseguito si avvedeva della presenza di un ponteggio all'interno del quale ricadeva il palo oggetto di contesa;
nell'occorso - ha puntualizzato – era presente un operaio della ditta costruttrice, di cui tuttavia non è stato in grado di fornire l'identità, il quale avrebbe riferito che a rimuovere il palo ci avrebbe allora pensato la stessa costruttrice. Tale ultima circostanza
è stata confermata anche dai testi e . Quest'ultimo Testimone_5 Testimone_6
figlio dell'attore ha anche aggiunto che i lavori si erano interrotti per circa un anno per poi essere ripresi dopo la rimozione de fili e del palo.
Ebbene, dal complesso dell'istruttoria orale espletata, si può ritenere provata la circostanza che i cavi siano stati rimossi dalla ditta Nibali su incarico dell' e che CP_3 detto intervento possa storicamente collocarsi nell'ottobre 2013, come riferito dal teste
, il quale ha fatto riferimento alla registrazione dell'intervento nel Testimone_2
“libretto di misura” risultante dal sistema informatico Allo stesso modo deve CP_3 ritenersi verosimile la circostanza del rifiuto opposto dall'attore all'intervento del palo ad opera degli operai , in particolare, ha precisato che in sede CP_3 Testimone_4 di sopralluogo era presente un soggetto, di cui non conosce l'identità, che li faceva accedere all'area di cantiere – dovendosi pertanto presumere trattarsi di un addetto dell'impresa costruttrice – esternando “che eventualmente avrebbero rimosso loro il palo, dopo che io ho sollevato il problema che c'era il ponteggio che non si poteva spostare”; tale ricostruzione, come già sopra osservato, trova riscontro nelle ulteriori deposizioni testimoniali, e in particolare in quella del figlio dell'attore, , il quale ha Testimone_6 asserito che il palo veniva rimosso ad opera del padre.
A questo punto, vanno distinti i titoli di responsabilità ravvisabili in capo alle due società convenute e va anzitutto trattata la posizione della società ritenuta effettivamente competente all'esecuzione degli interventi sugli impianti, vale a dire la
Controparte_3
Come emerge dalla documentazione versata in atti e dall'esposizione dei fatti di causa offerta dallo stesso attore, nonché dall'esito della prova orale, Parte_1 contattava per iscritto la predetta società, per la prima volta, nel settembre 2013; è provato che nell'ottobre 2013 i cavi elettrici fossero stati rimossi, mentre lo spostamento del palo non era avvenuto per volontà dello stesso attore, il quale di fatto vi provvedeva con l'intervento di proprie maestranze.
Così ricostruita la vicenda non può ritenersi sussistente alcun tipo di responsabilità in capo alla Controparte_3
Parte attrice ha invocato la responsabilità precontrattuale della società convenuta in ragione dell'asserito ed ingiustificato ritardo della stessa ad addivenire ad un contratto per lo svolgimento dei lavori richiesti.
Tale allegazione non è condivisibile.
Ed invero, le ipotesi di responsabilità precontrattuale, tipizzate nelle disposizioni di cui agli articoli 1337 – 1338 c.c., ricorrono nel caso di immotivata interruzione delle trattative ovvero di mancata comunicazione della presenza di cause di invalidità nel contratto, tutte circostanze non ravvisabili nel caso di specie. Per ritenere sussistente la responsabilità di tipo extracontrattuale in capo all' parte attrice avrebbe dovuto CP_1
almeno dimostrare che il ritardo lamentato sia stato posto in violazione del dovere di buona fede prevista dalla norma nel corso delle trattative. Di contro, il ritardo ingiustificato lamentato dall'attore non può ritenersi sussistente atteso che, come già rilevato, dal punto di vista temporale, la prima richiesta di intervento alla società tenuta risaliva al 04/09/2013 e la rimozione dei fili è avvenuta già il mese successivo, mentre il palo non veniva contestualmente rimosso per volontà dello stesso attore, in ragione della presenza dei ponteggi che avrebbero dovuto essere preventivamente rimossi per consentire l'intervento di rimozione sul palo chiuso all'interno del ponteggio.
Per quanto fin qui argomentato, la domanda attorea deve essere rigettata nei confronti di Controparte_3
Allo stesso modo non può ritenersi sussistente una responsabilità di tipo contrattuale, considerato che secondo la normativa di settore (ai sensi dell'art. 50 del testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica periodo di regolazione 2004-2007 , versione integrata e modificata dalle deliberazioni 19 febbraio
2004, n. 17/04, 28 dicembre 2004, n. 247/04 e 5 ottobre 2005, n. 210/05) i lavori devono essere ultimati entro 60 giorni dalla richiesta e che effettivamente la Controparte_3 ha osservato detto termine.
Diverse sono le conclusioni cui deve pervenirsi nei confronti della
[...]
Controparte_1
Ed invero, deve rilevarsi che detta società, in occasione del riscontro del
24/02/2012 alla richiesta inoltrata da , forniva i propri dati per Parte_1
consentire al richiedente di versare il contributo economica previsto ai fini della prestazione. Non può non ritenersi che, in tal guisa, la società abbia ingenerato nell'odierno attore un legittimo affidamento nel ritenere la stessa competente a curare l'intervento tecnico sugli impianti, sì da determinarlo a proseguire nel rivoglere alla stessa le richieste di sollecito fino ad instaurare il ricorso d'urgenza; solo nel corso di detto procedimento, la società resistente costituendosi con memoria difensiva del
10/11/2012 si dichiarava priva di legittimazione passiva indicando la responsabile di detti interventi in . Deve pertanto ritenersi imputabile alla società Controparte_3
il ritardo nell'intervento, quanto meno fino alle deduzioni Controparte_1 articolate con la predetta memoria di costituzione nel procedimento cautelare ante causam, per avere ingenerato con la sua condotta il legittimo affidamento dell'attore nell'avere inoltrato correttamente la richiesta di intervento al soggetto legittimato ad eseguirlo e con il quale aveva intrattenuto lo scambio formale di missive e, su indicazione del quale, aveva altresì effettuato il versamento del contributo richiesto.
Ebbene, può ritenersi che tra l'attore e la possa essersi Controparte_1 configurato un rapporto di “contatto sociale qualificato” ipotesi ravvisabile ogni qualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto. Ne consegue che la va reputata Controparte_1 responsabile in relazione a quel periodo in cui ha ingenerato al un legittimo Pt_1
affidamento e, dunque, dal febbraio al novembre 2012.
In merito alla quantificazione del danno, nel corso del giudizio è stata disposta la CTU affinché il tecnico ausiliario rispondesse al seguente quesito: “a) descriva, anche mediante documentazione grafica e fotografica, i luoghi per cui è causa;
b) quantifichi il danno subito dall'attore per il ritardo, nella costruzione e commercializzazione, di mesi 3 e giorni 18 per i corpi di fabbrica A) e C), e di anni 1, mesi 3, giorni 18 per il corpo di fabbrica B) del fabbricato in Terre Bianche di Venetico, C.E. n. 528/2011”.
Il Consulente, premettendo che “l'attore ha subito ritardi nella costruzione e nella commercializzazione dei vari fabbricati di cui è costituito il complesso edilizio. In particolare il ritardo è stato specificatamente indicato in mesi 3 e giorni 18 per i corpi di fabbrica A) e C) e di anni 1 e mesi 3 e giorni 18 per il corpo di fabbrica B)”, ha evidenziato che “Il sottoscritto durante le operazioni peritali ha chiesto alla parte attrice di fornire copia dei vari compromessi con i promissari acquirenti al fine di verificare l'eventuale danno subito dall'attore stesso per eventuali penali per il ritardo nella consegna degli immobili. La parte attrice nulla ha consegnato al sottoscritto pertanto sotto questo profilo nessun danno si ritiene sia stato subito dall'attore.
Per quanto riguarda, invece, il danno subito dall'attore per il ritardo nella commercializzazione degli immobili il sottoscritto ritiene che si possa quantificare considerando il valore locativo degli immobili per il periodo indicato. Per effettuare il predetto calcolo risulta necessario conoscere le superfici catastali dei singoli beni e la loro destinazione. Sono state pertanto richieste all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina – Ufficio Provinciale Territorio, l'elenco degli immobili facenti parte dei fabbricati individuati con i mappali 2057 (Corpo A) -2085 (Corpo B)
e 2077 (Corpo C) e le visure catastali di tutti i subalterni censiti, che si allegano. Sono stati poi presi in considerazione i valori di locazione indicati dall'OMI (Osservatorio del mercato
Immobiliare) per l'anno 2015, anno successivo all'interruzione dei lavori. In tali tabelle viene indicato che i valori di locazione per abitazioni civili varia da € 1,5 ad €2,2 per metro quadrato
e per mese, mentre per le villette da € 2,4 ad € 3,6 per metro quadrato per mese. Infine per quanto concerne i box tali valori oscillano tra € 1,00 ed € 1,5 per metro quadrato e mese. Trattandosi di edifici di nuova costruzione il sottoscritto ha preso in considerazione il valore massimo del range riportato dall'OMI e pertanto per le abitazioni civili il valore di € 2,2/mq/mese, per le villette €
3,6/mq/mese e per i box/cantine € 1,5/mq /mese. Al fine di rendere il calcolo di facile lettura è stata effettuata la somma di tutte le superfici delle villette e dei box esistenti nel Corpo di fabbrica
A ottenendo per le abitazioni una superficie complessiva pari a mq 378 e per i box una superficie complessiva pari a 135 mq. Con riferimento al Corpo B la superficie complessiva delle abitazioni
è pari a mq 489 e quella dei box è pari a mq 164. Infine, con riferimento al Corpo C la superficie complessiva delle abitazioni è pari a mq 293 e quella dei box è pari a mq 84.”(pagg.
5-6 CTU).
Il CTU ha quindi determinato il danno subito da parte attrice “Per il Corpo A il cui ritardo
è indicato in mesi 3 e giorni 18 il danno subito dall'attore è pari a: Danno villette corpo A: mq
378 x € 3,6 x mesi 3 = € 4.082,40 Mq 378 x € 3,6 x giorni 18/30 = € 816,48 Danno box corpo
A: mq 135 x € 1,5 x mesi 3 = € 607,50 Mq 135 x € 1,5 x giorni 18/30 = € 121,50 Per il Corpo B il cui ritardo è indicato in anni 1 mesi 3 e giorni 18 il danno subito dall'attore è pari a: Danno villette copro B: mq 489 x € 3,6 x mesi 15 = € 26.406,00 Mq 489 x € 3,6 x giorni 18/30 = €
1.056,24 Danno box corpo B: mq 164 x € 1,5 x mesi 15 = € 3.690,00 Mq 164 x € 1,5 x giorni
18/30 = € 147,60 Per il Corpo C il cui ritardo è indicato in mesi 3 e giorni 18 il danno subito dall'attore è pari a: Danno appartamenti corpo C: mq 293 x € 2,2 x mesi 3 = € 1.933,80 Mq 293
x € 2,2 x giorni 18/30 = € 386,76 Danno box corpo C: mq 84 x € 1,5 x mesi 3 = € 378,00 Mq 84
x € 1,5 x giorni 18/30 = € 75,60. In totale, dunque, il danno subito dall'attore per il ritardo nella costruzione e commercializzazione è pari complessivamente ad € 39.701,88 diconsi euro trentanovemilasettecentouno/88” (pagg.
6-7 CTU). In merito alle osservazioni pervenutegli, il Consulente, rilevando che il consulente di parte convenuta “cerca di ricostruire quanto avvenuto specificando alcune date ed i relativi eventi correlati al fine di dimostrare che la presenza del palo non aveva in alcun modo interferito con il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia del Corpo di fabbrica denominato “A” che con quelli denominati
“B” e “C”. Continua affermando che non condivideva il metodo del calcolo del danno effettuato dal sottoscritto ctu in quanto non poteva essere utilizzato come parametro di quantificazione il valore locativo degli appartamenti, specificando che tale parametro viene utilizzato quando il proprietario di un appartamento destinato a propria abitazione non può utilizzarlo per fatto di terzi”, ha chiarito che “Il sottoscritto ctu in merito alla prima parte delle osservazioni specifica che il mandato conferito dal G.I. determinava già il periodo per il quale considerare la quantificazione del danno specificando espressamente anche i corpi di fabbrica interessati dal ritardo nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento, invece, al metodo utilizzato per il calcolo del danno il sottoscritto specifica che il ritardo ha prodotto certamente una mancata fruttificazione del bene. E' vero che l'impresa esecutrice ha quale fine della propria attività la commercializzazione del bene stesso, ma nulla pregiudica che l'impresa esecutrice, nel caso di mancata commercializzazione, possa locare gli immobili realizzati. Per tale ragione si conferma il metodo utilizzato per il calcolo del danno e pertanto la bozza di relazione deve essere intese come definitiva.” (pagg.
7-8 CTU).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, frutto di uno scrupoloso studio dei fatti di causa e ben argomentate, vanno condivise da questo decidente.
Il danno quantificato dal CTU va, tuttavia, parzialmente ricalcolato in ragione del danno effettivamente sofferto dal e parametrato al periodo (nove mensilità) in Pt_1
cui l'attore ha riposto il legittimo affidamento nell' non Controparte_1 rivolgendo pertanto la propria richiesta all'ente effettivamente tenuto a darvi seguito.
In particolare, mentre la quantificazione del danno per i corpi A e C può ritenersi congrua e non necessità di rideterminazione, deve invece essere ridotto il risarcimento in relazione al corpo B - che va ricalcolato in € 18.057,60. Pertanto, il danno subito dall'attore da imputare alla responsabilità di (oggi Controparte_1 [...]
, va complessivamente quantificato in € 26.459,16. Al danno Controparte_2 patrimoniale come sopra determinato costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, dovranno – secondo il criterio generale – essere, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi compensativi nella misura legale sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data degli esborsi sino al passaggio in giudicato della presente sentenza (v. Cass.
Civ., SS.UU., sent. n. 557 del 14.01.2009; n. 8521 del 05.04.2007; n. 1712 del 17.02.1995), ed oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.
Devono essere, invece, rigettate le domande relative alle ulteriori voci di danno richieste da in quanto rimaste del tutto sfornite di prova. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno regolate come di seguito.
va condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che avuto riguardo ai valori tabellari medi dello scaglione di Controparte_4
riferimento, ai sensi del dm 147/2022, si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
La va condannata alla rifusione delle spese id lite in Controparte_1
favore di , che si liquidano in € 252,68 per spese vive ed € 7.616,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
il relativo pagamento deve essere posto in favore dell'avv. Carlo Merlino, quale difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Gli esborsi relativi alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio devono porsi definitivamente a carico della e di in Controparte_1 Parte_1
solido, in ossequio al principio di causalità concernente l'incombente processuale in questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico dott.ssa Simona Monforte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda di risarcimento del danno spiegata dall'attore nei confronti di (oggi Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna la predetta società al Controparte_2 pagamento in favore di della somma di euro € 26.459,16, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione come in parte motiva;
2. Rigetta le domande attoree nei confronti della (oggi Controparte_3 [...]
; Controparte_4
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre spese Controparte_4
generali, iva e cpa come per legge;
4. Condanna la alla rifusione delle spese di lite in Controparte_2 favore di , che si liquidano in € 252,68 per spese vive ed € 7.616,00 Parte_1
per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, ponendone il pagamento in favore dell'avv. Carlo Merlino, dichiaratosi distrattario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
5. Pone le spese di CTU a carico della e di Controparte_2 [...]
in solido. Parte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, lì 25 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Simona Monforte
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Paola Bonaccorso,
Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo in servizio presso il Tribunale di Messina – Prima
Sezione Civile.