CASS
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IB MM nato il [...] 1i-okA,0c avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
1-h—ne Ler« LO i e N à-1- 1«ucjitaillPubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 2274 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 21/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Gup del Tribunale di Genova, con sentenza del 13/05/2022, alli esito di giudizio abbreviato, aveva assolto perché il fatto non costituisce reato l'imputato HA HA dal reato previsto dall'art. 7 D.L. n.4 del 2019 contestato al capo A), per aver rilasciato false attestazioni nella domanda di reddito di cittadinanza, e dal reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 bis cod. pen., perché il fatto non sussiste, contestato al capo B), in quanto aveva ritenuto inidonea la falsa dichiarazione a indurre in errore l'ente erogatore del beneficio. Il giudice di primo grado aveva altresì disposto la restituzione della carta di reddito di cittadinanza e della somma in sequestro pari a euro 2,30 all'INPS. Si precisa che all'imputato era contestata, nel capo di imputazione sub A), la violazione dell'art.7 comma 1, D.L. n.4 del 2019, in quanto, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, nell'istanza di concessione del beneficio presentata in data 20/04/2020, aveva dichiarato di essere cittadino titolare del permesso di soggiorno dell'Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo e di aver risieduto in Italia per almeno 10 anni, mentre in realtà egli era titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo con scadenza 23/06/2020, avendo fatto ingresso in Italia in data 28/05/2017. Si contestava altresì, nel capo di imputazione B), la violazione dell'art. 640 bis cod. pen., per aver, con artifici e raggiri consistiti nell'aver fornito false informazioni nella domanda finalizzata a ottenere il reddito di cittadinanza, indotto in errore i soggetti preposti al vaglio della sussistenza dei requisiti, conseguendo l'ingiusto profitto di euro 3900 pari all'importo dei contributi erogati dall'Inps dal 25/05/2020 fino al 27/11/2020. 2.Con sentenza del 04/06/2025, la Corte di appello di Genova, in accoglimento dell'appello dal Pubblico Ministero, ribaltando l'esito assolutorio della sentenza del primo giudice, ha dichiarato la penale responsabilità di HA HA per il reato a lui ascritto al capo A) e ha riqualificato il fatto contestato nel capo B) nel reato di cui all'art. 640, comma 2, numero 1 cod. pen., rideterminando la pena della reclusione in anni uno. 3.Avverso la suddetta sentenza della Corte di appello ricorre per cassazione l'imputato affidando ricorso a due motivi. 3.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 7, comma primo, D.L. n. 4 del 2019 per difetto dell'elemento soggettivo del reato. Rappresenta di essere alloglotta, privo di competenze specifiche e di aver presentato, nel momento della redazione della domanda, tutta redatta in lingua italiana, la documentazione in suo possesso, dalla quale emerge in modo evidente che egli era titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e che aveva fatto ingresso in Italia in data 28/06/2017. Evidenzia che il cittadino straniero deve 1 poter confidare, ai fini della compilazione di una domanda, sulle corrette informazioni rese dai funzionari preposti a uffici pubblici competenti e sul vaglio della documentazione allegata alla istanza, tanto più in ragione della peculiare condizione del soggetto richiedente. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo B), così come riqualificato ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen., dalla Corte d'appello. La Corte territoriale non ha infatti considerato che nel caso concreto l'imputato non ha posto in essere alcuna condotta di induzione in errore, posto che al funzionario del pubblico ufficio era stata fornita la documentazione dalla quale si evinceva ictu °cui/ l'insussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'erogazione del beneficio. Non essendovi stata alcuna produzione di documentazione falsa, i funzionari addetti alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'erogazione della prestazione avrebbero dovuto espletare il necessario controllo entro 5 giorni dalla sua ricezione dell'istanza e così verificare la non concordanza della documentazione allegata alla richiesta e le dichiarazioni sottoscritte al momento della redazione dell'istanza. 4.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte e memoria illustrativa con la quale ha ribadito l'assenza di artifici e raggiri. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, concernente il reato contestato nel capo A), è infondato. La Corte territoriale, nel ribaltare l'esito assolutorio, ha evidenziato che il ricorrente, in data 20/04/2020, aveva presentato domanda finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza, dichiarando di essere cittadino proveniente da paesi terzi, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di aver soggiornato in Italia per almeno 10 anni. Dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza è invece emerso che il ricorrente era titolare di permesso di soggiorno per la richiesta di asilo rilasciato in data 21/09/2019, con scadenza al 31/08/2020, e che aveva fatto ingresso in Italia in data 28/06/2017. Risulta quindi provata la penale responsabilità per il reato contestato sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo, posto che il ricorrente era ben consapevole di dichiarare il falso e di non possedere il requisito all'epoca richiesto, essendo entrato in Italia irregolarmente per la prima volta il 28/06/2017 come risulta dall'elenco dei precedenti dattiloscopici in atti. Infatti, l'errore in ordine alla sussistenza del diritto a percepire l'erogazione non esclude il dolo ai sensi dell'art. 47 cod. pen., in quanto l'ignoranza circa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge si risolve in un errore su legge penale. Infatti, in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne 2 l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. (Sez.2, n. 23265 del 07/05/2024 Ud. (dep. 10/06/2024) Rv. 286413, ove, in motivazione, la Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto). Quanto alla legittimità del requisito della residenza decennale nel territorio dello Stato, si è recentemente affermato che è conforme ai principi costituzionali e sovranazionali, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nella sentenza 29 luglio 2024, resa nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22 e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 2025, il suddetto requisito, pur se è limitato a cinque anni (Sez. 3, n. 23449 del 28/05/2025, Rv. 288230). Nel caso in disamina, sussiste dunque la persistente rilevanza penale della condotta contestata al ricorrente, posto che egli risulta essere residente da meno di cinque anni nel territorio dello Stato al momento della dichiarazione sostitutiva INPS redatta in data 20/04/2020, essendo egli giunto in Italia il 28/06/2017. 2. È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, concernente il reato contestato al capo B). Si premette che la condotta fraudolenta rilevante ex art. 640 cod. pen. si concreta in qualunque comportamento che, determinando altri in errore, consente la realizzazione di un ingiusto profitto, con altrui danno. La rilevanza giuridica di tale condotta va pertanto ricercata non nella particolarità della sua estrinsecazione ma nella sua idoneità a generare la percezione di una falsa apparenza esteriore, dalla quale derivi l'inganno. Dunque, anche le dichiarazioni menzognere ben possono costituire raggiro ed integrare l'elemento materiale del delitto di truffa, allorché vengano presentate in modo tale da indurre in errore il soggetto passivo, di cui viene carpita la buona fede. Sotto tale profilo si è affermato in giurisprudenza che la valutazione dell'idoneità ex ante dell'artificio e raggiro ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l'effetto raggiunto ex post dimostra implicitamente la concreta e effettiva idoneità della condotta (Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, Rv. 278011; Sez. 2, n. 32904 del 23/09/2025, Rv. 288611 - 01). Tanto premesso, si osserva che la Corte territoriale, avendo correttamente escluso che fra le due norme in contestazione vi sia un concorso apparente di norme, specificando che la truffa è una fattispecie di evento (Sez. 3, n. 26690 del 26/06/2025, Warnakulasuriya, Rv. 288387), ha riqualificato il fatto contestato nel capo B) ai sensi dell'art. 640 cod. pen., così accogliendo integralmente l'atto di appello formulato dal Procuratore generale, il quale aveva chiesto l'inquadramento a norma dell'art. 640 cod. pen, e non a norma dell'art. 316 ter cod. pen., motivando la suddetta qualificazione giuridica in quanto il sistema normativo non prevede che l'INPS si limiti a prendere atto delle autocertificazioni, ma impone all'ente erogatore di esercitare 3 un controllo sulla sussistenza delle condizioni legittimanti, da effettuarsi nel termine di 5 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il giudice a quo, dunque, risaltando la presenza de li elementi degli artifici e raggiri, dell'induzione in errore e dell'ingiusto profitto con altrui a enucleato gli elementi costitutivi della truffa, in conformità al costante orientamento di questa Corte, che pone l'accento proprio sui connotati fraudolenti della condotta per distinguere tale ipotesi di reato da quella prevista dall'art. 316-ter, cod.pen. (cfr., tra molte, Sez. U, Sentenza n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi Rv. 235962 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 46064 del 19/10/2012, Santannera, Rv. 254354 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 49464 del 01/10/2014, Gattuso, Rv. 261321 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 49642 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261000 - 01). Infatti, la differenza tra il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni e quello di truffa aggravata finalizzata al conseguimento delle stesse - che hanno in comune l'elemento dell'indebita percezione di contributi da parte dello Stato o altri enti pubblici o dalle Comunità europee - va ravvisata nella mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi del primo reato, della induzione in errore del soggetto passivo, presente invece nel secondo. Pertanto, qualora l'erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace senza costituire l'effetto dell'induzione in errore dell'ente erogante circa i presupposti che la legittimano, ricorre la fattispecie prevista dall'art. 316-ter cod. pen. e non quella di cui all'art. 640-bis stesso codice (Sez.6, n.28665 del 31/05/2007, Rv. 237114; Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv. 285435). Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che è stata accertata l'inveridicità della dichiarazione presentata all'INPS dall'imputato, il quale nella domanda aveva asserito falsamente di essere titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e di risiedere in Italia da più di dieci anni, mentre era soltanto titolare di un permesso di soggiorno per motivi di asilo per richiesta di asilo con scadenza 23/06/2020 e di aver fatto ingresso in Italia in data 28/05/2017. Ciò integra il reato di cui all'art. 7 D.L. n.4/2019. Ne deriva che per la ravvisabilità del reato di cui all'art. 640 cod. pen. è necessario un quid pluris rispetto alla mera dichiarazione inveridica, che integri gli estremi della fraudolenza nonché della decettività come attitudine a trarre in inganni e indurre in errore. Ciò può avvenire laddove il privato, oltre a rendere una dichiarazione falsa, alleghi documentazione materialmente o ideologicamente falsa. Orbene, nulla di ciò si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale non ha fornito risposta all'asserto difensivo secondo cui l'imputato, pur rendendo una dichiarazione falsa nell'istanza, aveva allegato alla domanda documentazione attestante il vero, e cioè il permesso di soggiorno e i documenti attestanti la data di ingresso nel territorio italiano, con ciò dovendosi escludere qualunque intento fraudolento. Al riguardo, la Corte territoriale si è limitata ad affermare l'idoneità in astratto dei raggiri e artifici a indurre in errore i destinatari della dichiarazione, stante l'impossibilità per l'INPS, per ragioni organizzative, di procedere a tutti gli accertamenti necessari nel termine previsto dal legislatore, senza chiarire se, nel caso concreto, effettivamente i controlli siano stati effettuati o meno, sia pure tardivamente, e senza effettuare alcuna valutazione in ordine all'induzione in 4 errore dell'ente erogatore del beneficio, chiarendo se, effettivamente, alla domanda fosse allegata documentazione veridica dalla quale sarebbe potuto evincere ictu ()culi l'insussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge. 3.La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova limitatamente al reato di cui al capo B) della rubrica. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. Rigetta ricorso nel resto. Visto l'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., indica in giorni novanta il termine di deposito della motivazione. Così deciso all'udienza del 21/11/2025 DeposittAa in Cancelleria
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
1-h—ne Ler« LO i e N à-1- 1«ucjitaillPubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 2274 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 21/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Gup del Tribunale di Genova, con sentenza del 13/05/2022, alli esito di giudizio abbreviato, aveva assolto perché il fatto non costituisce reato l'imputato HA HA dal reato previsto dall'art. 7 D.L. n.4 del 2019 contestato al capo A), per aver rilasciato false attestazioni nella domanda di reddito di cittadinanza, e dal reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 bis cod. pen., perché il fatto non sussiste, contestato al capo B), in quanto aveva ritenuto inidonea la falsa dichiarazione a indurre in errore l'ente erogatore del beneficio. Il giudice di primo grado aveva altresì disposto la restituzione della carta di reddito di cittadinanza e della somma in sequestro pari a euro 2,30 all'INPS. Si precisa che all'imputato era contestata, nel capo di imputazione sub A), la violazione dell'art.7 comma 1, D.L. n.4 del 2019, in quanto, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, nell'istanza di concessione del beneficio presentata in data 20/04/2020, aveva dichiarato di essere cittadino titolare del permesso di soggiorno dell'Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo e di aver risieduto in Italia per almeno 10 anni, mentre in realtà egli era titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo con scadenza 23/06/2020, avendo fatto ingresso in Italia in data 28/05/2017. Si contestava altresì, nel capo di imputazione B), la violazione dell'art. 640 bis cod. pen., per aver, con artifici e raggiri consistiti nell'aver fornito false informazioni nella domanda finalizzata a ottenere il reddito di cittadinanza, indotto in errore i soggetti preposti al vaglio della sussistenza dei requisiti, conseguendo l'ingiusto profitto di euro 3900 pari all'importo dei contributi erogati dall'Inps dal 25/05/2020 fino al 27/11/2020. 2.Con sentenza del 04/06/2025, la Corte di appello di Genova, in accoglimento dell'appello dal Pubblico Ministero, ribaltando l'esito assolutorio della sentenza del primo giudice, ha dichiarato la penale responsabilità di HA HA per il reato a lui ascritto al capo A) e ha riqualificato il fatto contestato nel capo B) nel reato di cui all'art. 640, comma 2, numero 1 cod. pen., rideterminando la pena della reclusione in anni uno. 3.Avverso la suddetta sentenza della Corte di appello ricorre per cassazione l'imputato affidando ricorso a due motivi. 3.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 7, comma primo, D.L. n. 4 del 2019 per difetto dell'elemento soggettivo del reato. Rappresenta di essere alloglotta, privo di competenze specifiche e di aver presentato, nel momento della redazione della domanda, tutta redatta in lingua italiana, la documentazione in suo possesso, dalla quale emerge in modo evidente che egli era titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e che aveva fatto ingresso in Italia in data 28/06/2017. Evidenzia che il cittadino straniero deve 1 poter confidare, ai fini della compilazione di una domanda, sulle corrette informazioni rese dai funzionari preposti a uffici pubblici competenti e sul vaglio della documentazione allegata alla istanza, tanto più in ragione della peculiare condizione del soggetto richiedente. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo B), così come riqualificato ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen., dalla Corte d'appello. La Corte territoriale non ha infatti considerato che nel caso concreto l'imputato non ha posto in essere alcuna condotta di induzione in errore, posto che al funzionario del pubblico ufficio era stata fornita la documentazione dalla quale si evinceva ictu °cui/ l'insussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'erogazione del beneficio. Non essendovi stata alcuna produzione di documentazione falsa, i funzionari addetti alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'erogazione della prestazione avrebbero dovuto espletare il necessario controllo entro 5 giorni dalla sua ricezione dell'istanza e così verificare la non concordanza della documentazione allegata alla richiesta e le dichiarazioni sottoscritte al momento della redazione dell'istanza. 4.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte e memoria illustrativa con la quale ha ribadito l'assenza di artifici e raggiri. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, concernente il reato contestato nel capo A), è infondato. La Corte territoriale, nel ribaltare l'esito assolutorio, ha evidenziato che il ricorrente, in data 20/04/2020, aveva presentato domanda finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza, dichiarando di essere cittadino proveniente da paesi terzi, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di aver soggiornato in Italia per almeno 10 anni. Dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza è invece emerso che il ricorrente era titolare di permesso di soggiorno per la richiesta di asilo rilasciato in data 21/09/2019, con scadenza al 31/08/2020, e che aveva fatto ingresso in Italia in data 28/06/2017. Risulta quindi provata la penale responsabilità per il reato contestato sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo, posto che il ricorrente era ben consapevole di dichiarare il falso e di non possedere il requisito all'epoca richiesto, essendo entrato in Italia irregolarmente per la prima volta il 28/06/2017 come risulta dall'elenco dei precedenti dattiloscopici in atti. Infatti, l'errore in ordine alla sussistenza del diritto a percepire l'erogazione non esclude il dolo ai sensi dell'art. 47 cod. pen., in quanto l'ignoranza circa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge si risolve in un errore su legge penale. Infatti, in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne 2 l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. (Sez.2, n. 23265 del 07/05/2024 Ud. (dep. 10/06/2024) Rv. 286413, ove, in motivazione, la Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto). Quanto alla legittimità del requisito della residenza decennale nel territorio dello Stato, si è recentemente affermato che è conforme ai principi costituzionali e sovranazionali, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nella sentenza 29 luglio 2024, resa nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22 e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 2025, il suddetto requisito, pur se è limitato a cinque anni (Sez. 3, n. 23449 del 28/05/2025, Rv. 288230). Nel caso in disamina, sussiste dunque la persistente rilevanza penale della condotta contestata al ricorrente, posto che egli risulta essere residente da meno di cinque anni nel territorio dello Stato al momento della dichiarazione sostitutiva INPS redatta in data 20/04/2020, essendo egli giunto in Italia il 28/06/2017. 2. È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, concernente il reato contestato al capo B). Si premette che la condotta fraudolenta rilevante ex art. 640 cod. pen. si concreta in qualunque comportamento che, determinando altri in errore, consente la realizzazione di un ingiusto profitto, con altrui danno. La rilevanza giuridica di tale condotta va pertanto ricercata non nella particolarità della sua estrinsecazione ma nella sua idoneità a generare la percezione di una falsa apparenza esteriore, dalla quale derivi l'inganno. Dunque, anche le dichiarazioni menzognere ben possono costituire raggiro ed integrare l'elemento materiale del delitto di truffa, allorché vengano presentate in modo tale da indurre in errore il soggetto passivo, di cui viene carpita la buona fede. Sotto tale profilo si è affermato in giurisprudenza che la valutazione dell'idoneità ex ante dell'artificio e raggiro ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l'effetto raggiunto ex post dimostra implicitamente la concreta e effettiva idoneità della condotta (Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, Rv. 278011; Sez. 2, n. 32904 del 23/09/2025, Rv. 288611 - 01). Tanto premesso, si osserva che la Corte territoriale, avendo correttamente escluso che fra le due norme in contestazione vi sia un concorso apparente di norme, specificando che la truffa è una fattispecie di evento (Sez. 3, n. 26690 del 26/06/2025, Warnakulasuriya, Rv. 288387), ha riqualificato il fatto contestato nel capo B) ai sensi dell'art. 640 cod. pen., così accogliendo integralmente l'atto di appello formulato dal Procuratore generale, il quale aveva chiesto l'inquadramento a norma dell'art. 640 cod. pen, e non a norma dell'art. 316 ter cod. pen., motivando la suddetta qualificazione giuridica in quanto il sistema normativo non prevede che l'INPS si limiti a prendere atto delle autocertificazioni, ma impone all'ente erogatore di esercitare 3 un controllo sulla sussistenza delle condizioni legittimanti, da effettuarsi nel termine di 5 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il giudice a quo, dunque, risaltando la presenza de li elementi degli artifici e raggiri, dell'induzione in errore e dell'ingiusto profitto con altrui a enucleato gli elementi costitutivi della truffa, in conformità al costante orientamento di questa Corte, che pone l'accento proprio sui connotati fraudolenti della condotta per distinguere tale ipotesi di reato da quella prevista dall'art. 316-ter, cod.pen. (cfr., tra molte, Sez. U, Sentenza n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi Rv. 235962 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 46064 del 19/10/2012, Santannera, Rv. 254354 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 49464 del 01/10/2014, Gattuso, Rv. 261321 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 49642 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261000 - 01). Infatti, la differenza tra il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni e quello di truffa aggravata finalizzata al conseguimento delle stesse - che hanno in comune l'elemento dell'indebita percezione di contributi da parte dello Stato o altri enti pubblici o dalle Comunità europee - va ravvisata nella mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi del primo reato, della induzione in errore del soggetto passivo, presente invece nel secondo. Pertanto, qualora l'erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace senza costituire l'effetto dell'induzione in errore dell'ente erogante circa i presupposti che la legittimano, ricorre la fattispecie prevista dall'art. 316-ter cod. pen. e non quella di cui all'art. 640-bis stesso codice (Sez.6, n.28665 del 31/05/2007, Rv. 237114; Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv. 285435). Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che è stata accertata l'inveridicità della dichiarazione presentata all'INPS dall'imputato, il quale nella domanda aveva asserito falsamente di essere titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e di risiedere in Italia da più di dieci anni, mentre era soltanto titolare di un permesso di soggiorno per motivi di asilo per richiesta di asilo con scadenza 23/06/2020 e di aver fatto ingresso in Italia in data 28/05/2017. Ciò integra il reato di cui all'art. 7 D.L. n.4/2019. Ne deriva che per la ravvisabilità del reato di cui all'art. 640 cod. pen. è necessario un quid pluris rispetto alla mera dichiarazione inveridica, che integri gli estremi della fraudolenza nonché della decettività come attitudine a trarre in inganni e indurre in errore. Ciò può avvenire laddove il privato, oltre a rendere una dichiarazione falsa, alleghi documentazione materialmente o ideologicamente falsa. Orbene, nulla di ciò si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale non ha fornito risposta all'asserto difensivo secondo cui l'imputato, pur rendendo una dichiarazione falsa nell'istanza, aveva allegato alla domanda documentazione attestante il vero, e cioè il permesso di soggiorno e i documenti attestanti la data di ingresso nel territorio italiano, con ciò dovendosi escludere qualunque intento fraudolento. Al riguardo, la Corte territoriale si è limitata ad affermare l'idoneità in astratto dei raggiri e artifici a indurre in errore i destinatari della dichiarazione, stante l'impossibilità per l'INPS, per ragioni organizzative, di procedere a tutti gli accertamenti necessari nel termine previsto dal legislatore, senza chiarire se, nel caso concreto, effettivamente i controlli siano stati effettuati o meno, sia pure tardivamente, e senza effettuare alcuna valutazione in ordine all'induzione in 4 errore dell'ente erogatore del beneficio, chiarendo se, effettivamente, alla domanda fosse allegata documentazione veridica dalla quale sarebbe potuto evincere ictu ()culi l'insussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge. 3.La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova limitatamente al reato di cui al capo B) della rubrica. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. Rigetta ricorso nel resto. Visto l'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., indica in giorni novanta il termine di deposito della motivazione. Così deciso all'udienza del 21/11/2025 DeposittAa in Cancelleria