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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 551/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 223/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ente_Religioso_1 Ente_Religioso_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7597/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33 e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8848 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4098/2025 depositato il 29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ente_Religioso_1 Ente_Religioso_1 Nominativo_1La di impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 8848 relativo all'anno d'imposta 2017, notificato in data 8 dicembre 2022, con il quale Roma Capitale richiedeva il pagamento di € 11.562,99, di cui € 7.595,97 a titolo di imposta, € 3.797,99 per sanzioni ed € 160,28 per interessi. L'atto aveva ad oggetto Indirizzo_1l'immobile sito in Roma, , identificato catastalmente al Foglio 360, particella 379, censito in categoria B/1, con superficie complessiva pari a mq 5.436 e rendita catastale di € 13.125,57. La ricorrente deduceva che l'immobile fosse integralmente destinato allo svolgimento di attività istituzionali e religiose e, pertanto, esente dall'imposta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992. In via subordinata sosteneva la natura non commerciale dell'attività di casa per ferie svolta in parte dell'immobile. Si costituiva in giudizio Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo, in particolare, la mancata prova del requisito dell'uso esclusivo e non commerciale dell'immobile, la natura commerciale dell'attività ricettiva esercitata su una porzione pari a mq 1.525, l'omessa presentazione della dichiarazione IMU/ENC e la permanenza dell'accatastamento unitario dell'immobile. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, accoglieva parzialmente il ricorso, disponendo che l'IMU dovesse essere calcolata limitatamente alla superficie di mq 1.525, e compensava tra le parti le spese di lite. Avverso tale pronuncia proponeva appello Roma Capitale, censurando la sentenza per erronea applicazione della disciplina in materia di esenzione IMU degli enti non commerciali, per mancata considerazione della presenza di attività ricettiva svolta con modalità commerciali e per omessa applicazione delle norme in tema di utilizzo promiscuo degli immobili e di esenzione proporzionale di cui all'art. 91-bis d.l. n. 1/2012 e al relativo d.m. attuativo. L'appellante deduceva inoltre la rilevanza dell'omesso adempimento dichiarativo IMU-TASI ENC e l'incompatibilità della richiesta di esenzione parziale con l'accatastamento unitario in categoria B/1. Si costituiva l'appellata, depositando controdeduzioni con le quali eccepiva l'infondatezza e/o l'inammissibilità dell'appello proposto da Roma Capitale per carenza di interesse, evidenziando che l'avviso di accertamento IMU 2017 n. 8848 riconosceva già l'esenzione parziale per la porzione dell'immobile destinata ad attività di religione e culto (pari a mq 2.581), sicché tale profilo non era (né è) oggetto di contestazione e, pertanto, non poteva costituire materia del gravame. L'appellata proponeva altresì appello incidentale, deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, nonché l'errata applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992 (richiamato dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011), censurando la sentenza di primo grado per non aver riconosciuto l'esenzione IMU anche in relazione all'attività ricettiva svolta nell'immobile, sostenendo che essa risultava esercitata con modalità non commerciali. A fondamento dell'appello incidentale, l'appellata invocava inoltre l'esistenza di un giudicato esterno formatosi sull'annualità IMU 2012, nonché ulteriori pronunce favorevoli intervenute tra le stesse parti per le annualità 2014, 2015 e 2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale e quello incidentale risultano entrambi infondati. Roma Capitale deduce l'illegittimità della sentenza di primo grado per omessa o errata interpretazione della disciplina di esenzione ex art. 7, co. 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, insistendo sul fatto che la prova del requisito oggettivo graverebbe sull'ente ecclesiastico e che, nel caso concreto, la destinazione dell'immobile non sarebbe esclusiva. Il motivo è infondato. Dall'istruttoria emerge, in modo non controverso, che l'immobile, accatastato unitariamente in categoria B/1, ha una superficie complessiva di mq 5.436 e che al suo interno:
• una porzione pari a mq 1.525 è destinata a casa per ferie
• la restante porzione è destinata ad attività di culto, residenza religiosa e funzioni istituzionali dell'ente Il giudice di primo grado, applicando correttamente i principi in tema di esenzioni, ha ritenuto che la porzione destinata a casa per ferie non risultasse assistita da prova sufficiente della sua gestione con modalità esclusivamente non commerciali, atteso che risultavano l'organizzazione stabile dell'attività ricettiva, corrispettivi predeterminati ed accoglienza rivolta anche a soggetti diversi dalle religiose o appartenenti all'ente. Orbene, per consolidato orientamento di legittimità, l'attività ricettiva può rientrare tra le attività esenti solo ove sia dimostrato che essa sia svolta senza finalità lucrative e con modalità non commerciali (ad esempio, gratuita o con corrispettivi simbolici meramente compensativi dei costi e senza struttura organizzativa tipica dell'attività d'impresa: Cass. sez. V n. 14225/2015; n. 29252/2019). Ne consegue che correttamente il primo giudice ha reputato imponibile la porzione di mq 1.525 destinata a casa per ferie, non potendo riconoscersi l'esenzione in assenza di rigorosa prova sulla non commercialità in concreto. Parimenti, non può essere accolta la censura dell'ente impositore nella parte in cui contesta l'esenzione riconosciuta alla residua porzione dell'immobile: risulta, infatti, documentalmente provato che tale parte è destinata ad attività di culto e vita religiosa, dunque coerente con il requisito dell'uso esclusivo previsto dalla norma esentiva. Con il secondo motivo Roma Capitale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto l'esenzione IMU per la porzione prevalente dell'immobile, sostenendo che l'utilizzazione “promiscua” del bene comporterebbe il venir meno del requisito dell'uso esclusivo richiesto dalla norma di esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, con conseguente imponibilità dell'intero immobile ovvero, comunque, inapplicabilità dell'esenzione proporzionale. Il motivo è infondato. La disciplina vigente ammette l'esenzione anche in ipotesi di utilizzo promiscuo, purché:
• le porzioni ad uso non commerciale siano individuabili,
• e l'esenzione sia riconosciuta in misura proporzionale alle superfici effettivamente destinate ad attività non commerciali. Nel caso di specie la porzione commerciale (mq 1.525) è stata individuata e assoggettata a imposizione, mentre la restante è rimasta esente. Roma Capitale deduce che la mancata presentazione della dichiarazione IMU-ENC e l'accatastamento unitario in categoria B/1 precluderebbero l'esenzione parziale La dichiarazione IMU-ENC ha funzione essenzialmente informativa e non è costitutiva del diritto all'esenzione; il contribuente può provare anche in giudizio, con documentazione idonea, la ricorrenza dei requisiti (Cass. sez. V n. 11168/2021). Quanto all'accatastamento unitario, esso non impedisce, di per sé, l'applicazione dell'esenzione proporzionale qualora le porzioni siano identificabili in modo oggettivo e documentato, come avvenuto nel caso in esame. L'appello incidentale è infondato nella parte in cui deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione. Ed invero, la sentenza di primo grado non ha pronunciato oltre i limiti della domanda, ma ha esercitato il potere-dovere del giudice tributario di qualificare giuridicamente i fatti dedotti e di determinare l'esatto ambito dell'imposizione, sulla base della documentazione e delle risultanze di causa. Nel caso di specie, la controversia atteneva alla legittimità dell'avviso di accertamento IMU e, dunque, alla corretta individuazione della quota imponibile dell'immobile in relazione alle diverse destinazioni d'uso (attività di culto e attività ricettiva). In tale ambito, la statuizione che limita la debenza dell'imposta alla porzione ritenuta imponibile e ne esclude la pretesa per la restante porzione non costituisce decisione extra petita, bensì rappresenta un esito fisiologico del giudizio sull'atto impositivo. Ne consegue che non ricorre alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, essendosi il giudice di prime cure pronunciato nei limiti del petitum sostanziale e in relazione ai capi oggetto di contestazione. Sulla pretesa esenzione IMU per la porzione destinata a “casa per ferie” (mq 1.525), la Corte osserva che parimenti infondato è l'appello incidentale nella parte in cui censura la sentenza impugnata per non avere riconosciuto l'esenzione IMU ex art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992 (richiamato dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011) con riferimento alla porzione dell'immobile destinata ad attività ricettiva (“casa per ferie”).Va premesso che l'esenzione di cui alla norma invocata presuppone: il requisito soggettivo, ossia la natura di ente non commerciale rientrante tra i soggetti legittimati ed il requisito oggettivo, consistente nell'utilizzazione dell'immobile per le attività tassativamente indicate dalla disposizione svolte con modalità non commerciali. Orbene, nel caso di specie, la porzione di immobile pari a mq 1.525 è pacificamente destinata ad attività ricettiva esercitata nei confronti di terzi, mediante corresponsione di somme da parte degli ospiti. Detta attività, pur se svolta da ente ecclesiastico e pur se rivolta ad una particolare tipologia di utenza (pazienti e familiari del Policlinico), non può ritenersi automaticamente sottratta al regime impositivo, dovendosi verificare in concreto la sussistenza del requisito della non commercialità. Sul punto, l'appellante incidentale non ha fornito la prova rigorosa e specifica richiesta dall'ordinamento circa l'effettivo svolgimento dell'attività ricettiva con modalità tali da escludere l'inserimento nel mercato, non essendo sufficiente invocare: la finalità solidaristica dell'accoglienza, l'asserita selezione dell'utenza, ovvero l'applicazione di tariffe contenute. Tali elementi, pur astrattamente significativi, non risultano decisivi in assenza di una dimostrazione puntuale – riferita all'annualità oggetto di causa
– circa la concreta struttura organizzativa e gestionale dell'attività e circa la non remuneratività dei fattori produttivi, trattandosi di requisito che deve emergere in modo univoco e documentato. Ne consegue che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto imponibile la porzione dell'immobile destinata ad attività ricettiva, confermando la debenza dell'IMU con riferimento alla superficie di mq 1.525. Sul dedotto giudicato esterno annualità 2012 e successive, non merita accoglimento neppure la doglianza fondata sulla sussistenza di un giudicato esterno formatosi sull'annualità IMU 2012 e su ulteriori pronunce favorevoli relative agli anni 2014, 2015 e 2016. In materia tributaria, per consolidato principio, vige l'autonomia dei periodi d'imposta; conseguentemente, l'accertamento compiuto in relazione ad una determinata annualità non è automaticamente estensibile ad annualità diverse quando la spettanza dell'esenzione dipenda da circostanze fattuali suscettibili di variazione nel tempo, quali l'effettiva destinazione dell'immobile e le modalità concrete di svolgimento dell'attività. Nel caso di specie, l'appellante incidentale non ha dimostrato l'assoluta identità delle condizioni di fatto e delle modalità gestionali dell'attività ricettiva tra le annualità oggetto delle pronunce richiamate e quella qui in esame (2017), con conseguente impossibilità di attribuire a tali decisioni portata vincolante e preclusiva nel presente giudizio. Nel caso in esame, le pronunce invocate riguardano annualità differenti e non risulta fornita prova rigorosa dell'assoluta identità delle condizioni fattuali, con particolare riguardo alla concreta gestione della porzione ricettiva. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, si rigettano l'appello principale e l'appello incidentale. La sentenza di primo grado va pertanto confermata e le spese del grado, in considerazione della reciproca soccombenza e della complessità delle questioni trattate, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado. Spese del grado compensate.
Così deciso, Roma 17/12/2025
Il Relatore Il Presidente
AN SP OL LL
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 223/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ente_Religioso_1 Ente_Religioso_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7597/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33 e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8848 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4098/2025 depositato il 29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ente_Religioso_1 Ente_Religioso_1 Nominativo_1La di impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 8848 relativo all'anno d'imposta 2017, notificato in data 8 dicembre 2022, con il quale Roma Capitale richiedeva il pagamento di € 11.562,99, di cui € 7.595,97 a titolo di imposta, € 3.797,99 per sanzioni ed € 160,28 per interessi. L'atto aveva ad oggetto Indirizzo_1l'immobile sito in Roma, , identificato catastalmente al Foglio 360, particella 379, censito in categoria B/1, con superficie complessiva pari a mq 5.436 e rendita catastale di € 13.125,57. La ricorrente deduceva che l'immobile fosse integralmente destinato allo svolgimento di attività istituzionali e religiose e, pertanto, esente dall'imposta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992. In via subordinata sosteneva la natura non commerciale dell'attività di casa per ferie svolta in parte dell'immobile. Si costituiva in giudizio Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo, in particolare, la mancata prova del requisito dell'uso esclusivo e non commerciale dell'immobile, la natura commerciale dell'attività ricettiva esercitata su una porzione pari a mq 1.525, l'omessa presentazione della dichiarazione IMU/ENC e la permanenza dell'accatastamento unitario dell'immobile. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, accoglieva parzialmente il ricorso, disponendo che l'IMU dovesse essere calcolata limitatamente alla superficie di mq 1.525, e compensava tra le parti le spese di lite. Avverso tale pronuncia proponeva appello Roma Capitale, censurando la sentenza per erronea applicazione della disciplina in materia di esenzione IMU degli enti non commerciali, per mancata considerazione della presenza di attività ricettiva svolta con modalità commerciali e per omessa applicazione delle norme in tema di utilizzo promiscuo degli immobili e di esenzione proporzionale di cui all'art. 91-bis d.l. n. 1/2012 e al relativo d.m. attuativo. L'appellante deduceva inoltre la rilevanza dell'omesso adempimento dichiarativo IMU-TASI ENC e l'incompatibilità della richiesta di esenzione parziale con l'accatastamento unitario in categoria B/1. Si costituiva l'appellata, depositando controdeduzioni con le quali eccepiva l'infondatezza e/o l'inammissibilità dell'appello proposto da Roma Capitale per carenza di interesse, evidenziando che l'avviso di accertamento IMU 2017 n. 8848 riconosceva già l'esenzione parziale per la porzione dell'immobile destinata ad attività di religione e culto (pari a mq 2.581), sicché tale profilo non era (né è) oggetto di contestazione e, pertanto, non poteva costituire materia del gravame. L'appellata proponeva altresì appello incidentale, deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, nonché l'errata applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992 (richiamato dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011), censurando la sentenza di primo grado per non aver riconosciuto l'esenzione IMU anche in relazione all'attività ricettiva svolta nell'immobile, sostenendo che essa risultava esercitata con modalità non commerciali. A fondamento dell'appello incidentale, l'appellata invocava inoltre l'esistenza di un giudicato esterno formatosi sull'annualità IMU 2012, nonché ulteriori pronunce favorevoli intervenute tra le stesse parti per le annualità 2014, 2015 e 2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale e quello incidentale risultano entrambi infondati. Roma Capitale deduce l'illegittimità della sentenza di primo grado per omessa o errata interpretazione della disciplina di esenzione ex art. 7, co. 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, insistendo sul fatto che la prova del requisito oggettivo graverebbe sull'ente ecclesiastico e che, nel caso concreto, la destinazione dell'immobile non sarebbe esclusiva. Il motivo è infondato. Dall'istruttoria emerge, in modo non controverso, che l'immobile, accatastato unitariamente in categoria B/1, ha una superficie complessiva di mq 5.436 e che al suo interno:
• una porzione pari a mq 1.525 è destinata a casa per ferie
• la restante porzione è destinata ad attività di culto, residenza religiosa e funzioni istituzionali dell'ente Il giudice di primo grado, applicando correttamente i principi in tema di esenzioni, ha ritenuto che la porzione destinata a casa per ferie non risultasse assistita da prova sufficiente della sua gestione con modalità esclusivamente non commerciali, atteso che risultavano l'organizzazione stabile dell'attività ricettiva, corrispettivi predeterminati ed accoglienza rivolta anche a soggetti diversi dalle religiose o appartenenti all'ente. Orbene, per consolidato orientamento di legittimità, l'attività ricettiva può rientrare tra le attività esenti solo ove sia dimostrato che essa sia svolta senza finalità lucrative e con modalità non commerciali (ad esempio, gratuita o con corrispettivi simbolici meramente compensativi dei costi e senza struttura organizzativa tipica dell'attività d'impresa: Cass. sez. V n. 14225/2015; n. 29252/2019). Ne consegue che correttamente il primo giudice ha reputato imponibile la porzione di mq 1.525 destinata a casa per ferie, non potendo riconoscersi l'esenzione in assenza di rigorosa prova sulla non commercialità in concreto. Parimenti, non può essere accolta la censura dell'ente impositore nella parte in cui contesta l'esenzione riconosciuta alla residua porzione dell'immobile: risulta, infatti, documentalmente provato che tale parte è destinata ad attività di culto e vita religiosa, dunque coerente con il requisito dell'uso esclusivo previsto dalla norma esentiva. Con il secondo motivo Roma Capitale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto l'esenzione IMU per la porzione prevalente dell'immobile, sostenendo che l'utilizzazione “promiscua” del bene comporterebbe il venir meno del requisito dell'uso esclusivo richiesto dalla norma di esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, con conseguente imponibilità dell'intero immobile ovvero, comunque, inapplicabilità dell'esenzione proporzionale. Il motivo è infondato. La disciplina vigente ammette l'esenzione anche in ipotesi di utilizzo promiscuo, purché:
• le porzioni ad uso non commerciale siano individuabili,
• e l'esenzione sia riconosciuta in misura proporzionale alle superfici effettivamente destinate ad attività non commerciali. Nel caso di specie la porzione commerciale (mq 1.525) è stata individuata e assoggettata a imposizione, mentre la restante è rimasta esente. Roma Capitale deduce che la mancata presentazione della dichiarazione IMU-ENC e l'accatastamento unitario in categoria B/1 precluderebbero l'esenzione parziale La dichiarazione IMU-ENC ha funzione essenzialmente informativa e non è costitutiva del diritto all'esenzione; il contribuente può provare anche in giudizio, con documentazione idonea, la ricorrenza dei requisiti (Cass. sez. V n. 11168/2021). Quanto all'accatastamento unitario, esso non impedisce, di per sé, l'applicazione dell'esenzione proporzionale qualora le porzioni siano identificabili in modo oggettivo e documentato, come avvenuto nel caso in esame. L'appello incidentale è infondato nella parte in cui deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione. Ed invero, la sentenza di primo grado non ha pronunciato oltre i limiti della domanda, ma ha esercitato il potere-dovere del giudice tributario di qualificare giuridicamente i fatti dedotti e di determinare l'esatto ambito dell'imposizione, sulla base della documentazione e delle risultanze di causa. Nel caso di specie, la controversia atteneva alla legittimità dell'avviso di accertamento IMU e, dunque, alla corretta individuazione della quota imponibile dell'immobile in relazione alle diverse destinazioni d'uso (attività di culto e attività ricettiva). In tale ambito, la statuizione che limita la debenza dell'imposta alla porzione ritenuta imponibile e ne esclude la pretesa per la restante porzione non costituisce decisione extra petita, bensì rappresenta un esito fisiologico del giudizio sull'atto impositivo. Ne consegue che non ricorre alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, essendosi il giudice di prime cure pronunciato nei limiti del petitum sostanziale e in relazione ai capi oggetto di contestazione. Sulla pretesa esenzione IMU per la porzione destinata a “casa per ferie” (mq 1.525), la Corte osserva che parimenti infondato è l'appello incidentale nella parte in cui censura la sentenza impugnata per non avere riconosciuto l'esenzione IMU ex art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992 (richiamato dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011) con riferimento alla porzione dell'immobile destinata ad attività ricettiva (“casa per ferie”).Va premesso che l'esenzione di cui alla norma invocata presuppone: il requisito soggettivo, ossia la natura di ente non commerciale rientrante tra i soggetti legittimati ed il requisito oggettivo, consistente nell'utilizzazione dell'immobile per le attività tassativamente indicate dalla disposizione svolte con modalità non commerciali. Orbene, nel caso di specie, la porzione di immobile pari a mq 1.525 è pacificamente destinata ad attività ricettiva esercitata nei confronti di terzi, mediante corresponsione di somme da parte degli ospiti. Detta attività, pur se svolta da ente ecclesiastico e pur se rivolta ad una particolare tipologia di utenza (pazienti e familiari del Policlinico), non può ritenersi automaticamente sottratta al regime impositivo, dovendosi verificare in concreto la sussistenza del requisito della non commercialità. Sul punto, l'appellante incidentale non ha fornito la prova rigorosa e specifica richiesta dall'ordinamento circa l'effettivo svolgimento dell'attività ricettiva con modalità tali da escludere l'inserimento nel mercato, non essendo sufficiente invocare: la finalità solidaristica dell'accoglienza, l'asserita selezione dell'utenza, ovvero l'applicazione di tariffe contenute. Tali elementi, pur astrattamente significativi, non risultano decisivi in assenza di una dimostrazione puntuale – riferita all'annualità oggetto di causa
– circa la concreta struttura organizzativa e gestionale dell'attività e circa la non remuneratività dei fattori produttivi, trattandosi di requisito che deve emergere in modo univoco e documentato. Ne consegue che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto imponibile la porzione dell'immobile destinata ad attività ricettiva, confermando la debenza dell'IMU con riferimento alla superficie di mq 1.525. Sul dedotto giudicato esterno annualità 2012 e successive, non merita accoglimento neppure la doglianza fondata sulla sussistenza di un giudicato esterno formatosi sull'annualità IMU 2012 e su ulteriori pronunce favorevoli relative agli anni 2014, 2015 e 2016. In materia tributaria, per consolidato principio, vige l'autonomia dei periodi d'imposta; conseguentemente, l'accertamento compiuto in relazione ad una determinata annualità non è automaticamente estensibile ad annualità diverse quando la spettanza dell'esenzione dipenda da circostanze fattuali suscettibili di variazione nel tempo, quali l'effettiva destinazione dell'immobile e le modalità concrete di svolgimento dell'attività. Nel caso di specie, l'appellante incidentale non ha dimostrato l'assoluta identità delle condizioni di fatto e delle modalità gestionali dell'attività ricettiva tra le annualità oggetto delle pronunce richiamate e quella qui in esame (2017), con conseguente impossibilità di attribuire a tali decisioni portata vincolante e preclusiva nel presente giudizio. Nel caso in esame, le pronunce invocate riguardano annualità differenti e non risulta fornita prova rigorosa dell'assoluta identità delle condizioni fattuali, con particolare riguardo alla concreta gestione della porzione ricettiva. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, si rigettano l'appello principale e l'appello incidentale. La sentenza di primo grado va pertanto confermata e le spese del grado, in considerazione della reciproca soccombenza e della complessità delle questioni trattate, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado. Spese del grado compensate.
Così deciso, Roma 17/12/2025
Il Relatore Il Presidente
AN SP OL LL