Trib. Prato, sentenza 27/12/2025, n. 700
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Sentenza 27 dicembre 2025

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  • Accolto
    Adempimento clausola contrattuale per rimborso spese

    Il Tribunale ha ritenuto che la clausola del contratto preliminare relativa al pagamento delle spese per le pratiche amministrative fosse vincolante solo per il promissario acquirente originario (CP_1) e non per la moglie (Controparte_2) in quanto non riprodotta nel contratto definitivo. Ha altresì stabilito che solo alcune delle spese richieste dall'attore fossero rimborsabili, quantificandole in una somma minore rispetto a quella domandata.

  • Rigettato
    Legittimazione passiva di Controparte_2

    Il Tribunale ha rigettato la domanda nei confronti di Controparte_2, ritenendo che l'obbligazione di assunzione dei costi delle pratiche amministrative non fosse stata da lei assunta, non essendo parte del contratto preliminare e non essendo tale clausola riprodotta nel contratto definitivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Prato, sentenza 27/12/2025, n. 700
    Giurisdizione : Trib. Prato
    Numero : 700
    Data del deposito : 27 dicembre 2025

    Testo completo