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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN OR, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore GIORGI GIOVANNI, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1116/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020210015642741000 ADD.COM.DEF.AG. 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020210015642741000 ADD.REG.DEF.AG. 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020210015642741000 TRIB.DEFIN.AGEV 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 687/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso e per l'effetti annullare la cartella di pagamento impugnata;
la condanna della parte resistente alle spese di giudizio Resistente/Appellato: dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere per i motivi esposti;
il rigetto del ricorso per il resto e condannare la parte ricorrente al pagamento complessivo di € 2.741,22 a titolo di sanzioni ed interessi come da provvedimento di sgravio allegato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 020 2021 00156427 41 000 con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, su incarico dell'Agenzia delle Entrate di Bologna, ha richiesto il pagamento dell'importo di € 9.314,02.
La pretesa impositiva trae origine dalla presunta decadenza del contribuente dalla rateizzazione degli importi dovuti per la definizione agevolata di una lite pendente ex art. 6 D.L. n. 119/2018, relativa all'avviso di accertamento n. THB01CL01452/2017. La cartella di pagamento indica quale causa della decadenza l'"Omesso versamento della quinta rata con scadenza 31/05/20".
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa, sostenendo di aver tempestivamente e integralmente corrisposto tutte le 20 rate previste dal piano di definizione agevolata, tenendo conto delle plurime proroghe normative intervenute durante il periodo emergenziale da Covid-19. In particolare, ha evidenziato di aver fatto affidamento in buona fede sulle disposizioni che hanno differito i termini di versamento per la c.d. "Rottamazione-ter", ritenendole applicabili anche alla propria fattispecie. Ha quindi chiesto l'annullamento integrale dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna, depositando controdeduzioni con le quali ha contestato le argomentazioni del ricorrente. L'Ufficio ha precisato che la decadenza non sarebbe derivata dall'omesso versamento della quinta rata, bensì dall'insufficiente versamento delle rate dalla seconda alla quarta, in quanto il contribuente avrebbe versato la sola quota capitale, omettendo il pagamento dei relativi interessi di rateazione. L'Agenzia ha inoltre sostenuto l'inapplicabilità delle proroghe del periodo emergenziale alla definizione delle liti pendenti ex art. 6 D.L. 119/2018, in quanto riferite esclusivamente alla definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione (artt. 3 e 5 del medesimo decreto). Nelle more del giudizio, l'Ufficio ha emesso un provvedimento di sgravio parziale (per l'importo di € 6.295,79, riconoscendo i versamenti della quota capitale effettuati dal contribuente, ma ha insistito per la debenza di sanzioni e interessi residui per € 2.741,22, chiedendo la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere e il rigetto del ricorso per la parte residua.
All'udienza del 21/11/2025, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, questa Corte rileva sussistere una contraddittoria motivazione dell'atto impugnato. La cartella di pagamento indica quale unica causa della decadenza l'"Omesso versamento della quinta rata con scadenza 31/05/20". Tuttavia, nelle proprie controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la decadenza sarebbe in realtà scaturita dall'"insufficiente pagamento delle rate da 2 a 4 in quanto il contribuente avrebbe pagato la sola sorte capitale (senza versare gli interessi)". Tale discrepanza ha impedito al contribuente di conoscere sin da subito le reali ragioni della pretesa erariale e di approntare una difesa pienamente consapevole, in violazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.
Nondimeno, passando al merito della controversia, dall'esame della documentazione in atti emerge che il piano di definizione agevolata prevedeva il versamento di un importo totale di € 7.568,08, di cui
€ 7.426,80 a titolo di sorte capitale e € 141,28 a titolo di interessi di rateazione. È pacifico e non contestato tra le parti che il ricorrente abbia versato l'intera sorte capitale di € 7.426,80, omettendo tuttavia il versamento degli interessi per € 141,28.
La questione centrale è dunque stabilire se tale inadempimento, seppur presente, sia idoneo a determinare la grave conseguenza della decadenza dal beneficio della rateazione, con l'applicazione delle relative sanzioni.
A tal proposito, la Corte ritiene applicabile al caso di specie l'istituto del "lieve inadempimento", previsto in via generale in materia di riscossione e rateazioni. In particolare, l'art. 15-ter, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973, pur riferendosi specificamente alla rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, esprime un principio di proporzionalità e ragionevolezza applicabile anche ad altre forme di pagamento rateale di debiti tributari. Tale norma esclude la decadenza dalla rateazione in caso di "lieve inadempimento", definito come l'insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro, ovvero il tardivo versamento della rata non superiore a sette giorni.
Nel caso in esame, l'importo totale dovuto per la definizione era pari a € 7.568,08. Il limite di tolleranza del 3% su tale importo è pari a € 227,04. L'insufficiente versamento contestato al contribuente ammonta a € 141,28, ovvero la sola quota interessi non corrisposta. Tale importo è palesemente inferiore alla soglia del 3% (€ 141,28 < € 227,04). Ricorrente_1Pertanto, l'inadempimento del sig. deve essere qualificato come "lieve" e, come tale, non idoneo a giustificare la decadenza dal beneficio della rateazione e la conseguente applicazione delle pesanti sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
L'iscrizione a ruolo per sanzioni da decadenza è, di conseguenza, illegittima e deve essere annullata. Tuttavia, ciò non esime il contribuente dal saldare la parte di debito non ancora corrisposta. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di illegittimità parziale dell'atto impositivo, il giudice tributario ha il potere-dovere di rideterminare la pretesa dell'Amministrazione, emendando l'atto dai vizi riscontrati (cfr. Cass. n. 39660/2021).
Ne consegue che la pretesa erariale deve essere ridotta al solo importo non versato, pari a € 141,28, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulle singole frazioni di rata non pagate (corrispondenti agli interessi di rateazione) dalle rispettive scadenze fino all'effettivo saldo.
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto. L'iscrizione a ruolo impugnata va dichiarata legittima limitatamente all'importo di € 141,28, oltre agli interessi come sopra specificato.
Le spese di giudizio, considerata la parziale soccombenza reciproca e il vizio di motivazione che ha contribuito all'insorgere della lite, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso dichiarando la legittimità dell'iscrizione a ruolo impugnata limitatamente alla somma di € 141,28 oltre agli interessi e sanzioni da calcolarsi sulle frazioni di rata non pagate. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21 novembre 2025
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN OR, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore GIORGI GIOVANNI, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1116/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020210015642741000 ADD.COM.DEF.AG. 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020210015642741000 ADD.REG.DEF.AG. 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020210015642741000 TRIB.DEFIN.AGEV 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 687/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso e per l'effetti annullare la cartella di pagamento impugnata;
la condanna della parte resistente alle spese di giudizio Resistente/Appellato: dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere per i motivi esposti;
il rigetto del ricorso per il resto e condannare la parte ricorrente al pagamento complessivo di € 2.741,22 a titolo di sanzioni ed interessi come da provvedimento di sgravio allegato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 020 2021 00156427 41 000 con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, su incarico dell'Agenzia delle Entrate di Bologna, ha richiesto il pagamento dell'importo di € 9.314,02.
La pretesa impositiva trae origine dalla presunta decadenza del contribuente dalla rateizzazione degli importi dovuti per la definizione agevolata di una lite pendente ex art. 6 D.L. n. 119/2018, relativa all'avviso di accertamento n. THB01CL01452/2017. La cartella di pagamento indica quale causa della decadenza l'"Omesso versamento della quinta rata con scadenza 31/05/20".
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa, sostenendo di aver tempestivamente e integralmente corrisposto tutte le 20 rate previste dal piano di definizione agevolata, tenendo conto delle plurime proroghe normative intervenute durante il periodo emergenziale da Covid-19. In particolare, ha evidenziato di aver fatto affidamento in buona fede sulle disposizioni che hanno differito i termini di versamento per la c.d. "Rottamazione-ter", ritenendole applicabili anche alla propria fattispecie. Ha quindi chiesto l'annullamento integrale dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna, depositando controdeduzioni con le quali ha contestato le argomentazioni del ricorrente. L'Ufficio ha precisato che la decadenza non sarebbe derivata dall'omesso versamento della quinta rata, bensì dall'insufficiente versamento delle rate dalla seconda alla quarta, in quanto il contribuente avrebbe versato la sola quota capitale, omettendo il pagamento dei relativi interessi di rateazione. L'Agenzia ha inoltre sostenuto l'inapplicabilità delle proroghe del periodo emergenziale alla definizione delle liti pendenti ex art. 6 D.L. 119/2018, in quanto riferite esclusivamente alla definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione (artt. 3 e 5 del medesimo decreto). Nelle more del giudizio, l'Ufficio ha emesso un provvedimento di sgravio parziale (per l'importo di € 6.295,79, riconoscendo i versamenti della quota capitale effettuati dal contribuente, ma ha insistito per la debenza di sanzioni e interessi residui per € 2.741,22, chiedendo la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere e il rigetto del ricorso per la parte residua.
All'udienza del 21/11/2025, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, questa Corte rileva sussistere una contraddittoria motivazione dell'atto impugnato. La cartella di pagamento indica quale unica causa della decadenza l'"Omesso versamento della quinta rata con scadenza 31/05/20". Tuttavia, nelle proprie controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la decadenza sarebbe in realtà scaturita dall'"insufficiente pagamento delle rate da 2 a 4 in quanto il contribuente avrebbe pagato la sola sorte capitale (senza versare gli interessi)". Tale discrepanza ha impedito al contribuente di conoscere sin da subito le reali ragioni della pretesa erariale e di approntare una difesa pienamente consapevole, in violazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.
Nondimeno, passando al merito della controversia, dall'esame della documentazione in atti emerge che il piano di definizione agevolata prevedeva il versamento di un importo totale di € 7.568,08, di cui
€ 7.426,80 a titolo di sorte capitale e € 141,28 a titolo di interessi di rateazione. È pacifico e non contestato tra le parti che il ricorrente abbia versato l'intera sorte capitale di € 7.426,80, omettendo tuttavia il versamento degli interessi per € 141,28.
La questione centrale è dunque stabilire se tale inadempimento, seppur presente, sia idoneo a determinare la grave conseguenza della decadenza dal beneficio della rateazione, con l'applicazione delle relative sanzioni.
A tal proposito, la Corte ritiene applicabile al caso di specie l'istituto del "lieve inadempimento", previsto in via generale in materia di riscossione e rateazioni. In particolare, l'art. 15-ter, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973, pur riferendosi specificamente alla rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, esprime un principio di proporzionalità e ragionevolezza applicabile anche ad altre forme di pagamento rateale di debiti tributari. Tale norma esclude la decadenza dalla rateazione in caso di "lieve inadempimento", definito come l'insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro, ovvero il tardivo versamento della rata non superiore a sette giorni.
Nel caso in esame, l'importo totale dovuto per la definizione era pari a € 7.568,08. Il limite di tolleranza del 3% su tale importo è pari a € 227,04. L'insufficiente versamento contestato al contribuente ammonta a € 141,28, ovvero la sola quota interessi non corrisposta. Tale importo è palesemente inferiore alla soglia del 3% (€ 141,28 < € 227,04). Ricorrente_1Pertanto, l'inadempimento del sig. deve essere qualificato come "lieve" e, come tale, non idoneo a giustificare la decadenza dal beneficio della rateazione e la conseguente applicazione delle pesanti sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
L'iscrizione a ruolo per sanzioni da decadenza è, di conseguenza, illegittima e deve essere annullata. Tuttavia, ciò non esime il contribuente dal saldare la parte di debito non ancora corrisposta. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di illegittimità parziale dell'atto impositivo, il giudice tributario ha il potere-dovere di rideterminare la pretesa dell'Amministrazione, emendando l'atto dai vizi riscontrati (cfr. Cass. n. 39660/2021).
Ne consegue che la pretesa erariale deve essere ridotta al solo importo non versato, pari a € 141,28, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulle singole frazioni di rata non pagate (corrispondenti agli interessi di rateazione) dalle rispettive scadenze fino all'effettivo saldo.
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto. L'iscrizione a ruolo impugnata va dichiarata legittima limitatamente all'importo di € 141,28, oltre agli interessi come sopra specificato.
Le spese di giudizio, considerata la parziale soccombenza reciproca e il vizio di motivazione che ha contribuito all'insorgere della lite, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso dichiarando la legittimità dell'iscrizione a ruolo impugnata limitatamente alla somma di € 141,28 oltre agli interessi e sanzioni da calcolarsi sulle frazioni di rata non pagate. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21 novembre 2025