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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/11/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE PRIMA CIVILE– AREA PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, come appresso formato: dott AN La Malfa Presidente dssa LL NE Giudice rel.
Dssa Francesca Aratari Giudice
NEL PROC. PU 103-1/ 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per apertura della liquidazione controllata proposto in data
9/6/2025 da nata a [...] il [...], res.te Parte_1 in Nettuno (RM), Via Valcamonica n. 19 con l'assistenza del Gestore della crisi avv Claudia Del Fiacco nominato dall' OCC di Velletri;
Visti gli atti e letta la relazione integrativa depositata dal Gestore della Crisi in data 13/10/2025 a seguito dei rilievi formulati dal GD;
Ritenuta la competenza del Tribunale adito, nel cui circondario la debitrice è residente;
rilevato preliminarmente che non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII, e che al ricorso è allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII nonché la relazione ex art art 269 c 2 CCII.
Ritenuto che il debitore versi effettivamente in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
considerato, in particolare, come si legge nel ricorso e nella relazione del
Gestore della Crisi che, a fronte di un passivo di euro 162.674,80, il patrimonio della debitrice consiste esclusivamente di un bene immobile gravato da procedura esecutiva avviata dal creditore ipotecario e tuttora pendente, e può contare soltanto sul trattamento pensionistico, che al lordo
1 delle trattenute per debiti e in favore del creditore pignorante ammonta a circa 1700 euro al mese;
vista la relazione del Gestore della Crisi, che ha reso l'attestazione ex art 268 co 3 CCII verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt 268 e 269 CCII precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268 co 4 CCII, sicchè non assumono rilievo la proposta e il piano di liquidazione eventualmente formulati dal debitore;
ritenuto in particolare che la determinazione dei limiti di reddito cui alla lett b) della norma sopra citata è riservata al giudice, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento della debitrice ricorrente rimessa quindi al Giudice delegato la determina della somma necessaria per il sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal nominando liquidatore, che in merito relazionerà nel più breve tempo possibile, ferma fino a quel momento l'esclusione dalla liquidazione dell'importo di euro 1500,00 mensili per 12 mensilità precisato che la durata della procedura non potrà superare il termine massimo di anni tre previsto dall'art. 272 co 3 CCII. ritenuto quanto alla nomina del liquidatore che ai sensi art 358 co 2 CCII possa trovare conferma per l'incarico il professionista gestore della crisi, il cui compenso sarà liquidato al termine della procedura ai sensi dell'art. 275 co 3 CCII dichiara
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
Cod Fisc res.te in Nettuno (RM) via
[...] C.F._1
Valcamonica 19 nomina in qualità di giudice delegato la dssa LL NE nomina liquidatore l'avv. Claudia Del Fiacco dispone
l'inserimento della sentenza – limitatamente alla parte dispositiva - nel sito internet del Tribunale di Velletri
ordina
2 al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma
3;
Si notifichi la sentenza a cura del liquidatore al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Velletri, 12/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dssa LL NE dr AN La Malfa
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, come appresso formato: dott AN La Malfa Presidente dssa LL NE Giudice rel.
Dssa Francesca Aratari Giudice
NEL PROC. PU 103-1/ 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per apertura della liquidazione controllata proposto in data
9/6/2025 da nata a [...] il [...], res.te Parte_1 in Nettuno (RM), Via Valcamonica n. 19 con l'assistenza del Gestore della crisi avv Claudia Del Fiacco nominato dall' OCC di Velletri;
Visti gli atti e letta la relazione integrativa depositata dal Gestore della Crisi in data 13/10/2025 a seguito dei rilievi formulati dal GD;
Ritenuta la competenza del Tribunale adito, nel cui circondario la debitrice è residente;
rilevato preliminarmente che non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII, e che al ricorso è allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII nonché la relazione ex art art 269 c 2 CCII.
Ritenuto che il debitore versi effettivamente in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
considerato, in particolare, come si legge nel ricorso e nella relazione del
Gestore della Crisi che, a fronte di un passivo di euro 162.674,80, il patrimonio della debitrice consiste esclusivamente di un bene immobile gravato da procedura esecutiva avviata dal creditore ipotecario e tuttora pendente, e può contare soltanto sul trattamento pensionistico, che al lordo
1 delle trattenute per debiti e in favore del creditore pignorante ammonta a circa 1700 euro al mese;
vista la relazione del Gestore della Crisi, che ha reso l'attestazione ex art 268 co 3 CCII verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt 268 e 269 CCII precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268 co 4 CCII, sicchè non assumono rilievo la proposta e il piano di liquidazione eventualmente formulati dal debitore;
ritenuto in particolare che la determinazione dei limiti di reddito cui alla lett b) della norma sopra citata è riservata al giudice, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento della debitrice ricorrente rimessa quindi al Giudice delegato la determina della somma necessaria per il sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal nominando liquidatore, che in merito relazionerà nel più breve tempo possibile, ferma fino a quel momento l'esclusione dalla liquidazione dell'importo di euro 1500,00 mensili per 12 mensilità precisato che la durata della procedura non potrà superare il termine massimo di anni tre previsto dall'art. 272 co 3 CCII. ritenuto quanto alla nomina del liquidatore che ai sensi art 358 co 2 CCII possa trovare conferma per l'incarico il professionista gestore della crisi, il cui compenso sarà liquidato al termine della procedura ai sensi dell'art. 275 co 3 CCII dichiara
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
Cod Fisc res.te in Nettuno (RM) via
[...] C.F._1
Valcamonica 19 nomina in qualità di giudice delegato la dssa LL NE nomina liquidatore l'avv. Claudia Del Fiacco dispone
l'inserimento della sentenza – limitatamente alla parte dispositiva - nel sito internet del Tribunale di Velletri
ordina
2 al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma
3;
Si notifichi la sentenza a cura del liquidatore al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Velletri, 12/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dssa LL NE dr AN La Malfa
3