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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/07/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
599/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 599/2025, avente ad oggetto ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Anna
Carmela Izzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torre del Greco alla Via
Nazionale 974, e (C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(NA) il 11.12.1989 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Di Martino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gragnano (NA) alla Via Starza n. 92
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.07.2025, le parti hanno chiesto di decidere la causa recependo gli accordi indicati in ricorso con le modifiche al calendario di visita indicate all'udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.03.2025, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver intrapreso una relazione more uxorio nel corso della quale è nato un figlio, a Pompei (NA) Per_1 in data 04.06.2020, regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori. Hanno specificato che la
1 convivenza è divenuta da qualche tempo intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere, al punto che, venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, hanno deciso di interrompere il loro rapporto e cessare la convivenza, con decorrenza dal mese di ottobre dell'anno
2024; in conseguenza di ciò, la sig.ra ha continuato ad abitare nella casa familiare unitamente al Pt_1 figlio minorenne, mentre ha trasferito altrove la propria residenza. Controparte_1
Con riguardo alla condizione economico patrimoniale delle parti, è emerso che la attualmente Pt_1 lavora in una casa-famiglia come educatrice professionale con uno stipendio netto di circa euro
1.500,00 (euro 18.310,32 per l'anno 2021; euro 20.696,16 per l'anno 2022; euro 20.048,25 per l'anno
2023, come da documentazione reddituale versata in atti) e corrisponde un canone di locazione di euro 500,00, non è proprietaria di immobili e percepisce euro 233,00 al mese quale assegno unico nella misura del 100%. Quanto al , risulta che lo stesso svolge la professione di coltivatore CP_1 agricolo e il suo reddito negli ultimi tre anni è stato pari a euro 126,00 per l'anno 2021, euro 126,00 per l'anno 2022 ed euro 126,00 per l'anno 2023; corrisponde euro 450,00 mensili di affitto e versa euro 100,00 ogni mese per una polizza in favore del figlio.
Ciò detto, essendo pervenuti ad un accordo per regolare in modo consensuale le condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse del figlio minore, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale omologarsi le condizioni indicate in ricorso.
Con decreto del 21.03.2025, comunicato anche al P.M., è stato designato il giudice delegato ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 09.07.2025; all'udienza, preso atto della modifica al calendario di visita prevista dalle parti e delle conclusioni rassegnate, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Tanto premesso, risultando le condizioni stabilite in ricorso e modificate all'udienza del 9.07.2025, non in contrasto con norme imperative ed essendo, inoltre, conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal Tribunale e poste alla base della decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in causa e dispone che il regime di affidamento del figlio minore (nato a [...] in data [...]), i tempi e modi di permanenza Persona_2 dello stesso presso il genitore non collocatario, nonché i rapporti patrimoniali fra le parti siano disciplinati in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e di seguito riportati:
a) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con collocazione e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre;
2 b) le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni inerenti al figlio di rilevante interesse;
c) la casa familiare sita in Torre del Greco alla Via Nazionale n° 912 è assegnata alla sig.ra
[...]
con tutti gli arredi;
Parte_1
d) la Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza Pt_1
e quella del figlio purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di Per_1 trasferimento della residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. con congruo Pt_1 CP_1 preavviso;
e) il Sig. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di CP_1 seguito indicati:
1) due giorni infrasettimanali, il pomeriggio, ovvero il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 21.30 ed il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 22.00;
2) per due domeniche alternate al mese (una domenica sì ed una no) con pernottamento e, pertanto, il padre preleverà il minore dalla casa familiare alle ore 10.00 della domenica per poi riaccompagnarlo alle ore 8.00 del lunedì mattina direttamente a scuola;
la domenica successiva, invece, il padre preleverà il minore alle ore 10.00 e lo terrà con sé fino al martedì alle ore 8.00 quando lo porterà direttamente a scuola, occupandosi altresì di accompagnarlo a scuola e di riprenderlo il lunedì. Le parti concordano di affiancare un ulteriore pernottamento, oltre quello già sopra previsto, previo accordo e sempre compatibilmente con gli impegni sia dei genitori che del minore;
3) per quanto concerne le festività natalizie il minore starà ad anni alterni con uno dei genitori, alternando il giorno del 24 dicembre con il 25 dicembre ed il 31 dicembre con il 1° gennaio ed il 26 dicembre con il 6 gennaio, e per le vacanze Pasquali, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; le restanti festività e/o ponti verranno sempre stabilite rispettando comunque il criterio dell'alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore;
4) il minore trascorrerà inoltre la Festa della Mamma con la stessa mentre la Festa del Papà, che peraltro coincide con la data di onomastico sia della madre che del minore, si stabilisce che il minore starà con entrambi i genitori, ma in orario distinto, sempre previo accordo circa gli orari;
3 5) inoltre, il minore trascorrerà con il padre i compleanni e onomastico di quest'ultimo; mentre nel giorno sia del compleanno che dell'onomastico del minore viene concordata la presenza del bambino con i genitori, alternando di anno in anno, tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/sera;
6) in ordine alle vacanze estive, che ha inizio con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola, il minore trascorrerà con il padre almeno 15 (quindici) di vacanze estive, con ciò intendendo almeno una consecutività settimanale, sia con il padre e con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
Il Sig. avrà la facoltà di scegliere per primo il periodo di vacanza da trascorrere con il CP_1 minore, che dovrà constare di 2 settimane (consecutive e non), come sopra specificato ovvero almeno una consecutività settimanale e non frammezzata e dovrà fornire al genitore
[...] un calendario per l'estate entro il 15 maggio di ogni anno. In mancanza, la madre Parte_1 avrà la prima scelta.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
Nel periodo invernale i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, e previo accordo, hanno facoltà di trascorrere con il figlio, nel periodo che va dal 20 gennaio al
20 marzo, tre giorni consecutivi per una breve vacanza, previo accordo per le date con comunicazione scritta entro trenta giorni prima, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
Qualora la Sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio Parte_1 dovrà darne notizia al Sig. con congruo preavviso, indicando la località di CP_1 destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. Analogamente dovrà fare il sig. CP_1
, con le medesime modalità stabilite per la ricorrente;
[...] Parte_1
f) il Sig. - a decorrere dal mese di ottobre 2024 - si è impegnato a corrispondere mensilmente CP_1 la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta) da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre all'Assegno
Unico e/o ANF, che verrà richiesto esclusivamente dalla madre;
il succitato importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra stessa, Pt_1 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese solare;
g) il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese CP_1 Pt_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio per la cui corretta Per_1 individuazione si farà riferimento all'attuale Protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di
Torre Annunziata che si allega e che costituisce parte integrante del presente accordo e che a tal
4 fine viene sottoscritto dalle parti per espressa accettazione del contenuto. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il singolo genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni 10 anche a mezzo e- mail o WhatsApp: in difetto, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta;
h) il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio CP_1 fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
i) i genitori si impegnano, consentendolo i necessari tempi, a comunicarsi reciprocamente date e orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche alle quali dovrà essere sottoposto il minore e alle quali dovranno partecipare entrambi nel rispetto dei propri impegni di lavoro. Resta inteso che con la partecipazione di entrambi i genitori alle visite mediche sopra elencate si intende precipuamente preservare l'interesse del minore Per_1
j) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro specie alla presenza del figlio;
k) i signori e dichiarano la propria residenza come segue obbligandosi, sin d'ora, a CP_1 Pt_1 comunicarsi eventuali cambiamenti così come si comunicheranno eventuali modifiche del recapito telefonico, dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione del minore sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità per il minore valida anche per l'espatrio:
a) residente in [...]; Controparte_1
b) residente in [...]; Parte_1
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 599/2025, avente ad oggetto ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Anna
Carmela Izzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torre del Greco alla Via
Nazionale 974, e (C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(NA) il 11.12.1989 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Di Martino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gragnano (NA) alla Via Starza n. 92
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.07.2025, le parti hanno chiesto di decidere la causa recependo gli accordi indicati in ricorso con le modifiche al calendario di visita indicate all'udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.03.2025, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver intrapreso una relazione more uxorio nel corso della quale è nato un figlio, a Pompei (NA) Per_1 in data 04.06.2020, regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori. Hanno specificato che la
1 convivenza è divenuta da qualche tempo intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere, al punto che, venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, hanno deciso di interrompere il loro rapporto e cessare la convivenza, con decorrenza dal mese di ottobre dell'anno
2024; in conseguenza di ciò, la sig.ra ha continuato ad abitare nella casa familiare unitamente al Pt_1 figlio minorenne, mentre ha trasferito altrove la propria residenza. Controparte_1
Con riguardo alla condizione economico patrimoniale delle parti, è emerso che la attualmente Pt_1 lavora in una casa-famiglia come educatrice professionale con uno stipendio netto di circa euro
1.500,00 (euro 18.310,32 per l'anno 2021; euro 20.696,16 per l'anno 2022; euro 20.048,25 per l'anno
2023, come da documentazione reddituale versata in atti) e corrisponde un canone di locazione di euro 500,00, non è proprietaria di immobili e percepisce euro 233,00 al mese quale assegno unico nella misura del 100%. Quanto al , risulta che lo stesso svolge la professione di coltivatore CP_1 agricolo e il suo reddito negli ultimi tre anni è stato pari a euro 126,00 per l'anno 2021, euro 126,00 per l'anno 2022 ed euro 126,00 per l'anno 2023; corrisponde euro 450,00 mensili di affitto e versa euro 100,00 ogni mese per una polizza in favore del figlio.
Ciò detto, essendo pervenuti ad un accordo per regolare in modo consensuale le condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse del figlio minore, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale omologarsi le condizioni indicate in ricorso.
Con decreto del 21.03.2025, comunicato anche al P.M., è stato designato il giudice delegato ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 09.07.2025; all'udienza, preso atto della modifica al calendario di visita prevista dalle parti e delle conclusioni rassegnate, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Tanto premesso, risultando le condizioni stabilite in ricorso e modificate all'udienza del 9.07.2025, non in contrasto con norme imperative ed essendo, inoltre, conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal Tribunale e poste alla base della decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in causa e dispone che il regime di affidamento del figlio minore (nato a [...] in data [...]), i tempi e modi di permanenza Persona_2 dello stesso presso il genitore non collocatario, nonché i rapporti patrimoniali fra le parti siano disciplinati in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e di seguito riportati:
a) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con collocazione e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre;
2 b) le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni inerenti al figlio di rilevante interesse;
c) la casa familiare sita in Torre del Greco alla Via Nazionale n° 912 è assegnata alla sig.ra
[...]
con tutti gli arredi;
Parte_1
d) la Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza Pt_1
e quella del figlio purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di Per_1 trasferimento della residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. con congruo Pt_1 CP_1 preavviso;
e) il Sig. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di CP_1 seguito indicati:
1) due giorni infrasettimanali, il pomeriggio, ovvero il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 21.30 ed il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 22.00;
2) per due domeniche alternate al mese (una domenica sì ed una no) con pernottamento e, pertanto, il padre preleverà il minore dalla casa familiare alle ore 10.00 della domenica per poi riaccompagnarlo alle ore 8.00 del lunedì mattina direttamente a scuola;
la domenica successiva, invece, il padre preleverà il minore alle ore 10.00 e lo terrà con sé fino al martedì alle ore 8.00 quando lo porterà direttamente a scuola, occupandosi altresì di accompagnarlo a scuola e di riprenderlo il lunedì. Le parti concordano di affiancare un ulteriore pernottamento, oltre quello già sopra previsto, previo accordo e sempre compatibilmente con gli impegni sia dei genitori che del minore;
3) per quanto concerne le festività natalizie il minore starà ad anni alterni con uno dei genitori, alternando il giorno del 24 dicembre con il 25 dicembre ed il 31 dicembre con il 1° gennaio ed il 26 dicembre con il 6 gennaio, e per le vacanze Pasquali, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; le restanti festività e/o ponti verranno sempre stabilite rispettando comunque il criterio dell'alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore;
4) il minore trascorrerà inoltre la Festa della Mamma con la stessa mentre la Festa del Papà, che peraltro coincide con la data di onomastico sia della madre che del minore, si stabilisce che il minore starà con entrambi i genitori, ma in orario distinto, sempre previo accordo circa gli orari;
3 5) inoltre, il minore trascorrerà con il padre i compleanni e onomastico di quest'ultimo; mentre nel giorno sia del compleanno che dell'onomastico del minore viene concordata la presenza del bambino con i genitori, alternando di anno in anno, tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/sera;
6) in ordine alle vacanze estive, che ha inizio con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola, il minore trascorrerà con il padre almeno 15 (quindici) di vacanze estive, con ciò intendendo almeno una consecutività settimanale, sia con il padre e con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
Il Sig. avrà la facoltà di scegliere per primo il periodo di vacanza da trascorrere con il CP_1 minore, che dovrà constare di 2 settimane (consecutive e non), come sopra specificato ovvero almeno una consecutività settimanale e non frammezzata e dovrà fornire al genitore
[...] un calendario per l'estate entro il 15 maggio di ogni anno. In mancanza, la madre Parte_1 avrà la prima scelta.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
Nel periodo invernale i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, e previo accordo, hanno facoltà di trascorrere con il figlio, nel periodo che va dal 20 gennaio al
20 marzo, tre giorni consecutivi per una breve vacanza, previo accordo per le date con comunicazione scritta entro trenta giorni prima, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
Qualora la Sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio Parte_1 dovrà darne notizia al Sig. con congruo preavviso, indicando la località di CP_1 destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. Analogamente dovrà fare il sig. CP_1
, con le medesime modalità stabilite per la ricorrente;
[...] Parte_1
f) il Sig. - a decorrere dal mese di ottobre 2024 - si è impegnato a corrispondere mensilmente CP_1 la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta) da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre all'Assegno
Unico e/o ANF, che verrà richiesto esclusivamente dalla madre;
il succitato importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra stessa, Pt_1 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese solare;
g) il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese CP_1 Pt_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio per la cui corretta Per_1 individuazione si farà riferimento all'attuale Protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di
Torre Annunziata che si allega e che costituisce parte integrante del presente accordo e che a tal
4 fine viene sottoscritto dalle parti per espressa accettazione del contenuto. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il singolo genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni 10 anche a mezzo e- mail o WhatsApp: in difetto, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta;
h) il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio CP_1 fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
i) i genitori si impegnano, consentendolo i necessari tempi, a comunicarsi reciprocamente date e orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche alle quali dovrà essere sottoposto il minore e alle quali dovranno partecipare entrambi nel rispetto dei propri impegni di lavoro. Resta inteso che con la partecipazione di entrambi i genitori alle visite mediche sopra elencate si intende precipuamente preservare l'interesse del minore Per_1
j) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro specie alla presenza del figlio;
k) i signori e dichiarano la propria residenza come segue obbligandosi, sin d'ora, a CP_1 Pt_1 comunicarsi eventuali cambiamenti così come si comunicheranno eventuali modifiche del recapito telefonico, dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione del minore sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità per il minore valida anche per l'espatrio:
a) residente in [...]; Controparte_1
b) residente in [...]; Parte_1
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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