Ordinanza collegiale 19 giugno 2025
Sentenza breve 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 01/12/2025, n. 3885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3885 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03885/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01922/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1922 del 2025, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Giulia Vicini ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, Via Fra Giovanni Pantaleo n. 3;
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, e la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
- del provvedimento adottato dalla Questura della Provincia di Milano in data 6 marzo 2025 consistente nel rilascio al ricorrente di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato con decorrenza dal 29 settembre 2023 e validità fino al 23 gennaio 2026, anziché di durata biennale a decorrere dalla data di effettivo rilascio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. 2339/2025 con cui sono stati disposti incombenti istruttori a carico delle parti di causa ed è stata fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione della fase cautelare del giudizio;
Vista la documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione resistente in data 27 giugno 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, il consigliere NT De IT e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere la controversia con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;
Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione e accertata la completezza del contraddittorio;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 5 maggio 2025 e depositato il 30 maggio successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dalla Questura della Provincia di Milano in data 6 marzo 2025 consistente nel rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato con decorrenza dal 29 settembre 2023 e validità fino al 23 gennaio 2026, anziché di durata biennale a decorrere dalla data – successiva – di effettivo rilascio.
Va premesso che, con provvedimento della Questura di Milano datato 6 novembre 2024, è stata rigettata l’istanza presentata dal ricorrente di conversione del permesso di soggiorno per affidamento in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso a questo Tribunale (Sezione Terza, R.G. n. 3059/2024) che con sentenza n. 99/2025, pubblicata il 13 gennaio 2025, ha definitivamente accolto il gravame, annullando il provvedimento impugnato, in considerazione della fondatezza delle censure proposte. In conseguenza di ciò, in data 6 marzo 2025, in seguito a ripetuti solleciti per conto del ricorrente, la Questura di Milano ha rilasciato allo straniero istante un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato con decorrenza dal 29 settembre 2023 (ovvero in data coeva alla presentazione della domanda di conversione accolta per effetto della sentenza n. 99/2025) e scadenza al 23 gennaio 2026. Assumendo l’erroneità della durata del permesso – che avrebbe dovuto avere una efficacia biennale e non superiore, come accaduto nella specie – ed eccependo che lo stesso avrebbe dovuto avere validità a decorrere dalla data di effettivo rilascio, il ricorrente ha proposto ricorso nella presente sede.
A sostegno del gravame sono stati dedotti la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 5, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 14 del D.P.R. n. 394 del 1999 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con l’ordinanza n. 2339/2025 sono stati disposti incombenti istruttori a carico delle parti di causa ed è stata fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione della fase cautelare del giudizio; in data 27 giugno 2025, in esecuzione della predetta ordinanza istruttoria, l’Amministrazione resistente ha depositato della documentazione in giudizio.
Alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio, dopo aver prospettato al difensore dell’Amministrazione resistente (unico presente) la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in parte per carenza di interesse e in parte per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
2. Il ricorrente, nella sostanza, ha contestato (i) sia la durata ultrabiennale del permesso di soggiorno rilasciatogli dalla Questura di Milano, in quanto valido dal 29 settembre 2023 fino al 23 gennaio 2026 (all. 1 al ricorso), (ii) sia la circostanza che la consegna materiale del predetto permesso – rectius, del tesserino in formato elettronico che lo “ contiene ” e ne attesta il contenuto (cfr. nota della Questura depositata in data 27 giugno 2025) – avrebbe dovuto avere validità dalla data di effettivo rilascio e non dall’emissione dello stesso, allorquando tale adempimento non sia contestualmente accompagnato, come nella specie, dalla effettiva consegna materiale del titolo di soggiorno.
3. Con riferimento alla (prima) contestazione riguardante la durata del permesso di soggiorno, avente una validità di ventisette mesi, invece che di ventiquattro mesi (ovvero due anni) – in linea con quanto previsto dall’art. 5, comma 3-bis, lett. c, del D. Lgs. n. 286 del 1998 per i permessi collegati a un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato –, la stessa è inammissibile per carenza di interesse, visto che nessun pregiudizio ha subito il ricorrente da tale maggiore durata, anzi traendone un diretto beneficio, avendo potuto permanere per un tempo maggiore sul Territorio nazionale e avendo usufruito di tempi maggiori per presentare la richiesta di rinnovo del predetto titolo.
4. Con riguardo al lamentato considerevole disallineamento temporale tra l’emissione del permesso di soggiorno (risalente al 29 settembre 2023, ovvero al momento della presentazione dell’originaria domanda di rilascio, in esecuzione della sentenza n. 99/2025 di accoglimento del ricorso R.G. n. 3059/2024) e la sua effettiva consegna al ricorrente (avvenuta in data 6 marzo 2025), in via di premessa, deve rilevarsi che non ci si trova al cospetto di una domanda riconducibile a un’azione di ottemperanza della sentenza n. 99/2025 emessa dalla Terza Sezione di questo Tribunale, poiché, oltre al mancato rispetto delle previsioni riguardanti tale rito (artt. 112 e ss. cod. proc. amm.), non è stata dedotta, neppure implicitamente, una mancata o errata attuazione della richiamata pronuncia giurisdizionale, piuttosto emergendo dal tenore del ricorso una critica dell’operato dell’Amministrazione in ordine alla individuazione della durata del permesso di soggiorno, non correlata alla sua consegna, quanto invece ancorata al momento del rilascio; così interpretata e qualificata la domanda, deve ritenersi l’insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, non contestandosi un’attività di natura provvedimentale, già esauritasi con il rilascio del permesso, ma censurandosi una semplice attività materiale, qual è quella relativa alla consegna di un titolo già emesso e perfetto (oltre che efficace), che non attiene all’esercizio del potere ma ne rappresenta un’appendice di natura accessoria, neppure giuridicamente rilevante, non afferendo alla fase di integrazione dell’efficacia dell’atto. Del resto, a differenza degli atti amministrativi di natura recettizia che acquistano efficacia soltanto a seguito della comunicazione al destinatario (cfr., ad esempio, art. 21-bis della legge n. 241 del 1990), nella specie, essendosi in presenza di un titolo di soggiorno, lo stesso risulta immediatamente efficace all’atto della sua “ adozione ”, a prescindere dalla materiale consegna del documento che ne attesta il rilascio in favore dello straniero richiedente (cfr. art. 5 del D. Lgs. n. 286 del 1998); con il menzionato rilascio, seppure non seguito dalla “ traditio ” materiale del titolo, il destinatario risulta legittimato a permanere sul Territorio nazionale, con tutti gli effetti che ne derivano. Deve tuttavia rilevarsi che la mancata disponibilità materiale del documento in capo allo straniero potrebbe provocare allo stesso disagi in sede di richiesta di accesso a benefici o all’atto di interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione, oppure ancora in occasione di controlli di polizia, ma tali inconvenienti non intaccano lo status di legittimo soggiornante e non possono avere effetti di natura sostanziale sulla sua condizione (ad esempio, la mancata materiale esibizione del documento non consente comunque all’Autorità di pubblica sicurezza di privare il soggetto della sua libertà, né di allontanarlo dal Territorio nazionale).
4.1. Pertanto, al cospetto di un’attività materiale, non connotata da autoritarietà, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, ma quella del giudice ordinario (cfr. Corte costituzionale sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006; da ultimo, Cass. civ., SS. UU., ord. 12 luglio 2025, n. 19212). Tale assetto non arreca al ricorrente alcun pregiudizio, poiché ove lo stesso dovesse assumere di aver subito dei danni potrebbe agire davanti al giudice munito di giurisdizione, ovvero quello ordinario, e ivi perseguire la tutela della propria posizione giuridica soggettiva.
4.2. Per completezza, deve segnalarsi che non risultano condivisibili i precedenti giurisprudenziali segnalati dalla difesa del ricorrente, che hanno implicitamente affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa in ordine alla materiale consegna del titolo di soggiorno allo straniero richiedente, accertando poi l’illegittimità di un titolo avente una validità effettiva inferiore rispetto a quella imposta dalla legge e stabilendo il correlato dovere per l’Amministrazione di far decorrere la data di scadenza del permesso di soggiorno dal momento in cui lo stesso è stato concretamente consegnato all’interessato (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, 30 giugno 2025, n. 783 e n. 781; non si ritiene conferente, in quanto resa in sede di giudizio di ottemperanza, T.A.R. Lazio, Roma, I-ter, 30 luglio 2024, n. 15448).
In primo luogo, e quale considerazione di carattere dirimente, deve evidenziarsi che, salvo casi eccezionali, non ricorrenti nella specie, non può accertarsi la legittimità di un provvedimento amministrativo sulla scorta dell’avvenuta (o meno) effettuazione di adempimenti successivi alla sua adozione, confondendosi in tal modo l’attività provvedimentale in senso stretto con quella legata a fasi successive meramente esecutive o attuative (e aventi il carattere della doverosità), che spesso sfuggono alla sfera di controllo dell’Autorità emanante.
In ogni caso, anche sotto il profilo più squisitamente sostanziale, non può ritenersi legittima la richiesta di subordinare la durata del titolo di soggiorno alla data di effettiva consegna dello stesso, poiché, salvo i casi di primo ingresso, ciò implicherebbe la perdita di continuità del titolo rilasciato in precedenza rispetto a quello successivo (recante il rinnovo), rendendo priva di copertura formale la permanenza in Italia tra il momento di presentazione della domanda di rinnovo e la conclusione del relativo procedimento (peraltro tale conclusione non appare rispondente neppure agli interessi dello stesso straniero richiedente: ad esempio, al fine di ottenere la cittadinanza italiana, la “ residenza legale ultradecennale ” deve essere intesa come il mantenimento di una continuativa e ininterrotta situazione fattuale di residenza accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe, come stabilito da T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 2 maggio 2025, n. 1532). Siffatta interpretazione, che distingue il rilascio del titolo di soggiorno dall’attività di materiale consegna del medesimo, è tra l’altro confermata dall’art. 11, comma 2-bis, del D.P.R. n. 394 del 1999, secondo il quale “ la questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell’interessato per la successiva consegna del permesso … ”.
Inoltre, ove si ritenesse valido ed efficace il permesso di soggiorno soltanto all’atto della sua consegna materiale all’avente titolo, dovrebbero essere considerati in pregiudizio del predetto soggetto, in contrasto con il principio “ tempus regit actum ”, anche gli elementi ostativi, comprese le sopravvenienze sfavorevoli di natura normativa, venute in essere nelle more della conclusione del procedimento.
Infine, l’incertezza legata alle tempistiche di consegna effettiva del titolo, secondo l’id quod plerumque accidit, aggraverebbe notevolmente gli oneri procedimentali in capo all’Amministrazione e richiederebbe l’impiego di consistenti risorse al fine di far coincidere tale consegna con il momento di adozione del permesso di soggiorno.
5. Alla stregua delle suesposte considerazioni, deve essere dichiarata, per la parte del ricorso riferita alla maggiore durata della validità del permesso rispetto a quella prevista dalla legge, l’inammissibilità per carenza di interesse, mentre per la parte della domanda giudiziale riferita alla illegittima retrodatazione della durata del permesso di soggiorno, deve esserne dichiarata l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con contestuale affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
6. La dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario determina gli effetti, in ordine alla prosecuzione del giudizio presso il giudice munito di giurisdizione, di cui all’art. 11 del cod. proc. amm.
7. Avuto riguardo all’arresto della controversia a una fase preliminare, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile in parte per carenza di interesse e in parte per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso indicato in epigrafe e individua, con riferimento a tale ultima parte, quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario, avanti al quale il processo potrà proseguire.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LE IA, Presidente
NT De IT, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT De IT | LE IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.