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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 308/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
SCALERA ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2861/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 2 - Sede ZA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 22544/RU/2024 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 22544/RU/2024 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato il provvedimento prot. 22544/RU del 30 luglio 2024, avente ad oggetto il diniego di rimborso delle addizionali alle accise sul consumo di energia elettrica corrisposte per i periodi di imposta 2010 e 2011, notificato il 30 luglio 2024 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT X – Calabria, Ufficio delle Dogane di ZA.
Tale diniego trae origine dall'istanza di rimborso del 25 luglio 2024 presentata dalla Ricorrente_1
S.p.A. sia alla Provincia di Crotone, ente al quale il tributo era stato originariamente versato, che all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di ZA, organo competente dell'accertamento del tributo ai sensi del TUA e della legge istitutiva delle addizionali ormai abrogata, con cui ha richiesto il rimborso dell'importo dell'addizionale per le annualità 2010 e 2011, che ha dovuto restituire alla ditta individuale Società_1 di Nominativo_1, a seguito di sentenza passata in giudicato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo che l'Ufficio non sarebbe legittimato passivamente in relazione alle forniture con potenza disponibile fino a 200 kW essendo per tali forniture competenti le province.
Successivamente - considerato che il più recente orientamento emerso nella giurisprudenza della
Cassazione è nel senso di ritenere la legittimazione passiva, in via esclusiva, dell'Agenzia nei giudizi aventi ad oggetto istanze di rimborso di somme versate a titolo di addizionale provinciale per forniture elettriche relative ad utenze con potenza disponibile non superiore a 200 Kw, - l'Ufficio ha deciso di annullare il via di autotutela con prot. 1159/RU del 14.01.2026 il diniego prot. 22544/RU del 30 luglio 2024 opposto dalla società.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessata materia del contendere.
Risulta, infatti che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha annullato l'atto impugnato in autotutela.
Va, perciò, dichiarata la cessata materia del contendere.
Tenuto conto del recente orientamento giurisprudenziale, sulla base del quale l'Ufficio ha provveduto ad annullare l'atto impugnato in autotutela, si ritiene che sussistano le condizioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione per cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
SCALERA ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2861/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 2 - Sede ZA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 22544/RU/2024 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 22544/RU/2024 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato il provvedimento prot. 22544/RU del 30 luglio 2024, avente ad oggetto il diniego di rimborso delle addizionali alle accise sul consumo di energia elettrica corrisposte per i periodi di imposta 2010 e 2011, notificato il 30 luglio 2024 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT X – Calabria, Ufficio delle Dogane di ZA.
Tale diniego trae origine dall'istanza di rimborso del 25 luglio 2024 presentata dalla Ricorrente_1
S.p.A. sia alla Provincia di Crotone, ente al quale il tributo era stato originariamente versato, che all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di ZA, organo competente dell'accertamento del tributo ai sensi del TUA e della legge istitutiva delle addizionali ormai abrogata, con cui ha richiesto il rimborso dell'importo dell'addizionale per le annualità 2010 e 2011, che ha dovuto restituire alla ditta individuale Società_1 di Nominativo_1, a seguito di sentenza passata in giudicato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo che l'Ufficio non sarebbe legittimato passivamente in relazione alle forniture con potenza disponibile fino a 200 kW essendo per tali forniture competenti le province.
Successivamente - considerato che il più recente orientamento emerso nella giurisprudenza della
Cassazione è nel senso di ritenere la legittimazione passiva, in via esclusiva, dell'Agenzia nei giudizi aventi ad oggetto istanze di rimborso di somme versate a titolo di addizionale provinciale per forniture elettriche relative ad utenze con potenza disponibile non superiore a 200 Kw, - l'Ufficio ha deciso di annullare il via di autotutela con prot. 1159/RU del 14.01.2026 il diniego prot. 22544/RU del 30 luglio 2024 opposto dalla società.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessata materia del contendere.
Risulta, infatti che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha annullato l'atto impugnato in autotutela.
Va, perciò, dichiarata la cessata materia del contendere.
Tenuto conto del recente orientamento giurisprudenziale, sulla base del quale l'Ufficio ha provveduto ad annullare l'atto impugnato in autotutela, si ritiene che sussistano le condizioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione per cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.