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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/05/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8212 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Giuseppina Letizia, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Castel Volturno alla via B. Celentano n. 2;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresente e difese, in
[...]
virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Anna Maisto e Francesco Maisto, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Aversa alla via Salvo D'Acquisto n. 100;
CONVENUTE
NONCHE'
, , , , , Controparte_3 CP_4 Persona_1 Persona_2 Persona_3
e , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Alberto Persona_4 Persona_5
Messina, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Casaluce alla via Circumvallazione n.
123;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
1 Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato – premettendo di possedere dal 1985 Parte_1
e comunque da oltre trent'anni l'appezzamento di terreno sito in Castel Volturno, località Selva del
Falco, alla Via Domitiana, identificato catastalmente al foglio 49, particelle 5306, 5307, 5305 e
5308 – ha citato in giudizio la società la società Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , , , , e CP_3 CP_4 Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
chiedendo al Tribunale adito di dichiararlo proprietario per intervenuta usucapione di Persona_5
tale appezzamento di terreno.
Si sono costituiti i convenuti chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, i convenuti hanno contestato il possesso dell'attore da oltre trent'anni del terreno in questione, eccependo che il terreno fino all'anno 2017 è stato utilizzato dai proprietari per il CP_3 pascolo del bestiame e che solo dall'anno 2017 il terreno per cui è causa è stato abusivamente occupato dall'attore.
La causa è stata istruita mediante il deposito di documenti, il raccoglimento dell'interrogatorio formale di , , e e l'escussione Persona_1 Controparte_3 Persona_3 CP_4
di cinque testi.
Quindi, all'udienza del 5.2.2025, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione con la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, la domanda proposta è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
L'acquisto per usucapione della proprietà è disciplinato dagli artt. 1158 e ss c.c.
In particolare, ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù di possesso continuato per venti anni.
L'usucapione richiede, quindi, solo il possesso inteso come esercizio di un potere di fatto sulla cosa con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario.
Il possesso richiesto ai fini dell'usucapione deve essere continuo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità.
2 Ebbene, nel caso di specie, l'attore assume di possedere il terreno in questione da oltre venti anni per aver provveduto alla cura del terreno e per aver realizzato sul terreno per cui è causa un massetto di cemento, sul quale ha installato una piscina prefabbricata fuori terra, un manufatto in muratura di metri 3,50 x 3,00 circa, con copertura costituita da pannello di lamiera coibentato, una casetta in legno con scivolo ed un'area adibita al gioco del calcetto, mediante l'installazione di due
“porte”.
Il possesso dell'attore del terreno in questione da oltre venti anni non risulta, tuttavia, adeguatamente ed idoneamente dimostrato.
La circostanza dell'installazione della piscina, del manufatto in muratura, della casetta in legno e delle due “porte” per il gioco del calcio non è contestata dai convenuti, i quali eccepiscono, tuttavia, che tale installazione è avvenuta nell'anno 2017, anno in cui l'attore ha occupato abusivamente il terreno in questione.
Le dichiarazioni dei testi indotti dall'attore non sono sufficienti per ritenere contraddetta tale eccezione né per ritenere, comunque, dimostrato il possesso in capo all'attore, per averlo in particolare curato, del terreno in questione da oltre venti anni e, nello specifico, dal 1985, come dedotto dall'attore nell'atto introduttivo.
Le dichiarazioni dei testi indotti dall'attore, invero, non sono pienamente attendibili, sia da un punto di vista soggettivo, in quanto generiche e non precise, sia da un punto di vista oggettivo, in quanto in contradditorio tra loro e anche con quando dedotto dall'attore.
Nello specifico, il primo teste indotto dall'attore, , che ha dichiarato di conoscere i Testimone_1 luoghi di causa in quanto amico di lunga data dell'attore, ha si confermato che l'attore possiede il terreno in questione e prima di lui il padre, potendo riferire tale circostanza in quanto più di trent'anni fa ha realizzato su commissione dell'attore e del padre parte del fabbricato sul terreno di loro proprietà, confinante con il terreno per cui è causa, ma precisando unicamente che l'attore ed il padre si occupavano di tenere pulito il terreno in questione, senza alcuna ulteriore specificazione circa le attività poste in essere sullo stesso espressive dell'esercizio dei poteri del proprietario.
Il detto teste ha dichiarato, inoltre, di non ricordare se il terreno in questione fosse o meno coltivato dall'attore, di non ricordare se sullo stesso ci sono o meno alberi da frutta, di non ricordare se tra il terreno in questione e la proprietà dell'attore c'era un muro, di ricordare che sul terreno in questione ci sono delle giostrine e una casetta in legno, ma senza precisare quando sono state installate, ma di non ricordare della presenza di una piscina e di “porte” per il gioco del calcio.
3 Il teste, poi, ha si dichiarato di aver aiutato l'attore a recintare il terreno circa trent'anni fa con pali di legno e rete di metallo, ma tale circostanza non è stata dedotta dall'attore nell'atto introduttivo.
Il secondo teste indotto dall'attore, , che ha dichiarato di conoscere i luoghi di causa, Testimone_2
in quanto genero dell'attore, da quando si è fidanzato con la figlia dell'attore nel 1998, ha si confermato che, da quando conosce i luoghi, l'attore si occupa di tenere pulito il terreno in questione, nonché lo coltiva con ortaggi e alberi da frutta, ma, appunto, ha una conoscenza diretta di tale circostanza solo dal 1998, in quanto per il periodo precedente ha semplicemente dichiarato che gli è stato riferito che anche il padre dell'attore prima di lui si occupava di tenere pulito e coltivare il terreno in questione.
Inoltre, il teste ha dichiarato che hanno posizionato una piscina montabile, un campetto e delle giostrine in legno, nonché un capanno per depositare attrezzi. Trattasi, quindi, sempre di circostanza risalente ad un periodo successivo al 1998. Ha, ancora, dichiarato che tra il terreno dell'attore ed il terreno in questione c'è un muro con un cancello dal quale si può accedere al terreno in questione.
Ha, poi, dichiarato che il terreno in questione è recintato con paletti e siepi, realizzate dall'attore, ma precisando che quando ha conosciuto i luoghi già c'era la recinzione.
Ha, infine, dichiarato che si sono verificati nel corso degli anni alcuni incendi e che l'attore ha provveduto a pulire il terreno anche per evitare il verificarsi degli incendi.
Come è evidente, nessuno dei due testi indotti dall'attore ha reso dichiarazioni specifiche circa l'utilizzo del terreno in questione da parte dell'attore dal 1985, come dedotto nell'atto di citazione, con attività e comportamenti integranti i poteri del proprietario.
Inoltre, la pulizia del terreno riferita da entrambi i testi, di per sé non è sufficiente a ritenere che l'attore si sia comportato come proprietario del terreno in questione, in quanto, come riferito dai testi, tale pulizia è stata realizzata anche e soprattutto al fine di evitare il verificarsi di incendi.
La realizzazione della recinzione, confermata dal primo teste indotto dall'attore e solo conosciuta perché riferitagli dal secondo teste, non è stata neanche dedotta dall'attore.
L'installazione della piscina, del manufatto, della casetta e dell'area giochi, rispetto alla cui datazione i testi indotti non hanno reso dichiarazioni chiare e concordanti, comunque non può farsi risalire ad oltre venti anni, in quanto dai rilievi aerei prodotti dai convenuti tali costruzioni non risultano presenti.
4 A ciò si aggiunge che i testi indotti dai convenuti hanno confermato che sino al 2017 i Per_6
hanno utilizzato il terreno in questione per il pascolo delle bufale.
In particolare, il teste , che ha dichiarato di essere dipendente della Mirabella Testimone_3
Pineta Mare s.r.l. che fa parte dello stesso gruppo delle società convenute, ha confermato che il terreno in questione è gestito e utilizzato dai che vi fanno pascolare le bufale, avendo una CP_3 azienda agricola, precisando che i terreni dove è svolta l'attività agricola dei sono recintati CP_3
compreso il terreno in questione, che era recintato da una parte con muro di tufo e da una parte con staccionata in legno e ferro spinato.
L'atro teste indotto dai convenuti, , che ha dichiarato di conoscere i luoghi di Testimone_4 causa in quanto amico di da oltre trent'anni e per frequentare quasi tutti i fine Persona_1 settimana l'azienda agricola dei Petrella, ha dichiarato che, quando si recava nei terreni dei CP_3
con i cavalli si giravano tutti i terreni, compreso quello per cui è causa.
Inoltre, il detto teste ha riferito che all'inizio del 2018 circa, in una occasione in cui stavano passeggiando con i cavalli, hanno notato che il muro di confine posto tra il terreno per cui è causa e la proprietà dell'attore era crollato e che dopo una una quindicina di giorni hanno trovato sul fondo in questione un massetto fatto a terra con sopra una piscina, dei ruderi di cemento sotto al muro di confine con il ristorante e una rete che circondava il terreno e non consentiva di accedere dalla parte dell'azienda agricola, oltre che due porte per il calcetto.
Il terzo teste indotto dai convenuti, , che ha dichiarato di conoscere il terreno in Testimone_5
questione in quanto abita nelle vicinanze, ha confermato che il terreno è sempre stato pulito ed utilizzato dai per il pascolo delle bufale e che l'installazione della piscina, della casetta e CP_3 dell'area giochi da parte dell'attore è avvenuta circa 6/7 anni prima della sua escussione.
Pertanto, il possesso quale proprietario da parte dell'attore da oltre venti anni, oltre che a non essere stato adeguatamente dimostrato dallo stesso, risulta anche smentito dalle dichiarazioni dei testi indotti dai convenuti.
Conseguentemente la domanda proposta va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico di parte attrice. Esse vengono liquidate come da dispositivo che segue in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55 del
2014, come modificati dal D.M. 147 del 2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento,
5 concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della società Controparte_1
e della società che liquida in € 3.600,00, oltre spese generali, IVA
[...] Controparte_2
e CPA, come per legge;
c) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore di , Controparte_3 CP_4
, , , e
[...] Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 che liquida in € 3.600,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 8.5.2023
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8212 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Giuseppina Letizia, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Castel Volturno alla via B. Celentano n. 2;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresente e difese, in
[...]
virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Anna Maisto e Francesco Maisto, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Aversa alla via Salvo D'Acquisto n. 100;
CONVENUTE
NONCHE'
, , , , , Controparte_3 CP_4 Persona_1 Persona_2 Persona_3
e , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Alberto Persona_4 Persona_5
Messina, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Casaluce alla via Circumvallazione n.
123;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
1 Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato – premettendo di possedere dal 1985 Parte_1
e comunque da oltre trent'anni l'appezzamento di terreno sito in Castel Volturno, località Selva del
Falco, alla Via Domitiana, identificato catastalmente al foglio 49, particelle 5306, 5307, 5305 e
5308 – ha citato in giudizio la società la società Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , , , , e CP_3 CP_4 Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
chiedendo al Tribunale adito di dichiararlo proprietario per intervenuta usucapione di Persona_5
tale appezzamento di terreno.
Si sono costituiti i convenuti chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, i convenuti hanno contestato il possesso dell'attore da oltre trent'anni del terreno in questione, eccependo che il terreno fino all'anno 2017 è stato utilizzato dai proprietari per il CP_3 pascolo del bestiame e che solo dall'anno 2017 il terreno per cui è causa è stato abusivamente occupato dall'attore.
La causa è stata istruita mediante il deposito di documenti, il raccoglimento dell'interrogatorio formale di , , e e l'escussione Persona_1 Controparte_3 Persona_3 CP_4
di cinque testi.
Quindi, all'udienza del 5.2.2025, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione con la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, la domanda proposta è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
L'acquisto per usucapione della proprietà è disciplinato dagli artt. 1158 e ss c.c.
In particolare, ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù di possesso continuato per venti anni.
L'usucapione richiede, quindi, solo il possesso inteso come esercizio di un potere di fatto sulla cosa con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario.
Il possesso richiesto ai fini dell'usucapione deve essere continuo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità.
2 Ebbene, nel caso di specie, l'attore assume di possedere il terreno in questione da oltre venti anni per aver provveduto alla cura del terreno e per aver realizzato sul terreno per cui è causa un massetto di cemento, sul quale ha installato una piscina prefabbricata fuori terra, un manufatto in muratura di metri 3,50 x 3,00 circa, con copertura costituita da pannello di lamiera coibentato, una casetta in legno con scivolo ed un'area adibita al gioco del calcetto, mediante l'installazione di due
“porte”.
Il possesso dell'attore del terreno in questione da oltre venti anni non risulta, tuttavia, adeguatamente ed idoneamente dimostrato.
La circostanza dell'installazione della piscina, del manufatto in muratura, della casetta in legno e delle due “porte” per il gioco del calcio non è contestata dai convenuti, i quali eccepiscono, tuttavia, che tale installazione è avvenuta nell'anno 2017, anno in cui l'attore ha occupato abusivamente il terreno in questione.
Le dichiarazioni dei testi indotti dall'attore non sono sufficienti per ritenere contraddetta tale eccezione né per ritenere, comunque, dimostrato il possesso in capo all'attore, per averlo in particolare curato, del terreno in questione da oltre venti anni e, nello specifico, dal 1985, come dedotto dall'attore nell'atto introduttivo.
Le dichiarazioni dei testi indotti dall'attore, invero, non sono pienamente attendibili, sia da un punto di vista soggettivo, in quanto generiche e non precise, sia da un punto di vista oggettivo, in quanto in contradditorio tra loro e anche con quando dedotto dall'attore.
Nello specifico, il primo teste indotto dall'attore, , che ha dichiarato di conoscere i Testimone_1 luoghi di causa in quanto amico di lunga data dell'attore, ha si confermato che l'attore possiede il terreno in questione e prima di lui il padre, potendo riferire tale circostanza in quanto più di trent'anni fa ha realizzato su commissione dell'attore e del padre parte del fabbricato sul terreno di loro proprietà, confinante con il terreno per cui è causa, ma precisando unicamente che l'attore ed il padre si occupavano di tenere pulito il terreno in questione, senza alcuna ulteriore specificazione circa le attività poste in essere sullo stesso espressive dell'esercizio dei poteri del proprietario.
Il detto teste ha dichiarato, inoltre, di non ricordare se il terreno in questione fosse o meno coltivato dall'attore, di non ricordare se sullo stesso ci sono o meno alberi da frutta, di non ricordare se tra il terreno in questione e la proprietà dell'attore c'era un muro, di ricordare che sul terreno in questione ci sono delle giostrine e una casetta in legno, ma senza precisare quando sono state installate, ma di non ricordare della presenza di una piscina e di “porte” per il gioco del calcio.
3 Il teste, poi, ha si dichiarato di aver aiutato l'attore a recintare il terreno circa trent'anni fa con pali di legno e rete di metallo, ma tale circostanza non è stata dedotta dall'attore nell'atto introduttivo.
Il secondo teste indotto dall'attore, , che ha dichiarato di conoscere i luoghi di causa, Testimone_2
in quanto genero dell'attore, da quando si è fidanzato con la figlia dell'attore nel 1998, ha si confermato che, da quando conosce i luoghi, l'attore si occupa di tenere pulito il terreno in questione, nonché lo coltiva con ortaggi e alberi da frutta, ma, appunto, ha una conoscenza diretta di tale circostanza solo dal 1998, in quanto per il periodo precedente ha semplicemente dichiarato che gli è stato riferito che anche il padre dell'attore prima di lui si occupava di tenere pulito e coltivare il terreno in questione.
Inoltre, il teste ha dichiarato che hanno posizionato una piscina montabile, un campetto e delle giostrine in legno, nonché un capanno per depositare attrezzi. Trattasi, quindi, sempre di circostanza risalente ad un periodo successivo al 1998. Ha, ancora, dichiarato che tra il terreno dell'attore ed il terreno in questione c'è un muro con un cancello dal quale si può accedere al terreno in questione.
Ha, poi, dichiarato che il terreno in questione è recintato con paletti e siepi, realizzate dall'attore, ma precisando che quando ha conosciuto i luoghi già c'era la recinzione.
Ha, infine, dichiarato che si sono verificati nel corso degli anni alcuni incendi e che l'attore ha provveduto a pulire il terreno anche per evitare il verificarsi degli incendi.
Come è evidente, nessuno dei due testi indotti dall'attore ha reso dichiarazioni specifiche circa l'utilizzo del terreno in questione da parte dell'attore dal 1985, come dedotto nell'atto di citazione, con attività e comportamenti integranti i poteri del proprietario.
Inoltre, la pulizia del terreno riferita da entrambi i testi, di per sé non è sufficiente a ritenere che l'attore si sia comportato come proprietario del terreno in questione, in quanto, come riferito dai testi, tale pulizia è stata realizzata anche e soprattutto al fine di evitare il verificarsi di incendi.
La realizzazione della recinzione, confermata dal primo teste indotto dall'attore e solo conosciuta perché riferitagli dal secondo teste, non è stata neanche dedotta dall'attore.
L'installazione della piscina, del manufatto, della casetta e dell'area giochi, rispetto alla cui datazione i testi indotti non hanno reso dichiarazioni chiare e concordanti, comunque non può farsi risalire ad oltre venti anni, in quanto dai rilievi aerei prodotti dai convenuti tali costruzioni non risultano presenti.
4 A ciò si aggiunge che i testi indotti dai convenuti hanno confermato che sino al 2017 i Per_6
hanno utilizzato il terreno in questione per il pascolo delle bufale.
In particolare, il teste , che ha dichiarato di essere dipendente della Mirabella Testimone_3
Pineta Mare s.r.l. che fa parte dello stesso gruppo delle società convenute, ha confermato che il terreno in questione è gestito e utilizzato dai che vi fanno pascolare le bufale, avendo una CP_3 azienda agricola, precisando che i terreni dove è svolta l'attività agricola dei sono recintati CP_3
compreso il terreno in questione, che era recintato da una parte con muro di tufo e da una parte con staccionata in legno e ferro spinato.
L'atro teste indotto dai convenuti, , che ha dichiarato di conoscere i luoghi di Testimone_4 causa in quanto amico di da oltre trent'anni e per frequentare quasi tutti i fine Persona_1 settimana l'azienda agricola dei Petrella, ha dichiarato che, quando si recava nei terreni dei CP_3
con i cavalli si giravano tutti i terreni, compreso quello per cui è causa.
Inoltre, il detto teste ha riferito che all'inizio del 2018 circa, in una occasione in cui stavano passeggiando con i cavalli, hanno notato che il muro di confine posto tra il terreno per cui è causa e la proprietà dell'attore era crollato e che dopo una una quindicina di giorni hanno trovato sul fondo in questione un massetto fatto a terra con sopra una piscina, dei ruderi di cemento sotto al muro di confine con il ristorante e una rete che circondava il terreno e non consentiva di accedere dalla parte dell'azienda agricola, oltre che due porte per il calcetto.
Il terzo teste indotto dai convenuti, , che ha dichiarato di conoscere il terreno in Testimone_5
questione in quanto abita nelle vicinanze, ha confermato che il terreno è sempre stato pulito ed utilizzato dai per il pascolo delle bufale e che l'installazione della piscina, della casetta e CP_3 dell'area giochi da parte dell'attore è avvenuta circa 6/7 anni prima della sua escussione.
Pertanto, il possesso quale proprietario da parte dell'attore da oltre venti anni, oltre che a non essere stato adeguatamente dimostrato dallo stesso, risulta anche smentito dalle dichiarazioni dei testi indotti dai convenuti.
Conseguentemente la domanda proposta va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico di parte attrice. Esse vengono liquidate come da dispositivo che segue in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55 del
2014, come modificati dal D.M. 147 del 2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento,
5 concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della società Controparte_1
e della società che liquida in € 3.600,00, oltre spese generali, IVA
[...] Controparte_2
e CPA, come per legge;
c) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore di , Controparte_3 CP_4
, , , e
[...] Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 che liquida in € 3.600,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 8.5.2023
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
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