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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 29/12/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 668/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 668/2025 promossa da:
(c.f. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA DE' CARBONESI 6 40123 BOLOGNA presso il Difensore
ROSSETTO IRENE
ATTORE/I
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA CROCE 14 CP_1 P.IVA_2
29121 PIACENZA presso il Difensore PI AN
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. Si tratta di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Eccepita
l'incompetenza per territorio del Giudice adito – stesso Ufficio che ha emesso il decreto ingiuntivo – la controparte aderiva, così precludendo ogni ulteriore valutazione sulla questione della competenza (Cassazione civile sez. II, 30/07/2024,
n.21300). Ne discende la necessità di pronunciare con sentenza (Tribunale Verona,
16/03/2021) l'incompetenza e revocare il decreto ingiuntivo (emesso da giudice incompetente, e al fine di impedire che la sua permanenza possa produrre effetti nelle more della riassunzione: Tribunale Milano sez. IV, 24/01/2019, n.681; Cassazione civile sez. III, 20/03/2006, n.6106) assegnando termine per la riassunzione avanti al giudice competente;
il quale, trattandosi di translatio iudicii (avente ad oggetto l'accertamento del credito: Cassazione civile sez. II, 30/07/2024, n.21300, in motivazione), dovrà altresì
provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la propria incompetenza, essendo competente il Tribunale di Bologna, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Fissa termine di mesi tre per la riassunzione avanti al predetto Giudice, il quale provvederà altresì sulle spese di lite.
Piacenza, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 668/2025 promossa da:
(c.f. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA DE' CARBONESI 6 40123 BOLOGNA presso il Difensore
ROSSETTO IRENE
ATTORE/I
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA CROCE 14 CP_1 P.IVA_2
29121 PIACENZA presso il Difensore PI AN
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. Si tratta di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Eccepita
l'incompetenza per territorio del Giudice adito – stesso Ufficio che ha emesso il decreto ingiuntivo – la controparte aderiva, così precludendo ogni ulteriore valutazione sulla questione della competenza (Cassazione civile sez. II, 30/07/2024,
n.21300). Ne discende la necessità di pronunciare con sentenza (Tribunale Verona,
16/03/2021) l'incompetenza e revocare il decreto ingiuntivo (emesso da giudice incompetente, e al fine di impedire che la sua permanenza possa produrre effetti nelle more della riassunzione: Tribunale Milano sez. IV, 24/01/2019, n.681; Cassazione civile sez. III, 20/03/2006, n.6106) assegnando termine per la riassunzione avanti al giudice competente;
il quale, trattandosi di translatio iudicii (avente ad oggetto l'accertamento del credito: Cassazione civile sez. II, 30/07/2024, n.21300, in motivazione), dovrà altresì
provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la propria incompetenza, essendo competente il Tribunale di Bologna, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Fissa termine di mesi tre per la riassunzione avanti al predetto Giudice, il quale provvederà altresì sulle spese di lite.
Piacenza, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 2 di 2