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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/12/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AR OZ DI TT composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 826/2025 R.G.A.C.
TRA
, nato a [...] P.G. il 15.08.1987, c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA UGO SANT'ONOFRIO 68, C.F._1
AR OZ DI TT presso lo studio dell'avv. IELASI MARIA RITA, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente-
E
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA BENEDETTO CROCE 24, AR OZ
DI TT presso lo studio dell'Avv. SCOLARO MELANGELA ARABELLA, che la rappresenta e difende per procura in atti,
- resistente -
e con la partecipazione del Pubblico Ministero, avente per oggetto: separazione giudiziale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.07.2025 ha chiamato Parte_1 in giudizio esponendo: che le parti contraevano matrimonio il 14.08.2021 CP_1 in regime di separazione dei beni e che dalla predetta unione nasceva la figlia minore, Per_
nata il [...]; che la crisi coniugale insorgeva nel maggio 2024, ed era attribuibile alla condotta della resistente, la quale aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con un collega, circostanza ammessa dalla stessa e resa pubblica in un contesto sociale ristretto, con conseguente lesione della dignità del marito e grave compromissione della vita familiare;
che tale comportamento, unitamente a episodi di allontanamento emotivo e materiale, nonché a decisioni volte a limitare il ruolo genitoriale del padre, ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che in seguito alla crisi insorta tra i coniugi le parti hanno continuato a vivere nella stessa abitazione, occupandosi il padre della bambina quando la madre è assente per lavoro e Per_ continuando a fare mantenere a i rapporti sociali già precedentemente instaurati;
di svolgere attività di libero professionista (psicologo-psicoterapeuta) con reddito di circa
24.000,00 euro annui, mentre la resistente è medico ginecologa presso il P.O. di Patti con un reddito di 35.000,00 euro annui, oltre a svolgere attività di libero professionista presso l'Ambulatorio Iannelli di Barcellona Pozzo di Gotto.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Pronunciare i provvedimenti temporanei ed urgenti tra i coniugi ed inerenti la figlia minore di età recependo le domande formulate di seguito. 2) Pronunciare, anche con sentenza non definitiva, la separazione tra i coniugi, addebitandola interamente alla moglie, per violazione dei doveri fondamentali nascenti dal matrimonio come verrà Per_ provato in corso di causa. 3) Disporre l'affidamento condiviso della figlia ad Per_ entrambi i genitori;
4) Disporre che la minore venga collocata presso il padre, nella casa familiare in Barcellona P.G., G. Matteotti n. 88 int. 2, di cui si chiede conseguentemente allo stesso l'assegnazione; 5) Disporre che la sig.ra possa CP_1 permanere con la figlia, anche in funzione dei turni lavorativi, con le seguenti modalità:
- a settimane alterne: nel periodo scolastico, una settimana per tre pomeriggi, e la successiva settimana quattro pomeriggi a settimana, con pernottamenti, al fine di garantire l'attuale continuità, alternativamente per settimana, per due notti, in una settimana, e per tre notti, nell'altra settimana, da far coincidere anche con i turni notturni e di reperibilità della madre. - I giorni festivi, anche in deroga al predetto accordo, la minore permarrà con ciascuno dei genitori alternativamente per anno:
Natale e Capodanno, per 3 gg. continuativi con ciascun genitore dal 24.12 al 26.12, o dal 31.12 al 02.01; Domenica di Pasqua o Lunedì di Pasqua;
25.04 o 01.05; 02.06 o
15.08; 01.11 o 08.12. - Nel periodo estivo, considerato che i percorsi terapeutici svolti dai clienti del sig. rallentano o si interrompono, per 15 gg., alternativamente Pt_1 in ogni mese, con ciascun genitore nei periodi di Giugno, Luglio ed Agosto. I giorni del compleanno della bambina, la stessa permarrà con ciascun genitore per metà giornata comprensivo del pranzo o della cena, ad anni alterni, e così nei giorni del compleanno
e della ricorrenza di ciascun genitore, permarrà con lo stesso dall'uscita della scuola materna fino alla sera, comprensiva di cena, salvi diversi accordi tra i genitori stessi. Per_ 6) In subordine, ove ritenuto che la figlia debba essere collocata con la madre, a cui conseguentemente andrebbe assegnata la casa familiare, disporre che la figlia possa permanere con il padre, con le seguenti modalità: - a settimane alterne: nel periodo scolastico, una settimana per tre pomeriggi, e la successiva settimana quattro pomeriggi a settimana, con pernottamenti, al fine di garantire l'attuale continuità, alternativamente per settimana, per due notti, in una settimana, e per tre notti, nell'altra settimana, da far coincidere anche con i turni notturni e di reperibilità della madre. - I giorni festivi, anche in deroga al predetto accordo, la minore permarrà con ciascuno dei genitori alternativamente per anno: Natale e Capodanno, per 3 gg. continuativi con ciascun genitore dal 24.12 al 26.12, o dal 31.12 al 02.01; Domenica di
Pasqua o Lunedì di Pasqua;
25.04 o 01.05; 02.06 o 15.08; 01.11 o 08.12. - Nel periodo estivo, considerato che i percorsi terapeutici svolti dai clienti del sig. Pt_1 rallentano o si interrompono, per 15 gg., alternativamente in ogni mese, con ciascun genitore nei periodi di Giugno, Luglio ed Agosto. - I giorni del compleanno della bambina, la stessa permarrà con ciascun genitore per metà giornata comprensivo del pranzo o della cena, ad anni alterni, e così nei giorni del compleanno e della ricorrenza di ciascun genitore, permarrà con lo stesso dall'uscita della scuola materna fino alla sera, comprensiva di cena, salvi diversi accordi tra i genitori stessi. 7) In caso della predetta permanenza paritetica della figlia presso entrambi i genitori, disporre che ciascuno di essi contribuisca in forma diretta con le seguenti modalità: a) i genitori concorreranno in forma diretta alle spese ordinarie così specificate assumendosene ciascuno il relativo onere: le spese di vitto, relativo ai tempi di permanenza con ciascun genitore, nonché le attività di svago, viaggio e divertimento che la minore vivrà con ciascun genitore, le spese di acquisto di medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali). b) I genitori concorreranno in misura del 50% ciascuno alle seguenti spese per la figlia (a prescindere dall'ordinarietà e/o straordinarietà delle stesse), da sostenere indipendentemente dal preventivo concerto con l'altro genitore, ma previa tempestiva comunicazione: spese di abbigliamento e calzature per i figli di spesa inferiore ad € 100,00, spese di tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria, di mensa, spese per acquisto di libri scolastici;
le spese per prestazioni medico sanitarie erogate dal SSN;
le spese per prestazioni sanitarie urgenti o indifferibili;
spese per acquisto di farmaci prescritti;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia in quanto prescritti;
le spese per cure ortodontiche e odontoiatriche somministrate dal
SSN o, in caso di impossibilità, da professionisti privati previa ricerca di mercato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto e riparazione;
spese di trasporto urbano, telefoniche, per uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
di parrucchiere o estetista, spese per le uscite serali, spese di carburante dei mezzi di trasporto, spese per i regali agli amici in occasione delle feste, spese per le feste della figlia. c) le seguenti spese straordinarie verranno ripartite in ragione del
50% ciascuno tra i genitori previo accordo tra gli stessi: le spese scolastiche relative a iscrizioni e rette di scuole private;
le spese di iscrizione, le rette e le eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private;
le spese per corsi di ripetizione;
le spese per viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese di prescuola, dopo-sduola e baby sitter;
le spese di natura ludica o parascolastica (quali corsi di lingua, musica, pittura, informatica;
le spese per frequenza di centri estivi;
le spese per viaggi di istruzione o vacanze trascorse senza la presenza dei genitori;
le spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
le spese per lo svolgimento di attività sportiva;
le spese per prestazioni medico sanitarie non sostenute per il tramite del SSN;
8) In subordine, ove ritenuto dal Sig. Giudice di dover stabilire un assegno periodico di mantenimento, disporre, in caso di collocamento della minore con il padre, che la sig.ra corrisponda a quest'ultimo l'importo di € 400,00 CP_1 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat, oltre la compartecipazione di ciscun genitore alle spese straordinarie per la bambina secondo l'indicazione del CNF del 2017. 9) In subordine, ove ritenuto dal Sig.
Giudice di dover stabilire un assegno periodico di mantenimento, disporre, in caso di collocamento della minore con la madre, che il sig. corrisponda a Pt_1 quest'ultima l'importo di € 250,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre la compartecipazione di ciscun genitore alle spese straordinarie per la bambina secondo l'indicazione del CNF del
2017. 10) Ritenere e dichiarare che la crisi coniugale è stata determinata dai comportamenti della sig.ra con violazione dei doveri coniugali e lesione CP_1 della dignità, della riservatezza, dell'immagine del sig. ; 11) Parte_1
Conseguentemente, condannare la sig.ra al risarcimento dei danni subiti CP_1 dal sig. , da liquidarsi in via equitativa”. Parte_1 Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 30.10.2025 si è costituita in giudizio la quale ha contestato la rappresentazione dei fatti CP_1 operata da parte ricorrente e, precisamente, ha rappresentato che nessun tradimento è stato causa del venire meno dell'affectio maritalis quanto piuttosto la vita familiare non trascorreva serenamente a causa degli atteggiamenti assunti dal marito subito dopo la Per_ nascita della figlia atteggiamenti che hanno determinato il progressivo e crescente distacco del loro rapporto. In particolare, il voleva rendere centrale il proprio Pt_1 ruolo di padre, a discapito della madre, si deterioravano i rapporti con i suoceri, sminuiva il ruolo della moglie, anche nel campo medico, nel gennaio 2024 proponeva alla resistente una interruzione volontaria di gravidanza rispetto alla gestazione non programmata ma in corso, perché riconosceva non essere il momento giusto (gravidanza poi interrottasi spontaneamente) e da tale momento la crisi diventava irreversibile per essere manifestata all'esterno già a luglio 2024 con conseguente separazione di fatto Per_ (dormivano in letti separati) dal gennaio 2025. La resistente ha precisato che è abituata a trascorrere tutto il proprio tempo con la madre, fatta eccezione per i periodi in cui la resistente è assente per lavoro, che la stessa si occupa della sua gestione, anche clinica.
Ciò premesso, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito CP_1 compendiate:“1) dichiarare la separazione dei detti coniugi alle seguenti condizioni, anche con sentenza non definitiva, addebitandola interamente al marito, per violazione dei doveri fondamentali nascenti dal matrimonio;
2) disporre l'affido condiviso della Per_ Per_ figlia ad entrambi i genitori;
3) disporre che la minore venga collocata presso la madre, nella casa familiare in Barcellona P.G., Via Matteotti, n. 88, int. 2, di cui si chiede l'assegnazione; 4) disporre che il dott. possa permanere con la Pt_1 figlia, con le seguenti modalità: a settimane alterne: il lunedì dall'uscita di scuola fino alle 20:30, il venerdì dall'uscita di scuola fino alle 20:30 e il sabato dalle 8:00 alle 14
:30: Nella settimana successiva: il mercoledì dall'uscita di scuola alle 20:30 e il sabato Per_ dalle 13:30 sino alla domenica alle 20:00. Il padre, inoltre, starà con nelle ulteriori notti, (in media 2), in cui la madre sia di turno effettivo ospedaliero notturno.
Durante le vacanze estive, per evitare tempi troppo lunghi di distacco dalla madre, disporre che la minore stia con il padre fino a 15 giorni, prevedendo altresì che, in tale periodo, la bimba stia con la madre almeno tre pomeriggi anche non consecutivi, con pernotto, durante la settimana. Nelle festività natalizie, ad anni alterni, il 24 dicembre dal mattino sino al mattino successivo con un genitore e il 25 dicembre dal mattino sino al mattino successivo con l'altro genitore, il 31 dicembre dal mattino al mattino successivo con un genitore e l'1 gennaio dal mattino al mattino successivo con l'altro genitore. Il giorno dell'Epifania ad anni alterni, dalle ore 8:00 00 alle 20:00 con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitore. Domenica di Pasqua con un genitore
e lunedì di Pasquetta con l'altro genitore ad anni alterni. Il 2 giugno con un genitore e il 15 agosto con l'altro. Il 25 aprile con un genitore e l'1 maggio con l'altro. L'1 novembre con un genitore e l'8 dicembre con l'altro. 5) Fissare in € 350,00 l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del dott. a beneficio della minore;
6) Pt_1 disporre che ciascun genitore concorra alle spese straordinarie nella misura del 50% secondo le indicazioni del CNF del 2017; 7) rigettare la domanda sub 10) del ricorso introduttivo;
8) rigettare la domanda sub 11) del ricorso introduttivo;
9) rigettare ogni ulteriore domanda avversa”
Depositate le memorie ai sensi dell'art. 473 bis. 17 c.p.c., le parti, comparse personalmente, sono state sentite all'udienza del 4.12.2025 e, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice riservava di riferire al Collegio.
In via preliminare, deve darsi atto che la relazione dei Servizi Sociali richiesta non è necessaria ai fini del decidere, dal momento che non si riscontrano situazioni di pregiudizio per la minore e che, nel sostanziale accordo tra le parti rispetto ad un Per_ affidamento condiviso di l'audizione della stessa per il tramite dei competenti uffici è ritenuta superflua, anche in relazione alla sua tenera età.
Sempre in via preliminare, va confermato quanto statuito all'udienza del
4.12.2025 in ordine alla esaustività dell'istruzione della causa, anche considerato che non sono ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti perché inconducenti ai fini del decidere, irrilevanti o genericamente articolati.
Nel merito, ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ. 10.06.1992 n. 7148). Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia.
Riguardo alla domanda di addebito formulata reciprocamente dalle parti, si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno,
l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata.
La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n.
15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza. Inoltre, l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279).
In particolare, la dichiarazione di addebito della separazione presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
Ancora, secondo la S.C., “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. civ. Sez. I Sent., 20/08/2014, n.
18074).
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie poiché la stessa avrebbe violato i doveri di cui all'art. 143 c.c., e specificamente la dignità del coniuge per le modalità in cui è stata posta in essere la violazione del dovere di fedeltà, che ha asseritamente reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Di contro, ha fatto discendere le cause della separazione da una CP_1 crisi familiare in atto già a far data dalla nascita della figlia a causa dell'atteggiamento dominante, manipolatore e di iper controllo del marito, teso ad allontanare la moglie dal proprio nucleo familiare, atteggiamento che configura una grave violazione degli obblighi di rispetto reciproco, assistenza morale e collaborazione.
Dall'esame complessivo della documentazione versata in atti e dall'esame dei capitolati di prova atti a dimostrare le rispettive cause di addebito, si evince che i coniugi non hanno offerto alcuna prova in ordine al nesso di causalità tra le condotte e la separazione, con la conseguenza che non sussistono le condizioni per affermare che il fallimento del matrimonio sia riconducibile ad uno di essi. Per_ Quanto all'affidamento di si deve premettere che ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli».
È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti concordano sull'adozione di un regime di affidamento condiviso e non vi è motivo per discostarsi da tale richiesta.
Vi è, invece, contrasto sull'assegnazione della casa familiare e sulla collocazione della minore, nonché sull'individuazione del regime di visita.
In ordine alla domiciliazione prevalente e alla conseguente assegnazione della casa familiare, il Tribunale ritiene che, pur riconoscendo il ruolo primario ed essenziale del genitore ricorrente e la necessità della sua costante presenza nella vita della figlia, la minore vada collocata con la madre a cui rimane assegnata la casa familiare, tenuto conto della tenerissima età della minore, di soli tre anni, delle abitudini di vita della stessa.
In ordine al regime di visita del genitore non collocatario, il ricorrente chiede un regime sostanzialmente paritetico con conseguente mantenimento diretto, mentre la resistente si oppone.
Il collocamento paritetico propugnato dal ricorrente non può adottarsi, atteso che un regime di frequentazione alternato non corrisponde all'esigenza di serenità della minore, garantita dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo, che solo la permanenza presso la casa familiare ove ella ha vissuto e vive in maniera continuativa può assicurare.
Inoltre, non va sottaciuto che secondo la Suprema Corte la scelta dell'affido o comunque della collocazione paritaria costituisce una modalità applicabile in presenza di limitate ipotesi, atteso che è idonea ad assicurare ottimali risultati soprattutto quando sussiste un preciso accordo tra i genitori (cfr. Cass. n. 4060/2017), accordo che nel caso di specie non è presente ed è difficilmente percorribile come si è potuto constatare anche in sede di audizione personale dei coniugi.
Ciò posto, sul punto, il Collegio ritiene opportuno adottare un calendario rispondente alla prassi di questo Tribunale, ma anche alle esigenze di un padre presente nella vita della figlia e della minore, che fino ad oggi ha vissuto con i genitori nel medesimo contesto familiare poiché, seppur di fatto separati, hanno continuato ad abitare nella stessa casa.
Si precisa, inoltre, che la soluzione di seguito indicata rappresenta necessariamente un punto di partenza dell'odierna decisione, trattandosi di indicazioni di massima che non riescono a tenere conto, dettagliatamente e in via preventiva, delle fattori che possono determinare variazioni nella modalità del diritto di visita, quali, ad esempio, turni lavorativi dei genitori, condizioni di salute degli stessi e della minore, impegni scolastici ed extrascolastici della bambina ecc., ritenendo, pertanto, necessario che le parti assumano un atteggiamento collaborativo e disteso nel superiore interesse esclusivo della figlia, impedendo che i conflitti personali incidano negativamente nel Per_ rapporto quotidiano di con ciascuno dei genitori.
Ciò posto, il padre, salvo diversi accordi liberamente assunti con la madre, potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: Per_ a) una settimana per due giorni alla settimana dall'uscita di scuola di sino alle ore 20,30 (sino alle ore 21,00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto), da concordare preventivamente con la madre (ed in mancanza di accordo il Per_ martedì ed il giovedì), e nella stessa settimana starà con il padre dalle ore 9.00 del sabato alle 20.30 della domenica (alle ore 21.00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto), compreso il pernotto;
la settimana successiva la bambina vedrà e starà con il padre per tre giorni alla settimana dall'uscita di scuola e fino alle ore 20,30 (sino alle ore 21,00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto), da concordare preventivamente con la madre (ed in mancanza di accordo il lunedì, mercoledì e venerdì) ed anche in Per_ questa settimana pernotterà con il padre il venerdì notte e verrà riportata alla madre alle ore 15.30 del sabato;
se non sarà possibile il pernotto tra venerdì e sabato, sarà cura delle parti assicurare, anche in questa Per_ settimana, un pernotto di con il padre;
b) durante il periodo estivo, per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze della minore, oppure, in difetto, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 luglio dell'anno successivo con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
c) per un periodo di quattro giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di trascorrere con la minore un anno il giorno di
Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al
27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio il secondo anno;
d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello di
Pasquetta;
e) il giorno del compleanno della minore alternativamente a pranzo o a cena;
f) il giorno del compleanno del padre dalle ore 9,00 alle ore 22,00. Si precisa, infine, che in aggiunta a quanto appena compendiato, tutte le volte che la resistente si reca a lavoro per svolgere il turno di notte o le notti in cui la stessa deve garantire il turno di reperibilità, previo congruo preavviso non inferiore a 48 ore in favore del padre, la bambina avrà diritto di trascorrere la notte con il padre, che è certamente la figura di riferimento alternativa e congiunta a quella della madre, da preferire in via prioritaria ai nonni, materni e paterni, benché soggetti anch'essi presenti nella vita familiare della minore. Per_ Per quanto concerne il mantenimento di si osserva che il dovere dei genitori verso la prole non economicamente autosufficiente è articolato, ex art. 147 cod. civ., in quello di mantenere, istruire ed educare la prole, da cui discende l'obbligo di far fronte ad una molteplicità di esigenze certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'ambiente abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, con la predisposizione di una organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di vita ed educazione (Cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 2196 del
14-02-2003).
Con riferimento all'importo dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, giova altresì sottolineare che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non può essere eliminato per il solo fatto della disoccupazione e può essere fissato in misura sostenibile sulla base delle capacità lavorative del genitore e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria (Cass., n. 24424/2013), tanto che neppure lo stato di disoccupazione incolpevole esonera il genitore dall'obbligo di mantenimento
(Cass. n. 41040/2012) e in tal caso la determinazione della misura dell'assegno si fonda sulla capacità lavorativa generica”.
Nel caso di specie le parti sono entrambi economicamente indipendenti, svolgendo attività professionale in maniera continuativa e proficua.
Il ricorrente è psicologo-psicoterapeuta, con reddito annuo variabile di circa
24.000,00 euro (v. ricorso introduttivo).
La resistente è dirigente medico di ostetricia, con attività di libero professionista extramoenia e ha dichiarato di aver percepito nell'anno 2024 un reddito annuo lordo di euro 64.000,00 con reddito mensile pari ad euro 2.600,00 (cfr. autocertificazione reddituale in atti) da cui vanno sottratti 770.00 euro mensili che paga per il mutuo dell'abitazione familiare che scadrà nel 2033. Al pagamento di tale rata del mutuo, il contribuisce dal giugno 2025. Pt_1
Con riferimento alla determinazione dell'importo dell'assegno occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalla prole in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze della prole.
Orbene, convivendo la minore con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c., il Collegio, considerata l'età della minore (3 anni), il reddito percepito dalle parti, la necessità per il ricorrente di cercare una soluzione abitativa differente rispetto alla casa familiare che invece rimane nella disponibilità della con conseguente CP_1 esborso economico, ritiene equo determinare l'importo dell'assegno nella misura di euro 300,00 mensili, da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie, previamente concordate e documentate, occorrenti per la figlia, dovranno gravare su entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno.
In tale categoria rientrano tutte le spese dirette a fronteggiare eventi sostanzialmente eccezionali nella vita delle figlie, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). In regime di affidamento condiviso, tutte le spese straordinarie, per essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, devono essere preventivamente concordate. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute, anche in assenza della previa concertazione, sono le spese straordinarie "obbligatorie", tra cui rientrano, tra le spese extra sanitarie: ticket per esami, visite specialistiche e terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
tra le spese extra di studio: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
tra le ulteriori altre spese straordinarie: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
b) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta).
Quanto all'assegno unico universale, esso sarà percepito da entrambi i genitori nella misura di metà ciascuno.
Infine, va dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente per il comportamento ingiusto tenuto dalla moglie e posto alla base della richiesta di addebito. È ben vero che la pronuncia di addebito non esclude la possibilità di emettere condanna al risarcimento del danno, considerati i presupposti, i caratteri e le finalità radicalmente diversi dei due provvedimenti (Cass. civ. 8862/2012), ma ciò non toglie che la domanda risarcitoria non possa essere trattata in un unico giudizio insieme alla domanda di separazione con addebito, poiché trattasi di domande connesse solo soggettivamente ex art. 33 c.p.c., mentre non ricorre alcuna ipotesi qualificata di connessione, che in base al disposto dell'art. 40 c.p.c. costituisce presupposto indispensabile per effettuare il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, quello speciale del giudizio di separazione e quello ordinario della domanda risarcitoria.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia, della soccombenza reciproca e della difficile prevedibilità dell'esito della lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
[...] CP_1
2) rigetta le reciproche domande di addebito;
Per_
3) dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori e disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
4) assegna la casa familiare a parte resistente;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Pt_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 per il CP_1 mantenimento della figlia minore, oltre il 50% delle spese straordinarie;
la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
l'assegno unico universale sarà percepito da entrambi i genitori nella misura di metà ciascuno;
6) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni formulata da parte ricorrente;
7) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 10, Parte I, anno
2021);
8) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del
5/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Anna Smedile dott. Antonino Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.