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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6913/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9.6.2025 da 1. Parte_1 nata a [...] il [...], cod. fisc. , C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lorenzo FERRARI, c. f. C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2. Parte_2 nato a [...] il [...], cod. fisc. , C.F._3
residente in [...] con l'Avv. Lorenzo FERRARI, c. f. C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in Milano il 7/07/2018 (Iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano Atto n. 935 parte 1 anno 2018), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni), con i seguenti figli a. nato a [...] il [...] Persona_1
b. nato a [...] il [...] Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9/6//2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori. Per l'effetto, le decisioni Per_2 più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso.
3. I coniugi venderanno la casa famigliare dopo il mese di ottobre 2025;
4. Successivamente alla vendita le parti reperiranno una nuova abitazione ciascuno.
5. Dal momento in cui le parti avranno entrambe una nuova abitazione i figli verranno collocati alternativamente, in modo paritario per 7 giorni alla volta, presso uno dei due genitori.
6. Ciascun genitore provvederà autonomamente alle spese che si renderanno necessarie per il mantenimento e la crescita dei figli durante il periodo in cui gli stessi staranno con lui, mentre le rette della scuola e del corredo, i corsi sportivi e tutte le spese straordinarie indicate nel protocollo in uso presso questo Tribunale che si rendessero necessarie, saranno divise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
7. Rimane inteso che durante il periodo di permanenza con ciascun genitore lo stesso sarà libero di decidere tutte le questioni di ordinaria amministrazione riguardanti il minore.
8. Per le feste e le ferie verrà concordato il collocamento del minore di volta in volta, tenendo conto di un criterio di alternanza e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio minore.
9. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
10. Entrambi i coniugi autorizzano l'espatrio per viaggi all'estero. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per
l'iscrizione del figlio minore sui documenti di ciascuno.
11. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
12. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
13. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Le parti hanno anche reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Infine, le parti sono entrambe concordi nel non volersi più riconciliare in futuro e pertanto chiedono che decorso il termine di legge venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ra Parte_1
e Sig. che hanno contratto matrimonio civile in Milano il 7/07/2018 Parte_2
(Iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano Atto n. 935 parte 1 anno 2018), 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Fulvia De Luca
7) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9.6.2025 da 1. Parte_1 nata a [...] il [...], cod. fisc. , C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lorenzo FERRARI, c. f. C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2. Parte_2 nato a [...] il [...], cod. fisc. , C.F._3
residente in [...] con l'Avv. Lorenzo FERRARI, c. f. C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in Milano il 7/07/2018 (Iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano Atto n. 935 parte 1 anno 2018), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni), con i seguenti figli a. nato a [...] il [...] Persona_1
b. nato a [...] il [...] Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9/6//2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori. Per l'effetto, le decisioni Per_2 più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso.
3. I coniugi venderanno la casa famigliare dopo il mese di ottobre 2025;
4. Successivamente alla vendita le parti reperiranno una nuova abitazione ciascuno.
5. Dal momento in cui le parti avranno entrambe una nuova abitazione i figli verranno collocati alternativamente, in modo paritario per 7 giorni alla volta, presso uno dei due genitori.
6. Ciascun genitore provvederà autonomamente alle spese che si renderanno necessarie per il mantenimento e la crescita dei figli durante il periodo in cui gli stessi staranno con lui, mentre le rette della scuola e del corredo, i corsi sportivi e tutte le spese straordinarie indicate nel protocollo in uso presso questo Tribunale che si rendessero necessarie, saranno divise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
7. Rimane inteso che durante il periodo di permanenza con ciascun genitore lo stesso sarà libero di decidere tutte le questioni di ordinaria amministrazione riguardanti il minore.
8. Per le feste e le ferie verrà concordato il collocamento del minore di volta in volta, tenendo conto di un criterio di alternanza e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio minore.
9. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
10. Entrambi i coniugi autorizzano l'espatrio per viaggi all'estero. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per
l'iscrizione del figlio minore sui documenti di ciascuno.
11. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
12. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
13. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Le parti hanno anche reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Infine, le parti sono entrambe concordi nel non volersi più riconciliare in futuro e pertanto chiedono che decorso il termine di legge venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ra Parte_1
e Sig. che hanno contratto matrimonio civile in Milano il 7/07/2018 Parte_2
(Iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano Atto n. 935 parte 1 anno 2018), 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Fulvia De Luca
7) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG