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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/11/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA Seconda Sezione Civile Proc. n. 1524 /2024 Rg
VERBALE DI UDIENZA CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART 281 sexies cpc
All'udienza del 24/11/2025 , innanzi al giudice dott.ssa Giusi Ianni, sono comparsi:
Per l'avv. Francesco Noto in sostituzione dell'avv. RIZZUTI Parte_1
PA
Per l'avv. AGOSTINI PIERPAOLO Controparte_1
Si dà atto che su accordo delle parti la trattazione viene anticipata alle ore 9:55.
I difensori discutono la causa riportandosi agli atti di causa e alle note autorizzate, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate.
Il giudice, dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Il giudice Giusi Ianni
All'esito della camera di consiglio, alle ore 12:30, assenti le parti, il giudice decide la causa come a contestuale sentenza di cui dà lettura e che allega al presente verbale al fine di costituirne parte integrante.
Il giudice Giusi Ianni
1
TRIBUNALE DI COSENZA
- SEZIONE SECONDA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato, all'esito di discussione orale delle parti ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1524 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 da intendersi apposta in calce all'atto di citazione, dall'avv. Paolino Rizzuti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Cosenza alla via
Panebianco n. 177
- ATTORE -
E
(p.i. e c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale dott. , a ciò legittimato in forza di procura speciale Controparte_2 del 28.05.2021, per atto notar di Bologna, n.95130/11214 di Persona_1 rep./fasc., rappresentata e difesa dall'avv. Pier Paolo Agostini in forza di mandato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Cosenza alla Via Fratelli Cervi 20
- CONVENUTA -
E NEI CONFRONTI DI
CP_3
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: azione di risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI
2 All'udienza di discussione del 24.11.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice (conclusioni rassegnate nelle note conclusive depositate in vista dell'udienza di discussione e richiamate all'udienza medesima): “Voglia l'On.le
Tribunale adito, contrariis rejectis: in via preliminare: rigettare l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta compagnia di assicurazioni;
In via principale: dichiarare che il sinistro occorso, in data 07/02/2023, alle 16.00 circa, in agro del comune di Spezzano della Sila SS 107, svincolo Spezzano Sila, e che ha visto coinvolte il motociclo KTM, Tg.
EJ 38110, di proprietà e condotto dal Sig. e la autovettura Fiat Stilo,Tg. Parte_1
CR 501 CJ, di proprietà e condotta dal Sig. , si è verificato per CP_3 responsabilità esclusiva del Sig. conducente e proprietario della CP_3 autovettura Fiat Stilo,Tg. CR 501 CJ;
condannare, per l'effetto, i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. , nella misura di € Parte_1
43.296.00 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi sulla somma via via devalutata dalla data dell'evento dannoso al soddisfo secondo i criteri di Cass.
Sez. Unite 1712/1995; condannare i convenuti, sempre in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 C.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che tutto ha anticipato e nulla ha riscosso”.
Per la convenuta costituita (conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e poi richiamate nelle note conclusive depositate in vista dell'udienza di discussione e all'udienza medesima): “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, per quanto esposto in narrativa e documentalmente prodotto, 1.in via del tutto preliminare, dichiarare la improponibilità e/o improcedibilità della domanda spiegata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 142, 145 e 148 c.d.a.; 2. nel merito, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto, comunque, non provata;
3. in subordine, contenere i danni alla persona richiesti dall'attore solo in quelli effettivamente accertati e quantificati, con esclusione dei danni morali, del danno da capacità lavorativa specifica e previa decurtazione delle somme riconosciute dall' CP_4 per il sinistro per cui è causa. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
PREMESSO IN FATTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, chiedeva il risarcimento dei Parte_1 danni sofferti in occasione e a causa del sinistro verificatosi in data 7.2.2023 alle ore 16:00 circa, quando l'attore, nel percorrere la SS107 alla guida del motociclo KTM tg EJ38110 di sua proprietà al fine di portarsi a lavoro, giunto in prossimità dello svincolo di Spezzano
3 Sila veniva tamponato dall'autovettura Fiat Stilo tg CR501CJ, di proprietà e condotta da e assicurato per la responsabilità civile con , marciante CP_3 Controparte_5 nella medesima direzione di marcia. Per effetto dell'urto, l'attore esponeva di aver riportato delle lesioni che ne avevano reso necessario il trasporto presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Cosenza e da cui residuavano postumi permanenti, indennizzati dall' solo per quanto riguarda il danno alla capacità di lavoro CP_4 specifica.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, Controparte_5
l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda spiegata dall'attore, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 142, 145 e 148 del d.lgs. 209/2005, in quanto il , nella richiesta di risarcimento inoltrata in data 18.02.2023, non dichiarava Pt_1 alcunché sul proprio diritto a ricevere o meno prestazioni da parte di Enti o Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
mentre solo con comunicazione successiva dava atto dell'indennizzo ricevuto dall' . La convenuta, in ogni caso, deduceva la CP_4 necessità di tenere conto delle somme corrisposte dall' nella quantificazione del CP_4 risarcimento spettante all'attore, avendo quest'ultimo diritto unicamente al c.d. “danno differenziale”. Nulla, invece, la compagnia di assicurazione contestava in punto di an debeatur, ammettendo che anche sulla base dei propri accertamenti la dinamica del sinistro risultava essere quella descritta dall'attore nell'atto introduttivo.
Nel corso del giudizio, aveva luogo CTU medico/legale ai fini della quantificazione dei danni causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa.
All'esito, era fissata udienza per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
RILEVATO IN DIRITTO
1. Sull'eccezione pregiudiziale della convenuta costituita. ha eccepito, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda Controparte_5 risarcitoria formulata dall'attore per violazione degli artt. 142, 145 e 148 d.lgs. 209/2005, in quanto nella lettera di messa in mora inviata a mezzo PEC il 18.2.2023 il danneggiato non dava atto del diritto all'indennizzo da parte dell' , rappresentando tale CP_4 circostanza solo con successiva nota del 30.3.2023, integrante gli estremi della mera comunicazione e non avente i requisiti richiesti dalla menzionata normativa a fini di procedibilità.
L'eccezione è infondata. Appare, infatti, evidente dal suo stesso tenore letterale, come la nota del 30.3.2023 rappresenti integrazione della precedente nota del 18.2.2023. Poiché, quindi, risulta rispettato, in relazione all'ultima nota inviata, lo "spatium deliberandi" di
4 novanta giorni in favore dell'assicuratore rispetto alla data di proposizione della domanda giudiziaria e poiché, in ogni caso, il danneggiato prima che l'assicurazione procedesse a liquidazione del danno dava la dovuta informativa sul diritto alla prestazione da parte dell' , non si profilano ragioni di inammissibilità/improcedibilità della domanda, da CP_4 esaminarsi pertanto nel merito
2. Sull'an debeatur.
In punto di an debeatur, la domanda di parte attrice è certamente fondata. Premesso, infatti, che alcuna contestazione specifica la convenuta compagnia di assicurazione ha formulato con riferimento alla dinamica del sinistro descritta nell'atto introduttivo
(indicata, anzi, come “confermata” all'esito dei propri accertamenti stragiudiziali) ed evidenziato che lo stesso responsabile civile, benché contumace in giudizio, risulta aver sottoscritto modello CAI in cui ammetteva, nelle circostanze di tempo e luogo indicate in citazione (e quindi in data 7.2.2023 alle ore 16:00 lungo la SS 107 nei pressi dello svincolo di Spezzano della Sila) di aver tamponato, alla guida del veicolo di sua proprietà
(Fiat Stilo tg CR501CJ) il veicolo di proprietà e condotto dal (motociclo KTM tg Pt_1
EJ38110) che lo precedeva nel medesimo tratto di strada e nel medesimo senso di marcia, devono considerarsi provate sia la verificazione del sinistro, sia la responsabilità esclusiva, in ordine al determinarsi di esso, di : in tema di circolazione CP_3 stradale, infatti, l'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, pone la regola per cui il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente che tampona una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con conseguente inapplicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. e possibilità di andare esente da responsabilità solo dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte non imputabili
(Cass. 12663/2024; Cass. 13703/2017), prova evidentemente non offerta nel caso di specie.
3. Sul quantum debeatur.
In punto di quantum debeatur, il ha chiesto condannarsi i convenuti al Pt_1 risarcimento del danno non patrimoniale da lui sofferto in relazione alle lesioni personali riportate, nonché il risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche, dichiarando di rinunciare al danno da perdita di capacità di lavoro specifica in quanto già risarcito dall' . La convenuta compagnia di assicurazione ha, di contro, rappresentato la CP_4
5 necessità di decurtare l'indennizzo corrisposto dall' (pari a euro 16.078,11) dalle CP_4 somme ritenute spettanti in forza della presente sentenza. Al fine di dirimere il contrasto tra le parti deve osservarsi che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass., Sez. Un. 12566/2018), in tema di compensatio lucri cum damno, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito rísarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito.
Considerata, quindi, la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall' in caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione
CP_4 della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è quello di sottrarre tout court per intero l'indennizzo dal credito
CP_4 risarcitorio che sia stato «a monte» calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo «poste omogenee» (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non
CP_4 patrimoniale e sottraendo tout court l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo dal
CP_4 credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (Cass. 30293/2023; Cass. 26117/2021). Al fine di compiere al meglio questa operazione deve osservarsi che normalmente l' , in presenza di infortunio non
CP_4 mortale esegue in favore della vittima quattro prestazioni principali: a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (art. 13 d.lgs. 23 febbraio
2000, n. 38), liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro, che è presunto juris et de jure in caso di invalidità eccedenti il 16% e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente (art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. cit.; c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 d.p.r. n.
1124 del 1965); d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici
(art. 66 d.p.r. n. 1124 del 1965).
L' dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna CP_4
"personalizzazione" dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale
6 (ovvero i pregiudizi morali). Ne consegue che qualora l' abbia pagato al danneggiato CP_4 un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. 26117/ 2021; Cass. 9112/2019; Cass.
13222/2015), mentre in nessun caso il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale, così come non saranno risarcibili il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall' salvo ovviamente che la vittima CP_4 deduca e dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli indennizzati dall' (ad CP_4 esempio, per la perduta possibilità di svolgere lavoro straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall' . CP_4
Su tali coordinate ermeneutiche è possibile esaminare la fondatezza della domanda del danneggiato in punto di quantum debeatur.
3.1.Sul danno non patrimoniale sofferto dall'attore.
Per l'individuazione delle lesioni causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa, ha avuto luogo, per come già esposto, CTU medico/legale sui quesiti oggetto dell'ordinanza del 25.2.2025. All'esito di attenta disamina degli atti e documenti di causa e previa visita del periziando, il consulente, ritenendo soddisfatti i principali criteri di valutazione del nesso eziologico (topografico; clinico;
dell'efficienza lesiva e modale;
della continuità fenomenologica), ha concluso per la sicura derivazione causale dal sinistro descritto nell'atto introduttivo delle lesioni ricavabili dalla documentazione in atti
(consistenti in “Esiti di trauma contusivo ginocchio sinistro con lesione severa del LCA, lesione del legamento femoro-patellare mediale e lesione del corno posteriore del menisco laterale”. Rispetto alle predette lesioni residuavano sulla persona dell'attore, quali menomazioni a carattere permanente, postumi stimati nella misura del 12%. Le lesioni riportate, inoltre, comportavano un periodo di Inabilità Temporanea Assoluta pari a 30 giorni;
un periodo di inabilità temporanea parziale al 75 % di 40 giorni;
un periodo di inabilità temporanea parzialeal 50 % di 40 giorni;
un periodo di inabilità temporanea parziale al 25 % di 40 giorni.
Le conclusioni del CTU - il quale ha puntualmente dato riscontro alle osservazioni formulate da parte convenuta in sede di chiarimenti, – possono certamente essere recepite in questa sede in quanto frutto di attenta disamina delle emergenze processuali e immuni da qualsiasi censura di ordine logico. Il CTU ha, in particolare, chiarito che le lesioni del
7 ginocchio sinistro riportate dall'attore - lesione severa del LCA, lesione del legamento femoro-patellare mediale e lesione del corno posteriore del menisco laterale – sono di gravità tale da non consentire il ricorso ai baremes propri delle c.d. lesioni micropermanenti per la stima, poiché, anche se da un punto di vista clinico non determinano attualmente una grave limitazione della funzionalità del ginocchio, hanno comunque determinato la sua instabilità osteo- tendinea causando una sua fragilità. Non dirimente appare la circostanza, pure valorizzata dalla convenuta nei propri scritti difensivi, per cui l' abbia indennizzato l'infortunio occorso all'attore ipotizzando CP_4 un danno biologico dell'8% stante la già evidenziata diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall' in caso di infortunio rispetto al risarcimento CP_4 civilistico del danno da lesione della salute e la non opponibilità, in ogni caso, del relativo accertamento alle parti del presente giudizio, non avente quale thema decidendum l'infortunio in itinere occorso al (bensì piuttosto il pregiudizio alla sua salute Pt_1 derivato dal sinistro stradale in cui restava coinvolto).
Quanto alle modalità di liquidazione dei postumi sopra descritti, si osserva che, trattandosi di lesioni macro-permanenti e non potendo trovare applicazione la tabella unica nazionale prevista dall'art. 138 C.d.a. e introdotta dal D.P.R. 13 gennaio 2025, n.
12, stante il tenore letterale dell'art. 5 del medesimo decreto secondo cui “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, ritiene questo giudice di dover fare applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano che, come riconosciuto anche dalla Suprema Corte
(Cass. 8532/2020; Cass. 17018/2018), sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. Tenuto conto, pertanto, dell'età del danneggiato al momento del sinistro (41 anni, essendo il sinistro avvenuto nel 2023 ed essendo l'attore nato nel 1982) e applicandosi la versione più aggiornata (agg. 2024) delle Tabelle di Milano, la quale tiene conto della rivalutazione monetaria rispetto alla precedente versione e non congloba danno biologico e danno morale in conformità agli arresti più recenti della giurisprudenza di legittimità, è possibile giungere a una quantificazione del danno biologico da inabilità permanente nella misura di euro 27.378,00 (punto base euro 2.851,87). Alla somma così liquidata vanno aggiunte le ulteriori somme di:
a) euro 3.450,00 a titolo di ristoro del periodo di inabilità temporanea totale
(considerandosi un punto base di euro 115,00 per ciascun giorno di ITA);
8 b) euro 3.450,00 a titolo di ristoro del periodo di inabilità temporanea parziale al
75%;
c) euro 2.300,00 a titolo di ristoro del periodo di inabilità temporanea parziale al
50%;
d) euro 1.150,00 a titolo di ristoro del periodo di inabilità temporanea parziale al
25%, per un totale di euro 10.350,00 per danno da inabilità temporanea.
La somma complessiva così ottenuta (euro 37.728,00) può essere personalizzata, in relazione al caso concreto, fino ad un massimo di euro 50.596,00. Non sono, tuttavia, stati offerti elementi di personalizzazione diversi dall'età del danneggiato e dalle lesioni riportate, tali da rendere il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr., tra le altre, Cass. 28988/19, 7513/18).
In punto di danno morale, deve osservarsi che secondo gli ormai consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità esso consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, anche a mezzo presunzioni, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. 9006/2022; Cass. 4878/2019;
Cass. 7513/2018). Nel caso di specie, difetta una specifica allegazione di tale tipo di pregiudizio nei limiti assertivi stabiliti dal codice di rito, che ne impedisce il riconoscimento con la presente sentenza. Né può intendersi la richiesta di risarcimento del danno morale insita nell'istanza di personalizzazione dell'ammontare risarcitorio, stante, come detto, l'autonomia ontologica del danno biologico (a cui soltanto la personalizzazione si riferisce) rispetto al danno morale.
Il danno non patrimoniale sofferto dall'attore in conseguenza del sinistro oggetto di causa va, pertanto, quantificato nella misura 37.728,00 all'attualità, oltre interessi sulla somma devalutata alla data dell'illecito e annualmente rivalutata fino alla data della presente decisione.
3.2.Sul danno patrimoniale.
Quanto al danno da spese mediche, quelle documentate in atti sono state ritenute congrue e pertinenti dal CTU rispetto alle lesioni constatate nella misura complessiva di euro
2.068,00, su cui computare rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi e interessi.
4. Sull'indennizzo corrisposto ante causam dall' . CP_4
9 Per come esposto in premessa, dal risarcimento riconosciuto con la presente sentenza va decurtato, per poste identiche, l'indennizzo corrisposto dall' , ammontante CP_4 complessivamente (cfr. all. 7 di parte convenuta) ad euro 16.078,11, di cui euro 4.963,74 in relazione a 150 gg di assenza dal lavoro;
euro 10.890,88 quale indennizzo in capitale del danno biologico;
euro 192,50 per accertamento medico/legale; euro 30,99 per visite accertamento postumi.
Ne consegue la necessità di detrarre l'indennizzo versato a titolo di danno biologico dall' da quanto liquidato al medesimo titolo con la presente sentenza, nonché la CP_4 necessità di detrarre le spese mediche indennizzate dalla maggior somma riconosciuta al medesimo titolo con la presente sentenza. Tale operazione va condotta rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione) e poi detraendo l'acconto dal credito
(Cass. 23927/2023; 16027/2022). Rivalutando, quindi, anche l'indennizzo , CP_4 quantificato nel luglio 2023, alla data attuale (rendendolo così pari ad euro 11.141,37 per quanto riguarda il danno biologico) il dovuto da parte dei convenuti all'indicato titolo diviene pari, all'attualità, ad euro 16.236,63 (euro 27.378,00 meno euro 11.141,37). Il pregiudizio per spese mediche diviene, invece, pari ad euro 1.844,51 (euro 2.068,00 meno euro 223,49), discorrendosi in entrambi i casi di crediti non attualizzati.
In favore dell'attore i convenuti in solido dovranno conclusivamente corrispondere le seguenti somme:
- Euro 16.236,63 per danno biologico differenziale;
- Euro 10.350,00 per danno da inabilità temporanea (assoluta e parziale);
- Euro 1.844,51 per danno da spese mediche differenziale.
Sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale, trattandosi di danno liquidato all'attualità, non andrà computata la rivalutazione monetaria, ma solo gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'illecito e annualmente rivalutata fino alla data della presente decisione. Dalla data della presente decisione al soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale. Sulle somme riconosciute a titolo di spese mediche decorreranno, invece, tanto la rivalutazione monetaria quanto gli interessi sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente decisione, oltre interessi dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
5. Sulle spese e competenze di lite.
Le spese di lite, quantificate sulla base del “decisum” e in applicazione dei medi tabellari per tutte le fasi, congrui rispetto alle caratteristiche del giudizio, vengono poste a carico
10 dei convenuti soccombenti, non sussistendo ragioni per una compensazione anche parziale. A carico di questi ultimi vanno poste, altresì, le spese di CTU, come liquidate con contestuale decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di in ordine al CP_3 verificarsi del sinistro oggetto di causa;
2. Per l'effetto, condanna , in persona del legale Controparte_6 Controparte_5 rappresentante pro-tempore, in solido, al risarcimento del danno in favore dell'attore, che si quantifica, tenuto conto dell'indennizzo già corrisposto dall' , in euro 16.236,63 per danno biologico differenziale;
euro 10.350,00 CP_4 per danno da inabilità temporanea (assoluta e parziale); euro 1.844,51 per danno da spese mediche differenziale, oltre interessi per quanto riguarda le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale e interessi e rivalutazione monetaria per quanto riguarda le somme liquidate a titolo di rimborso spese mediche, per come meglio specificato in motivazione;
3. Condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore dell'attore, che liquida in euro 570,60 per spese ed euro 7.916,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
4. Pone le spese di CTU, come liquidate con contestuale decreto, definitivamente a carico dei convenuti in solido;
5. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 24/11/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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VERBALE DI UDIENZA CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART 281 sexies cpc
All'udienza del 24/11/2025 , innanzi al giudice dott.ssa Giusi Ianni, sono comparsi:
Per l'avv. Francesco Noto in sostituzione dell'avv. RIZZUTI Parte_1
PA
Per l'avv. AGOSTINI PIERPAOLO Controparte_1
Si dà atto che su accordo delle parti la trattazione viene anticipata alle ore 9:55.
I difensori discutono la causa riportandosi agli atti di causa e alle note autorizzate, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate.
Il giudice, dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Il giudice Giusi Ianni
All'esito della camera di consiglio, alle ore 12:30, assenti le parti, il giudice decide la causa come a contestuale sentenza di cui dà lettura e che allega al presente verbale al fine di costituirne parte integrante.
Il giudice Giusi Ianni
1
TRIBUNALE DI COSENZA
- SEZIONE SECONDA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato, all'esito di discussione orale delle parti ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1524 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 da intendersi apposta in calce all'atto di citazione, dall'avv. Paolino Rizzuti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Cosenza alla via
Panebianco n. 177
- ATTORE -
E
(p.i. e c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale dott. , a ciò legittimato in forza di procura speciale Controparte_2 del 28.05.2021, per atto notar di Bologna, n.95130/11214 di Persona_1 rep./fasc., rappresentata e difesa dall'avv. Pier Paolo Agostini in forza di mandato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Cosenza alla Via Fratelli Cervi 20
- CONVENUTA -
E NEI CONFRONTI DI
CP_3
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: azione di risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI
2 All'udienza di discussione del 24.11.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice (conclusioni rassegnate nelle note conclusive depositate in vista dell'udienza di discussione e richiamate all'udienza medesima): “Voglia l'On.le
Tribunale adito, contrariis rejectis: in via preliminare: rigettare l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta compagnia di assicurazioni;
In via principale: dichiarare che il sinistro occorso, in data 07/02/2023, alle 16.00 circa, in agro del comune di Spezzano della Sila SS 107, svincolo Spezzano Sila, e che ha visto coinvolte il motociclo KTM, Tg.
EJ 38110, di proprietà e condotto dal Sig. e la autovettura Fiat Stilo,Tg. Parte_1
CR 501 CJ, di proprietà e condotta dal Sig. , si è verificato per CP_3 responsabilità esclusiva del Sig. conducente e proprietario della CP_3 autovettura Fiat Stilo,Tg. CR 501 CJ;
condannare, per l'effetto, i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. , nella misura di € Parte_1
43.296.00 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi sulla somma via via devalutata dalla data dell'evento dannoso al soddisfo secondo i criteri di Cass.
Sez. Unite 1712/1995; condannare i convenuti, sempre in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 C.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che tutto ha anticipato e nulla ha riscosso”.
Per la convenuta costituita (conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e poi richiamate nelle note conclusive depositate in vista dell'udienza di discussione e all'udienza medesima): “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, per quanto esposto in narrativa e documentalmente prodotto, 1.in via del tutto preliminare, dichiarare la improponibilità e/o improcedibilità della domanda spiegata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 142, 145 e 148 c.d.a.; 2. nel merito, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto, comunque, non provata;
3. in subordine, contenere i danni alla persona richiesti dall'attore solo in quelli effettivamente accertati e quantificati, con esclusione dei danni morali, del danno da capacità lavorativa specifica e previa decurtazione delle somme riconosciute dall' CP_4 per il sinistro per cui è causa. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
PREMESSO IN FATTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, chiedeva il risarcimento dei Parte_1 danni sofferti in occasione e a causa del sinistro verificatosi in data 7.2.2023 alle ore 16:00 circa, quando l'attore, nel percorrere la SS107 alla guida del motociclo KTM tg EJ38110 di sua proprietà al fine di portarsi a lavoro, giunto in prossimità dello svincolo di Spezzano
3 Sila veniva tamponato dall'autovettura Fiat Stilo tg CR501CJ, di proprietà e condotta da e assicurato per la responsabilità civile con , marciante CP_3 Controparte_5 nella medesima direzione di marcia. Per effetto dell'urto, l'attore esponeva di aver riportato delle lesioni che ne avevano reso necessario il trasporto presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Cosenza e da cui residuavano postumi permanenti, indennizzati dall' solo per quanto riguarda il danno alla capacità di lavoro CP_4 specifica.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, Controparte_5
l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda spiegata dall'attore, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 142, 145 e 148 del d.lgs. 209/2005, in quanto il , nella richiesta di risarcimento inoltrata in data 18.02.2023, non dichiarava Pt_1 alcunché sul proprio diritto a ricevere o meno prestazioni da parte di Enti o Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
mentre solo con comunicazione successiva dava atto dell'indennizzo ricevuto dall' . La convenuta, in ogni caso, deduceva la CP_4 necessità di tenere conto delle somme corrisposte dall' nella quantificazione del CP_4 risarcimento spettante all'attore, avendo quest'ultimo diritto unicamente al c.d. “danno differenziale”. Nulla, invece, la compagnia di assicurazione contestava in punto di an debeatur, ammettendo che anche sulla base dei propri accertamenti la dinamica del sinistro risultava essere quella descritta dall'attore nell'atto introduttivo.
Nel corso del giudizio, aveva luogo CTU medico/legale ai fini della quantificazione dei danni causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa.
All'esito, era fissata udienza per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
RILEVATO IN DIRITTO
1. Sull'eccezione pregiudiziale della convenuta costituita. ha eccepito, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda Controparte_5 risarcitoria formulata dall'attore per violazione degli artt. 142, 145 e 148 d.lgs. 209/2005, in quanto nella lettera di messa in mora inviata a mezzo PEC il 18.2.2023 il danneggiato non dava atto del diritto all'indennizzo da parte dell' , rappresentando tale CP_4 circostanza solo con successiva nota del 30.3.2023, integrante gli estremi della mera comunicazione e non avente i requisiti richiesti dalla menzionata normativa a fini di procedibilità.
L'eccezione è infondata. Appare, infatti, evidente dal suo stesso tenore letterale, come la nota del 30.3.2023 rappresenti integrazione della precedente nota del 18.2.2023. Poiché, quindi, risulta rispettato, in relazione all'ultima nota inviata, lo "spatium deliberandi" di
4 novanta giorni in favore dell'assicuratore rispetto alla data di proposizione della domanda giudiziaria e poiché, in ogni caso, il danneggiato prima che l'assicurazione procedesse a liquidazione del danno dava la dovuta informativa sul diritto alla prestazione da parte dell' , non si profilano ragioni di inammissibilità/improcedibilità della domanda, da CP_4 esaminarsi pertanto nel merito
2. Sull'an debeatur.
In punto di an debeatur, la domanda di parte attrice è certamente fondata. Premesso, infatti, che alcuna contestazione specifica la convenuta compagnia di assicurazione ha formulato con riferimento alla dinamica del sinistro descritta nell'atto introduttivo
(indicata, anzi, come “confermata” all'esito dei propri accertamenti stragiudiziali) ed evidenziato che lo stesso responsabile civile, benché contumace in giudizio, risulta aver sottoscritto modello CAI in cui ammetteva, nelle circostanze di tempo e luogo indicate in citazione (e quindi in data 7.2.2023 alle ore 16:00 lungo la SS 107 nei pressi dello svincolo di Spezzano della Sila) di aver tamponato, alla guida del veicolo di sua proprietà
(Fiat Stilo tg CR501CJ) il veicolo di proprietà e condotto dal (motociclo KTM tg Pt_1
EJ38110) che lo precedeva nel medesimo tratto di strada e nel medesimo senso di marcia, devono considerarsi provate sia la verificazione del sinistro, sia la responsabilità esclusiva, in ordine al determinarsi di esso, di : in tema di circolazione CP_3 stradale, infatti, l'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, pone la regola per cui il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente che tampona una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con conseguente inapplicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. e possibilità di andare esente da responsabilità solo dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte non imputabili
(Cass. 12663/2024; Cass. 13703/2017), prova evidentemente non offerta nel caso di specie.
3. Sul quantum debeatur.
In punto di quantum debeatur, il ha chiesto condannarsi i convenuti al Pt_1 risarcimento del danno non patrimoniale da lui sofferto in relazione alle lesioni personali riportate, nonché il risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche, dichiarando di rinunciare al danno da perdita di capacità di lavoro specifica in quanto già risarcito dall' . La convenuta compagnia di assicurazione ha, di contro, rappresentato la CP_4
5 necessità di decurtare l'indennizzo corrisposto dall' (pari a euro 16.078,11) dalle CP_4 somme ritenute spettanti in forza della presente sentenza. Al fine di dirimere il contrasto tra le parti deve osservarsi che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass., Sez. Un. 12566/2018), in tema di compensatio lucri cum damno, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito rísarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito.
Considerata, quindi, la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall' in caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione
CP_4 della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è quello di sottrarre tout court per intero l'indennizzo dal credito
CP_4 risarcitorio che sia stato «a monte» calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo «poste omogenee» (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non
CP_4 patrimoniale e sottraendo tout court l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo dal
CP_4 credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (Cass. 30293/2023; Cass. 26117/2021). Al fine di compiere al meglio questa operazione deve osservarsi che normalmente l' , in presenza di infortunio non
CP_4 mortale esegue in favore della vittima quattro prestazioni principali: a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (art. 13 d.lgs. 23 febbraio
2000, n. 38), liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro, che è presunto juris et de jure in caso di invalidità eccedenti il 16% e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente (art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. cit.; c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 d.p.r. n.
1124 del 1965); d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici
(art. 66 d.p.r. n. 1124 del 1965).
L' dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna CP_4
"personalizzazione" dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale
6 (ovvero i pregiudizi morali). Ne consegue che qualora l' abbia pagato al danneggiato CP_4 un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. 26117/ 2021; Cass. 9112/2019; Cass.
13222/2015), mentre in nessun caso il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale, così come non saranno risarcibili il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall' salvo ovviamente che la vittima CP_4 deduca e dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli indennizzati dall' (ad CP_4 esempio, per la perduta possibilità di svolgere lavoro straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall' . CP_4
Su tali coordinate ermeneutiche è possibile esaminare la fondatezza della domanda del danneggiato in punto di quantum debeatur.
3.1.Sul danno non patrimoniale sofferto dall'attore.
Per l'individuazione delle lesioni causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa, ha avuto luogo, per come già esposto, CTU medico/legale sui quesiti oggetto dell'ordinanza del 25.2.2025. All'esito di attenta disamina degli atti e documenti di causa e previa visita del periziando, il consulente, ritenendo soddisfatti i principali criteri di valutazione del nesso eziologico (topografico; clinico;
dell'efficienza lesiva e modale;
della continuità fenomenologica), ha concluso per la sicura derivazione causale dal sinistro descritto nell'atto introduttivo delle lesioni ricavabili dalla documentazione in atti
(consistenti in “Esiti di trauma contusivo ginocchio sinistro con lesione severa del LCA, lesione del legamento femoro-patellare mediale e lesione del corno posteriore del menisco laterale”. Rispetto alle predette lesioni residuavano sulla persona dell'attore, quali menomazioni a carattere permanente, postumi stimati nella misura del 12%. Le lesioni riportate, inoltre, comportavano un periodo di Inabilità Temporanea Assoluta pari a 30 giorni;
un periodo di inabilità temporanea parziale al 75 % di 40 giorni;
un periodo di inabilità temporanea parzialeal 50 % di 40 giorni;
un periodo di inabilità temporanea parziale al 25 % di 40 giorni.
Le conclusioni del CTU - il quale ha puntualmente dato riscontro alle osservazioni formulate da parte convenuta in sede di chiarimenti, – possono certamente essere recepite in questa sede in quanto frutto di attenta disamina delle emergenze processuali e immuni da qualsiasi censura di ordine logico. Il CTU ha, in particolare, chiarito che le lesioni del
7 ginocchio sinistro riportate dall'attore - lesione severa del LCA, lesione del legamento femoro-patellare mediale e lesione del corno posteriore del menisco laterale – sono di gravità tale da non consentire il ricorso ai baremes propri delle c.d. lesioni micropermanenti per la stima, poiché, anche se da un punto di vista clinico non determinano attualmente una grave limitazione della funzionalità del ginocchio, hanno comunque determinato la sua instabilità osteo- tendinea causando una sua fragilità. Non dirimente appare la circostanza, pure valorizzata dalla convenuta nei propri scritti difensivi, per cui l' abbia indennizzato l'infortunio occorso all'attore ipotizzando CP_4 un danno biologico dell'8% stante la già evidenziata diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall' in caso di infortunio rispetto al risarcimento CP_4 civilistico del danno da lesione della salute e la non opponibilità, in ogni caso, del relativo accertamento alle parti del presente giudizio, non avente quale thema decidendum l'infortunio in itinere occorso al (bensì piuttosto il pregiudizio alla sua salute Pt_1 derivato dal sinistro stradale in cui restava coinvolto).
Quanto alle modalità di liquidazione dei postumi sopra descritti, si osserva che, trattandosi di lesioni macro-permanenti e non potendo trovare applicazione la tabella unica nazionale prevista dall'art. 138 C.d.a. e introdotta dal D.P.R. 13 gennaio 2025, n.
12, stante il tenore letterale dell'art. 5 del medesimo decreto secondo cui “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, ritiene questo giudice di dover fare applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano che, come riconosciuto anche dalla Suprema Corte
(Cass. 8532/2020; Cass. 17018/2018), sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. Tenuto conto, pertanto, dell'età del danneggiato al momento del sinistro (41 anni, essendo il sinistro avvenuto nel 2023 ed essendo l'attore nato nel 1982) e applicandosi la versione più aggiornata (agg. 2024) delle Tabelle di Milano, la quale tiene conto della rivalutazione monetaria rispetto alla precedente versione e non congloba danno biologico e danno morale in conformità agli arresti più recenti della giurisprudenza di legittimità, è possibile giungere a una quantificazione del danno biologico da inabilità permanente nella misura di euro 27.378,00 (punto base euro 2.851,87). Alla somma così liquidata vanno aggiunte le ulteriori somme di:
a) euro 3.450,00 a titolo di ristoro del periodo di inabilità temporanea totale
(considerandosi un punto base di euro 115,00 per ciascun giorno di ITA);
8 b) euro 3.450,00 a titolo di ristoro del periodo di inabilità temporanea parziale al
75%;
c) euro 2.300,00 a titolo di ristoro del periodo di inabilità temporanea parziale al
50%;
d) euro 1.150,00 a titolo di ristoro del periodo di inabilità temporanea parziale al
25%, per un totale di euro 10.350,00 per danno da inabilità temporanea.
La somma complessiva così ottenuta (euro 37.728,00) può essere personalizzata, in relazione al caso concreto, fino ad un massimo di euro 50.596,00. Non sono, tuttavia, stati offerti elementi di personalizzazione diversi dall'età del danneggiato e dalle lesioni riportate, tali da rendere il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr., tra le altre, Cass. 28988/19, 7513/18).
In punto di danno morale, deve osservarsi che secondo gli ormai consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità esso consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, anche a mezzo presunzioni, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. 9006/2022; Cass. 4878/2019;
Cass. 7513/2018). Nel caso di specie, difetta una specifica allegazione di tale tipo di pregiudizio nei limiti assertivi stabiliti dal codice di rito, che ne impedisce il riconoscimento con la presente sentenza. Né può intendersi la richiesta di risarcimento del danno morale insita nell'istanza di personalizzazione dell'ammontare risarcitorio, stante, come detto, l'autonomia ontologica del danno biologico (a cui soltanto la personalizzazione si riferisce) rispetto al danno morale.
Il danno non patrimoniale sofferto dall'attore in conseguenza del sinistro oggetto di causa va, pertanto, quantificato nella misura 37.728,00 all'attualità, oltre interessi sulla somma devalutata alla data dell'illecito e annualmente rivalutata fino alla data della presente decisione.
3.2.Sul danno patrimoniale.
Quanto al danno da spese mediche, quelle documentate in atti sono state ritenute congrue e pertinenti dal CTU rispetto alle lesioni constatate nella misura complessiva di euro
2.068,00, su cui computare rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi e interessi.
4. Sull'indennizzo corrisposto ante causam dall' . CP_4
9 Per come esposto in premessa, dal risarcimento riconosciuto con la presente sentenza va decurtato, per poste identiche, l'indennizzo corrisposto dall' , ammontante CP_4 complessivamente (cfr. all. 7 di parte convenuta) ad euro 16.078,11, di cui euro 4.963,74 in relazione a 150 gg di assenza dal lavoro;
euro 10.890,88 quale indennizzo in capitale del danno biologico;
euro 192,50 per accertamento medico/legale; euro 30,99 per visite accertamento postumi.
Ne consegue la necessità di detrarre l'indennizzo versato a titolo di danno biologico dall' da quanto liquidato al medesimo titolo con la presente sentenza, nonché la CP_4 necessità di detrarre le spese mediche indennizzate dalla maggior somma riconosciuta al medesimo titolo con la presente sentenza. Tale operazione va condotta rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione) e poi detraendo l'acconto dal credito
(Cass. 23927/2023; 16027/2022). Rivalutando, quindi, anche l'indennizzo , CP_4 quantificato nel luglio 2023, alla data attuale (rendendolo così pari ad euro 11.141,37 per quanto riguarda il danno biologico) il dovuto da parte dei convenuti all'indicato titolo diviene pari, all'attualità, ad euro 16.236,63 (euro 27.378,00 meno euro 11.141,37). Il pregiudizio per spese mediche diviene, invece, pari ad euro 1.844,51 (euro 2.068,00 meno euro 223,49), discorrendosi in entrambi i casi di crediti non attualizzati.
In favore dell'attore i convenuti in solido dovranno conclusivamente corrispondere le seguenti somme:
- Euro 16.236,63 per danno biologico differenziale;
- Euro 10.350,00 per danno da inabilità temporanea (assoluta e parziale);
- Euro 1.844,51 per danno da spese mediche differenziale.
Sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale, trattandosi di danno liquidato all'attualità, non andrà computata la rivalutazione monetaria, ma solo gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'illecito e annualmente rivalutata fino alla data della presente decisione. Dalla data della presente decisione al soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale. Sulle somme riconosciute a titolo di spese mediche decorreranno, invece, tanto la rivalutazione monetaria quanto gli interessi sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente decisione, oltre interessi dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
5. Sulle spese e competenze di lite.
Le spese di lite, quantificate sulla base del “decisum” e in applicazione dei medi tabellari per tutte le fasi, congrui rispetto alle caratteristiche del giudizio, vengono poste a carico
10 dei convenuti soccombenti, non sussistendo ragioni per una compensazione anche parziale. A carico di questi ultimi vanno poste, altresì, le spese di CTU, come liquidate con contestuale decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di in ordine al CP_3 verificarsi del sinistro oggetto di causa;
2. Per l'effetto, condanna , in persona del legale Controparte_6 Controparte_5 rappresentante pro-tempore, in solido, al risarcimento del danno in favore dell'attore, che si quantifica, tenuto conto dell'indennizzo già corrisposto dall' , in euro 16.236,63 per danno biologico differenziale;
euro 10.350,00 CP_4 per danno da inabilità temporanea (assoluta e parziale); euro 1.844,51 per danno da spese mediche differenziale, oltre interessi per quanto riguarda le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale e interessi e rivalutazione monetaria per quanto riguarda le somme liquidate a titolo di rimborso spese mediche, per come meglio specificato in motivazione;
3. Condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore dell'attore, che liquida in euro 570,60 per spese ed euro 7.916,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
4. Pone le spese di CTU, come liquidate con contestuale decreto, definitivamente a carico dei convenuti in solido;
5. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 24/11/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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