TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice del Lavoro, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 12.2.2025, svolta mediante il deposito di note telematiche, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4204 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
rappresentata e difesa, giusta delega rilasciata con atto separato, dall'Avv. Remo Parte_1
Costantini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in Alatri (FR), Via del Duomo
n.18 ricorrente contro
in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato presso la relativa sede di CP_1
Frosinone, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria A. Tuminelli, in virtù di procura generale alle liti, in atti
resistente
OGGETTO: restituzione somme
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.3.2024, titolare dell'omonima Ditta individuale, Parte_1 ha convenuto in giudizio innanzi l'intestato Tribunale l' chiedendo la restituzione della CP_1 somma di €.6.000,00, maggiorata di interessi legali dal 19.4.2022, richiesta dall'Istituto con verbale unico di accertamento e notificazione n.2017010281/DDL del 16.4.2018 e n.2017024309 del
16.4.2018, nonché con l'avviso di addebito n.347 2021 00010314 37 000, e prelevata in data
19.4.2022 per il tramite dell'Agenzia Regionale del Turismo – Regione Lazio, con intervento sostitutivo. La richiesta di restituzione è stata fondata dalla ricorrente sulla sentenza n.1133/2023, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Frosinone, che ha dichiarato l'illegittimità del verbale unico e dell'avviso di addebito sopra indicati.
Si è costituito l' , dando atto di aver disposto il rimborso di quanto richiesto dall'attrice e CP_2
chiedendo quindi di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di parte ricorrente di restituzione, da parte dell' della somma di €.6.000,00, richiesta con verbale unico di CP_1
accertamento e notificazione n.2017010281/DDL del 16.4.2018 e n.2017024309 del 16.4.2018, nonché con l'avviso di addebito n.347 2021 00010314 37 000, e prelevata in data 19.4.2022. Ciò tenuto conto del disposto rimborso operato dall'ente nelle more del giudizio, come da documentazione prodotta in atti dall' . CP_2
L' va invece condannato al pagamento alla ricorrente degli interessi legali maturati sulla CP_2
somma oggetto di rimborso dal 19.4.2022 (giorno nel quale alla ricorrente è stata detratta la somma di €.6.000,00, con intervento sostitutivo) al 26.05.2024 (giorno antecedente alla disposizione di rimborso annunciata dall' . Gli interessi ammontano ad €.413,01, come emerge dal conteggio CP_1
allegato alle note conclusionali attoree, che non è stato oggetto di contestazioni.
Gli interessi sono dovuti in quanto il diritto alla restituzione della somma di €.6.000,00 discende dalla sentenza n.1133/2023, con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Frosinone ha dichiarato l'illegittimità del verbale unico e dell'avviso di addebito sulla base dei quali l' aveva richiesto CP_1
il pagamento della somma poi rimborsata. La ricorrente non era tenuta ad effettuare alcuna domanda di rimborso, trattandosi di restituzione di somme indebitamente prelevate dall' per il tramite CP_1 dell'istituto dell'intervento sostitutivo.
L' ha anche richiamato, per sostenere la tesi che non era tenuta al pagamento degli interessi, CP_1
l'art.12 della L. n.613/1996, che, però, disciplina l'ipotesi della restituzione di contributi versati dal contribuente, per errore e volontariamente, ma non disciplina la diversa ipotesi della restituzione delle somme acquisite dall' attraverso il richiamato intervento sostitutivo, effettuato sulla base di CP_1
un titolo poi risultato infondato, come è avvenuto nel caso di specie.
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche virtuale, dell'Ente convenuto e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'esito del giudizio e della circostanza che il rimborso della somma oggetto di causa è stato effettuato da parte dell' solo dopo la notifica del ricorso. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' nella causa iscritta al n.4204/2023, così provvede: CP_1 a) dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di parte ricorrente di restituzione, da parte dell' della somma di €.6.000,00; CP_1
b) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente degli interessi legali maturati CP_1 sulla somma oggetto di rimborso, in misura di €.413,01;
c) condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €.1.865,00 per CP_1 compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali in misura del 15%, e in €.43,00 per rimborso di spese di contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 11.3.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi