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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/11/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Pietro Caré ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3989 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente: TRA
, nata in [...] in data [...], Parte_1
, nata in [...] in data [...], Parte_2
, nata in [...] in data [...], Parte_3
, nato in [...] in data [...], Parte_4
, nato in Argentina in data [...], in [...] Parte_5 e, unitamente a , nata in [...] in data [...], Controparte_1 in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Persona_1
, nato in [...] in data [...], ,
[...] Parte_6 nata in [...] in data [...];
, nato in [...] in data [...], in proprio Controparte_2 e, unitamente , nata in Argentina in data [...], in [...] Controparte_3 di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_2
nata in [...] in data [...];
[...]
, nato in [...] in data [...], Controparte_4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Daniel Dromi del Foro di Roma;
- RICORRENTI - E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_5 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34, domicilia;
- RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 5 novembre 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note in sostituzione di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , Controparte_5 chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano , nato a [...] Persona_3 (CS) in data 12.9.1862, il quale è emigrato in Argentina in data 29.4.1893 ed ha contratto matrimonio con la SI.ra Il SI. (il Parte_7 Persona_3 cui nominativo in Argentina venne trascritto prima come “ ” e poi Parte_8
1 rettificato come ) non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di Per_4 quella argentina. Dal suddetto matrimonio nasceva in data 30.4.1932 la SI.ra
[...]
in data 11.06.1932 questa contraeva matrimonio con il SI. Parte_9 [...]
, cittadino argentino. Persona_5 Dal suddetto matrimonio nascevano:
- in data 21.5.1933 la SI.ra ; Persona_6
- in data 14.7.1936 la SI.ra . Parte_10
contraeva matrimonio con il SI. , da questa Persona_6 Persona_7 unione nascevano: in data 28.1.1963, l'odierna ricorrente in Parte_1 data 18.9.1964 il SI. (che non figura tra gli odierni ricorrenti), Parte_11 in data 11.5.1974 il SI. . Parte_4 In data 22.1.1988 il SI. contraeva matrimonio con la SI.ra Parte_11
, e da questo matrimonio nasceva in data 25.10.1988 l'odierna Controparte_6 ricorrente questa ha invece dato alla luce tre figli, anch'essi Parte_2 odierni ricorrenti, nati dall'unione con il SI. , ossia: Parte_12 [...] in data 1.12.1988, in data Parte_5 Controparte_2 25.5.1991 e , nato a [...] in data [...]. Quindi, Persona_8 dall'unione tra il SI. e la SI.ra Parte_5 Controparte_1
sono nati altri due odierni ricorrenti: i minori in
[...] Persona_1 data 21.3.2007 e in data 16.5.2009. Infine, dall'unione del SI. Parte_6 con la SI.ra , è nata in [...] Controparte_2 Controparte_3 21.2.2011, l'altra odierna ricorrente, ossia la minore Persona_2
contraeva matrimonio in data 9.3.1967 con il SI. Parte_10 Persona_9
e da questo matrimonio nasceva in data 12.9.1970 la SI.ra
[...] Persona_10
[...] Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la Controparte_5 domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite. Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. All'udienza del 5.11.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal giudice delegato dott. Sciarrone, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
**** 2. Preliminarmente, va disattesa la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, vista la decisione della Corte costituzionale n. 142/2025 del 31/07/2025. Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di NÒ CA (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di
2 riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»). Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Argentina. La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione del sig. , unitamente agli ulteriori atti di Persona_3 nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU., 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla, però, passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale ( Parte_9 cittadina italiana dalla nascita, coniugatasi l'11.06.1932 con il SI. Persona_5
ha tramesso la cittadinanza iure sanguinis alle proprie figlie
[...] Persona_6 e , le quali, a loro volta, l'hanno trasmessa ai propri discendenti Parte_10 sino agli odierni ricorrenti), circostanze suscettibili di determinare, secondo la legge del tempo, l'interruzione della catena di trasmissione della cittadinanza. La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. La sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora
3 giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta
o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso
o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.). Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita. Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro, il 20.11.2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Carè
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