Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 11/06/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00524/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00839/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 839 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
DE LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti e Claudio Tuveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Olbia, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della sentenza n. 582/2024, pubblicata in data 23 luglio 2024, del TAR per la Sardegna – Sez. Seconda (notificata in data 24 luglio 2024), nonché la nullità e/o l’annullamento della deliberazione di Giunta Comunale n.100/2024, avente ad oggetto “atto di indirizzo per l’assunzione di una figura dirigenziale a tempo determinato mediante procedura ex art.110, comma 1, del D.lgs. n.267/2000” per la copertura del posto di Comandante del Servizio di Polizia Locale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LL DE il 5 dicembre 2024:
per ottenere la condanna del Comune di Cagliari al risarcimento del danno patrimoniale ingiustamente patito, quale conseguenza immediata e diretta della mancata esecuzione della sentenza n. 582/2024 del TAR per la Sardegna, nonché quale conseguenza derivante dall’illegittimità degli atti e dei comportamenti posti in essere dall’Amministrazione Comunale e, in particolare, della deliberazione di Giunta Comunale n.100/2024, impugnata con il ricorso in epigrafe.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LL DE il 31 gennaio 2025:
per ottenere la nullità e/o l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 8605 del 30 dicembre 2024, con la quale il Comune di Cagliari ha assunto la decisione di procedere all’indizione di una procedura selettiva ex art.110 del D.lgs. n.267/2000 per l’assunzione di un dirigente amministrativo da destinare al Comando di Polizia Locale, e dell’“Avviso pubblico di selezione per la formazione di un elenco di canditati idonei al conferimento, a tempo pieno e determinato, ex art.110, comma 1 del D.lgs. n.267/2000, di un incarico dirigenziale cui attribuite il ruolo di Comandante della Polizia Locale del Comune di Cagliari”, pubblicato sul portale InPa in data 31 dicembre 2024, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 582 del 23 luglio 2024 il TAR Sardegna, Sezione II, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. DE LL, annullava gli atti di indizione della procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di Dirigente Amministrativo da destinare al Servizio di Polizia Locale e disponeva, da parte dell’amministrazione comunale, il riesame della questione dovendo costituire oggetto di puntuale motivazione le ragioni della scelta dell’indizione della nuova procedura concorsuale rispetto allo scorrimento della graduatoria vigente ed efficace relativa ad un posto prima facie sostanzialmente assimilabile a quello oggetto della procedura concorsuale svoltasi presso il Comune di Olbia.
All’esito di un complesso iter procedimentale il Comune di Cagliari ha adottato la determinazione dirigenziale n. 8605 del 30 dicembre 2024, con la quale ha dato piena esecuzione al giudicato esplicitando – con estesa motivazione - le ragioni per le quali non si poteva procedere allo scorrimento della graduatoria del Comune di Olbia e spiegando le ragioni poste a base della scelta di ricoprire il posto di comandante attraverso la procedura selettiva di cui all’art. 110 TUEL.
In relazione a quanto sopra deve dunque ritenersi che nel ricorso in esame, con il quale il sig. LL aveva contestato l’inerzia dell’amministrazione nel dare esecuzione al predetto giudicato, si sia determinata – come del resto convenuto dalle stesse parti all’odierna udienza camerale – la cessazione della materia del contendere.
Con i motivi aggiunti proposti nel corso del giudizio, peraltro, il sig. LL, oltre alla domanda risarcitoria per i danni subiti a causa del comportamento dell’amministrazione comunale, ha contestato la legittimità della determina dirigenziale n. 8605/2024 chiedendone l’annullamento.
In relazione a queste ultime domande, da trattarsi secondo il rito ordinario, il Collegio deve peraltro disporre la conversione del rito ai fini dell’iscrizione del ricorso nel ruolo ordinario.
Ai fini della definizione della causa può fin d’ora fissarsi la pubblica udienza del 22 aprile 2026.
In conclusione, quindi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di esecuzione del giudicato, disponendosi la conversione nel rito ordinario quanto alle ulteriori domande di annullamento della determina dirigenziale n. 8605 del 30 dicembre 2024 e di risarcimento del danno.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), dichiara cessata la materia del contendere con riguardo al giudizio di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Sardegna, Sezione II, n. 582 del 23 luglio 2024.
Dispone la conversione nel rito ordinario quanto alla domanda di annullamento della determinazione dirigenziale n. 8605 del 30 dicembre 2024, con la quale il Comune di Cagliari ha assunto la decisione di procedere all’indizione di una procedura selettiva ex art.110 del D.lgs. n. 267/2000 per l’assunzione di un dirigente amministrativo da destinare al Comando di Polizia Locale e per la richiesta di condanna del Comune di Cagliari al risarcimento del danno patrimoniale patito quale conseguenza immediata e diretta del ritardo nell’esecuzione della sentenza n. 582/2024 del TAR per la Sardegna, fissando per la definizione nel merito la pubblica udienza del 22 aprile 2026.
Compensa le spese del presente giudizio di ottemperanza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
Silvio Esposito, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Tito Aru |
IL SEGRETARIO