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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/11/2025, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2011/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Monica Attanasio, pronuncia la seguente ex art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA nella causa n. 2011/2025 R.G., vertente tra
(P.Iva: Parte_1
), ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Valerio P.IVA_1
e
(C.F.: , resistente, contumace Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), resistente, contumace Controparte_1 C.F._2
(C.F.: , resistente, contumace CP_2 C.F._3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 281 undecies c.p.c. in data 17 marzo 2025 la Liquidazione Giudiziale dell'impresa individuale ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1 Pt_1
e la di lui moglie sig.ra , nonché la madre del sig. sig.ra ,
[...] Controparte_1 Pt_1 CP_2 spiegando azione revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale costituito in data 26 ottobre 2022. A tal fine ha esposto che:
- nei confronti dell'impresa individuale PA.MA Autotrasporti è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Verona del 15 febbraio 2024; pagina 1 di 5 - il sig. è proprietario di due immobili siti in Comune di Nogara per la quota di 2/3, Pt_1 di cui la moglie è rispettivamente comproprietaria e nuda comproprietaria (stante l'usufrutto, su uno dei due, della sig.ra , madre del;
CP_2 Pt_1
- tali beni sono stati costituiti dai coniugi in fondo patrimoniale con atto del 26 ottobre 2022 trascritto il 9 novembre 2022, recante la precisazione che “La titolarità di diritti di piena e nuda proprietà nonché del diritto di usufrutto sugli immobili costituenti il fondo patrimoniale è rimasta immutata continuando a competere rispettivamente ai comproprietari ed ed alla signora mentre Parte_1 Controparte_1 CP_2
l'amministrazione degli stessi è regolata dalle norme dell'art. 180 c.c. salvo la deroga di cui all'art. 169 c.c. che le parti hanno convenuto di applicare”;
- avverso il predetto atto era stata già proposta azione revocatoria ordinaria da parte di definita, prima dell'apertura Parte_2 della liquidazione giudiziale, con ordinanza di accoglimento della domanda pronunciata in data 19 settembre 2023 ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.;
- i debiti maturati dall'impresa sia prima che dopo il compimento dell'atto Pt_1 impugnato, ammontano a complessivi € 774.855,12, di cui € 549.498,99 per domande tempestive di insinuazione al passivo ed € 225.356,13 per quelle tardive.
Malgrado la ritualità della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, nessuno dei convenuti ha provveduto a costituirsi in giudizio.
All'udienza del giorno 5 novembre 2025, fissata in forma cartolare per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, la causa è stata riservata per la decisione.
Va innanzi tutto dichiarata la contumacia della convenuta , cui il ricorso ed il decreto di CP_2 fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati il 7 aprile 2025, giacchè in prima udienza la contumacia è stata dichiarata nei soli confronti dei coniugi e Pt_1 CP_1
Nel merito, la domanda attorea è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Come già osservato dalla Suprema Corte a proposito dell'art. 66, comma 1, l. fall. – il cui contenuto è replicato dall'art. 165, comma 1, CC.II. –, tale disposizione “compie un rinvio alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria, attestando la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ai sensi della richiamata norma, la quale, pur nella peculiarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura pagina 2 di 5 concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c. Ne deriva che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui sono correlati l'accoglimento dell'azione e la natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale” (in questo senso, da ultimo, Cass., 4 maggio 2025, n. 11649).
Così, per quel che concerne l'elemento soggettivo, venendo in considerazione un atto a titolo gratuito
(cfr., tra le tante, Cass., 9 aprile 2019, n. 9798), occorre indagare l'atteggiamento soggettivo del solo debitore, che non richiede la consapevolezza dell'insolvenza, né tanto meno il consapevole compimento di un atto in frode suscettibile di aver determinato o aggravato lo stato di insolvenza, bensì la semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (cfr. Cass., 2 aprile 2021, n. 9192 e Cass., 22 novembre 2021, n. 36033). Scientia damni che nella specie deve ritenersi senz'altro sussistente, in considerazione del fatto che il fondo patrimoniale è stato costituito a distanza di più di vent'anni dalla celebrazione del matrimonio, e della sicura conoscenza da parte del delle obbligazioni contratte nell'esercizio della sua attività Pt_1 imprenditoriale.
Per quel che poi concerne l'eventus damni, il curatore che agisce in revocatoria ordinaria ha l'onere di provare: i) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
ii) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
iii) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (cfr. la già citata Cass. n. 36033/2021); resta poi esclusa la possibilità di applicare la regola generale secondo cui,
a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'eventus damni, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, atteso che il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito (così, ancora Cass. n. 36033/2021 nonché Cass. n. 11649/2025).
Nella specie, premesso che il pregiudizio alle ragioni dei creditori è di ordine quantitativo, dal momento che i beni costituiti in fondo patrimoniale non entrano a far parte dell'attivo della procedura, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b), CC.II., va osservato che ai fini che ne occupano non può tenersi conto dei crediti fatti valere con le domande tardive di insinuazione al passivo, giacché la ricorrente ha prodotto il solo verbale dell'udienza di esame delle domande tempestive ed il relativo stato passivo, sì pagina 3 di 5 che non è dato sapere se i crediti insinuati tardivamente siano stati poi ammessi allo stato passivo;
tuttavia, da tali documenti e dalle domande di insinuazione presenti in atti emerge che, al momento del compimento dell'atto impugnato, i debiti già contratti dal erano pari a ben 331.684,32 euro. Pt_1
L'ordinanza pronunciata ex art. 702 ter c.p.c. a definizione del giudizio in revocatoria promosso da prodotta come doc. n. 9, ha poi ritenuto la Parte_2 sussistenza dell'eventus damni – con valutazione necessariamente riferita al momento della costituzione del fondo patrimoniale –, in ragione dell'impossidenza del che dalla Pt_1 documentazione dimessa in quel giudizio risultava privo della proprietà sia di beni mobili registrati che di altri beni immobili.
Tale circostanza assume nella specie particolare rilievo, dal momento che, per il tipo di attività esercitata dal (autotraporto merci per conto terzi, come risulta dalla visura camerale), gli unici Pt_1 beni di un qualche valore in sua proprietà potevano essere rappresentati dai veicoli mediante i quali la medesima attività veniva svolta e dagli eventuali immobili sede dell'impresa e/o della sua abitazione.
In ragione di ciò, e della consistente esposizione debitoria per € 331.684,32, può dunque ritenersi che il residuo patrimonio del debitore in liquidazione giudiziale fosse di dimensione tali da da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori.
Le spese possono essere compensate rispetto alla resistente , mentre seguono la CP_2 soccombenza per gli altri convenuti, e vengono liquidate, come da dispositivo, in base a valori medi delle cause di valore indeterminato di bassa complessità per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Poiché, infine, la ricorrente è ammessa al gratuito patrocinio ex art. 144 del D.p.r. n. 115/2002, la condanna alla rifusione delle spese deve essere pronunciata in favore dell'Erario, ovvero in favore della procedura per l'eventualità di sopravvenuta revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa portante il n. 2011/2024 R.G. promossa dalla Liquidazione Giudiziale
[...]
avverso , e , definitivamente Parte_1 Parte_1 Controparte_3 CP_4 decidendo:
Dichiara la contumacia della resistente . CP_2
Dichiara l'inefficacia e revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della ricorrente
[...]
a , limitatamente alle quote di proprietà del convenuto Parte_3 Parte_1
pagina 4 di 5 , l'atto del 26 ottobre 2022 con il quale sono stati costituiti in fondo patrimoniali i Parte_1 seguenti beni siti in Comune di Nogara:
- Foglio 36 mappale n. 81 sub 5; PT;
Cat. A/2; Cl.
2 - v. 7; RCE 451,90 - Via Tregnon n.
18;
- Foglio 36 mappale n. 81 sub 3; PT-1; Cat. A/2; Cl.
2 - v. 6,5; RCE 419,62 - Via Tregnon
n. 20.
Autorizza l'annotazione della sentenza.
Liquida le spese processuali in € 5.810,00, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa, e condanna i resistenti e , in via tra loro solidale, alla rifusione delle stesse in favore Parte_1 Controparte_3 dell'Erario, ovvero in favore della Liquidazione Giudiziale Pa.ma Parte_1 procedura per l'eventualità di sopravvenuta revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.
Spese compensate rispetto alla resistente . CP_2
Verona, 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Monica Attanasio, pronuncia la seguente ex art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA nella causa n. 2011/2025 R.G., vertente tra
(P.Iva: Parte_1
), ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Valerio P.IVA_1
e
(C.F.: , resistente, contumace Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), resistente, contumace Controparte_1 C.F._2
(C.F.: , resistente, contumace CP_2 C.F._3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 281 undecies c.p.c. in data 17 marzo 2025 la Liquidazione Giudiziale dell'impresa individuale ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1 Pt_1
e la di lui moglie sig.ra , nonché la madre del sig. sig.ra ,
[...] Controparte_1 Pt_1 CP_2 spiegando azione revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale costituito in data 26 ottobre 2022. A tal fine ha esposto che:
- nei confronti dell'impresa individuale PA.MA Autotrasporti è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Verona del 15 febbraio 2024; pagina 1 di 5 - il sig. è proprietario di due immobili siti in Comune di Nogara per la quota di 2/3, Pt_1 di cui la moglie è rispettivamente comproprietaria e nuda comproprietaria (stante l'usufrutto, su uno dei due, della sig.ra , madre del;
CP_2 Pt_1
- tali beni sono stati costituiti dai coniugi in fondo patrimoniale con atto del 26 ottobre 2022 trascritto il 9 novembre 2022, recante la precisazione che “La titolarità di diritti di piena e nuda proprietà nonché del diritto di usufrutto sugli immobili costituenti il fondo patrimoniale è rimasta immutata continuando a competere rispettivamente ai comproprietari ed ed alla signora mentre Parte_1 Controparte_1 CP_2
l'amministrazione degli stessi è regolata dalle norme dell'art. 180 c.c. salvo la deroga di cui all'art. 169 c.c. che le parti hanno convenuto di applicare”;
- avverso il predetto atto era stata già proposta azione revocatoria ordinaria da parte di definita, prima dell'apertura Parte_2 della liquidazione giudiziale, con ordinanza di accoglimento della domanda pronunciata in data 19 settembre 2023 ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.;
- i debiti maturati dall'impresa sia prima che dopo il compimento dell'atto Pt_1 impugnato, ammontano a complessivi € 774.855,12, di cui € 549.498,99 per domande tempestive di insinuazione al passivo ed € 225.356,13 per quelle tardive.
Malgrado la ritualità della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, nessuno dei convenuti ha provveduto a costituirsi in giudizio.
All'udienza del giorno 5 novembre 2025, fissata in forma cartolare per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, la causa è stata riservata per la decisione.
Va innanzi tutto dichiarata la contumacia della convenuta , cui il ricorso ed il decreto di CP_2 fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati il 7 aprile 2025, giacchè in prima udienza la contumacia è stata dichiarata nei soli confronti dei coniugi e Pt_1 CP_1
Nel merito, la domanda attorea è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Come già osservato dalla Suprema Corte a proposito dell'art. 66, comma 1, l. fall. – il cui contenuto è replicato dall'art. 165, comma 1, CC.II. –, tale disposizione “compie un rinvio alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria, attestando la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ai sensi della richiamata norma, la quale, pur nella peculiarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura pagina 2 di 5 concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c. Ne deriva che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui sono correlati l'accoglimento dell'azione e la natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale” (in questo senso, da ultimo, Cass., 4 maggio 2025, n. 11649).
Così, per quel che concerne l'elemento soggettivo, venendo in considerazione un atto a titolo gratuito
(cfr., tra le tante, Cass., 9 aprile 2019, n. 9798), occorre indagare l'atteggiamento soggettivo del solo debitore, che non richiede la consapevolezza dell'insolvenza, né tanto meno il consapevole compimento di un atto in frode suscettibile di aver determinato o aggravato lo stato di insolvenza, bensì la semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (cfr. Cass., 2 aprile 2021, n. 9192 e Cass., 22 novembre 2021, n. 36033). Scientia damni che nella specie deve ritenersi senz'altro sussistente, in considerazione del fatto che il fondo patrimoniale è stato costituito a distanza di più di vent'anni dalla celebrazione del matrimonio, e della sicura conoscenza da parte del delle obbligazioni contratte nell'esercizio della sua attività Pt_1 imprenditoriale.
Per quel che poi concerne l'eventus damni, il curatore che agisce in revocatoria ordinaria ha l'onere di provare: i) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
ii) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
iii) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (cfr. la già citata Cass. n. 36033/2021); resta poi esclusa la possibilità di applicare la regola generale secondo cui,
a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'eventus damni, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, atteso che il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito (così, ancora Cass. n. 36033/2021 nonché Cass. n. 11649/2025).
Nella specie, premesso che il pregiudizio alle ragioni dei creditori è di ordine quantitativo, dal momento che i beni costituiti in fondo patrimoniale non entrano a far parte dell'attivo della procedura, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b), CC.II., va osservato che ai fini che ne occupano non può tenersi conto dei crediti fatti valere con le domande tardive di insinuazione al passivo, giacché la ricorrente ha prodotto il solo verbale dell'udienza di esame delle domande tempestive ed il relativo stato passivo, sì pagina 3 di 5 che non è dato sapere se i crediti insinuati tardivamente siano stati poi ammessi allo stato passivo;
tuttavia, da tali documenti e dalle domande di insinuazione presenti in atti emerge che, al momento del compimento dell'atto impugnato, i debiti già contratti dal erano pari a ben 331.684,32 euro. Pt_1
L'ordinanza pronunciata ex art. 702 ter c.p.c. a definizione del giudizio in revocatoria promosso da prodotta come doc. n. 9, ha poi ritenuto la Parte_2 sussistenza dell'eventus damni – con valutazione necessariamente riferita al momento della costituzione del fondo patrimoniale –, in ragione dell'impossidenza del che dalla Pt_1 documentazione dimessa in quel giudizio risultava privo della proprietà sia di beni mobili registrati che di altri beni immobili.
Tale circostanza assume nella specie particolare rilievo, dal momento che, per il tipo di attività esercitata dal (autotraporto merci per conto terzi, come risulta dalla visura camerale), gli unici Pt_1 beni di un qualche valore in sua proprietà potevano essere rappresentati dai veicoli mediante i quali la medesima attività veniva svolta e dagli eventuali immobili sede dell'impresa e/o della sua abitazione.
In ragione di ciò, e della consistente esposizione debitoria per € 331.684,32, può dunque ritenersi che il residuo patrimonio del debitore in liquidazione giudiziale fosse di dimensione tali da da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori.
Le spese possono essere compensate rispetto alla resistente , mentre seguono la CP_2 soccombenza per gli altri convenuti, e vengono liquidate, come da dispositivo, in base a valori medi delle cause di valore indeterminato di bassa complessità per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Poiché, infine, la ricorrente è ammessa al gratuito patrocinio ex art. 144 del D.p.r. n. 115/2002, la condanna alla rifusione delle spese deve essere pronunciata in favore dell'Erario, ovvero in favore della procedura per l'eventualità di sopravvenuta revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa portante il n. 2011/2024 R.G. promossa dalla Liquidazione Giudiziale
[...]
avverso , e , definitivamente Parte_1 Parte_1 Controparte_3 CP_4 decidendo:
Dichiara la contumacia della resistente . CP_2
Dichiara l'inefficacia e revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della ricorrente
[...]
a , limitatamente alle quote di proprietà del convenuto Parte_3 Parte_1
pagina 4 di 5 , l'atto del 26 ottobre 2022 con il quale sono stati costituiti in fondo patrimoniali i Parte_1 seguenti beni siti in Comune di Nogara:
- Foglio 36 mappale n. 81 sub 5; PT;
Cat. A/2; Cl.
2 - v. 7; RCE 451,90 - Via Tregnon n.
18;
- Foglio 36 mappale n. 81 sub 3; PT-1; Cat. A/2; Cl.
2 - v. 6,5; RCE 419,62 - Via Tregnon
n. 20.
Autorizza l'annotazione della sentenza.
Liquida le spese processuali in € 5.810,00, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa, e condanna i resistenti e , in via tra loro solidale, alla rifusione delle stesse in favore Parte_1 Controparte_3 dell'Erario, ovvero in favore della Liquidazione Giudiziale Pa.ma Parte_1 procedura per l'eventualità di sopravvenuta revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.
Spese compensate rispetto alla resistente . CP_2
Verona, 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio
pagina 5 di 5